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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/12/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 902/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT GA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 902 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Baliani Parte_1 C.F._1
Parte opponente
E
C.F.: , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del l.r.p.t., P.I.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BE RA
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 28.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 109/2023, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 237/2023, con cui è ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 9.428,02; degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
L'opposta agisce in sede monitoria per il pagamento del saldo debitorio maturato in dipendenza del rapporto di finanziamento intrattenuto tra l'opponente, quale parte pagina 1 di 10 finanziata, e OS AT s.p.a., quale parte finanziatrice;
il credito è stato ceduto dapprima a quindi da quest'ultima società all'opposta. Parte_2
L'opponente allega, a fondamento dell'opposizione, di aver raggiunto due intese transattive con le precedenti titolari del credito, in particolare l'intesa stipulata con OS
AT nel 2011, soltanto parzialmente onorata a causa dell'onerosità della medesima, nonché
l'intesa stipulata con nel 2014; che tale ultima intesa avrebbe previsto il pagamento di Pt_2
€ 6.500,00 a saldo e stralcio dell'esposizione debitoria, mediante il versamento di n. 65
cambiali, ciascuna da € 100,00, in tesi totalmente onorate dall'opponente; che l'esposizione debitoria dell'opponente si sarebbe, pertanto, estinta;
che entrambe le transazioni avrebbero,
inoltre, natura novativa;
che, a ritenere diversamente, vi sarebbero, in ogni caso, errori di calcolo nella quantificazione del debito dell'opponente, operazione in cui non si sarebbero computati tutti i pagamenti eseguiti dall'opponente.
La parte formula le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, respingere l'eventuale richiesta
di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
CP_
- accertare l'insussistenza del credito richiesto da ed in ogni caso l'erroneità della somma
richiesta, ed accogliere l'opposizione con la conseguente revoca del decreto.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfetario ed accessori di legge.”.
2. L'opposta contesta la fondatezza dell'opposizione, eccependo di aver compiutamente dimostrato il proprio credito tramite la documentazione acclusa al ricorso monitorio e, quanto alle transazioni indicate dall'opponente, che OS, a dispetto della transazione, avrebbe garantito a l'esistenza del credito nella misura attestata nell'estratto conto;
che le rate Pt_2
versate dall'opponente in esecuzione della transazione stipulata con sarebbero Pt_2
soltanto 24; che l'opponente non avrebbe allegato l'esistenza delle transazioni in risposta alla richiesta stragiudiziale, formulata dall'opposta, di pagamento del debito;
che la transazione con non sarebbe a sé opponibile, essendole stato garantito dalla cedente il credito Pt_2
come liquido ed esigibile;
che la transazione non avrebbe carattere novativo e che, a causa dell'inadempimento dell'opponente alla transazione, quest'ultima sarebbe da considerarsi risolta e tra le parti rivivrebbe il rapporto originario.
pagina 2 di 10 La parte formula le seguenti conclusioni:” in via preliminare:
- dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 109/2023, emesso dal Tribunale di Spoleto,
provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c;
- all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di
mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010.
- e, quindi, concedere alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. al fine di consentire l'esercizio
delle prerogative difensive ivi contemplate e previste, nonché la produzione di documenti.
In via principale e nel merito:
− accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2023 (R.G.237/2023) Parte_1
emesso dal Tribunale di Spoleto, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti
intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare la debitrice ingiunta ed opponente al
pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al
pagamento in favore di di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, pari a complessivi € 9.428,02, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come
richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al
giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del
presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con
ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata:
− condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi
maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta
all'esito del giudizio.
In via istruttoria:
pagina 3 di 10 − la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di
causa e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione;
- chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione (R.G. Controparte_2
237/2023) e l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la
documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio;
- in ogni caso, e, per essa, qualora il Controparte_1 Controparte_2
Giudice lo ritenga necessario ed anche in assenza di specifica contestazione, chiede, per l'ipotesi di una
qualunque necessità, concessione di termine ai fini della regolarità della costituzione in giudizio di essa
cessionaria del credito per legittimazione, rappresentanza e autorizzazione;
- in ogni caso, chiede concedersi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Controparte_2
al fine di consentire l'esercizio delle prerogative difensive ivi contemplate e previste, nonché la
produzione di documenti.”
