Articolo 12 della Legge 2 agosto 1952, n. 1221
Articolo 11Articolo 13
Versione
10 ottobre 1952
Art. 12.
Sui finanziamenti occorrenti al concessionario, per la parte di spesa non coperta dai contributi previsti dall'art. 3 della presente legge, e' data facolta' al Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i trasporti, di concedere, per la durata di 25 anni, la garanzia sussidiaria dello Stato ad Istituti, Enti o Sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio ed a lungo termine, ad Istituti, Enti o Societa' di previdenza e di assicurazione ed all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.
Ai finanziamenti di cui sopra si estendono, in quanto applicabili, le condizioni e modalita' di cui al decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367 , e successive modificazioni ed aggiunte concernenti provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.
Gli atti e contratti con i quali vengono concessi i finanziamenti suddetti e la garanzia statale, come pure gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa.
Le relative formalita' sono altresi' esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro e gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Restano ferme le eventuali maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli istituti ed enti finanziatori. Gli onorari notarili sono ridotti alla misura di un decimo.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1952