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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/10/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3578 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2018, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
PO IO presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
E
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Controparte_1 avv.tti STANIZZI TOMMASO presso il quale elettivamente domicilia e Controparte_2 resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/07/2018 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio in Sersale il 28/07/2012 con dalla cui unione non Controparte_1 sono nati figli, rappresentava la volontà di separarsi in quanto i coniugi vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deducendo un comportamento contrario ai doveri matrimoniali della così concludeva: CP_1
1 “1) pronunciare la separazione dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1 addebito di responsabilità in capo alla moglie sig.ra per grave Controparte_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio per come meglio specificato ed esposto nella narrativa che precede.
2) con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali oltre accessori di legge.”
Con comparsa del 2 aprile 2019 si costituiva in giudizio , la quale, seppur Controparte_1 aderendo alla domandata pronuncia, contestava quanto riferito da controparte, in quanto riferiva di comportamenti fedifraghi del marito.
Così, concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della stessa al sig. alle seguenti condizioni: Pt_1
“- stabilire che il sig. corrisponda la somma di euro 500,00 mensili a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento della sig.ra . Controparte_1
- stabilire che il sig. restituisca alla sig.ra tutte le somme per le quali, Parte_1 CP_1 dall'anno 2007 all'anno 2017, il sig. ha effettuato un giroconto dal conto corrente della Pt_1 sig.ra al proprio la somma complessiva quantificata in euro 69.229,00 o in quella CP_1 diversa somma che verrà dimostrata in corso di causa.
- stabilire che il sig. restituisca alla sig.ra tutte le somme arbitrariamente Pt_1 CP_1 prelevate dal conto corrente della sig.ra dall'anno” CP_1
Comparsi dinnanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 2/4/2019, all'esito gli stessi venivano autorizzati a vivere separatamente, senza la previsione di alcun assegno di mantenimento in favore della CP_1
Il giudizio veniva istruito mediante prove per testi e interrogatorio formale delle parti, rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 ottobre 2024, all'esito della quale con ordinanza del 25 novembre 2024 la causa veniva rimesso al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
* * *
2 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulla domanda di addebito formulata dal ricorrente
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente, si evidenzia che la domanda invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Difatti, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre C. 09/2707, C.
07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass.
Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che parte ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico. Ed invero, a base dell'addebito la difesa del ricorrente ha
3 dedotto che la causa del fallimento dell'unione sarebbe dipesa dal comportamento della moglie, allontanandosi dalla casa familiare, in prima battuta da febbraio a luglio 2017 per un paio di settimane al mese, per poi successivamente abbandonare definitivamente il tetto coniugale a dicembre del medesimo anno.
Tuttavia, tali circostanze non hanno trovato risconto nella prova per testi espletata nel corso di giudizio, neppure il teste di parte ricorrente, , il quale dichiarava testualmente Testimone_1 confermo la circostanza in quanto così mi ha confidato il un giorno, non ricordo Pt_1 esattamente quando, ricordo che era l'anno 2019 in quanto io ero sceso per le vacanze natalizie;
mi ha detto che stava con , un ragazzo che io non conoscevo, Persona_1 conosco la famiglia;
siccome non ci credevo, il mi ha fatto vedere delle fotografie dal suo Pt_1 cellulare […] le foto che mi ha mostrato rappresentavano una cena in cui ho riconosciuto Pt_1
la madre di lei, la mamma del mentre il mi ha indicato un ragazzo CP_1 Pt_1 Pt_1 dicendomi che si trattava del . Da queste foto non ho visto atteggiamenti particolari, Per_1 era una normale tavolata tra commensali. Non so dire quando sia stata scattata, io l'ho vista nel
2019.
Pertanto, le asserzioni rese dal non hanno trovato alcun riscontro sul piano probatorio. Pt_1
Sulla domanda di addebito formulata dalla resistente
Richiamate le premesse sopra riportate, è da vagliare la richiesta di addebito formulata dalla resistente.
Sebbene la abbia prodotto in giudizio copia delle conversazioni tra il e altre CP_1 Pt_1 donne, confermate anche dai testi escussi in corso di causa, tale documentazione non è idonea a dimostrare il nesso di causalità tra l'evento e la crisi del rapporto, non assurgendo a piena prova dell'insorgere della crisi matrimoniale.
Pertanto, neppure la domanda di addebito formulata dalla resistente può trovare accoglimento.
In assenza di riscontri o altri elementi probatori provanti la sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, la separazione personale va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ritiene il
Tribunale che possa essere rigettata la domanda della moglie volta ad ottenere l'imposizione, a carico del marito, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della predetta.
È noto che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835; Cass. n.
4 18613/2008; Cass.n.28/2008; Cass. n. 3922/2012), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr.
Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Applicando i principi esposti al caso in esame, va, innanzi tutto, evidenziato che non sussiste tra i coniugi una sproporzione di redditi così come si evince dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e di audizione dei coniugi .
Il Tribunale, dunque, ritiene non provato che la ricorrente non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello prima della separazione, tale da giustificare l'imposizione a carico del marito di un contributo al mantenimento della moglie;
pertanto, la domanda di assegno di mantenimento non può trovare accoglimento.
Sulle ulteriori domande avanzate dalla resistente
La domanda di restituzione dei beni formulata da parte resistente è inammissibile in quanto estranea al giudizio.
Infatti, nel giudizio di separazione dei coniugi, come in quello di divorzio, possono essere regolati solo i rapporti di carattere economico/patrimoniale attinenti all'assegnazione della casa familiare ed alla previsione dell'assegno per contributo al mantenimento spettante ad uno dei coniugi e/o alla prole, per cui ogni altra pretesa relativa a rapporti di dare/avere o diversi, esorbitante dai limiti detti, avanzata dal ricorrente nel presente giudizio dovrà eventualmente essere tutelata nella diversa competente sede giudiziale;
5 Tenuto conto della non opposizione alla separazione e della particolare natura del giudizio, e della parziale reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 celebrato in Sersale il 28/7/2012 (atto n.10 ,parte II , S. A , reg. Atti
[...]
Matrimonio anno 2012) ;
b) rigetta la richiesta di addebito formulata dalle parti;
c) rigetta la richiesta di assegno di mantenimento in proprio favore formulata dalla resistente;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sersale per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 08/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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