Sentenza 2 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 02/05/2022, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2022
N. 01477/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01615/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle seguenti imprese: Associazione Dilettantistica Sportiva Vela Club Cefalù; Lega Navale Italiana, sezioni di Trappeto Partinico, Agrigento e Porto Empedocle, Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo, Siracusa, Sciacca; Club canottieri Roggero di Lauria; Compagnia del Porto Mars A’rillah; Circolo nautico Il Corallo M. Marchica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avv. Massimo Blandi, con domicilio digitale come da pec risultante dai registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo, sito in Palermo, via Emilia n. 23;
contro
- la Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana e l’Assessorato dell’economia della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico sito in Palermo, via V. Villareale n. 6;
per l’annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo :
«- del decreto presidenziale 3 aprile 2013 - Incremento dei canoni demaniali marittimi […] con cui il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per il territorio e per l’ambiente, di concerto con l’Assessore per l’economia, ha disposto che “il canone base annuo relativo alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli artt. 36 e 38 del C.N., e degli artt. 8, 9 e 35 del regolamento di esecuzione del C.N., è aumentato del seicento per cento rispetto alla corrispondente misura dell’anno precedente”;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, quale il Decreto dell’Assessore per il territorio e ambiente della stessa Regione siciliana n. 148/2013, registrato alla Ragioneria centrale dello stesso Assessorato.to in data 17.6.2013»;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti :
«- del decreto presidenziale 31 dicembre 2013, Rimodulazione dei canoni concessori di beni demaniali marittimi e revoca del decreto presidenziale 3 aprile 2013, pubblicato nella GURS n.2 del 10.1.2014, con cui, revocato il decreto presidenziale 3 aprile 2013 - Incremento dei canoni demaniali marittimi […]»;
«- del decreto dell'Assessore al territorio e ambiente della Regione Siciliana, del 31 dicembre 2013, […]»;
«- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, quale, a titolo esemplificativo, la deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 29 novembre 2013 e la proposta dell'Assessore al territorio e ambiente prot. n. 5327 del 29 novembre 2013».
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato territorio e ambiente e dell’Assessorato dell’economia della Regione Siciliana;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Udito nell’udienza pubblica straordinaria del 15 marzo 2022, svoltasi in collegamento simultaneo da remoto, l’avv. M. Blandi per la parte ricorrente; nessuno presente per le parti pubbliche;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Le ricorrenti, singole imprese dichiaratesi tutte titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate dall’Amministrazione regionale siciliana per gestire circoli nautici ed associazioni senza fini di lucro, hanno, con il ricorso introduttivo, impugnato il decreto del Presidente della Regione Siciliana 3 aprile 2013 nella parte in cui ha disposto che « […]il canone base annuo relativo alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli artt. 36 e 38 del C.N., e degli artt. 8, 9 e 35 del regolamento di esecuzione del C.N., è aumentato del seicento per cento rispetto alla corrispondente misura dell’anno precedente».
2.- Premesse le connotazioni comuni dei rapporti concessori ed un’articolata ricostruzione del quadro normativo statale e regionale di riferimento, le ricorrenti, con l’unico motivo di doglianza, hanno dedotto i vizi di violazione di legge (artt. 3 e 41 Cost.; art. 3 l.r. sic. n. 15 de 2005; art. 23 Statuto Regione Siciliana, art. 17 l. n. 400 del 1988; art. 4 d.lgs. n.654 del 1948; art. 62 l.r. sic. n. 19 del 1999, art. 1, comma 18, d.l. n. 194 del 2009), eccesso di potere sotto diversi profili.
Il percorso argomentativo a sostegno della domanda di annullamento è così articolato:
- il canone concessorio sarebbe invariabile in vigenza del rapporto, anche nell’ottica della tutela del legittimo affidamento degli operatori; in tal senso si esprimerebbe anche la giurisprudenza costituzionale;
- la quantificazione dell’aumento dei canoni sarebbe stata disposta senza l’attività concertativa prevista dalla legge ed in misura disallineata rispetto ai valori di mercato;
- l’art. 3 della l.r. sic. n. 15 del 2005 avrebbe previsto un tetto massimo di aumenti del 10%, non rispettato, peraltro superiore al canone minimo nazionale (in tal senso l’Amministrazione sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 3 e 41 Cost.);
- sarebbe stato violato l’art. 1, comma 18 d.l. n. 194 del 2009, di proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 2020;
- il disposto incremento dei canoni renderebbe impossibili gli ammortamenti;
- a diverse considerazioni non potrebbe giungersi neppure sulla base del d.a. n.148 del 2013 il quale ha, tra l’altro, affermato che i conguagli costituiranno oggetto di successive richieste dell’Amministrazione;
- la scelta dell’amministrazione favorirebbe i sodalizi economici più potenti;
- il decreto non risulterebbe sottoposto alla registrazione della ragioneria centrale.
