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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/11/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1027/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 12 novembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1027/2023 R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. P.E. Messina per procura in calce al ricorso Parte_1
introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Barrafranca via della Repubblica
n.64;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 12.07.2023 il ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricolo stagionale, alle dipendenze della ditta di titolarità di negli anni indicati in ricorso (2017) per un totale di giornate lavorative ivi Controparte_2
specificate (61 ).
Esponeva di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola/malattia per gli anni in questione. Lamentava che l' dopo avere erogato CP_1
la prestazione, chiedeva in restituzione le somme già erogate. CP_ Avversava comunicazione del 24.05.2023 con cui l' sede di Enna, intimava con atto n.
59420230000075783000 di pagare nel termine di giorni 60 dalla notifica il recupero della somma di
€. 1.939,83# a titolo di revoca dell'indennità di malattia per la revoca della disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie con conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura,
in relazione al periodo che va dal 03/2018 al 05/2018.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, veniva decisa dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
******
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ciò posto, il ricorso non può trovare accoglimento essendo nel merito infondato.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_1 In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza
dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l'istituto resistente ha prodotto verbale ispettivo.
CP_ Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un
accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non
possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui
contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale (ditta Lo Maglio) risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
A fronte di tali specifici elementi, da cui emerge che la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
Di contro, la prova testimoniale articolata in ricorso, appare generica Così, nel capitolato 2, non è precisato in quale arco temporale si svolgessero le asserite 6/ 7 ore di lavoro giornaliero, quali fossero i turni in cui il personale aziendale era suddiviso, così come non è
indicato chi fosse il preposto che, in assenza del datore di lavoro, a sua volta neppure precisato,
provvedeva ad impartire quotidianamente le direttive.
Ma il capitolato che, più di tutti, appare platealmente inammissibile, è il n. 4, in cui il teste dovrebbe confermare che la retribuzione giornaliera era quella risultante dalle buste paga che gli si dovrebbero porre in visione. In primo luogo, il fatto che non venga indicata – non solo nel capitolato di prova,
ma in tutto il ricorso introduttivo di primo grado – una specifica, precisa quantificazione della retribuzione induce a pensare che neppure lo stesso ricorrente sapesse a quanto essa ammontasse, e che non lo sapesse perché non l'aveva mai percepita e che non l'avesse mai percepita perché non aveva mai realmente lavorato alle dipendenze della società asserita datrice di lavoro.
In secondo luogo, l'esibizione al teste della busta paga, contenente gli importi retributivi asseriti corrisposti, equivale a suggerirgli la risposta ad una domanda cui, da solo, evidentemente, non saprebbe rispondere. Eppure, essendo i testi braccianti agricoli al pari del ricorrente dovrebbero ben sapere indicare la paga percepita, verosimilmente identica a quella di chi, come il ricorrente, svolgeva le loro stesse mansioni. Peraltro, il capitolato è carente anche su altre circostanze specificative rilevanti, ossia modalità, luogo, cadenza di corresponsione degli imprecisati importi retributivi.
In sostanza si sarebbe trattato di acclarare la fondatezza della prospettazione attorea sulla scorta della deposizione di testi che (fatto dirimente), non erano chiamati a precisare aspetti salienti della prestazione lavorativa (vedi rilievi di cui sopra).
Si sarebbe pertanto trattato di acclarare la fondatezza degli assunti attorei, demandandola a testi chiamati a deporre, come detto, su capitoli incompleti. A ciò si aggiunge il dato per cui i testi escussi risultano tutti aver intentato analoghi procedimenti innanzi all'intestato Tribunale ( il rilievo dell' non è stato contestato dal ricorrente nella prima CP_1
difesa utile).
In sostanza si sarebbe trattato di acclarare la fondatezza della prospettazione attorea sulla scorta della deposizione di soggetti scarsamente attendibili, che non erano chiamati a precisare aspetti salienti della prestazione lavorativa (vedi rilievi di cui sopra).
Pertanto, il tentativo di dimostrare il rapporto di lavoro con un'azienda agricola (che, come nel caso della ditta , ha indicatori totalmente fuori da ogni logica economico-finanziaria, che non è CP_2
stata in grado di esibire la documentazione probatoria degli acquisti, delle vendite, dei contratti di affitto di terreni, ecc. come si desume dal verbale in atti) con la sola testimonianza di un paio di pretesi colleghi di lavoro, che a loro volta indicano come testi altri due colleghi di lavoro, che a loro volta fanno identica causa indicando come testi altri due colleghi, imbastendo un sistema di testimonianza incrociate e così via dando luogo a decine di giudizi in carico al Tribunale di Enna, non può
ragionevolmente essere avallato da questo decidente.
Per tutte le ragioni esposte la prova orale non veniva ammessa dal decidente, giacchè ritenuta in idonea (anche in caso di eventuale positivo esperimento) a superare le risultanze dei superiori accertamenti.
Non soccorre poi la documentazione prodotta (buste paga, modelli DMAG) trattandosi di atti provenienti dal preteso datore di lavoro sottoposto ad indagini ispettive, oltre che a procedimento penale.
