Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera
Dott. Cristina Giannelli - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 2746/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in LARGO Parte_1 C.F._1
TOSCANINI, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MILANINI PIER ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
GIA' Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in STRADONE S. FERMO, 11 37121 VERONA P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. EDERLE STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
Oggetto: lesione personale
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello, contrariis rejectiis, in totale riforma della sentenza impugnata nr. 334/24 depositata in data 04.04.2024 dal Tribunale di Lodi, nella persona della Dott.ssa Dalla
Via Luisa nella causa RG n. 1210/2018, e non notificata:
Nel merito in via principale, dichiarare intervenuta la prescrizione del diritto di rivalsa della verso il sig. . Controparte_2 Pt_1
Nel merito in via subordinata: respingere la domanda attorea in quanto del tutto infondata, in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti, in particolare stante l'assenza della prova dell'esclusiva responsabilità del sig. , e/o della debenza di tali somme da parte dei beneficiari, e/o del Pt_1 nesso di causalità tra la liquidazione e la responsabilità nel sinistro, in particolare per i terzi trasportati. Con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
I) Si chiede di volersi ammettere esame testimoniale del signor residente in [...]sui Testimone_1 seguenti capitoli di prova.
1) Vero che in data 7.12.2008, era passeggero terzo trasportato, condotta dal SI. , Parte_1 suo conoscente, che all'epoca frequentava;
2) Vero che insieme al ed alla SI.ra percorreva con la macchina di Pt_1 Controparte_3
ST SA la SP 472 con direzione di marcia Rivolta d'Adda – NO ove si verificava l'incidente di cui al presente giudizio;
3) Vero che il SI. non risultava essere in stato di alterazione dovuta ad assunzione Parte_1 di sostanze stupefacenti e, per tale motivo, decideva di salire sull'auto da lui condotta;
4) Vero che nel corso dell'intera serata e del tragitto di ritorno dalla discoteca, quando eravate insieme, ha constatato come abbia omesso l'assunzione di qualsiasi sostanza Parte_1 stupefacente ivi compresi sostanze cannabinoidi, poichè in difetto non avrebbe acconsentito di salire sull'auto da lui condotta;
5) Vero che nel corso del tragitto di ritorno dalla discoteca, prima dell'incidente, vi eravate fermati in un bar e il sig. SA prese un caffè;
6) Vero che al momento dell'incidente si trovava nel sedile posteriore sinistro, stava dormendo e non indossava le cinture di sicurezza;
II) Si chiede di volersi ammettere esame testimoniale della signora residente in Controparte_3
Lodi sui seguenti capitoli di prova:
2 R.G. N. 2746/2024
7) Vero che in data 7.12.2008 saliva, come passeggero terzo trasportato, sull'auto condotta dal SI.
, suo conoscente, che all'epoca frequentava;
Parte_1
8) Vero che insieme al ed al SI. percorreva con la macchina di Pt_1 Testimone_1 Pt_1
la SP 472 con direzione di marcia Rivolta d'Adda – NO ove si verificava l'incidente di
[...] cui al presente giudizio
9) Vero che il SI. non risultava essere in stato di alterazione dovuta ad assunzione Parte_1 di sostanze stupefacenti e, per tale motivo, decideva di salire sull'auto da lui condotta
10) Vero che nel corso dell'intera serata e del tragitto di ritorno della discoteca, quando eravate insieme, ha constatato come abbia omesso l'assunzione di qualsiasi sostanza Parte_1 stupefacente ivi compresi sostanze cannabinoidi in difetto non avrebbe acconsentito di salire sull'auto da lui condotta;
11) Vero che agli Agenti della Polizia Stradale di Cremona dichiarava che nel corso della serata si ricordava che il sig. SA avesse assunto bevande alcoliche, ma che non ricordava di averlo visto assumere sostanze cannabinoidi, come da verbale che si rammostra (doc. 2 attore – pagg. 9/10).
12) Vero che, prima dell'incidente, il SI. riferiva di accusare una leggera Parte_1 stanchezza confermando però di riuscire a proseguire la marcia visto il breve tragitto che restava da percorrere non risultando pertanto in stato di alterazione dovuta ad assunzione di sostanze stupefacenti;
13) Vero che poco prima dell'incidente vi fermavate in un bar e il sig. SA prese un caffè;
14) Vero che al momento del sinistro si trovava nel sedile anteriore destro;
15) Vero che in seguito al sinistro, non riportava alcuna lesione personale;
16) Vero che il sig. al momento del sinistro si trovava nel sedile posteriore, stava dormendo Tes_1 sdraiato e non indossava la cintura di sicurezza.
III) Volersi ammettere esame testimoniale del sig. , sui seguenti capitoli di prova: Testimone_2
17) Vero che in data 07.12.2008 al momento dell'incidente con l'auto condotta dal sig. non Pt_1 indossava le cinture di sicurezza;
IV) Si chiede di volersi disporre CTU cinematica in relazione all'incidente verificatosi in data
07.12.2008 sulla SP 472, all'altezza del km 12+250, nel comune di NO (CR) tra l'autoveicolo
Hyundai, targato DM508FK guidato dal SI. direzione di marcia Rivolta d'Adda – Parte_1
NO e l'autocarro Mitsubishi, targato CH795BC, di proprietà e condotto dal sig. Tes_2
che circolava con direzione NO - Rivolta d'Adda, al fine di determinare la corretta
[...] imputazione della responsabilità nella causazione dell'incidente e/o l'eventuale concorso, volersi altresì accertare se l'eventuale uso della cintura di sicurezza avrebbe potuto ridurre e/o escludere le lesioni subite ed in quale misura.
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V) Considerando che anche in sede di liquidazione dei danni, la quantificazione delle somme liquidate non è avvenuta in maniera formale e/o giudiziale e/o in assenza di contraddittorio, si chiede di volersi ammettere CTU medico legale, volta ad accertare l'entità del danno biologico subito in relazione all'incidente verificatosi in data 07.12.2008 sulla SP 472, all'altezza del km
12+250, nel comune di NO (tra l'autoveicolo Hyundai, targato DM508FK guidato dal SI.
e l'autocarro Mitsubishi, targato CH795BC, di proprietà e condotto dal sig. Parte_1
), in relazione alle lesioni permanenti riportate dai SInori Testimone_2 Testimone_1
, , per danno biologico, eventuali maggiorazioni, per inabilità Testimone_2 Controparte_3 temporanea assoluta e parziale e per qualsiasi altro elemento, liquidato dalla compagnia assicurativa ed in relazione al danno liquidato al sig. volersi quantificare le somme Testimone_2 corrisposte dall' a titolo di danno biologico e volersi detrarre tali somme da quanto liquidato CP_4 dall'assicuratore, volersi altresì accertare se l'eventuale uso della cintura di sicurezza avrebbe potuto ridurre e/o escludere le lesioni subite ed in quale misura.
VI) Si chiede di volersi disporre ordinanza di esibizione a carico di , in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, in relazione alla documentazione relativa all'erogazione di capitali e/o rendite in favore del SI. in virtù delle conseguenze del sinistro verificatosi in Testimone_2 data 07.12.2008 sulla SP 472 con direzione di marcia Rivolta d'Adda – NO, all'altezza del km
12+250, nel comune di NO (CR) tra l'autoveicolo Hyundai, targato DM508FK guidato dal SI.
e l'autocarro Mitsubishi, targato CH795BC, di proprietà e condotto dal sig. Parte_1
, che circolava con direzione NO – Rivolta d'Adda, in particolare, al fine di Testimone_2 quantificare l'entità del danno biologico riconosciuto e liquidato in favore del sig. Tes_2
anche sottoforma di capitalizzazione tramite rendita.
[...]
VII) Si chiede di volersi disporre ordinanza di esibizione a carico di in persona del CP_5 legale rappresentante pro tempore, in relazione alla documentazione relativa alla liquidazione di somme in suo favore da parte di per € 17.000,00 e di volersi specificare a Controparte_2 quale titolo tali importi siano stati liquidati.
VIII) Si chiede di volersi disporre ordinanza di esibizione a carico della Polizia Stradale di
Cremona, in relazione alla documentazione relativa agli accertamenti effettuati sul SI. Tes_2 conducente dell'autocarro Mitsubishi, targato CH795BC il giorno dell'incidente in
[...] relazione al tasso alcolemico.
IX) Volersi disporre CTU medica sulla persona del sig. e in particolare sulla Parte_1 documentazione medica acquisita al momento del sinistro stradale, quindi accertamenti della Polizia
Stradale e cartella clinica, al fine di accertare che l'assenza totale di sostanze stupefacenti come anfetamine, benzodiazepine, cocaina, oppiacei, dagli esami del sig. possa escludere uno Pt_1 stato di alterazione psico-fisica del sig. al momento dell'incidente, mentre l'eventuale Pt_1 presenza di sole sostanze non possa imputarsi con certezza all'assunzione di tali CP_6 sostanze nella serata dell'incidente e che fossero tali da escludere uno stato di alterazione psico- fisica del sig. . Pt_1
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NELL'INTERESSE DELL' APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,
Nel merito: Rigettare, per tutte le motivazioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta, anche singolarmente considerate, l'appello ex adverso proposto, in quanto inammissibile e/o infondato e rigettare tutte le domande e le eccezioni svolte da parte appellante in quanto inammissibili e/o infondate, confermando la sentenza del Tribunale di Lodi n. 334/2024 emessa in data 29.03.2024 e pubblicata in data 04.04.2024 (R.G. 1210/2018).
In ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
In via istruttoria: Ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttore ex adverso dedotte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti e le allegazioni delle parti:
quale compagnia assicuratrice del veicolo condotto da , ha Controparte_1 Parte_1 promosso azione di rivalsa nei confronti del proprio assicurato, al fine di ottenere dallo stesso il pagamento degli importi corrisposti ai terzi danneggiati, che hanno riportato danni alla persona a seguito del sinistro verificatosi in data 07/12/2008, di cui il SA era responsabile. L'importo pagato ammonta ad € 488.543,67 oltre interessi, e l'azione è stata svolta in quanto l'assicurato avrebbe condotto il veicolo sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti in violazione degli articoli 186 e 187 del codice della strada.
Con la propria costituzione, ha contestato la domanda proposta, eccependo: Pt_1
- in via preliminare la prescrizione dell'azione di rivalsa per mancata interruzione della stessa;
- la mancanza di prova dei fatti a lui contestati, non potendo valere allo scopo gli accertamenti svolti in sede penale, ed essendosi il procedimento concluso con una sentenza di patteggiamento;
- l'operatività della clausola, pattuita tra le parti, che prevede l'esclusione della rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza;
- l'insussistenza degli estremi per l'operatività della rivalsa per mancanza di prova del fatto che al momento del sinistro il SA si trovasse sotto l'effetto di stupefacenti;
- la rinuncia implicita al diritto di rivalsa, per avere (cui è succeduta CP_2 CP_1 pagato al € 30.000,00; Pt_1
- la sussistenza di un concorso di colpa in capo ai danneggiati;
- la non riconoscibilità in sede di rivalsa dell'importo pagato dall'assicurazione a titolo di spese legali, in assenza di una liquidazione giudiziale;
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- la detraibilità da quanto dovuto degli importi percepiti da uno dei danneggiati da parte dell' al medesimo titolo. CP_4
La sentenza appellata:
Il Tribunale di Lodi, con la sentenza appellata, dopo l'espletamento di CTU diretta ad accertare la compatibilità la compatibilità dell'esito degli esami tossicologici in atti con l'assunzione di sostanze stupefacenti e lo stato di alterazione psicofisica di al momento del Parte_1 sinistro, ha accolto la domanda di rivalsa svolta da per l'intero importo richiesto, CP_1 ritenendo:
1. infondata l'eccezione di prescrizione, in presenza di atti interruttivi regolarmente recapitati al;
Pt_1
2. fondata l'azione di rivalsa, sussistendo la prova in atti del fatto che il deve ritenersi Pt_1 responsabile del sinistro, e comunque che fosse alla guida sotto l'effetto di alcol e di sostanze stupefacenti, secondo le risultanze degli accertamenti svolti nell'imminenza del sinistro e confermati dalla CTU;
3. esclusa la sussistenza di un concorso di colpa dei danneggiati;
4. corretta la quantificazione dei danni sulla base dei parametri delle tabelle di Milano.
L'appello:
Ha proposto appello , sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
1. Con un primo motivo, censura il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione (biennale), che risulterebbe fondata in quanto gli atti interruttivi, cioè le diffide inviate dalla compagnia di assicurazione, dopo il 2014, prima della notifica dell'atto di citazione del 2018, non sono state ricevute da , essendo state recapitate per compiuta giacenza, con plico che mai è stato Pt_1 ricevuto, come attesta il fatto che lo stesso è stato restituito chiuso al mittente, che le ha prodotte in giudizio.
2. Con il secondo motivo, si duole del fatto che il giudice di prime cure non abbia Pt_1 riconosciuto operante la clausola di rinuncia alla rivalsa pattuita tra le parti ex art. 16 bis delle condizioni generali di contratto, clausola che dovrebbe applicarsi anche all'ipotesi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la cui assunzione da parte del SA in concomitanza del sinistro non sarebbe provata, risultando provato, per contro, che egli non ne avesse assunte. Anche dalla
CTU non risulterebbe accertato il rapporto di causa/effetto tra le tracce di cannabinoidi rilevate e il sinistro, o in ogni caso non risulterebbe la prova di uno stato di alterazione psicofisica.
3. Con il terzo motivo, deduce che (allora compagnia obbligata) avrebbe Pt_1 CP_2 implicitamente rinunciato alla rivalsa, nel momento in cui ha corrisposto al SA, a titolo di risarcimento, l'importo di € 30.000,00 in virtù della polizza infortuni di cui il era titolare. Pt_1
4. Con il quarto motivo, contesta il quantum riconosciuto in via di rivalsa, sotto diversi profili.
6 R.G. N. 2746/2024
In primo luogo, non sarebbe stato effettuato un accertamento giudiziale sui danni subiti dai soggetti danneggiati. Inoltre, per quanto riguarda il terzo danneggiato e trasportato sul veicolo Tes_1 condotto da SA, questi era privo di cinture di sicurezza, e dunque sussisterebbe in capo allo stesso un concorso di colpa.
Inoltre, gli importi pagati a titolo di spese legali per € 42.636,00 al difensore di alcuni dei danneggiati e per € 17.000,00 alla società non sarebbero dovuti, dato che manca una CP_7 liquidazione giudiziale.
In terzo luogo, l'infortunato avrebbe ricevuto allo stesso titolo per cui è stato pagato il Tes_2 risarcimento degli importi dall' importi che dovrebbero essere dedotti. CP_4
5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante deduce che non potrebbe essere ritenuta prova della responsabilità del la sentenza di patteggiamento, essendo necessario un accertamento ad Pt_1 hoc fatto in questa sede.
Chiede quindi la riforma della sentenza, con rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
Si è costituita la compagnia contestando gli avversi motivi di appello, in particolare CP_1 deducendo:
1. quanto all'eccezione di prescrizione, che la stessa sarebbe del tutto infondata, dato che la consegna di una raccomandata per compiuta giacenza costituisce forma presuntiva di conoscenza da parte del destinatario;
2. inapplicabile sarebbe la clausola di rinuncia alla rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza al diverso caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la cui assunzione sarebbe provata sulla base dei risultati dei test tossicologici e di quanto riferito dal CTU;
3. la prova della responsabilità del SA nella causazione del sinistro risulterebbe dal compendio probatorio in atti;
4. ha diritto ad ottenere tutto quanto pagato, anche a titolo di spese legali, evidenziando CP_1 che al sono stati pagati tutti gli importi al netto di quanti corrisposto da Tes_2 CP_4
Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa viene ora decisa.
Opinione della Corte:
1. Eccezione di prescrizione:
Il primo motivo di appello, con cui si contesta il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, deve essere rigettato.
Le diffide di pagamento inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno sono pacificamente atti idonei allo scopo, e risulta che siano state inviate da in modo da interrompere la CP_1 prescrizione biennale dell'azione di rivalsa. Non vi sono contestazioni sulla corretta identificazione del destinatario e del suo luogo di residenza.
Ebbene, la mancata effettiva presa di conoscenza del contenuto della raccomandata in quanto non ritirata, e restituita al mittente dopo il periodo previsto “per compiuta giacenza”, non può ridondare 7 R.G. N. 2746/2024
ai danni di chi l'atto ha correttamente inviato, ma, per contro, costituisce elemento di presunzione di conoscenza o comunque di conoscibilità da parte del destinatario, il quale, nell' omettere una vigilanza sulla ricezione della posta, consente il formarsi della presunzione di conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c. Ragionare diversamente, come preteso dall'appellante, significherebbe svuotare di senso il meccanismo previsto dalla compiuta giacenza, consentendo al destinatario di atti potenzialmente “sgraditi” (quale può essere un atto di messa in mora o di interruzione della prescrizione) di sottrarsi al ricevimento degli stessi, non provvedendo a ritirare le raccomandate correttamente recapitate al suo indirizzo.
2. Quanto all'applicazione analogica della clausola che esclude la rivalsa per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza anche all'ipotesi di guida sotto l'effetto di stupefacenti, deve ritenersi che anche tale allegazione non possa essere accolta. La specificità di una previsione pattizia in deroga alle condizioni generali non consente di procedere ad una interpretazione analogica o estensiva di tale deroga: l'assunzione di alcol e l'assunzione di sostanze stupefacenti, pur avendo impatto analogo sulla capacità di guida, sono comunque fatti diversi, e sono anche contemplati come diverse fattispecie dal codice della strada (art. 186 e 187) e pertanto l'esclusione della rivalsa può valere solo per l'ipotesi espressamente indicata nella stipulazione del contratto.
Ciò premesso, l'appellante contesta che possa dirsi raggiunta la prova che egli fosse sotto l'effetto di stupefacenti, assumendo per contro che sia stata fornita la prova che non ne aveva assunti in prossimità del sinistro, e in ogni caso deduce che non vi sia la prova che egli versasse in stato di alterazione psico fisica derivante da ciò.
Anche tale deduzione non può essere condivisa.
La Ctu espletata in corso di giudizio è stata svolta proprio allo scopo di verificare l'influenza dell'assunzione di stupefacenti con il sinistro. Questo il quesito posto:
“Letti gli atti e i documenti di causa sentite le parti ed i loro consulenti, verifichi il CTU la compatibilità dell'esito degli esami tossicologici in atti con l'assunzione di sostanze stupefacenti e lo stato di alterazione psicofisica di al momento del sinistro determinato Parte_1 esclusivamente da tali sostanze cannabinoidi ovvero stabilire se la misura delle sostanze cannabinoidi accertate al momento del sinistro forse idonea a determinare uno stato di alterazione psicofisica e o se da tali valori sia possibile stabilire se l'assunzione dei cannabinoidi si avvenuta nel corso del giorno dell'accertamento oppure se possa essere avvenuta anche nei giorni precedenti”.
Ebbene, la risposta al quesito è stata quella per cui “La misura delle sostanze cannabinoidi accertate al momento del sinistro poteva essere considerata idonea a determinare uno stato di alterazione psicofisica. Non appare, con i valori evidenziati, stabilire se l'assunzione dei cannabinoidi si avvenuta nel corso del giorno dell'accertamento oppure se possa essere avvenuta anche nei giorni precedenti. Il valore dei cannabinoidi espresso nelle urine appare quindi di tale gravità e con molta probabilità ancora più elevato se espresso a livello ematico, peraltro non eseguito, da confermare lo stato di alterazione psicofisica al momento del sinistro in associazione sinergica ed aggravata (potenziata) con alcol (in dosaggi elevati)”. 8 R.G. N. 2746/2024
In sede di chiarimenti il CTU ha confermato inoltre che in base ai valori rilevati nelle urine vi era un'elevata probabilità che egli si trovasse in stato di alterazione.
Il CTU ha quindi valutato che, seppure non sia possibile verificare se abbia o meno assunto Pt_1 cannabinoidi nei momenti strettamente antecedenti al sinistro, in ogni caso i valori rilevati nei test tossicologici svolti porta a ritenere che egli si trovasse in uno stato di alterazione psicofisica per un'associazione sinergica e potenziata dalla concomitanza dei cannabinoidi e dell'alcol. Sotto questo profilo, non sarebbe corretto effettuare un'operazione di “sottrazione” della portata dell'alcol rispetto a quella dei cannabinoidi, per verificare se i soli cannabinoidi presenti nel corpo di Pt_1 potessero compromettere lo stato psicofisico e la capacità di guida, dato che è proprio la presenza congiunta che ha reciprocamente potenziato gli effetti dell'uno e dell'altro. Non si può prescindere da tale concomitante assunzione, ma ciò comporta che sicuramente lo stato di alterazione era presente, e un contributo causale “potenziato” derivava anche dalla precedente assunzione di cannabinoidi, le cui tracce erano ancora presenti e attive nel corpo del al momento del Pt_1 sinistro, come riscontrato dai test tossicologici in atti.
Quindi risulta integrata la circostanza della guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di cannabinoidi, il cui effetto è risultato potenziato (e viceversa) dalla contemporanea assunzione di alcol, con conseguente applicabilità della rivalsa da parte della assicurazione che ha pagato i danneggiati.
3. Del tutto inconsistente è il terzo motivo di appello, con cui si deduce che l'assicuratore avrebbe rinunciato implicitamente alla rivalsa, in quanto avrebbe pagato al SA per il sinistro un indennizzo di € 30.000,00. Invero, come esposto anche dall'appellante, il pagamento di tale importo
è avvenuto a titolo di indennizzo per diversa polizza infortuni di cui è titolare il SA, e quindi nulla rileva in ordine alla diversa questione relativa al pagamento da parte di del CP_1 risarcimento in forza della polizza per la responsabilità civile, in relazione alla quale viene svolta la rivalsa.
4. Merita di essere affrontato, per priorità logica, il quinto motivo di appello, con il quale il Pt_1 deduce che non sarebbero stati effettuati adeguati accertamenti sulla dinamica del sinistro, non potendo ravvisarsi una sua responsabilità sulla base unicamente della sentenza di patteggiamento intervenuta nel procedimento penale a suo carico.
Anche tale argomento deve essere disatteso, in quanto la sentenza di patteggiamento, come già espresso dal giudice di prime cure, può essere valorizzata come uno degli elementi per accertare la responsabilità del . A ciò si devono aggiungere i dati che risultano dal rapporto della polizia Pt_1 stradale, che ha verificato, sulla base dei riscontri e delle sommarie informazioni escusse, che il veicolo condotto dal si è spostato sulla corsia opposta e si è scontrato frontalmente con il Pt_1 camion che proveniva nella opposta direzione.
Quindi la responsabilità del sinistro è integralmente imputabile al , dovendo rigettarsi anche Pt_1 questo motivo di appello.
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5. Venendo al quarto motivo di appello relativamente al quantum, esso è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, si evidenzia che il soggetto nei confronti dei quali viene propostala rivalsa, può sollevare nei confronti del soggetto che agisce in rivalsa tutte le eccezioni che avrebbe potuto svolgere nei confronti del danneggiato (Cass. 22616/2012).
Vanno pertanto affrontate partitamente le diverse voci liquidate, e contestate dal . Pt_1
5.1. Quanto alla questione relativa al dedotto concorso di colpa del trasportato che si Tes_1 trovava sul sedile posteriore privo delle cinture di sicurezza, si rileva che non può tale circostanza assurgere al rango di concorso di colpa per il danno da questi subito, se si considera il fatto che il conducente è comunque tenuto all'obbligo di fare rispettare le regole ai trasportati (art. 172 c.d.s.), ed in ogni caso non vi è prova della effettiva posizione di questi a bordo del veicolo. A tale stregua si deve escludere che possa in qualche modo accertarsi e quantificarsi un contributo causale del comportamento del rispetto alle conseguenze subite dallo stesso. Tes_1
5.2. Circa la quantificazione del danno biologico subito dai danneggiati, lamenta che non Pt_1 sia stato effettuato alcun accertamento giudiziale, e pertanto gli importi liquidati sono stati arbitrariamente determinati.
