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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2144/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2144/2016 promossa da:
- ANCHE QUALE ESERC. Pt_1 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPANNA LUCIO e
[...] C.F._1 dell'avv. CRESCIA MARINA ( ) VIA CHIOVIANO, 4 64033 BISENTI;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA PIANE, 43/B CASTIGLIONE il Parte_2 difensore avv. CAPANNA LUCIO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO P.IVA_1 L'AQUILA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BUCCIO DI RANALLO 65/A - COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO 67100 L'AQUILApresso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REFERZA PIETRO Controparte_3 P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CERULLI N.31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. REFERZA PIETRO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNO VINCENZO e dell'avv. Controparte_4
DE GIROLAMO FLAVIO ( PIAZZA DEL LIBERTY 8 20121 MILANO;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II 61 TORINOpresso il difensore avv. BRUNO VINCENZO
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I superstiti di , moglie e la concepita poi nata Persona_1 Parte_3 dopo la morte del padre , chiedono al Tribunale di Teramo di dichiarare CP_1 responsabili della morte di , perito durante un'escursione lungo il sentiero delle Persona_1 cento fonti, l'ente parco nazionale del gran sasso e dei monti della ed il comune di , CP_2 CP_3 che non hanno curato adeguata segnaletica di pericolo sul sentiero e di idonee strutture di protezione atte a scongiurare tragici epiloghi. È un sentiero segnalato come escursionistico mentre la sua difficoltà è ben maggiore. L'ente chiama in causa la propria assicurazione ed invoca CP_2 responsabilità del e concorso di colpa del danneggiato, che cadde perché imprudente e CP_3 negligente;
il comune chiama in causa la propria assicurazione, che ritiene la polizza non operante per mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio;
per l'assicurazione del parco l'attività di controllo e manutenzione del territorio non è rischio assicurato perché non è attività svolta dall'ente parco;
il comune ritiene che l'escursionista si allontanò dal sentiero scivolando nell' attraversare il torrente. Il sentiero è marcato battuto e non sdrucciolevole. Unico sentiero del comune è la strada comunale Cesacastina Virigo laccere, lontana da dove è avvenuto il fatto, la gestione del resto della sentieristica è dell'ente parco. Compiuta istruttoria con prove per testi e consulenza tecnica, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita e sentenza e trattenuta in decisione.AL consulente tecnico è stato chiesto: determini il CTU, visionati gli atti ed i documenti di causa , nonché quelli che è autorizzato ad acquisire presso pubbliche amministrazioni, effettuato il sopralluogo sul luogo dell'incidente, quale sia l'esatta collocazione del luogo del sinistro, indicando altresì l'ente tenuto alla sua custodia.
Chiarisca, se necessario con l'ausilio di un geologo, le caratteristiche geomorfologiche e classificazione ufficiale del percorso intrapreso dal ,nonché la presenza, al momento Per_1 dell'incidente, di eventuali dispositivi di sicurezza ( segnali, reti di protezione, staccionate) avendo cura di precisare se detti dispositivi,qualora presenti, fossero quelli normalmente prescritti nelle zone aventi medesima classificazione;
dica quale sia stata la presumibile dinamica dell'incidente occorso al . In data 28 maggio 2012 si recò per un'escursione presso il Per_1 Persona_1 sentiero denominato delle cento fonti sito in frazione di Cascalina di Frontaleto all'interno del parco nazionale del e dei monti della venne ritrovato cadavere all'interno del CP_2 CP_2 greto del torrente detto fosso dell'acero ai piedi della cascata delle cento fonti. Nella zona sono avvenuti più volte infortuni anche mortali, pressoché tutti con la dinamica dello scivolamento all'interno del greto del torrente sui lastroni di arenaria, e questo rischio è noto tra i frequentatori della montagna a Teramo. I terreni sul greto del fiume sono altamente scivolosi, il sentiero si attesta su terreni ricoperti di strati colluviali in cui attecchisce vegetazione e dove è possibile percorrere il sentiero in sicurezza, durante il sopralluogo effettuato è stato riscontrato un franco di almeno qualche metro tra il sentiero ed il terreno roccioso;
il pittogramma utilizzato sulla cartellonistica è inadeguato al fine di rendere l'avventore edotto dell' immediato pericolo;
prima dell'evento non vi era nemmeno quella cartellonisti;
è un sentiero facilmente percorribile, si avvicina a pochi metri dal greto del torrente, ed il rischio di scivolamento sull'arenaria comporta un concreto rischio di morte. Il pericolo non è immediatamente percepibile, trattandosi di sentiero facilmente percorribile e non di un punto a strapiombo che dà l'immediato senso del pericolo;
l'esistenza di una fonte di pericolo impone di intervenire per eliminarlo o, almeno, per ridurlo, e il carattere pagina 2 di 4 occulto o meno di tale pericolo non incide sulla rilevanza causale dell'omissione. Per espressa previsione del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 1, «si definisce “strada” l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali». Per i parchi naturali, l'oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse della visita, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti. Fondamentale a tal proposito è la sentenza della Cassazione 1257/2018, in tema abbastanza analogo ( ancora maggiormente “rischioso” per l'utente, laddove si tratta di decesso di alpinista in zona escursionistica di un parco naturale): il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi, e quindi impone al danneggiato di provare il solo nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima (giurisprudenza consolidata;
cfr. ad es., tra le tante: Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 5031 del 20/05/1998, Rv. 515604 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 28/03/2001,
Rv. 545244 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5236 del 15/03/2004, Rv. 571144 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 376 del 11/01/2005, Rv. 579857 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005,
Rv. 584522 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005, Rv. 584436 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26086 del 30/11/2005, Rv. 585883 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2563 del
06/02/2007, Rv. 594374 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008, Rv. 601911 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008, Rv. 604902 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11016 del
19/05/2011, Rv. 618175 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015, Rv. 635770 -
01). In particolare, la condotta incauta o negligente della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, va graduata sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla sua effettiva incidenza sull'evento dannoso, e può giungere anche ad assumere efficienza causale esclusiva del danno (sul rilievo della condotta della vittima, si vedano ad es., tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8229 del
07/04/2010, Rv. 612442 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013, Rv. 629108 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015, Rv. 633949 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18317 del
18/09/2015, Rv. 636857 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017, non massimata).
Il suddetto criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali di rilevante estensione, può essere escluso unicamente in caso di comprovata concreta impossibilità di esercitare la custodia, quale potere di fatto sul bene stesso. Tale impossibilità deve essere accertata non solo in relazione all'estensione complessiva del bene ed alla possibilità di esercitare un puntuale e diffuso controllo su di esso, ma in relazione alla causa concreta del danno (di cui va valutata la natura e la tipologia), in quanto all'ente pubblico custode possono essere addossati esclusivamente i rischi di cui egli può effettivamente gestire il controllo (cfr., in proposito, ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12449 del 16/05/2008, Rv. 603341 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15042 del
06/06/2008, Rv. 603742 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010, Rv. 612432 - 01).
Unicamente laddove sia esclusa la possibilità di una effettiva custodia del bene demaniale, può pertanto applicarsi il diverse) criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2043 pagina 3 di 4 c.c., che opera in termini soggettivi, richiedendo la dimostrazione (da parte del danneggiato) della colpa dell'ente proprietario del bene, la quale può peraltro di fatto presumersi laddove il danneggiato dimostri che il danno si è verificato in ragione di una anomalia della cosa, ma che non sussiste laddove sia dimostrato che la suddetta anomalia risultava percepibile o prevedibile (e il conseguente danno evitabile) con l'ordinaria diligenza, e quindi sostanzialmente anche in tal caso in ragione della condotta del danneggiato stesso (cfr. ancora, ad es., le già citate Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011, Rv. 618175 -
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015, Rv. 635770 - 01). Ora, è stato comprovato che, soprattutto all'epoca del decesso del IA , la sicura probabile Persona_1 mortalità dello scivolamento sull'arenaria non era minimamente segnalata, ed attualmente, dopo il sinistro, lo è in modo inadeguato;
tra coloro che frequentano la montagna teramana è nota la pericolosità della zona, ma il IA , pur nato da queste parti, Persona_1 viveva e lavorava in Emilia Romagna, e non è comprovato che fosse un esperto frequentatore della zona. Il fatto che si sia allontanato consapevolmente dal sentiero Per_1
non è provato, in quanto il sentiero era “delimitato naturalmente”; pertanto mettere
[...] un piede in fallo, soprattutto quando la situazione non era quella di dieci anni dopo quando è stata effettuata la ctu, ma era possibile che la zona scivolosa fosse ancora più vicina rispetto alla zona sicura, era purtroppo facile;
ed a conoscenza dei responsabili dell'ente parco, che quasi a colpo sicuro, come affermato dai testimoni, andarono a cercare il corpo del povero nel greto del torrente, ove erano state rinvenute le precedenti vittime. Persona_1
Adeguata la somma richiesta per moglie e concepita, 331.920 euro per ciascuna delle superstiti, quantificate 165.960 per danno da perdita del congiunto e 165.960 per danno da perdita patrimoniale;
oltre interessi, in misura legale, dalla data del sinistro al saldo effettivo. Di questo deve rispondere l' , che concretamente ha in custodia il sentiero, e ne CP_2 trae il maggior lucro;
è sicuramente attività svolta dall'ente parco quella di assicurare la incolumità degli escursionisti, per cui l'assicurazione ne deve rispondere. Si ritiene di giustizia compensare, attesa la difficile interpretazione della normativa ( il non potrebbe CP_3 intervenire con reti di protezione e simil guard Rail senza l'autorizzazione del , che in CP_2 sostanza ha la piena custodia dei luoghi ) di compensare le spese con e propria CP_3 assicurazione;
dei danni deve rispondere l' , e per esso l'Assicurazione. Le spese CP_2 seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda di e di contro Parte_3 CP_1 [...]
, e lo condanna a pagare a ciascuna delle attrici euro Controparte_5
331.920, oltre interessi, in misura legale dalla data del sinistro al saldo effettivo. Dichiara tenuta a manlevare dalle conseguenze pregiudizievoli della sentenza
[...]
dedotta la franchigia e nei limiti del massimale. Respinge la domanda contro il CP_6
e dichiara non luogo a provvedere sulla chiamata in manleva di Controparte_3
Spese compensate tra e e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_4 tra le attrici ed il;
condanna l'Ente Parco a pagare le spese di lite, in Controparte_3 favore delle attrici, che liquida in euro 29.193 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate;
condanna a pagare Controparte_6 le spese di lite in favore di , che Controparte_5 liquida in euro 29.193 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 25 Gennaio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2144/2016 promossa da:
- ANCHE QUALE ESERC. Pt_1 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPANNA LUCIO e
[...] C.F._1 dell'avv. CRESCIA MARINA ( ) VIA CHIOVIANO, 4 64033 BISENTI;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA PIANE, 43/B CASTIGLIONE il Parte_2 difensore avv. CAPANNA LUCIO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO P.IVA_1 L'AQUILA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BUCCIO DI RANALLO 65/A - COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO 67100 L'AQUILApresso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REFERZA PIETRO Controparte_3 P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CERULLI N.31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. REFERZA PIETRO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNO VINCENZO e dell'avv. Controparte_4
DE GIROLAMO FLAVIO ( PIAZZA DEL LIBERTY 8 20121 MILANO;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II 61 TORINOpresso il difensore avv. BRUNO VINCENZO
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I superstiti di , moglie e la concepita poi nata Persona_1 Parte_3 dopo la morte del padre , chiedono al Tribunale di Teramo di dichiarare CP_1 responsabili della morte di , perito durante un'escursione lungo il sentiero delle Persona_1 cento fonti, l'ente parco nazionale del gran sasso e dei monti della ed il comune di , CP_2 CP_3 che non hanno curato adeguata segnaletica di pericolo sul sentiero e di idonee strutture di protezione atte a scongiurare tragici epiloghi. È un sentiero segnalato come escursionistico mentre la sua difficoltà è ben maggiore. L'ente chiama in causa la propria assicurazione ed invoca CP_2 responsabilità del e concorso di colpa del danneggiato, che cadde perché imprudente e CP_3 negligente;
il comune chiama in causa la propria assicurazione, che ritiene la polizza non operante per mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio;
per l'assicurazione del parco l'attività di controllo e manutenzione del territorio non è rischio assicurato perché non è attività svolta dall'ente parco;
il comune ritiene che l'escursionista si allontanò dal sentiero scivolando nell' attraversare il torrente. Il sentiero è marcato battuto e non sdrucciolevole. Unico sentiero del comune è la strada comunale Cesacastina Virigo laccere, lontana da dove è avvenuto il fatto, la gestione del resto della sentieristica è dell'ente parco. Compiuta istruttoria con prove per testi e consulenza tecnica, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita e sentenza e trattenuta in decisione.AL consulente tecnico è stato chiesto: determini il CTU, visionati gli atti ed i documenti di causa , nonché quelli che è autorizzato ad acquisire presso pubbliche amministrazioni, effettuato il sopralluogo sul luogo dell'incidente, quale sia l'esatta collocazione del luogo del sinistro, indicando altresì l'ente tenuto alla sua custodia.
Chiarisca, se necessario con l'ausilio di un geologo, le caratteristiche geomorfologiche e classificazione ufficiale del percorso intrapreso dal ,nonché la presenza, al momento Per_1 dell'incidente, di eventuali dispositivi di sicurezza ( segnali, reti di protezione, staccionate) avendo cura di precisare se detti dispositivi,qualora presenti, fossero quelli normalmente prescritti nelle zone aventi medesima classificazione;
dica quale sia stata la presumibile dinamica dell'incidente occorso al . In data 28 maggio 2012 si recò per un'escursione presso il Per_1 Persona_1 sentiero denominato delle cento fonti sito in frazione di Cascalina di Frontaleto all'interno del parco nazionale del e dei monti della venne ritrovato cadavere all'interno del CP_2 CP_2 greto del torrente detto fosso dell'acero ai piedi della cascata delle cento fonti. Nella zona sono avvenuti più volte infortuni anche mortali, pressoché tutti con la dinamica dello scivolamento all'interno del greto del torrente sui lastroni di arenaria, e questo rischio è noto tra i frequentatori della montagna a Teramo. I terreni sul greto del fiume sono altamente scivolosi, il sentiero si attesta su terreni ricoperti di strati colluviali in cui attecchisce vegetazione e dove è possibile percorrere il sentiero in sicurezza, durante il sopralluogo effettuato è stato riscontrato un franco di almeno qualche metro tra il sentiero ed il terreno roccioso;
il pittogramma utilizzato sulla cartellonistica è inadeguato al fine di rendere l'avventore edotto dell' immediato pericolo;
prima dell'evento non vi era nemmeno quella cartellonisti;
è un sentiero facilmente percorribile, si avvicina a pochi metri dal greto del torrente, ed il rischio di scivolamento sull'arenaria comporta un concreto rischio di morte. Il pericolo non è immediatamente percepibile, trattandosi di sentiero facilmente percorribile e non di un punto a strapiombo che dà l'immediato senso del pericolo;
l'esistenza di una fonte di pericolo impone di intervenire per eliminarlo o, almeno, per ridurlo, e il carattere pagina 2 di 4 occulto o meno di tale pericolo non incide sulla rilevanza causale dell'omissione. Per espressa previsione del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 1, «si definisce “strada” l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali». Per i parchi naturali, l'oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse della visita, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti. Fondamentale a tal proposito è la sentenza della Cassazione 1257/2018, in tema abbastanza analogo ( ancora maggiormente “rischioso” per l'utente, laddove si tratta di decesso di alpinista in zona escursionistica di un parco naturale): il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi, e quindi impone al danneggiato di provare il solo nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima (giurisprudenza consolidata;
cfr. ad es., tra le tante: Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 5031 del 20/05/1998, Rv. 515604 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 28/03/2001,
Rv. 545244 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5236 del 15/03/2004, Rv. 571144 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 376 del 11/01/2005, Rv. 579857 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005,
Rv. 584522 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005, Rv. 584436 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26086 del 30/11/2005, Rv. 585883 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2563 del
06/02/2007, Rv. 594374 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008, Rv. 601911 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008, Rv. 604902 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11016 del
19/05/2011, Rv. 618175 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015, Rv. 635770 -
01). In particolare, la condotta incauta o negligente della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, va graduata sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla sua effettiva incidenza sull'evento dannoso, e può giungere anche ad assumere efficienza causale esclusiva del danno (sul rilievo della condotta della vittima, si vedano ad es., tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8229 del
07/04/2010, Rv. 612442 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013, Rv. 629108 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015, Rv. 633949 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18317 del
18/09/2015, Rv. 636857 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017, non massimata).