Laddove, come nel caso, emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000). In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato non potendosi dire adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul preteso lavoratore e va confermato l'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 12 novembre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 12 novembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1027/2023 R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. P.E. Messina per procura in calce al ricorso Parte_1
introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Barrafranca via della Repubblica
n.64;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 12.07.2023 il ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricolo stagionale, alle dipendenze della ditta di titolarità di negli anni indicati in ricorso (2017) per un totale di giornate lavorative ivi Controparte_2
specificate (61 ).
Esponeva di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola/malattia per gli anni in questione. Lamentava che l' dopo avere erogato CP_1
la prestazione, chiedeva in restituzione le somme già erogate. CP_ Avversava comunicazione del 24.05.2023 con cui l' sede di Enna, intimava con atto n.
59420230000075783000 di pagare nel termine di giorni 60 dalla notifica il recupero della somma di
€. 1.939,83# a titolo di revoca dell'indennità di malattia per la revoca della disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie con conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura,
in relazione al periodo che va dal 03/2018 al 05/2018.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, veniva decisa dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
******
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ciò posto, il ricorso non può trovare accoglimento essendo nel merito infondato.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_1 In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza
dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l'istituto resistente ha prodotto verbale ispettivo.
CP_ Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un
accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non
possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui
contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale (ditta Lo Maglio) risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
A fronte di tali specifici elementi, da cui emerge che la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
Di contro, la prova testimoniale articolata in ricorso, appare generica Così, nel capitolato 2, non è precisato in quale arco temporale si svolgessero le asserite 6/ 7 ore di lavoro giornaliero, quali fossero i turni in cui il personale aziendale era suddiviso, così come non è
indicato chi fosse il preposto che, in assenza del datore di lavoro, a sua volta neppure precisato,
provvedeva ad impartire quotidianamente le direttive.
Ma il capitolato che, più di tutti, appare platealmente inammissibile, è il n. 4, in cui il teste dovrebbe confermare che la retribuzione giornaliera era quella risultante dalle buste paga che gli si dovrebbero porre in visione. In primo luogo, il fatto che non venga indicata – non solo nel capitolato di prova,
ma in tutto il ricorso introduttivo di primo grado – una specifica, precisa quantificazione della retribuzione induce a pensare che neppure lo stesso ricorrente sapesse a quanto essa ammontasse, e che non lo sapesse perché non l'aveva mai percepita e che non l'avesse mai percepita perché non aveva mai realmente lavorato alle dipendenze della società asserita datrice di lavoro.
In secondo luogo, l'esibizione al teste della busta paga, contenente gli importi retributivi asseriti corrisposti, equivale a suggerirgli la risposta ad una domanda cui, da solo, evidentemente, non saprebbe rispondere. Eppure, essendo i testi braccianti agricoli al pari del ricorrente dovrebbero ben sapere indicare la paga percepita, verosimilmente identica a quella di chi, come il ricorrente, svolgeva le loro stesse mansioni. Peraltro, il capitolato è carente anche su altre circostanze specificative rilevanti, ossia modalità, luogo, cadenza di corresponsione degli imprecisati importi retributivi.
In sostanza si sarebbe trattato di acclarare la fondatezza della prospettazione attorea sulla scorta della deposizione di testi che (fatto dirimente), non erano chiamati a precisare aspetti salienti della prestazione lavorativa (vedi rilievi di cui sopra).
Si sarebbe pertanto trattato di acclarare la fondatezza degli assunti attorei, demandandola a testi chiamati a deporre, come detto, su capitoli incompleti. A ciò si aggiunge il dato per cui i testi escussi risultano tutti aver intentato analoghi procedimenti innanzi all'intestato Tribunale ( il rilievo dell' non è stato contestato dal ricorrente nella prima CP_1
difesa utile).
In sostanza si sarebbe trattato di acclarare la fondatezza della prospettazione attorea sulla scorta della deposizione di soggetti scarsamente attendibili, che non erano chiamati a precisare aspetti salienti della prestazione lavorativa (vedi rilievi di cui sopra).
Pertanto, il tentativo di dimostrare il rapporto di lavoro con un'azienda agricola (che, come nel caso della ditta , ha indicatori totalmente fuori da ogni logica economico-finanziaria, che non è CP_2
stata in grado di esibire la documentazione probatoria degli acquisti, delle vendite, dei contratti di affitto di terreni, ecc. come si desume dal verbale in atti) con la sola testimonianza di un paio di pretesi colleghi di lavoro, che a loro volta indicano come testi altri due colleghi di lavoro, che a loro volta fanno identica causa indicando come testi altri due colleghi, imbastendo un sistema di testimonianza incrociate e così via dando luogo a decine di giudizi in carico al Tribunale di Enna, non può
ragionevolmente essere avallato da questo decidente.
Per tutte le ragioni esposte la prova orale non veniva ammessa dal decidente, giacchè ritenuta in idonea (anche in caso di eventuale positivo esperimento) a superare le risultanze dei superiori accertamenti.
Non soccorre poi la documentazione prodotta (buste paga, modelli DMAG) trattandosi di atti provenienti dal preteso datore di lavoro sottoposto ad indagini ispettive, oltre che a procedimento penale.
Laddove, come nel caso, emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000). In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato non potendosi dire adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul preteso lavoratore e va confermato l'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 12 novembre 2025.