3.- Il decreto presidenziale 3 aprile 2013 è stato revocato dal successivo decreto presidenziale 31 dicembre 2013. L’art. 2 di detto decreto, in via di rimodulazione dei canoni, ha, ad un tempo, previsto che: «A decorrere dall’1 gennaio 2013[…]il canone base annuo relativo alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli artt. 36 e 38 del C.N. e degli artt. 8, 9 e 35 del regolamento di esecuzione del C.N. è aumentato fino a un massimo del seicento per cento rispetto alla corrispondente misura dell’anno precedente. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, nelle more della rimodulazione dell’incremento dei canoni relativi alle concessioni di beni demaniali, è autorizzato a procedere, sia per i rinnovi dei titoli concessori che per le nuove concessioni, secondo la direttiva impartita con D.A. n. 138/Gab/2013».
4.- Detto ultimo decreto è stato impugnato, con richiesta di annullamento congiunta a quella del decreto Assessorato territorio e ambiente 31 dicembre 2013, mediante il ricorso per motivi aggiunti con il quale le ricorrenti hanno sostanzialmente reiterato le censure mosse avverso il precedente provvedimento, revocato.
5.- Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e gli Assessorati regionali territorio e ambiente e dell’economia i quali, con memoria, hanno contrastato le pretese delle ricorrenti ed hanno concluso per l’infondatezza delle spiegate doglianze.
6.- In prossimità della discussione del ricorso nel merito le ricorrenti hanno depositato memoria.
7.- All’udienza pubblica straordinaria del 15 marzo 2022, presente il procuratore delle ricorrenti imprese il quale ha ribadito le proprie tesi difensive, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato posto in decisione. Il Presidente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha rilevato possibili profili di inammissibilità del ricorso, come da verbale.
8.- Le domande di parte ricorrente, alla stregua di quanto si dirà, devono essere dichiarate inammissibili per carenza di lesività attuale dei provvedimenti impugnati.
9.- Le prescrizioni contenute nei decreti presidenziali impugnati non presentano di per sé alcuna idoneità ad incidere direttamente sulla sfera soggettiva dei destinatari, individuabili soltanto astrattamente, poiché l’effetto concreto, idoneo a rendere attuale l'interesse all'impugnazione, è, all'evidenza, l’adozione, a valle, del provvedimento di attuazione che stabilisce la somma richiesta a titolo di canone demaniale e ne pretende l’effettivo pagamento in capo ai concreti destinatari (nella specie, i titolari delle concessioni) i quali, sono, peraltro, onerati di impugnarlo dinanzi al giudice munito di giurisdizione.
D’altronde, rispetto alla prima formulazione del decreto del 3 aprile 2013 il quale prevedeva un aumento secco del seicento per cento, il secondo decreto (impugnato con motivi aggiunti) ha previsto un aumento «fino a un massimo del seicento per cento», ancora da determinarsi.
Nel caso di specie non è documentata l’intervenuta richiesta di pagamento ad opera dell’Amministrazione e la correlata impugnazione, sicché la domanda caducatoria si mostra proposta in carenza originaria di interesse.
Un’altra osservazione si rende necessaria.
L’art. 3 del decreto dell’Assessore territorio e ambiente 31 dicembre 2013 prevede che «il pagamento di quanto dovuto a conguaglio per l’anno 2013 per gli effetti di cui al precedente articolo 1 sarà richiesto dagli uffici del Dipartimento regionale dell’ambiente e dovrà essere pagato entro il 30 marzo 2014»; il seguente art. 4 – sempre a conferma della carenza di immediata lesività di tutti gli atti impugnati – prevede che «I canoni annui sui beni demaniali marittimi per l’anno 2014 e seguenti, per singola tipologia di concessione, saranno proposti ai competenti uffici dell'Assessorato dell'economia ed alla segreteria dell'Ufficio di Presidenza, con apposito provvedimento entro il 31 maggio 2014, previa consultazione con i rappresentanti di categoria. Nelle more della predetta definizione, il canone da applicare sarà quello individuato ai sensi dei precedenti artt. 1 e 2 a cui sarà calcolato, in detrazione, quanto già versato per l'assolvimènto del canone concessorio».
10.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
11.- Gli specifici profili della vicenda consentono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe indicati, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022, in collegamento simultaneo da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente, Estensore
Francesco Mulieri, Primo Referendario
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO