Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 08/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1016 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Antonio Mediati, con il quale è elettivamente domiciliata in
Locri (RC) via Don Vittorio n. 75 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Viale Calabria n. 82 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/04/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, essendo affetta da gravi patologie, in data 29/09/2021, ha presentato domanda all' finalizzata ad ottenere il riconoscimento della condizione CP_1
di invalida civile, con diritto a percepire la pensione di inabilità o l'assegno mensile di assistenza ex artt. 12 e 13, L. n. 118/71;
- che la competente Commissione Medica INPS l'ha riconosciuta:
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al
73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale 46%, data decorrenza
29.09.2021”;
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale, all'esito del quale il C.T.U. non l'ha ritenuta meritevole dei benefici richiesti;
- che la CTU è nulla in quanto il consulente non ha risposto alle osservazioni avverso la bozza dell'elaborato peritale;
- che, in ogni caso, le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. sono contraddittorie rispetto alla documentazione sanitaria in atti;
- che, nello specifico, è affetta dalle seguenti patologie: “scoliosi inveterata dorso-lombare ad “s” italica (dx convessa dorsale , sx convessa lombare) con rotazione ed associata , marcata limitazione funzionale delle escursioni articolari del busto in soggetto con disturbo posturale globale , lieve slivellamento del bacino e necessità di trattamento terapeutico (fkt , farmaco terapia) e di uso quotidiano e continuativo di busto ortopedico (tipo lionese); - disturbo depressivo endoreattivo grave con componente fobico ossessiva e necessità di psico-farmaco-terapia; - disturbo della statica vertebrale da rettilinizzazione delle curve fisiologiche e da scoliosi causa di rachialgia recidivante;
- condropatia femoro-rotulea in entrambe le ginocchia con meniscosi degenerativa mediale in paziente con tibie vare;
- sindrome dolorosa 3
noricettiva per cui pratica terapia con fans;
sofferenza articolari posteriori cervico-dorso-lombare con contratture paravertebrali;
ecc.”;
- che il consulente non ha adeguatamente valutato la patologia osteoarticolare, né la patologia psichiatrica;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis: a) accertare e dichiarare, previa nomina di CTU medico legale stante le gravi carenze della CTU espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, accertare e dichiarare lo stato di invalidità della ricorrente, e conseguentemente dichiarare il diritto della stessa ad ottenere le prestazioni quale invalida civile, come per legge, e in particolare il diritto a beneficiare della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza dalla data della domanda, ovvero a decorrere da altra data accertata in giudizio;
b) condannare il resistente, al pagamento in favore della ricorrente dei benefici economici di legge, assegno mensile di invalidità, con arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
c) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1
giudizio e del giudizio per accertamento tecnico preventivo da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
richiamando le conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di accertamento tecnico preventivo e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 25/10/2024, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti mediante il deposito di una relazione integrativa. 4
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12).
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Invece, l'articolo 13 della legge n. 118/71 disciplina l'istituto dell'assegno mensile per gli invalidi civili parziali, la cui concessione è subordinata ad una serie di presupposti.
Con riferimento al requisito sanitario, la norma stabilisce che l'assegno spetta agli invalidi civili, di età compresa tra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.
Orbene, parte ricorrente agisce per l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza.
Preliminarmente parte ricorrente eccepisce la nullità della perizia in quanto il C.T.U. non avrebbe risposto alle osservazioni tempestivamente trasmesse dal difensore della ricorrente nel corso delle operazioni peritali.
Tale doglianza è infondata.
Infatti, parte ricorrente, nel depositare l'elaborato peritale, ha allegato le osservazioni trasmesse dal difensore della ricorrente, alle quali ha puntualmente risposto, nelle conclusioni dell'elaborato peritale, prendendo posizione sulle stesse e confermando le proprie conclusioni. 5
Nel merito, parte ricorrente eccepisce genericamente che le conclusioni del CTU sono incompatibili con le gravi patologie da cui la ricorrente è affetta, facendo un elenco delle patologie in questione e limitandosi a dedurre che alcune di esse non sono state correttamente classificate senza, tuttavia, allegarne le ragioni.
Inoltre, eccepisce che nessuna percentuale di invalidità civile è stata attribuita alle patologie: - disturbo della statica vertebrale da rettilinizzazione delle curve fisiologiche e da scoliosi causa di rachialgia recidivante;
- condropatia femoro -rotulea in entrambe le ginocchia con meniscosi degenerativa mediale in paziente con tibie vare;
- sindrome dolorosa noricettiva per cui pratica terapia con fans;
- sofferenza articolari posteriori cervico-dorso- lombare con contratture paravertebrali;
quali emergerebbero dai referti del
25.10.2022, 21.10.2021 e del 25.3.2021 . Controparte_2
Tuttavia, le patologie per le quali si lamenta una mancata valutazione non risultano sufficientemente allegate, atteso che i certificati richiamati nel ricorso introduttivo contengono per lo più delle mere descrizioni di disturbi, ma non sono suffragate da esami diagnostici, riportando soltanto delle prescrizioni.
Di contro, il CTU ha preso in considerazione le patologie della colonna vertebrale allegate ed emerse dall'esame obiettivo, diagnosticando una “scoliosi
a più curve superiore a 60°”.
Orbene, in difetto sufficienti allegazioni documentali e in assenza di riscontri in sede di esame obiettivo, il CTU non avrebbe potuto valutare le manifestazioni patologiche alle quali si fa riferimento nel ricorso introduttivo al presente giudizio.
In merito, lo stesso C.T.U. ha chiarito che non sono presenti in atti RNM della colonna o delle ginocchia, né altri esami strumentali ad eccezione degli esami strumentali con i quali è stata diagnosticata la “Scoliosi destro-convessa dorsale, sinistro-convessa lombare. Non significative asimmetrie degli arti inferiori”. 6
A fronte delle generiche censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, dandone contezza, alla luce della documentazione medica allegata in atti e soprattutto del caso concreto.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo al presente giudizio, il CTU ha adeguatamente tenuto conto di tutte le patologie certificate dalla documentazione medica in atti, come emerge dalle conclusioni formulate.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., sorrette da congrue valutazioni medico legali e coerenti con la documentazione medica in atti, si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie in atto, nonché delle condizioni della periziata, giungendo alla conclusione che la stessa presenta una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 51%.
Inoltre, le generiche critiche alla consulenza tecnica non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti.
Infatti, non risulta prodotta in questo grado di giudizio nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, in grado di mutare il quadro esaminato dal primo Consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Invero, essendo stata ammessa documentazione medica successiva, allegata al ricorso introduttivo al presente giudizio, questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, valutando in particolare se si fosse verificato un aggravamento dello stato di salute della periziata. 7
Il consulente, previo esame puntuale e dettagliato della documentazione successiva, ha evidenziato che il referto di visita Fisiatrica del 24/04/2024 non fa altro che avvalorare la diagnosi di scoliosi idiopatica
Con riferimento alla patologia psichiatrica, il CTU ha rilevato che lo stesso fisiatra ha refertato una sindrome ansiosa reattiva.
Infine, il CTU, anche in relazione alle osservazioni formulate dalla difesa della ricorrente, ha rilevato che non è stato riscontrato un uso quotidiano del busto Lionese.
Il CTU, dunque, ha confermato le conclusioni già formulate, rimarcando le adeguate argomentazioni medico legali a sostegno delle stesse.
Pertanto, ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. 8
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del CTU, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1016/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. CP_1
espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1 Locri, 08/04/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci