CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 89/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 03/07/2024 promossa da:
(C.F. on l'Avvocato GALLETTI STEFANO Parte_1 C.F._1
VAN ) VIA SAN FELICE 99 BOLOGNA;
C.F._2 con domicilio eletto in VIA SA LOGNA
- appellante - contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
VETR
- appellata, appellante incidentale –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena n. 1424/2022 del 17.11.2022
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
R.G. 89/2023 pagina 1 di 5 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art 281 sexies c.p.c. n. 1424/2022 il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa n. 7765/2020 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1
ha così deciso: Controparte_1
- Ha ritenuto la convenuta responsabile al 50% nella produzione del danno;
- Ha condannato la convenuta al pagamento a favore dell'attore di complessivi € 5.975,00, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, e con gli interessi compensativi, nella misura legale decorrenti dal 1° gennaio 2021 e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata;
- Ha compensato nella misura del 50% le spese di giudizio, dichiarando tenuta e condannando la convenuta al rimborso del residuo.
conveniva in giudizio in via risarcitoria la in Parte_1 Controparte_1
relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in occasione del sinistro avvenuto in data in data 13.01.2019, alle ore 9:00 circa sulla Strada Provinciale 623 (Via Passo Brasa) con direzione Guiglia – Zocca.
Assumeva l'attore che in tale circostanza di luogo e di tempo, percorrendo la strada a bordo del suo velocipede con altri cicloamatori, a circa cento metri dall'intersezione con Via Madre
Teresa di Calcutta, si imbatteva in una caditoia metallica per la raccolta delle acque piovane, cadendo a terra, riportando lesioni personali.
Deduceva la responsabilità a titolo di custodia della convenuta, assumendo che la la caduta era stata provocata dalla errata conformazione della caditoia, che presentava le feritoie poste parallelamente alla carreggiata, in modo che la ruota anteriore della bicicletta entrava nella griglia con conseguente violenta caduta del ciclista.
Si costituiva la , eccependo la mancanza di prova in ordine alla Controparte_1
dinamica del sinistro, l'assenza di nesso causale e la esclusiva responsabilità del danneggiato.
Disattese le istanze istruttorie di parte, veniva disposta ctu medico legale.
R.G. 89/2023 pagina 2 di 5 La sentenza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e l'accoglimento integrale Parte_1
della domanda proposta in primo grado, sulla base dell'unico motivo con cui si duole della erronea valutazione delle emergenze istruttorie.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame, formulando appello incidentale affidato ai seguenti motivi:
- Erronea applicazione di norme di legge in tema di onere della prova;
- Erronea applicazione di norme di legge in punto di ripartizione della responsabilità;
- Erronea motivazione in punto di liquidazione del danno lamentato dall'attore.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 03/07/2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare logicamente preliminare l'esame del primo motivo incidentale, avente portata potenzialmente assorbente delle altre censure.
La si duole del mancato supporto probatorio relativamente alle Controparte_1
circostanze esposte da parte attrice circa la dinamica del sinistro e l'eziologia dei danni lamentati, argomentando la mancata dimostrazione che la caduta sia stata effettivamente provocata dal passaggio della bicicletta attorea sulla griglia della caditoia.
In conformità dei più recenti asserti della giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali (Cass. Ord. n. 12760 del 09/05/2024).
In tale ottica è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.
Nella fattispecie, il giudicante ha tratto fondamento della decisione attingendo alla “Relazione di incidente stradale” redatto dagli agenti di PM intervenuti sul luogo del sinistro circa 30 minuti dopo l'accaduto.
Le dichiarazioni raccolte dagli agenti danno conto della circostanza della caduta del ciclista avvenuta nell'area della banchina in prossimità della caditoia.
R.G. 89/2023 pagina 3 di 5 Risulta che i soggetti dichiaranti, anch'essi cicloamatori, pedalavano precedendo l'attore, che si trovava ad essere l'ultimo della fila, sicché nessuno di loro ha avuto modo di assistere alla caduta (cfr. : “... ho sentito un rumore, mi sono girato e ho visto il mio amico Parte_2
caduto a terra” “ Preciso che lui era l'ultimo della fila” ; dello stesso tenore Pt_1 Tes_1
.
[...]
Né sul punto risultano utili ai fini della ricostruzione della effettiva dinamica dell'evento, le prove per testi capitolate da parte attrice – disattese in primo grado e la cui mancata ammissione comunque non costituisce oggetto impugnazione – posto che le circostanze ivi capitolate, ancorché confermate, non avrebbero apportato alcun chiarimento in tal senso.
In sostanza, va rilevato il difetto di prova del nesso di derivazione causale della caduta dalla presenza della caditoia sulla banchina stradale, onere della prova che ricadeva sul danneggiato.
Dato che in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, deve conseguentemente escludersi la responsabilità del custode (Cass. n. 20986 del 18/07/2023).
Il motivo incidentale è fondato, e va accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
Per l'effetto la domanda attorea va respinta.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Pt_1
e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1424/2022, ogni altra
[...]
istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello, e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
- Condanna alla refusione a favore de Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio, liquidate quanto al primo grado in €
[...]
5.000,00 per compensi, oltre accessori, Iva e cpa come per legge, e alle spese di CTU come
R.G. 89/2023 pagina 4 di 5 liquidate in primo grado;
quanto al secondo grado, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori, Iva
e cpa come per legge.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 26 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
R.G. 89/2023 pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 89/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 03/07/2024 promossa da:
(C.F. on l'Avvocato GALLETTI STEFANO Parte_1 C.F._1
VAN ) VIA SAN FELICE 99 BOLOGNA;
C.F._2 con domicilio eletto in VIA SA LOGNA
- appellante - contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
VETR
- appellata, appellante incidentale –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena n. 1424/2022 del 17.11.2022
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
R.G. 89/2023 pagina 1 di 5 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art 281 sexies c.p.c. n. 1424/2022 il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa n. 7765/2020 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1
ha così deciso: Controparte_1
- Ha ritenuto la convenuta responsabile al 50% nella produzione del danno;
- Ha condannato la convenuta al pagamento a favore dell'attore di complessivi € 5.975,00, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, e con gli interessi compensativi, nella misura legale decorrenti dal 1° gennaio 2021 e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata;
- Ha compensato nella misura del 50% le spese di giudizio, dichiarando tenuta e condannando la convenuta al rimborso del residuo.
conveniva in giudizio in via risarcitoria la in Parte_1 Controparte_1
relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in occasione del sinistro avvenuto in data in data 13.01.2019, alle ore 9:00 circa sulla Strada Provinciale 623 (Via Passo Brasa) con direzione Guiglia – Zocca.
Assumeva l'attore che in tale circostanza di luogo e di tempo, percorrendo la strada a bordo del suo velocipede con altri cicloamatori, a circa cento metri dall'intersezione con Via Madre
Teresa di Calcutta, si imbatteva in una caditoia metallica per la raccolta delle acque piovane, cadendo a terra, riportando lesioni personali.
Deduceva la responsabilità a titolo di custodia della convenuta, assumendo che la la caduta era stata provocata dalla errata conformazione della caditoia, che presentava le feritoie poste parallelamente alla carreggiata, in modo che la ruota anteriore della bicicletta entrava nella griglia con conseguente violenta caduta del ciclista.
Si costituiva la , eccependo la mancanza di prova in ordine alla Controparte_1
dinamica del sinistro, l'assenza di nesso causale e la esclusiva responsabilità del danneggiato.
Disattese le istanze istruttorie di parte, veniva disposta ctu medico legale.
R.G. 89/2023 pagina 2 di 5 La sentenza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e l'accoglimento integrale Parte_1
della domanda proposta in primo grado, sulla base dell'unico motivo con cui si duole della erronea valutazione delle emergenze istruttorie.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame, formulando appello incidentale affidato ai seguenti motivi:
- Erronea applicazione di norme di legge in tema di onere della prova;
- Erronea applicazione di norme di legge in punto di ripartizione della responsabilità;
- Erronea motivazione in punto di liquidazione del danno lamentato dall'attore.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 03/07/2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare logicamente preliminare l'esame del primo motivo incidentale, avente portata potenzialmente assorbente delle altre censure.
La si duole del mancato supporto probatorio relativamente alle Controparte_1
circostanze esposte da parte attrice circa la dinamica del sinistro e l'eziologia dei danni lamentati, argomentando la mancata dimostrazione che la caduta sia stata effettivamente provocata dal passaggio della bicicletta attorea sulla griglia della caditoia.
In conformità dei più recenti asserti della giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali (Cass. Ord. n. 12760 del 09/05/2024).
In tale ottica è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.
Nella fattispecie, il giudicante ha tratto fondamento della decisione attingendo alla “Relazione di incidente stradale” redatto dagli agenti di PM intervenuti sul luogo del sinistro circa 30 minuti dopo l'accaduto.
Le dichiarazioni raccolte dagli agenti danno conto della circostanza della caduta del ciclista avvenuta nell'area della banchina in prossimità della caditoia.
R.G. 89/2023 pagina 3 di 5 Risulta che i soggetti dichiaranti, anch'essi cicloamatori, pedalavano precedendo l'attore, che si trovava ad essere l'ultimo della fila, sicché nessuno di loro ha avuto modo di assistere alla caduta (cfr. : “... ho sentito un rumore, mi sono girato e ho visto il mio amico Parte_2
caduto a terra” “ Preciso che lui era l'ultimo della fila” ; dello stesso tenore Pt_1 Tes_1
.
[...]
Né sul punto risultano utili ai fini della ricostruzione della effettiva dinamica dell'evento, le prove per testi capitolate da parte attrice – disattese in primo grado e la cui mancata ammissione comunque non costituisce oggetto impugnazione – posto che le circostanze ivi capitolate, ancorché confermate, non avrebbero apportato alcun chiarimento in tal senso.
In sostanza, va rilevato il difetto di prova del nesso di derivazione causale della caduta dalla presenza della caditoia sulla banchina stradale, onere della prova che ricadeva sul danneggiato.
Dato che in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, deve conseguentemente escludersi la responsabilità del custode (Cass. n. 20986 del 18/07/2023).
Il motivo incidentale è fondato, e va accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
Per l'effetto la domanda attorea va respinta.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Pt_1
e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1424/2022, ogni altra
[...]
istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello, e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
- Condanna alla refusione a favore de Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio, liquidate quanto al primo grado in €
[...]
5.000,00 per compensi, oltre accessori, Iva e cpa come per legge, e alle spese di CTU come
R.G. 89/2023 pagina 4 di 5 liquidate in primo grado;
quanto al secondo grado, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori, Iva
e cpa come per legge.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 26 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
R.G. 89/2023 pagina 5 di 5