Il suddetto criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali di rilevante estensione, può essere escluso unicamente in caso di comprovata concreta impossibilità di esercitare la custodia, quale potere di fatto sul bene stesso. Tale impossibilità deve essere accertata non solo in relazione all'estensione complessiva del bene ed alla possibilità di esercitare un puntuale e diffuso controllo su di esso, ma in relazione alla causa concreta del danno (di cui va valutata la natura e la tipologia), in quanto all'ente pubblico custode possono essere addossati esclusivamente i rischi di cui egli può effettivamente gestire il controllo (cfr., in proposito, ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12449 del 16/05/2008, Rv. 603341 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15042 del
06/06/2008, Rv. 603742 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010, Rv. 612432 - 01).
Unicamente laddove sia esclusa la possibilità di una effettiva custodia del bene demaniale, può pertanto applicarsi il diverse) criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2043 pagina 3 di 4 c.c., che opera in termini soggettivi, richiedendo la dimostrazione (da parte del danneggiato) della colpa dell'ente proprietario del bene, la quale può peraltro di fatto presumersi laddove il danneggiato dimostri che il danno si è verificato in ragione di una anomalia della cosa, ma che non sussiste laddove sia dimostrato che la suddetta anomalia risultava percepibile o prevedibile (e il conseguente danno evitabile) con l'ordinaria diligenza, e quindi sostanzialmente anche in tal caso in ragione della condotta del danneggiato stesso (cfr. ancora, ad es., le già citate Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011, Rv. 618175 -
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015, Rv. 635770 - 01). Ora, è stato comprovato che, soprattutto all'epoca del decesso del IA , la sicura probabile Persona_1 mortalità dello scivolamento sull'arenaria non era minimamente segnalata, ed attualmente, dopo il sinistro, lo è in modo inadeguato;
tra coloro che frequentano la montagna teramana è nota la pericolosità della zona, ma il IA , pur nato da queste parti, Persona_1 viveva e lavorava in Emilia Romagna, e non è comprovato che fosse un esperto frequentatore della zona. Il fatto che si sia allontanato consapevolmente dal sentiero Per_1
non è provato, in quanto il sentiero era “delimitato naturalmente”; pertanto mettere
[...] un piede in fallo, soprattutto quando la situazione non era quella di dieci anni dopo quando è stata effettuata la ctu, ma era possibile che la zona scivolosa fosse ancora più vicina rispetto alla zona sicura, era purtroppo facile;
ed a conoscenza dei responsabili dell'ente parco, che quasi a colpo sicuro, come affermato dai testimoni, andarono a cercare il corpo del povero nel greto del torrente, ove erano state rinvenute le precedenti vittime. Persona_1
Adeguata la somma richiesta per moglie e concepita, 331.920 euro per ciascuna delle superstiti, quantificate 165.960 per danno da perdita del congiunto e 165.960 per danno da perdita patrimoniale;
oltre interessi, in misura legale, dalla data del sinistro al saldo effettivo. Di questo deve rispondere l' , che concretamente ha in custodia il sentiero, e ne CP_2 trae il maggior lucro;
è sicuramente attività svolta dall'ente parco quella di assicurare la incolumità degli escursionisti, per cui l'assicurazione ne deve rispondere. Si ritiene di giustizia compensare, attesa la difficile interpretazione della normativa ( il non potrebbe CP_3 intervenire con reti di protezione e simil guard Rail senza l'autorizzazione del , che in CP_2 sostanza ha la piena custodia dei luoghi ) di compensare le spese con e propria CP_3 assicurazione;
dei danni deve rispondere l' , e per esso l'Assicurazione. Le spese CP_2 seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda di e di contro Parte_3 CP_1 [...]
, e lo condanna a pagare a ciascuna delle attrici euro Controparte_5
331.920, oltre interessi, in misura legale dalla data del sinistro al saldo effettivo. Dichiara tenuta a manlevare dalle conseguenze pregiudizievoli della sentenza
[...]
dedotta la franchigia e nei limiti del massimale. Respinge la domanda contro il CP_6
e dichiara non luogo a provvedere sulla chiamata in manleva di Controparte_3
Spese compensate tra e e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_4 tra le attrici ed il;
condanna l'Ente Parco a pagare le spese di lite, in Controparte_3 favore delle attrici, che liquida in euro 29.193 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate;
condanna a pagare Controparte_6 le spese di lite in favore di , che Controparte_5 liquida in euro 29.193 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 25 Gennaio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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