3. Per valutare la fondatezza dei motivi di opposizione, imperniati sull'esistenza di alcune transazioni stipulate tra l'opponente e le precedenti titolari del credito, si esamina il contenuto delle transazioni.
Nel marzo del 2011 l'opponente ha stipulato con OS AT s.p.a. una transazione per cui il debito residuo derivante dal finanziamento controverso sarebbe stato estinto mediante il pagamento dell'importo di € 7.500,00 (doc. n. 2 e 3, all. atto di citazione); l'accordo è rimasto pacificamente inattuato, non avendo l'opponente integralmente versato le somme dovute.
Ceduto il credito in favore di la cessionaria del credito e l'opponente, Parte_2
modificando i termini del precedente accordo transattivo, hanno previsto nel novembre del
2014 che l'esposizione debitoria sarebbe stata dall'opponente estinta mediante il pagamento di € 6.500,00 tramite n. 65 cambiali da € 100,00 cadauna, aventi decorrenza dal gennaio 2015
(doc. all. seconda memoria istruttoria di parte opponente).
Ne deriva la esistenza di un accordo in vista della liberazione dal debito per cui è ora lite.
4. Tale accordo risulta opponibile all'opposta, quale cessionaria del credito.
Occorre a proposito rammentare il fondamentale principio, consolidato in giurisprudenza
(Cass. 07.04.2009, n. 8373, Cass. 15.03.2007, n. 5998, Cass. 16/04/1999, n. 3797), per cui il pagina 4 di 10 16/04/1999, n. 3797), per cui il debitore ceduto può opporre al cessionario del credito le stesse eccezioni che avrebbe potuto e potuto opporre al creditore cedente, quali tra l'altro l'eventuale definizione di accordi transattivi sul l'eventuale definizione di accordi transattivi sul credito con il cedente ed anteriori alla cessione.
Tale principio si ricava dalla fondamentale regola della relatività degli effetti del contratto art. 1372 c.c.): il contratto di cessione è un contratto bilaterale, rispetto al quale il debitore ceduto è terzo ed estraneo, sicché tale negozio non può pertanto produrre effetti che per il debitore siano pregiudizievoli o peggiorativi né il cedente e il cessionario hanno alcun titolo per negoziare l'inesistenza ovvero l'inopponibilità al cessionario della transazione sul credito che debitore e cedente abbiano stipulato prima della cessione.
Orbene nella specie non vi è dubbio che la transazione abbia data certa anteriore alla cessione del credito in favore dell'opposta (sul tema si veda Cass., n. 15589/2025): la cessione del credito è avvenuta in data 3.4.2017 (doc. n. 5, all. ricorso monitorio); la transazione risulta cristallizzata nella pec indirizzata dalla mandataria di al difensore dell'opponente, Pt_2
datata 21.11.2014; tutte le cambiali emesse in esecuzione della transazione recano la marca da bollo del 3.12.2014 (doc. n. 6, all. atto di citazione).
Per i principi sopra richiamati, la validità e l'efficacia della transazione conclusa tra cedente e debitore e ceduto, così come la sua opponibilità al cessionario del credito, non sono subordinate ad alcuna adesione da parte del cessionario.
Occorre altresì tener conto del generale principio del nostro ordinamento giuridico per cui “nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet”: non è possibile trasmettere ad altri un diritto che non si ha o un diritto più ampio di quello che si ha.
