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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/11/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1514/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1514/2025 promossa da:
Avv. NI HI ), in proprio ai sensi dell'art 86 CodiceFiscale_1
c.p.c., con studio in Piombino Via Copernico n. 6,
ricorrente
contro
nata a [...] il [...] Controparte_1
( ) residente in [...], C.F._2
convenuta - contumace
In punto: compensi professionali
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del
20.11.2025
di parte ricorrente:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza reietta, condannare la signora
nata a [...] il [...] Controparte_1
( residente in [...] a dare e pa- C.F._2
1 gare in favore dell'Avv. NI HI per le attività prestate e le spese sostenute in
materia giudiziale civile nei procedimenti R.G. 1480/2024 e RG 2017/2024 pari ad €
2.271,99 o nella diversa somma di giustizia con riserva di agire ex art 611 cpc per la
liquidazione dei compensi maturati per la fase esecutiva di consegna e rilascio
dell'immobile posto in piombino via Carducci 10 il tutto al netto degli acconti ricevu-
ti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente allegava di avere assistito la convenuta, segnatamente egli avrebbe prestato assistenza in favore di in seno al procedimento Controparte_1
R.G. 1480/2024 avente ad oggetto lo sfratto per morosità nei confronti della condut-
trice Tale procedimento si sarebbe concluso con ordinanza di Parte_1
convalida dello sfratto e con fissazione del termine per il rilascio per la data del 5 set-
tembre 2024, provvedimento in cui sono state liquidate le spese processuali del pro-
cedimento in € 1.100,00 per competenze oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, ol-
tre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed € 108,00 per anticipazioni. Veniva poi notifica-
to atto di precetto per il pagamento delle spese di lite per complessivi € 1.933,93 non-
ché per rilascio dell'immobile.
All'esito di preavviso di rilascio immobile e di n 2 accessi dell'UNEP, la signora
[...]
rientrava nella disponibilità del bene in data 19 febbraio 2025 co- Parte_2
me da verbale UNEP.
Ulteriore assistenza sarebbe stata prestata in seno al procedimento RG 2017/2024
avente ad oggetto l'opposizione tardiva allo sfratto introdotta ad istanza della stessa
Parte_1
2 Il predetto procedimento si è concluso con sentenza n 1270/2024 di rigetto del ricor-
so, conferma dell'ordinanza di convalida e condanna della parte ricorrente Parte_3
[.
a rimborsare le spese processuali a parte resistente spese liquidate in € CP_1
131,00 per la fase di studio della controversia, € 131,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00 per la fase decisoria, oltre 15%
spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A.
Il difensore odierno ricorrente ha notificato atto di precetto per il recupero delle spese processuali per complessivi € 1.186,93.
Dopo avere il difensore fatto istanza ex art 492 cpc per la ricerca dei beni, all'esito veniva data indicazione dei cespiti da pignorare.
Le dichiarazioni dei terzi sono state tutte negative.
Di conseguenza, sulla base dei compensi liquidati con la procedura di sfratto e con la sentenza che ha definito il procedimento di opposizione tardiva allo sfratto, il difenso-
re avrebbe maturato compensi ed esborsi per € 3.120,86, con ulteriori esborsi sostenu-
ti per € 429,13 per n. 2 accessi ufficiale giudiziario e contr unificato pari ad € 167,00
(139+27) per esecuzione rilascio immobile proc 205/2025 e così complessivamente €
3.549,99.
La signora ha versato importi per complessivi € 1.278,00 di cui CP_1 CP_1
€ 507,13 in conto spese vive sostenute, con la seguente imputazione: fattura n
111/2024 € 78,00 contr unificato sfratto fattura n 132/2024 € 400,00 acconto posizio-
ne sfratto fattura n 188/2024 € 150,00 acconto posizione sfratto fattura n 3/2025 €
400,00 di cui spese accesso ufficiale giudiziario € 179,13 fattura n 27/2025 € 250,00
spese accesso ufficiale giudiziario e CU esec sfratto.
3 La odierna convenuta sarebbe quindi rimasta debitrice degli Controparte_1
importi dovuti all'avvocato HI NI per le attività giudiziali dal medesimo po-
ste in essere per un totale residuo di € 2.271,99
Nonostante notificazione di ricorso e decreto, la convenuta restava contumace.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, fissava udienza di discussione.
All'udienza del 21.11.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza.
2. Le circostanze allegate dal professionista ricorrente emergono per tabulas dall'ampio compendio documentale dimesso.
Emerge, in particolare, che l'Avv. HI assisteva e difendeva CP_2
nel procedimento sub R.G. 1480/2024 Trib. Livorno avente ad oggetto lo
[...]
sfratto per morosità nei confronti della conduttrice (cfr. docc. 1-2 Parte_1
di parte ricorrente) così come nel successivo giudizio sub RG 2017/2024 avente ad oggetto l'opposizione tardiva allo sfratto introdotta ad istanza della stessa Parte_1
giudizio definito con sentenza n 1270/2024 di rigetto del ricorso (cfr. docc. 1,
[...]
3, 4).
Del pari (si vedano gli altri documenti non ancora citati dianzi) risutlano provate le ul-
teriori attività allegate dal difensore ricorrente.
È dunque pienamente dimostrato lo svolgimento dell'attività prestata dal difensore.
Per la quantificazione del compenso dovuto, in applicazione di quanto previsto dal d.m. 55/2014, devesi avere riguardo ai valori medi e minimi degli scaglioni di riferi-
mento per i giudizi de quibus, in conformità, peraltro, rispetto alle liquidazioni già
4 operate nei predetti procedimenti, sicché l'importo dovuto può essere effettivamente quantificato nella somma, indicata dal ricorrente, di € 3.549,99.
Tenuto conto degli acconti versati, coma da stessa ammissione del ricorrente, per euro
€ 1.278,00, il debito residuo ammonta ad € 2.271,99.
In definitiva, l'importo al cui pagamento va condannato la convenuta contumace am-
monta ad euro 2.271,99, oltre ad accessori previsti per legge.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle que-
stioni trattate. Nella fattispecie trattasi, avuto riguardo al cd. criterio del decisum, di causa di valore tra i 1.101,00 ed i 5.201,00 euro, dovendosi pure tenere conto della semplicità delle questioni di fatto e diritto affrontate e della estrema esiguità
dell'istruttoria, svoltasi su base meramente documentale.
Va dato seguito – è bene precisarlo – al condivisibile principio affermato dalla giuri-
sprudenza di legittimità, secondo cui “la circostanza che l'avvocato si sia avvalso del-
la facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura pro-
fessionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in
suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i
diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa. (Nella specie, la S.C. ha cassato
la pronuncia con la quale il giudice del merito, accolta l'opposizione spiegata perso-
nalmente dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività
difensiva espletata in favore del cliente, ammesso a patrocinio a spese dello Stato,
5 aveva omesso di regolare le spese dell'opposizione, adottando la formula "nulla per
spese")” (in questi termini Cass. civ., Sez. 6, 18/02/2019, n. 4698, Rv. 652600 - 01)
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna parte convenuta a pagare al ricorrente NI Controparte_1
HI l'importo di 2.271,99 euro, oltre ad accessori previsti per legge (rimborso spese generali, IVA e CPA), oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effetti-
vo;
2. condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente NI HI le spese del pre-
sente giudizio, liquidate, per l'intero, in euro 1.278,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge,
oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 20.11.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1514/2025 promossa da:
Avv. NI HI ), in proprio ai sensi dell'art 86 CodiceFiscale_1
c.p.c., con studio in Piombino Via Copernico n. 6,
ricorrente
contro
nata a [...] il [...] Controparte_1
( ) residente in [...], C.F._2
convenuta - contumace
In punto: compensi professionali
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del
20.11.2025
di parte ricorrente:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza reietta, condannare la signora
nata a [...] il [...] Controparte_1
( residente in [...] a dare e pa- C.F._2
1 gare in favore dell'Avv. NI HI per le attività prestate e le spese sostenute in
materia giudiziale civile nei procedimenti R.G. 1480/2024 e RG 2017/2024 pari ad €
2.271,99 o nella diversa somma di giustizia con riserva di agire ex art 611 cpc per la
liquidazione dei compensi maturati per la fase esecutiva di consegna e rilascio
dell'immobile posto in piombino via Carducci 10 il tutto al netto degli acconti ricevu-
ti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente allegava di avere assistito la convenuta, segnatamente egli avrebbe prestato assistenza in favore di in seno al procedimento Controparte_1
R.G. 1480/2024 avente ad oggetto lo sfratto per morosità nei confronti della condut-
trice Tale procedimento si sarebbe concluso con ordinanza di Parte_1
convalida dello sfratto e con fissazione del termine per il rilascio per la data del 5 set-
tembre 2024, provvedimento in cui sono state liquidate le spese processuali del pro-
cedimento in € 1.100,00 per competenze oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, ol-
tre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed € 108,00 per anticipazioni. Veniva poi notifica-
to atto di precetto per il pagamento delle spese di lite per complessivi € 1.933,93 non-
ché per rilascio dell'immobile.
All'esito di preavviso di rilascio immobile e di n 2 accessi dell'UNEP, la signora
[...]
rientrava nella disponibilità del bene in data 19 febbraio 2025 co- Parte_2
me da verbale UNEP.
Ulteriore assistenza sarebbe stata prestata in seno al procedimento RG 2017/2024
avente ad oggetto l'opposizione tardiva allo sfratto introdotta ad istanza della stessa
Parte_1
2 Il predetto procedimento si è concluso con sentenza n 1270/2024 di rigetto del ricor-
so, conferma dell'ordinanza di convalida e condanna della parte ricorrente Parte_3
[.
a rimborsare le spese processuali a parte resistente spese liquidate in € CP_1
131,00 per la fase di studio della controversia, € 131,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 200,00 per la fase istruttoria ed € 200,00 per la fase decisoria, oltre 15%
spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A.
Il difensore odierno ricorrente ha notificato atto di precetto per il recupero delle spese processuali per complessivi € 1.186,93.
Dopo avere il difensore fatto istanza ex art 492 cpc per la ricerca dei beni, all'esito veniva data indicazione dei cespiti da pignorare.
Le dichiarazioni dei terzi sono state tutte negative.
Di conseguenza, sulla base dei compensi liquidati con la procedura di sfratto e con la sentenza che ha definito il procedimento di opposizione tardiva allo sfratto, il difenso-
re avrebbe maturato compensi ed esborsi per € 3.120,86, con ulteriori esborsi sostenu-
ti per € 429,13 per n. 2 accessi ufficiale giudiziario e contr unificato pari ad € 167,00
(139+27) per esecuzione rilascio immobile proc 205/2025 e così complessivamente €
3.549,99.
La signora ha versato importi per complessivi € 1.278,00 di cui CP_1 CP_1
€ 507,13 in conto spese vive sostenute, con la seguente imputazione: fattura n
111/2024 € 78,00 contr unificato sfratto fattura n 132/2024 € 400,00 acconto posizio-
ne sfratto fattura n 188/2024 € 150,00 acconto posizione sfratto fattura n 3/2025 €
400,00 di cui spese accesso ufficiale giudiziario € 179,13 fattura n 27/2025 € 250,00
spese accesso ufficiale giudiziario e CU esec sfratto.
3 La odierna convenuta sarebbe quindi rimasta debitrice degli Controparte_1
importi dovuti all'avvocato HI NI per le attività giudiziali dal medesimo po-
ste in essere per un totale residuo di € 2.271,99
Nonostante notificazione di ricorso e decreto, la convenuta restava contumace.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, fissava udienza di discussione.
All'udienza del 21.11.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza.
2. Le circostanze allegate dal professionista ricorrente emergono per tabulas dall'ampio compendio documentale dimesso.
Emerge, in particolare, che l'Avv. HI assisteva e difendeva CP_2
nel procedimento sub R.G. 1480/2024 Trib. Livorno avente ad oggetto lo
[...]
sfratto per morosità nei confronti della conduttrice (cfr. docc. 1-2 Parte_1
di parte ricorrente) così come nel successivo giudizio sub RG 2017/2024 avente ad oggetto l'opposizione tardiva allo sfratto introdotta ad istanza della stessa Parte_1
giudizio definito con sentenza n 1270/2024 di rigetto del ricorso (cfr. docc. 1,
[...]
3, 4).
Del pari (si vedano gli altri documenti non ancora citati dianzi) risutlano provate le ul-
teriori attività allegate dal difensore ricorrente.
È dunque pienamente dimostrato lo svolgimento dell'attività prestata dal difensore.
Per la quantificazione del compenso dovuto, in applicazione di quanto previsto dal d.m. 55/2014, devesi avere riguardo ai valori medi e minimi degli scaglioni di riferi-
mento per i giudizi de quibus, in conformità, peraltro, rispetto alle liquidazioni già
4 operate nei predetti procedimenti, sicché l'importo dovuto può essere effettivamente quantificato nella somma, indicata dal ricorrente, di € 3.549,99.
Tenuto conto degli acconti versati, coma da stessa ammissione del ricorrente, per euro
€ 1.278,00, il debito residuo ammonta ad € 2.271,99.
In definitiva, l'importo al cui pagamento va condannato la convenuta contumace am-
monta ad euro 2.271,99, oltre ad accessori previsti per legge.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle que-
stioni trattate. Nella fattispecie trattasi, avuto riguardo al cd. criterio del decisum, di causa di valore tra i 1.101,00 ed i 5.201,00 euro, dovendosi pure tenere conto della semplicità delle questioni di fatto e diritto affrontate e della estrema esiguità
dell'istruttoria, svoltasi su base meramente documentale.
Va dato seguito – è bene precisarlo – al condivisibile principio affermato dalla giuri-
sprudenza di legittimità, secondo cui “la circostanza che l'avvocato si sia avvalso del-
la facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura pro-
fessionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in
suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i
diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa. (Nella specie, la S.C. ha cassato
la pronuncia con la quale il giudice del merito, accolta l'opposizione spiegata perso-
nalmente dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività
difensiva espletata in favore del cliente, ammesso a patrocinio a spese dello Stato,
5 aveva omesso di regolare le spese dell'opposizione, adottando la formula "nulla per
spese")” (in questi termini Cass. civ., Sez. 6, 18/02/2019, n. 4698, Rv. 652600 - 01)
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna parte convenuta a pagare al ricorrente NI Controparte_1
HI l'importo di 2.271,99 euro, oltre ad accessori previsti per legge (rimborso spese generali, IVA e CPA), oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effetti-
vo;
2. condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente NI HI le spese del pre-
sente giudizio, liquidate, per l'intero, in euro 1.278,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge,
oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 20.11.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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