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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/11/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare dell'11 novembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le conclusioni e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 28 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1310 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marco
ZO e AN DR CA, presso il cui studio, in Milano alla Via Dante n. 9,
è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. DR Ruocco, presso il cui studio, in Foggia alla Via Lustro
n. 29, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 332/2023 reso dal Tribunale di
Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, tempestivamente notificato, in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 332/2023 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 09.11.2023, con il quale, su ricorso della SI.ra , le veniva ingiunto di consegnare il Controparte_1
contratto di credito revolving n. 3746***82005” e di pagare le spese processuali
“liquidate in € 685,00 per compenso professionale ed in € 286,00 per spese”, oltre accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione, la società opponente ha dedotto:
- che in data 30 aprile 2004, la SI.ra aveva sottoscritto il “Modulo di CP_1
richiesta Carta Blu American Express”, poi emessa in data 18 maggio 2004;
- che, successivamente, in data 04.04.2023 la stessa SI.ra , per il CP_1
tramite dell' , aveva indirizzato alla Controparte_2 Parte_1
un'istanza ex art. 119 TUB al fine di ottenere la consegna di
[...]
“contratto, estratto conto storico (dalla data di apertura ad oggi o alla data di chiusura), eventuale liberatoria di estinzione” relativi alla carta;
- che, nei termini di legge, la aveva riscontrato a Parte_1
mezzo pec la suddetta richiesta, trasmettendo il contratto (con la precisazione di
“consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e
Condizioni - il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di
Carta”) e “gli estratti conto emessi negli ultimi 10 anni”, non essendovi alcuna
“liberatoria di estinzione”, e aveva altresì comunicato la possibilità di
“recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli ultimi 7 anni o comunque ricevere assistenza in proposito dal Servizio Clienti” qualora la SI.ra fosse stata iscritta nella sezione “area riservata” del sito;
CP_1
- che, nonostante ciò, la SI.ra aveva comunque depositato il ricorso CP_1
per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Lagonegro – iscritto al n. 985/2023
R.G.- chiedendo la consegna di copia dei documenti bancari summenzionati, poiché sosteneva che a fronte dell'istanza ex art. 119 TUB, l'odierna opponente aveva trasmesso solo l'estratto conto storico ed un modulo di richiesta.
Pertanto, l'opponente, eccepita la legittimità della propria condotta nonché la carenza dei presupposti di emissione del decreto ingiuntivo, ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.03.2024, si è costituita in giudizio l'opposta, SI.ra , contestando gli avversi assunti e, in CP_1
particolare, sostenendo che l'opponente non avesse consegnato copia del contratto completo, ma solo un modulo di richiesta, monco delle condizioni generali, del regolamento europeo e del documento di sintesi.
Pertanto, ha concluso insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione con ordinanza del 23.05.2024 e considerata la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al rapporto bancario ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo e scaturisce dal disposto degli artt. 117,
119 e 125 bis D.lgs. 385/1993, nonché in considerazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 cost. e degli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto contrattuale gravanti sul debitore ex art. 1375 c.c. (Cass. Civ. n.
1669/2007, nonché Cass. Civ. n. 12093 del 27/9/2001).
Rileva il Tribunale che risulta documentalmente provato, che l'opponente,
[...]
a seguito della richiesta ex art. 119 TUB e comunque prima Parte_1
dell'instaurazione del procedimento monitorio, ha inoltrato comunicazione alla SI.ra con la quale è stata consegnata copia della documentazione richiesta, ossia CP_1
del contratto e degli “estratti conto emessi negli ultimi 10 anni”, con la precisazione che per visionare il Regolamento vigente si sarebbe potuto consultare il “sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni” (cfr. doc. 3 in fascicolo parte opponente) e comunicazione della possibilità di “recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli ultimi 7 anni o comunque ricevere assistenza in proposito dal
Servizio Clienti” qualora la SI.ra fosse stata iscritta nella sezione “area CP_1
riservata” del sito.
A seguito di tale mail del 27.6.2023 non vi è prova che parte opposta abbia chiesto ulteriore documentazione o abbia in alcun modo sollecitato l'invio.
Parte opponente, quindi, ha inviato il modulo compilato ed ha indicato che tramite consultazione del sito nella sezione Termini e Condizioni era possibile accedere al regolamento vigente per la specifica tipologia di Carta.
Pertanto, emergendo in maniera evidente l'infondatezza della doglianza dell'opposta circa la incompletezza della documentazione inviatale, ne consegue l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo n. 332/2023 del Tribunale di
Lagonegro.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminato complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte, con applicazione dei minimi per l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare rilevanza.