Nel caso di specie ha ceduto all'opposta il credito così come definito (nel Pt_2
quantum e nel termine di pagamento) nel precedente accordo transattivo stipulato con l'opponente, indipendentemente dalla circostanza, eccepita dall'opposta, che nel contratto di cessione abbia garantito l'esistenza di un credito più consistente e immediatamente Pt_2
esigibile, giacché la cedente non aveva titolo di trasferire a terzi un diritto più ampio di quello di cui era effettivamente titolare.
pagina 5 di 10 Concludendo sull'opponibilità della transazione, viene anche rilevato che l'opposta era pienamente consapevole dell'esistenza dell'accordo transattivo, come si ricava dalla missiva che la medesima ha indirizzato all'opponente in data 3.4.2017, in cui si legge: “La informiamo
inoltre che Banca IFIS è ora beneficiario degli effetti emessi in relazione alla Sua posizione debitoria.
Con riferimento al piano cambiario da Lei sottoscritto, Le precisiamo che gli effetti rilasciati a favore di
saranno bancati dalla stessa fino al 30/09/2017. Gli effetti con Parte_2 Parte_2
scadenza successiva al 30/09/2017, verranno bancati direttamente da Banca IFIS S.p.A. fino alla
scadenza del piano.” (doc. n. 6, pag. 5, all. ricorso monitorio).
5. La transazione in questione non ha natura novativa.
5.1. In punto di diritto si osserva che la distinzione tra la transazione "novativa" e quella
"conservativa" è stata in via generale ravvisata dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel fatto che, nella prima, "è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale", e ciò "perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche", sicché di "tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l' "animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi",
inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto"
(cfr. Cass. Sez. 1, ord. 13 marzo 2019, n. 7194).
Resta, tuttavia, inteso che il requisito del cd. "animus novandi" può anche risultare in modo non esplicito, visto che "l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà in tal senso, il suo accertamento richiede una verifica in ordine all'intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed pagina 6 di 10 autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti" (così, in motivazione, Cass.
Sez. 1, sent. 11 novembre 2016, n. 23604; in senso conforme, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. 14
luglio 2011, n. 15444).
Per contro, la transazione è "conservativa" quando le parti danno vita ad un "accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche)
in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali" (Cass.
Sez. Lav., sent. 14 giugno 2006, n. 13717).
5.2. Declinando i suddetti postulati ermeneutici nel caso di specie, occorre osservare come dagli scarni elementi a disposizione non sia possibile desumere la volontà delle parti di estinguere la precedente obbligazione e costituirne una nuova.
Deve, per converso, ritenersi che, nel comporre l'originario rapporto litigioso, le parti non abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ma si siano limitate ad apportare modifiche di tipo quantitativo alle obbligazioni preesistenti, senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo stesso.
La conclusione interpretativa è conforme all'orientamento espresso dalla Suprema Corte,
la quale, con specifica rilevanza nel caso di specie, chiarisce che l'accordo transattivo a saldo stralcio non costituisce una transazione novativa, poiché, in esso, le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente e che quest'ultimo rivive nel caso di mancato rispetto delle nuove condizioni concordata a saldo stralcio (Cass., n. 12876/2015).
6. Parte opponente non dimostra, poi, l'integrale adempimento all'obbligazione di pagamento di € 6.500,00 assunta con la scrittura transattiva stipulata con la cedente il credito in favore dell'opposta.
I primi pagamenti in adempimento di questo accordo sono quelli contabilizzati dal
14.4.2015 al 13.3.2017, per un totale di 2.400,00 (cfr. doc. n. 8, all. ricorso monitorio); questi pagina 7 di 10 pagamenti sono avvenuti in epoca anteriore alla cessione del credito in favore dell'opposta
(3.4.2017, doc. n. 5, all. ricorso monitorio).
Quest'ultima ammette di avere incassato, dopo la cessione del credito in proprio favore,
alcuni pagamenti parziali per un totale di € 3.046,57 (cfr. ricorso monitorio).
A fronte di un debito di € 6.500,00, l'opponente ha versato il minore importo di € 5.446,57.
Non può, infatti, ricavarsi la prova dell'adempimento dalla copia delle cambiali versate in atti dall'opponente (doc. n. 6, all. atto di citazione): la mera consegna di titoli di credito, quali cambiali, in favore del creditore non ha efficacia solutoria immediata, configurandosi come cessione pro solvendo, con la conseguenza che l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica soltanto con l'effettivo incameramento delle somme portate dai titoli da parte dell'accipiens; in applicazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., il debitore convenuto per l'adempimento, che eccepisca l'estinzione del debito mediante cessione pro solvendo di crediti, ha l'onere non solo di dimostrare la cessione stessa, ma anche l'avvenuta estinzione del debito ceduto, fornendo la prova documentale dell'effettivo incasso delle somme,
mediante produzione delle attestazioni e certificazioni bancarie relative agli avvenuti pagamenti;
la presunzione legale di pagamento di cui all'art. 1199 c.c. opera, infatti,
esclusivamente nell'ipotesi di possesso da parte del debitore del titolo originale del credito,
risultando, pertanto, inidonea la produzione di mere copie fotostatiche dei titoli di credito a fondare la presunzione iuris tantum di avvenuto pagamento (Tribunale di Nocera Inferiore,
n. 1064/2024; cfr. art. 1237 c.c., secondo cui "la restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione" e art. 45 del R.D. n.
1669/1933, che stabilisce che colui che paga la cambiale ha diritto di farsi consegnare l'originale del titolo con quietanza dal portatore).
7. Come anzidetto, nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la cosiddetta mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì
pagina 8 di 10 soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario (Cass., n.
12876/2015).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta nella seconda memoria istruttoria, nella specie non può, tuttavia, ritenersi che il controverso accordo transattivo, siccome non completamente adempiuto, si sia automaticamente risolto, facendo così rivivere l'originaria obbligazione di pagamento: il mero inadempimento dell'accordo transattivo non determina automaticamente la reviviscenza dell'obbligazione originaria;
fino a quando l'accordo transattivo non venga dichiarato risolto secondo le modalità previste dalla legge - mediante risoluzione giudiziale, diffida ad adempiere e decorso del termine per l'adempimento,
pattuizione e decorso di termine essenziale o clausola risolutiva espressa con dichiarazione di avvalimento ai sensi dell'art. 1456, comma 2, c.c. - tale accordo deve ritenersi vigente tra le parti, con la conseguenza che non può considerarsi contemporaneamente operante anche il rapporto obbligatorio originario (Corte d'Appello di Napoli, n. 1131/2025).
Nel caso in esame manca una domanda giudiziale di risoluzione delle transazioni;
nelle transazioni non è fissato alcun termine essenziale né è prevista una clausola risolutiva espressa (cfr. doc. n. 2, 3, all. atto di citazione;
doc. all. seconda memoria istruttoria di parte opponente); non vi è in atti alcuna diffida ad adempiere l'obbligazione di pagamento delle somme portate dalla transazione (cfr. missiva dell'opposta del 3.4.2017, doc. n. 6, pag. 5, all.
ricorso monitorio, in cui viene unicamente affermato che “Resta inteso in ogni caso che il
mancato pagamento anche di un singolo effetto determinerà la Sua costituzione in mora e la nostra
facoltà di dichiararLa decaduta da ogni facilitazione debitoria eventualmente in essere”; la dicitura è
da intendersi come richiamo alla disciplina prevista dall'art. 1186 c.c., non potendo concretizzarsi, per la mancanza di qualsivoglia accordo con l'opponente, in una clausola risolutiva espressa).
Non essendosi, dunque, verificata alcuna delle ipotesi di risoluzione di diritto dell'accordo transattivo e in mancanza di una risoluzione giudiziale del medesimo, l'intesa transattiva deve ritenersi tuttora vigente tra le parti (non potendosi ritenere contemporaneamente vigente anche il contratto presupposto): fintantoché la transazione non pagina 9 di 10 sarà risolta, la pretesa dell'opposta di vedersi corrispondere il residuo del debito originario,
azionata con il ricorso monitorio, deve considerarsi infondata.
8. Al ragionamento che precede conseguono l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i. opposto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il d.i. n. 109/2023, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 237/2023;
2) condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, l'11.12.2025
Il Giudice
AT GA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT GA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 902 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Baliani Parte_1 C.F._1
Parte opponente
E
C.F.: , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del l.r.p.t., P.I.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BE RA
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 28.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 109/2023, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 237/2023, con cui è ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 9.428,02; degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
L'opposta agisce in sede monitoria per il pagamento del saldo debitorio maturato in dipendenza del rapporto di finanziamento intrattenuto tra l'opponente, quale parte pagina 1 di 10 finanziata, e OS AT s.p.a., quale parte finanziatrice;
il credito è stato ceduto dapprima a quindi da quest'ultima società all'opposta. Parte_2
L'opponente allega, a fondamento dell'opposizione, di aver raggiunto due intese transattive con le precedenti titolari del credito, in particolare l'intesa stipulata con OS
AT nel 2011, soltanto parzialmente onorata a causa dell'onerosità della medesima, nonché
l'intesa stipulata con nel 2014; che tale ultima intesa avrebbe previsto il pagamento di Pt_2
€ 6.500,00 a saldo e stralcio dell'esposizione debitoria, mediante il versamento di n. 65
cambiali, ciascuna da € 100,00, in tesi totalmente onorate dall'opponente; che l'esposizione debitoria dell'opponente si sarebbe, pertanto, estinta;
che entrambe le transazioni avrebbero,
inoltre, natura novativa;
che, a ritenere diversamente, vi sarebbero, in ogni caso, errori di calcolo nella quantificazione del debito dell'opponente, operazione in cui non si sarebbero computati tutti i pagamenti eseguiti dall'opponente.
La parte formula le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, respingere l'eventuale richiesta
di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
CP_
- accertare l'insussistenza del credito richiesto da ed in ogni caso l'erroneità della somma
richiesta, ed accogliere l'opposizione con la conseguente revoca del decreto.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfetario ed accessori di legge.”.
2. L'opposta contesta la fondatezza dell'opposizione, eccependo di aver compiutamente dimostrato il proprio credito tramite la documentazione acclusa al ricorso monitorio e, quanto alle transazioni indicate dall'opponente, che OS, a dispetto della transazione, avrebbe garantito a l'esistenza del credito nella misura attestata nell'estratto conto;
che le rate Pt_2
versate dall'opponente in esecuzione della transazione stipulata con sarebbero Pt_2
soltanto 24; che l'opponente non avrebbe allegato l'esistenza delle transazioni in risposta alla richiesta stragiudiziale, formulata dall'opposta, di pagamento del debito;
che la transazione con non sarebbe a sé opponibile, essendole stato garantito dalla cedente il credito Pt_2
come liquido ed esigibile;
che la transazione non avrebbe carattere novativo e che, a causa dell'inadempimento dell'opponente alla transazione, quest'ultima sarebbe da considerarsi risolta e tra le parti rivivrebbe il rapporto originario.
pagina 2 di 10 La parte formula le seguenti conclusioni:” in via preliminare:
- dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 109/2023, emesso dal Tribunale di Spoleto,
provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c;
- all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di
mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010.
- e, quindi, concedere alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. al fine di consentire l'esercizio
delle prerogative difensive ivi contemplate e previste, nonché la produzione di documenti.
In via principale e nel merito:
− accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2023 (R.G.237/2023) Parte_1
emesso dal Tribunale di Spoleto, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti
intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare la debitrice ingiunta ed opponente al
pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al
pagamento in favore di di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, pari a complessivi € 9.428,02, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come
richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al
giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del
presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con
ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata:
− condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi
maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta
all'esito del giudizio.
In via istruttoria:
pagina 3 di 10 − la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di
causa e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione;
- chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione (R.G. Controparte_2
237/2023) e l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la
documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio;
- in ogni caso, e, per essa, qualora il Controparte_1 Controparte_2
Giudice lo ritenga necessario ed anche in assenza di specifica contestazione, chiede, per l'ipotesi di una
qualunque necessità, concessione di termine ai fini della regolarità della costituzione in giudizio di essa
cessionaria del credito per legittimazione, rappresentanza e autorizzazione;
- in ogni caso, chiede concedersi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Controparte_2
al fine di consentire l'esercizio delle prerogative difensive ivi contemplate e previste, nonché la
produzione di documenti.”
3. Per valutare la fondatezza dei motivi di opposizione, imperniati sull'esistenza di alcune transazioni stipulate tra l'opponente e le precedenti titolari del credito, si esamina il contenuto delle transazioni.
Nel marzo del 2011 l'opponente ha stipulato con OS AT s.p.a. una transazione per cui il debito residuo derivante dal finanziamento controverso sarebbe stato estinto mediante il pagamento dell'importo di € 7.500,00 (doc. n. 2 e 3, all. atto di citazione); l'accordo è rimasto pacificamente inattuato, non avendo l'opponente integralmente versato le somme dovute.
Ceduto il credito in favore di la cessionaria del credito e l'opponente, Parte_2
modificando i termini del precedente accordo transattivo, hanno previsto nel novembre del
2014 che l'esposizione debitoria sarebbe stata dall'opponente estinta mediante il pagamento di € 6.500,00 tramite n. 65 cambiali da € 100,00 cadauna, aventi decorrenza dal gennaio 2015
(doc. all. seconda memoria istruttoria di parte opponente).
Ne deriva la esistenza di un accordo in vista della liberazione dal debito per cui è ora lite.
4. Tale accordo risulta opponibile all'opposta, quale cessionaria del credito.
Occorre a proposito rammentare il fondamentale principio, consolidato in giurisprudenza
(Cass. 07.04.2009, n. 8373, Cass. 15.03.2007, n. 5998, Cass. 16/04/1999, n. 3797), per cui il pagina 4 di 10 16/04/1999, n. 3797), per cui il debitore ceduto può opporre al cessionario del credito le stesse eccezioni che avrebbe potuto e potuto opporre al creditore cedente, quali tra l'altro l'eventuale definizione di accordi transattivi sul l'eventuale definizione di accordi transattivi sul credito con il cedente ed anteriori alla cessione.
Tale principio si ricava dalla fondamentale regola della relatività degli effetti del contratto art. 1372 c.c.): il contratto di cessione è un contratto bilaterale, rispetto al quale il debitore ceduto è terzo ed estraneo, sicché tale negozio non può pertanto produrre effetti che per il debitore siano pregiudizievoli o peggiorativi né il cedente e il cessionario hanno alcun titolo per negoziare l'inesistenza ovvero l'inopponibilità al cessionario della transazione sul credito che debitore e cedente abbiano stipulato prima della cessione.
Orbene nella specie non vi è dubbio che la transazione abbia data certa anteriore alla cessione del credito in favore dell'opposta (sul tema si veda Cass., n. 15589/2025): la cessione del credito è avvenuta in data 3.4.2017 (doc. n. 5, all. ricorso monitorio); la transazione risulta cristallizzata nella pec indirizzata dalla mandataria di al difensore dell'opponente, Pt_2
datata 21.11.2014; tutte le cambiali emesse in esecuzione della transazione recano la marca da bollo del 3.12.2014 (doc. n. 6, all. atto di citazione).
Per i principi sopra richiamati, la validità e l'efficacia della transazione conclusa tra cedente e debitore e ceduto, così come la sua opponibilità al cessionario del credito, non sono subordinate ad alcuna adesione da parte del cessionario.
Occorre altresì tener conto del generale principio del nostro ordinamento giuridico per cui “nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet”: non è possibile trasmettere ad altri un diritto che non si ha o un diritto più ampio di quello che si ha.
Nel caso di specie ha ceduto all'opposta il credito così come definito (nel Pt_2
quantum e nel termine di pagamento) nel precedente accordo transattivo stipulato con l'opponente, indipendentemente dalla circostanza, eccepita dall'opposta, che nel contratto di cessione abbia garantito l'esistenza di un credito più consistente e immediatamente Pt_2
esigibile, giacché la cedente non aveva titolo di trasferire a terzi un diritto più ampio di quello di cui era effettivamente titolare.
pagina 5 di 10 Concludendo sull'opponibilità della transazione, viene anche rilevato che l'opposta era pienamente consapevole dell'esistenza dell'accordo transattivo, come si ricava dalla missiva che la medesima ha indirizzato all'opponente in data 3.4.2017, in cui si legge: “La informiamo
inoltre che Banca IFIS è ora beneficiario degli effetti emessi in relazione alla Sua posizione debitoria.
Con riferimento al piano cambiario da Lei sottoscritto, Le precisiamo che gli effetti rilasciati a favore di
saranno bancati dalla stessa fino al 30/09/2017. Gli effetti con Parte_2 Parte_2
scadenza successiva al 30/09/2017, verranno bancati direttamente da Banca IFIS S.p.A. fino alla
scadenza del piano.” (doc. n. 6, pag. 5, all. ricorso monitorio).
5. La transazione in questione non ha natura novativa.
5.1. In punto di diritto si osserva che la distinzione tra la transazione "novativa" e quella
"conservativa" è stata in via generale ravvisata dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel fatto che, nella prima, "è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale", e ciò "perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche", sicché di "tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l' "animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi",
inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto"
(cfr. Cass. Sez. 1, ord. 13 marzo 2019, n. 7194).
Resta, tuttavia, inteso che il requisito del cd. "animus novandi" può anche risultare in modo non esplicito, visto che "l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà in tal senso, il suo accertamento richiede una verifica in ordine all'intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed pagina 6 di 10 autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti" (così, in motivazione, Cass.
Sez. 1, sent. 11 novembre 2016, n. 23604; in senso conforme, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. 14
luglio 2011, n. 15444).
Per contro, la transazione è "conservativa" quando le parti danno vita ad un "accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche)
in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali" (Cass.
Sez. Lav., sent. 14 giugno 2006, n. 13717).
5.2. Declinando i suddetti postulati ermeneutici nel caso di specie, occorre osservare come dagli scarni elementi a disposizione non sia possibile desumere la volontà delle parti di estinguere la precedente obbligazione e costituirne una nuova.
Deve, per converso, ritenersi che, nel comporre l'originario rapporto litigioso, le parti non abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ma si siano limitate ad apportare modifiche di tipo quantitativo alle obbligazioni preesistenti, senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo stesso.
La conclusione interpretativa è conforme all'orientamento espresso dalla Suprema Corte,
la quale, con specifica rilevanza nel caso di specie, chiarisce che l'accordo transattivo a saldo stralcio non costituisce una transazione novativa, poiché, in esso, le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente e che quest'ultimo rivive nel caso di mancato rispetto delle nuove condizioni concordata a saldo stralcio (Cass., n. 12876/2015).
6. Parte opponente non dimostra, poi, l'integrale adempimento all'obbligazione di pagamento di € 6.500,00 assunta con la scrittura transattiva stipulata con la cedente il credito in favore dell'opposta.
I primi pagamenti in adempimento di questo accordo sono quelli contabilizzati dal
14.4.2015 al 13.3.2017, per un totale di 2.400,00 (cfr. doc. n. 8, all. ricorso monitorio); questi pagina 7 di 10 pagamenti sono avvenuti in epoca anteriore alla cessione del credito in favore dell'opposta
(3.4.2017, doc. n. 5, all. ricorso monitorio).
Quest'ultima ammette di avere incassato, dopo la cessione del credito in proprio favore,
alcuni pagamenti parziali per un totale di € 3.046,57 (cfr. ricorso monitorio).
A fronte di un debito di € 6.500,00, l'opponente ha versato il minore importo di € 5.446,57.