In realtà, per quanto riguarda il danno liquidato in favore di la compagnia ha prodotto la Tes_1 documentazione in base alla quale è pervenuta alla liquidazione, e cioè le perizie medico legali sia della dott. che del medico della compagnia, (doc. 4), che entrambe portano alle Per_1 CP_8 medesime conclusioni in termini di invalidità permanente (al 40%) e temporanea. Il calcolo in relazione a tali dati è poi stato effettuato correttamente in base alle tabelle di Milano vigenti all'epoca, e dunque deve ritenersi che la liquidazione de danno in favore di sia congrua (€ Tes_1
260.000,00).
Per i danni subiti da la quantificazione è stata effettuata sulla base delle risultanze degli Tes_2 accertamenti effettuati dall' e pertanto devono ritenersi congrui, dovendo supporsi che CP_4
l'accertamento dell'istituto sia stato effettuato in modo preciso e non certo sulla base di mere allegazioni di parte.
Quanto al fatto che, rispetto all'importo pagato al dovrebbero essere detratti gli importi Tes_2 corrisposti al medesimo titolo all'infortunato da si rileva che tali importi sono stati detratti, e CP_4 infatti relativamente agli stessi ha chiesto la surroga per €17.000,00, che sono stati CP_4 correttamente corrisposti da Per altri importi che ha pagato o pagherà a CP_1 CP_4 Tes_2 non vi può essere detrazione, perché sono erogati a diverso titolo rispetto al risarcimento del danno biologico, e dunque non potrebbero comunque detrarsi dal risarcimento dovuto dal (e per Pt_1 lui, dalla sua compagnia di assicurazione).
5.3. Non vi sono contestazioni sul danno corrisposto a , anche a stessa trasportata e CP_9 danneggiata.
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5.4. Le altre voci corrisposte da riguardano importi pagati a titolo di spese legali ai legali CP_1 dei danneggiati.
Ritiene la Corte che tali voci non possano essere riconosciute in vai di rivalsa, dato che a supporto di tale domanda sono state prodotte unicamente le quietanze e quindi:
- non vi è alcun riscontro dell'attività in concreto svolta dai legali, anche al fine di una commisurazione del valore della stessa;
- non può applicarsi una percentuale del valore dell'indennizzo, dato che le tabelle per il corrispettivo degli avvocati non prevedono tale parametro nei termini in cui è stato definito.
Pertanto, in completa assenza di qualsivoglia elemento probatorio che attesti lo svolgimento di un'attività stragiudiziale e che dunque giustifichi il pagamento del corrispettivo ai legali
(corrispondenza, mail), nonché in completa assenza di qualsivoglia parametro per valutare la congruità di quanto in concreto liquidato dalla compagnia, nessun importo può essere a tale titolo riconosciuto.
Ciò significa che dall'importo richiesto, devono essere detratti gli importi pagati ai legali delle parti,
e cioè € 17.000,00 pagati ad e € 24.336,00 ad , in quanto non provato il titolo CP_7 Parte_2 giustificativo.
Pertanto, l'importo dovuto da deve essere limitato al minor importo di € 447.207,67. Pt_1
Così rideterminato l'importo di cui alla rivalsa, la sentenza di primo grado deve essere riformata in tale misura.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere oggetto di nuova valutazione atteso il parziale accoglimento dell'appello.
SA permane, all'esito complessivo del giudizio, prevalentemente soccombente, anche se il parziale accoglimento delle sue contestazioni in sede di appello consente di effettuare una parziale compensazione delle spese, nella misura di un quarto. Lo stesso, quindi, deve essere condannato alla rifusione alla controparte di tre quarti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1 tribunale di Lodi n. 334/2024, così provvede:
1) in parziale riforma, condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 447.207,67, oltre interessi come disposti nella sentenza di primo grado;
2) Compensa le spese di lite nella misura di un quarto tra le parti e condanna Parte_1 alla rifusione alla parte appellata dei residui tre quarti, liquidate per l'intero, per il primo grado in € 22.177,00 per compensi ed € 1.241,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese
11 R.G. N. 2746/2024
generali, iva e cnpa, e per il presente grado in complessivi € 14.239,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cnpa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
La Presidente est.
Anna Mantovani
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