Quanto alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non si ritiene possa essere accolta non emergendo in modo evidente mala fede o colpa grave considerato che “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art 96 ,III comma c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza anche manifesta delle tesi prospettate; ( Cass. S.U. n 9912 /2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 332/2023, reso dal Tribunale di Lagonegro in data 09.11.2023;
• Condanna la SI.ra al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore della in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., nella misura pari ad euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 28 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare dell'11 novembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le conclusioni e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 28 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1310 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marco
ZO e AN DR CA, presso il cui studio, in Milano alla Via Dante n. 9,
è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. DR Ruocco, presso il cui studio, in Foggia alla Via Lustro
n. 29, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 332/2023 reso dal Tribunale di
Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, tempestivamente notificato, in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 332/2023 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 09.11.2023, con il quale, su ricorso della SI.ra , le veniva ingiunto di consegnare il Controparte_1
contratto di credito revolving n. 3746***82005” e di pagare le spese processuali
“liquidate in € 685,00 per compenso professionale ed in € 286,00 per spese”, oltre accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione, la società opponente ha dedotto:
- che in data 30 aprile 2004, la SI.ra aveva sottoscritto il “Modulo di CP_1
richiesta Carta Blu American Express”, poi emessa in data 18 maggio 2004;
- che, successivamente, in data 04.04.2023 la stessa SI.ra , per il CP_1
tramite dell' , aveva indirizzato alla Controparte_2 Parte_1
un'istanza ex art. 119 TUB al fine di ottenere la consegna di
[...]
“contratto, estratto conto storico (dalla data di apertura ad oggi o alla data di chiusura), eventuale liberatoria di estinzione” relativi alla carta;
- che, nei termini di legge, la aveva riscontrato a Parte_1
mezzo pec la suddetta richiesta, trasmettendo il contratto (con la precisazione di
“consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e
Condizioni - il Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di
Carta”) e “gli estratti conto emessi negli ultimi 10 anni”, non essendovi alcuna
“liberatoria di estinzione”, e aveva altresì comunicato la possibilità di
“recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli ultimi 7 anni o comunque ricevere assistenza in proposito dal Servizio Clienti” qualora la SI.ra fosse stata iscritta nella sezione “area riservata” del sito;
CP_1
- che, nonostante ciò, la SI.ra aveva comunque depositato il ricorso CP_1
per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Lagonegro – iscritto al n. 985/2023
R.G.- chiedendo la consegna di copia dei documenti bancari summenzionati, poiché sosteneva che a fronte dell'istanza ex art. 119 TUB, l'odierna opponente aveva trasmesso solo l'estratto conto storico ed un modulo di richiesta.
Pertanto, l'opponente, eccepita la legittimità della propria condotta nonché la carenza dei presupposti di emissione del decreto ingiuntivo, ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.03.2024, si è costituita in giudizio l'opposta, SI.ra , contestando gli avversi assunti e, in CP_1
particolare, sostenendo che l'opponente non avesse consegnato copia del contratto completo, ma solo un modulo di richiesta, monco delle condizioni generali, del regolamento europeo e del documento di sintesi.
Pertanto, ha concluso insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione con ordinanza del 23.05.2024 e considerata la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al rapporto bancario ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo e scaturisce dal disposto degli artt. 117,
119 e 125 bis D.lgs. 385/1993, nonché in considerazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 cost. e degli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto contrattuale gravanti sul debitore ex art. 1375 c.c. (Cass. Civ. n.
1669/2007, nonché Cass. Civ. n. 12093 del 27/9/2001).
Rileva il Tribunale che risulta documentalmente provato, che l'opponente,
[...]
a seguito della richiesta ex art. 119 TUB e comunque prima Parte_1
dell'instaurazione del procedimento monitorio, ha inoltrato comunicazione alla SI.ra con la quale è stata consegnata copia della documentazione richiesta, ossia CP_1
del contratto e degli “estratti conto emessi negli ultimi 10 anni”, con la precisazione che per visionare il Regolamento vigente si sarebbe potuto consultare il “sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni” (cfr. doc. 3 in fascicolo parte opponente) e comunicazione della possibilità di “recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli ultimi 7 anni o comunque ricevere assistenza in proposito dal
Servizio Clienti” qualora la SI.ra fosse stata iscritta nella sezione “area CP_1
riservata” del sito.
A seguito di tale mail del 27.6.2023 non vi è prova che parte opposta abbia chiesto ulteriore documentazione o abbia in alcun modo sollecitato l'invio.
Parte opponente, quindi, ha inviato il modulo compilato ed ha indicato che tramite consultazione del sito nella sezione Termini e Condizioni era possibile accedere al regolamento vigente per la specifica tipologia di Carta.
Pertanto, emergendo in maniera evidente l'infondatezza della doglianza dell'opposta circa la incompletezza della documentazione inviatale, ne consegue l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo n. 332/2023 del Tribunale di
Lagonegro.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminato complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte, con applicazione dei minimi per l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare rilevanza.
Quanto alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non si ritiene possa essere accolta non emergendo in modo evidente mala fede o colpa grave considerato che “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art 96 ,III comma c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza anche manifesta delle tesi prospettate; ( Cass. S.U. n 9912 /2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 332/2023, reso dal Tribunale di Lagonegro in data 09.11.2023;
• Condanna la SI.ra al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore della in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., nella misura pari ad euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 28 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco