Art. 1.
Per l'anno finanziario 1974 e' autorizzata la concessione di un contributo di L. 20.000.000 a favore del Centro di azione latina, con sede in Roma. Per l'anno finanziario 1975, e fino all'anno finanziario 1978, e' autorizzata la concessione di un contributo annuo di L. 30.000.000 a favore del Centro medesimo.
Il Centro presentera' al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sulla attivita' svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvedera' a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro stesso.
Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento al Centro d'azione latina della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello di cui si riferiscono i documenti stessi.
Per l'anno finanziario 1974 e' autorizzata la concessione di un contributo di L. 20.000.000 a favore del Centro di azione latina, con sede in Roma. Per l'anno finanziario 1975, e fino all'anno finanziario 1978, e' autorizzata la concessione di un contributo annuo di L. 30.000.000 a favore del Centro medesimo.
Il Centro presentera' al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sulla attivita' svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvedera' a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro stesso.
Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento al Centro d'azione latina della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello di cui si riferiscono i documenti stessi.