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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione lavoro e previdenza
PROC. Rg N. 5438-1/2024
Il Giudice del lavoro Dott. Maria Rosaria Elmino
rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art 127 ter cpc;
verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della cancelleria e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
esaminati gli atti;
letta l'istanza presentata dal difensore di parte ricorrente intesa ad ottenere la correzione dell'errore materiale contenuto nella omologa emessa in data 27.07.2025 nel procedimento recante il n. RG n. 5438/2024 laddove il Giudicante omologava le risultanze della consulenza tecnica limitatamente ai requisiti relativi all'indennità di accompagnamento omettendo l'omologazione del requisito sanitario per la pensione di inabilità; esaminati gli atti;
considerato che
l'errore materiale è quello che interviene non nella formazione del giudizio bensì nella semplice formazione del documento giudiziale e che, nella fattispecie, nella omologa risulta per mero refuso omesso il riconoscimento della pensione di inabilità pure oggetto di domanda (cfr consulenza tecnica d'ufficio in senso positivo per la pensione); ritenuto che trattasi comunque di errore emendabile (Cass. Civ. sez. I 24.7.03 n. 11458), non residuando dubbio alcuno – sulla base di quanto premesso – sulla circostanza della ritenuta sussistenza del positivo riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa;
visto l'art. 287 e ss. C.p.c.;
PQM
Dispone correggersi l'omologa innanzi menzionata nel senso che laddove nella stessa leggesi “prestazione richiesta: indennità di accompagnamento accertamento del requisito sanitario: negativo” debba invece, leggersi ed intendersi “Prestazioni richieste: indennità di accompagnamento e pensione di inabilità; Accertamento del requisito sanitario: negativo per l'indennità di accompagnamento;
positivo per pensione di inabilità, Decorrenza: dalla domanda amministrativa 5.10.2023” nonché laddove leggesi “DICHIARA Non dovute, ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della procedura” debba invece leggersi ed intendersi “atteso il solo parziale accoglimento della domanda, dichiara compensate tra le parti le spese di lite”. Manda la cancelleria per l'annotazione delle correzioni sull'originale del provvedimento. Si comunichi. Napoli, 19 novembre 2025
Il GL
dott. Maria Rosaria Elmino
PROC. Rg N. 5438-1/2024
Il Giudice del lavoro Dott. Maria Rosaria Elmino
rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art 127 ter cpc;
verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della cancelleria e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
esaminati gli atti;
letta l'istanza presentata dal difensore di parte ricorrente intesa ad ottenere la correzione dell'errore materiale contenuto nella omologa emessa in data 27.07.2025 nel procedimento recante il n. RG n. 5438/2024 laddove il Giudicante omologava le risultanze della consulenza tecnica limitatamente ai requisiti relativi all'indennità di accompagnamento omettendo l'omologazione del requisito sanitario per la pensione di inabilità; esaminati gli atti;
considerato che
l'errore materiale è quello che interviene non nella formazione del giudizio bensì nella semplice formazione del documento giudiziale e che, nella fattispecie, nella omologa risulta per mero refuso omesso il riconoscimento della pensione di inabilità pure oggetto di domanda (cfr consulenza tecnica d'ufficio in senso positivo per la pensione); ritenuto che trattasi comunque di errore emendabile (Cass. Civ. sez. I 24.7.03 n. 11458), non residuando dubbio alcuno – sulla base di quanto premesso – sulla circostanza della ritenuta sussistenza del positivo riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa;
visto l'art. 287 e ss. C.p.c.;
PQM
Dispone correggersi l'omologa innanzi menzionata nel senso che laddove nella stessa leggesi “prestazione richiesta: indennità di accompagnamento accertamento del requisito sanitario: negativo” debba invece, leggersi ed intendersi “Prestazioni richieste: indennità di accompagnamento e pensione di inabilità; Accertamento del requisito sanitario: negativo per l'indennità di accompagnamento;
positivo per pensione di inabilità, Decorrenza: dalla domanda amministrativa 5.10.2023” nonché laddove leggesi “DICHIARA Non dovute, ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della procedura” debba invece leggersi ed intendersi “atteso il solo parziale accoglimento della domanda, dichiara compensate tra le parti le spese di lite”. Manda la cancelleria per l'annotazione delle correzioni sull'originale del provvedimento. Si comunichi. Napoli, 19 novembre 2025
Il GL
dott. Maria Rosaria Elmino