Non può, infatti, ricavarsi la prova dell'adempimento dalla copia delle cambiali versate in atti dall'opponente (doc. n. 6, all. atto di citazione): la mera consegna di titoli di credito, quali cambiali, in favore del creditore non ha efficacia solutoria immediata, configurandosi come cessione pro solvendo, con la conseguenza che l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica soltanto con l'effettivo incameramento delle somme portate dai titoli da parte dell'accipiens; in applicazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., il debitore convenuto per l'adempimento, che eccepisca l'estinzione del debito mediante cessione pro solvendo di crediti, ha l'onere non solo di dimostrare la cessione stessa, ma anche l'avvenuta estinzione del debito ceduto, fornendo la prova documentale dell'effettivo incasso delle somme,
mediante produzione delle attestazioni e certificazioni bancarie relative agli avvenuti pagamenti;
la presunzione legale di pagamento di cui all'art. 1199 c.c. opera, infatti,
esclusivamente nell'ipotesi di possesso da parte del debitore del titolo originale del credito,
risultando, pertanto, inidonea la produzione di mere copie fotostatiche dei titoli di credito a fondare la presunzione iuris tantum di avvenuto pagamento (Tribunale di Nocera Inferiore,
n. 1064/2024; cfr. art. 1237 c.c., secondo cui "la restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione" e art. 45 del R.D. n.
1669/1933, che stabilisce che colui che paga la cambiale ha diritto di farsi consegnare l'originale del titolo con quietanza dal portatore).
7. Come anzidetto, nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la cosiddetta mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì
pagina 8 di 10 soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario (Cass., n.
12876/2015).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta nella seconda memoria istruttoria, nella specie non può, tuttavia, ritenersi che il controverso accordo transattivo, siccome non completamente adempiuto, si sia automaticamente risolto, facendo così rivivere l'originaria obbligazione di pagamento: il mero inadempimento dell'accordo transattivo non determina automaticamente la reviviscenza dell'obbligazione originaria;
fino a quando l'accordo transattivo non venga dichiarato risolto secondo le modalità previste dalla legge - mediante risoluzione giudiziale, diffida ad adempiere e decorso del termine per l'adempimento,
pattuizione e decorso di termine essenziale o clausola risolutiva espressa con dichiarazione di avvalimento ai sensi dell'art. 1456, comma 2, c.c. - tale accordo deve ritenersi vigente tra le parti, con la conseguenza che non può considerarsi contemporaneamente operante anche il rapporto obbligatorio originario (Corte d'Appello di Napoli, n. 1131/2025).
Nel caso in esame manca una domanda giudiziale di risoluzione delle transazioni;
nelle transazioni non è fissato alcun termine essenziale né è prevista una clausola risolutiva espressa (cfr. doc. n. 2, 3, all. atto di citazione;
doc. all. seconda memoria istruttoria di parte opponente); non vi è in atti alcuna diffida ad adempiere l'obbligazione di pagamento delle somme portate dalla transazione (cfr. missiva dell'opposta del 3.4.2017, doc. n. 6, pag. 5, all.
ricorso monitorio, in cui viene unicamente affermato che “Resta inteso in ogni caso che il
mancato pagamento anche di un singolo effetto determinerà la Sua costituzione in mora e la nostra
facoltà di dichiararLa decaduta da ogni facilitazione debitoria eventualmente in essere”; la dicitura è
da intendersi come richiamo alla disciplina prevista dall'art. 1186 c.c., non potendo concretizzarsi, per la mancanza di qualsivoglia accordo con l'opponente, in una clausola risolutiva espressa).
Non essendosi, dunque, verificata alcuna delle ipotesi di risoluzione di diritto dell'accordo transattivo e in mancanza di una risoluzione giudiziale del medesimo, l'intesa transattiva deve ritenersi tuttora vigente tra le parti (non potendosi ritenere contemporaneamente vigente anche il contratto presupposto): fintantoché la transazione non pagina 9 di 10 sarà risolta, la pretesa dell'opposta di vedersi corrispondere il residuo del debito originario,
azionata con il ricorso monitorio, deve considerarsi infondata.
8. Al ragionamento che precede conseguono l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i. opposto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il d.i. n. 109/2023, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 237/2023;
2) condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, l'11.12.2025
Il Giudice
AT GA
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