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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6720 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 19472/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DE NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 19472 /2020 r.g.a.c.
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n° 154, presso lo
Studio Legale dell'Avv. Ciro De Simone, C.F. , CodiceFiscale_2
P.IVA , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
P.IVA_1
- ATTRICE –
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
E , nata ad [...] il C.F._3 Controparte_2
13.02.1946, C.F. , elett.te dom.ti in Ercolano (NA) C.F._4
alla Via Campania n. 23, presso lo studio dell'Avv. Maria Bruno dalla quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti;
CONVENUTI
, nato ad [...] il [...], Controparte_3
C.F. e deceduto il 1.8.2022. C.F._5
CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da verbale del 13.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, l'attrice citava in giudizio i convenuti esponendo: - che nell'anno 2008, essa attrice, unitamente al marito , si trasferiva presso l'unità immobiliare CP_4
sita in Ercolano alla Via IV Orologi n° 40 con accesso, altresì, dalla Via
Marittima n° 45, piano terra, composto da numero uno vani più accessori, di proprietà di con il quale il aveva stipulato Controparte_3 CP_4
regolare contratto di locazione;
- che, nell'anno 2010, veniva compulsata, improvvisamente, tramite studio legale ad abbandonare l'immobile; - che, il
13 luglio dell'anno 2010, rientrata a casa, trovava la porta dell'abitazione sbarrata con quattro catenacci e che tutto il suo mobilio era stato smontato e lasciato per strada dai convenuti.
Su tali premesse, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni patiti quantificati in euro 20.000,00, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano i convenuti che eccepivano l'infondatezza della pretesa ed evidenziavano che vi era stato un procedimento penale conclusosi con un decreto di archiviazione nei loro confronti. Pertanto, chiedevano il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, cpc, veniva dichiarata l'interruzione del processo per la morte di . Controparte_3
Riassunto il processo, venivano escussi i testi e la causa veniva rinviata all'udienza del 13.6.2025 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Si ritiene che l'attrice non abbia assolto al proprio onus probandi.
- 2 -
In primo luogo, va evidenziato che, mentre nell'atto di citazione si fa riferimento ad un “regolare contratto di locazione” stipulato da , CP_4
nell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita viene precisata la mancanza di un regolare contratto. Ad ogni modo il contratto non risulta depositato e quindi non è possibile affermare se esso sia stato stipulato o meno.
In secondo luogo, le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, TE
, padre dell'attrice, appaiono contraddittorie rispetto a quanto indicato
[...] nell'atto di citazione. Circostanza che rende il teste inattendibile.
In particolare, lo stesso dichiarava “Mia figlia aveva messo dei catenacci sia alla porta per accedere al giardino sia a quella di casa. Mi sono recato sul posto e ho visto che vi era un fabbro che stava andando via e ho constatato che i catenacci erano stati rotti” … “i catenacci impedivano l'accesso”.
Nell'atto di citazione e nella denuncia-querela invece la dichiarava Pt_1
che il 13 luglio 2010 rientrava a casa dopo essersi recata dal dottore, allorquando trovava la porta dell'abitazione sbarrata da quattro catenacci.
Non si comprende quindi chi abbia messo i catenacci se la oppure Pt_1
terzi.
Ad ogni modo, si ritiene che vada valorizzata la dichiarazione resa dal teste di parte convenuta, persona totalmente estranea ai fatti e della Testimone_2
cui attendibilità non si ha motivo di dubitare.
In particolare, egli dichiarava: “Non conosco , tuttavia, quando CP_4 mi sono recato nell'immobile per visionarlo ho visto che c'erano delle persone che stavano portando via dei mobili, arredo. C'era un furgoncino fuori. Ho visto due persone. ADR: non ho mai visto la sig.ra tuttavia Pt_1
posso dire che ho ritrovato nella cassetta molte lettere di utenze a lei addebitate…. ho visto che un signore ha consegnato la chiave dell'immobile alla signora . Poi con queste chiavi sono entrato CP_2 nell'immobile….ADR: quando sono entrato ho visto che all'interno di uno spazio facente parte della proprietà ma esterno all'abitazione erano stati
- 3 -
lasciati delle ante di mobili e delle porte degli armadi, qualche cassetto della cassettiera. Erano smontati. Questi beni poi li ho tolti io quando sono entrato in casa tra fine luglio e inizio agosto. C'era anche un lampadario… ADR. il lampadario l'ho consegnato io personalmente ad un signore che doveva essere il padre della signora , il suo nome è ma non so il Pt_1 TE
cognome. Lo conosco di vista perché entrambi abbiamo la passione della pesca e ci incontravamo. Il lampadario lo avevo smontato e messo da parte per sostituirlo con il mio non essendo di mio gusto oltre che non era mio. Era all'interno dell'abitazione. ADR. non sono inquilino da 8 anni”.
Pertanto, alla luce di questa dichiarazione si ritiene non solo che la Pt_1
unitamente al coniuge abbia portato via il mobilio al momento del rilascio dell'immobile ma anche che gli stessi abbiano lasciato volontariamente il mobilio non utilizzato per la strada, salvo poi avanzare pretese risarcitorie verso i convenuti. Appare tra l'altro singolare che la denuncia querela sia stata sporta dopo un notevole lasso di tempo rispetto ai fatti asseritamente verificatisi il 13 luglio 2010.
La domanda, quindi, va rigettata perché assolutamente infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (valore della controversia scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 euro) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. rigetta la domanda proposta dall'attrice;
2. condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in euro 27,20 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore.
- 4 -
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli il 30.6.2025
Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DE NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 19472 /2020 r.g.a.c.
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n° 154, presso lo
Studio Legale dell'Avv. Ciro De Simone, C.F. , CodiceFiscale_2
P.IVA , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
P.IVA_1
- ATTRICE –
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
E , nata ad [...] il C.F._3 Controparte_2
13.02.1946, C.F. , elett.te dom.ti in Ercolano (NA) C.F._4
alla Via Campania n. 23, presso lo studio dell'Avv. Maria Bruno dalla quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti;
CONVENUTI
, nato ad [...] il [...], Controparte_3
C.F. e deceduto il 1.8.2022. C.F._5
CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da verbale del 13.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, l'attrice citava in giudizio i convenuti esponendo: - che nell'anno 2008, essa attrice, unitamente al marito , si trasferiva presso l'unità immobiliare CP_4
sita in Ercolano alla Via IV Orologi n° 40 con accesso, altresì, dalla Via
Marittima n° 45, piano terra, composto da numero uno vani più accessori, di proprietà di con il quale il aveva stipulato Controparte_3 CP_4
regolare contratto di locazione;
- che, nell'anno 2010, veniva compulsata, improvvisamente, tramite studio legale ad abbandonare l'immobile; - che, il
13 luglio dell'anno 2010, rientrata a casa, trovava la porta dell'abitazione sbarrata con quattro catenacci e che tutto il suo mobilio era stato smontato e lasciato per strada dai convenuti.
Su tali premesse, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni patiti quantificati in euro 20.000,00, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano i convenuti che eccepivano l'infondatezza della pretesa ed evidenziavano che vi era stato un procedimento penale conclusosi con un decreto di archiviazione nei loro confronti. Pertanto, chiedevano il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, cpc, veniva dichiarata l'interruzione del processo per la morte di . Controparte_3
Riassunto il processo, venivano escussi i testi e la causa veniva rinviata all'udienza del 13.6.2025 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Si ritiene che l'attrice non abbia assolto al proprio onus probandi.
- 2 -
In primo luogo, va evidenziato che, mentre nell'atto di citazione si fa riferimento ad un “regolare contratto di locazione” stipulato da , CP_4
nell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita viene precisata la mancanza di un regolare contratto. Ad ogni modo il contratto non risulta depositato e quindi non è possibile affermare se esso sia stato stipulato o meno.
In secondo luogo, le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, TE
, padre dell'attrice, appaiono contraddittorie rispetto a quanto indicato
[...] nell'atto di citazione. Circostanza che rende il teste inattendibile.
In particolare, lo stesso dichiarava “Mia figlia aveva messo dei catenacci sia alla porta per accedere al giardino sia a quella di casa. Mi sono recato sul posto e ho visto che vi era un fabbro che stava andando via e ho constatato che i catenacci erano stati rotti” … “i catenacci impedivano l'accesso”.
Nell'atto di citazione e nella denuncia-querela invece la dichiarava Pt_1
che il 13 luglio 2010 rientrava a casa dopo essersi recata dal dottore, allorquando trovava la porta dell'abitazione sbarrata da quattro catenacci.
Non si comprende quindi chi abbia messo i catenacci se la oppure Pt_1
terzi.
Ad ogni modo, si ritiene che vada valorizzata la dichiarazione resa dal teste di parte convenuta, persona totalmente estranea ai fatti e della Testimone_2
cui attendibilità non si ha motivo di dubitare.
In particolare, egli dichiarava: “Non conosco , tuttavia, quando CP_4 mi sono recato nell'immobile per visionarlo ho visto che c'erano delle persone che stavano portando via dei mobili, arredo. C'era un furgoncino fuori. Ho visto due persone. ADR: non ho mai visto la sig.ra tuttavia Pt_1
posso dire che ho ritrovato nella cassetta molte lettere di utenze a lei addebitate…. ho visto che un signore ha consegnato la chiave dell'immobile alla signora . Poi con queste chiavi sono entrato CP_2 nell'immobile….ADR: quando sono entrato ho visto che all'interno di uno spazio facente parte della proprietà ma esterno all'abitazione erano stati
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lasciati delle ante di mobili e delle porte degli armadi, qualche cassetto della cassettiera. Erano smontati. Questi beni poi li ho tolti io quando sono entrato in casa tra fine luglio e inizio agosto. C'era anche un lampadario… ADR. il lampadario l'ho consegnato io personalmente ad un signore che doveva essere il padre della signora , il suo nome è ma non so il Pt_1 TE
cognome. Lo conosco di vista perché entrambi abbiamo la passione della pesca e ci incontravamo. Il lampadario lo avevo smontato e messo da parte per sostituirlo con il mio non essendo di mio gusto oltre che non era mio. Era all'interno dell'abitazione. ADR. non sono inquilino da 8 anni”.
Pertanto, alla luce di questa dichiarazione si ritiene non solo che la Pt_1
unitamente al coniuge abbia portato via il mobilio al momento del rilascio dell'immobile ma anche che gli stessi abbiano lasciato volontariamente il mobilio non utilizzato per la strada, salvo poi avanzare pretese risarcitorie verso i convenuti. Appare tra l'altro singolare che la denuncia querela sia stata sporta dopo un notevole lasso di tempo rispetto ai fatti asseritamente verificatisi il 13 luglio 2010.
La domanda, quindi, va rigettata perché assolutamente infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (valore della controversia scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 euro) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. rigetta la domanda proposta dall'attrice;
2. condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in euro 27,20 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore.
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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli il 30.6.2025
Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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