Art. 7. Carta dei servizi 1. Le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualita' del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilita' delle prestazioni per le persone con disabilita', evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilita' i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalita' con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorita' di controllo preposte.
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13 gennaio 2024
13 gennaio 2024
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- 1. Tutela persone con disabilità: riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusioneLo Prete Giada Antonia · https://www.diritto.it/ · 7 maggio 2024
[…] per i concessionari dei pubblici servizi[8], di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori, trovano la loro declinazione all'art. 7 del decreto legislativo n. 222/2023, laddove viene previsto che nella carta dei servizi debbano essere esplicitati chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, […]
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