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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/07/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice Onorario dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c sostitutiva dell'udienza del 05 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12087/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
(CF: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Marco Consolato Addario, con studio in Catania (CT) in Viale della Libertà 212;
-Ricorrente –
CONTRO
L' , in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della Repubblica n.
26 - avvocatura sede provinciale – presso l' avv. Livia Gaezza che lo rappresenta e CP_1 difende per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM) Persona_1
Motivazione
CP_ Con ricorso depositato in data 23.12.2024 ha convenuto avanti a Parte_1 questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in opposizione avverso l'avviso di addebito 59320240004155230000, notificato in data 15.11.2024, avente ad oggetto il recupero di prestazioni di disoccupazione agricola, afferenti l'anno 2009.
Quale unico motivo di opposizione deduceva l'asserita prescrizione della pretesa, per decorso del termine decennale. Concludeva chiedendo al Tribunale adito, previa sospensione dell'avviso di addebito impugnato, di volersi annullare lo stesso, unitamente al provvedimento redibitorio ad esso sotteso.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' in persona del legale rappresentante pro tempore che con memoria di costituzione chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'avverso ricorso, ove non venga fornita prova della sua tempestività ex art. 24, d. lgs. n. 46/99; in via principale, previa revoca della disposta sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare integralmente l'avviso di addebito impugnato e l'indebito ad esso sotteso. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte delle somme e degli interessi e oneri aggiuntivi determinati come per legge, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati l'avviso di addebito ivi citato e, ovvero nella somma che sarà stabilita dal
Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
Spese, competenze ed onorari come per legge.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava all'udienza del 03.7.2025 in modalità ex art 127 ter cpc. davanti a questo Giudice delegato per la decisione;
depositate le note ex art 127 ter c.p.c. dalle parti la causa viene decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni in rito ed in particolare di decadenza dall'azione CP_ sollevate dall in quanto oggetto del presente giudizio non è la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, essendo diretto, piuttosto, all'accertamento negativo di indebiti
(prescrizione delle somme richieste).
Pertanto, per quanto sopra, è del tutto infondata l'eccezione preliminare solleva dall'Ente sull'inammissibilita' del giudizio per violazione dell'art.22, d.l. n.7/1970 conv. in legge
n.83/1970 decadenza dall'azione giudiziaria” in quanto non applicabile al caso in esame.
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente va rilevato che in tema di prescrizione dell'azione di ripetizione di somme indebitamente erogate dalla Pubblica
Amministrazione, il termine di decorrenza della prescrizione inizia dal momento dell'effettivo pagamento non dovuto, e non dalla data in cui l'Amministrazione stessa ne abbia avuto conoscenza attraverso successivi atti di verifica. Pertanto, se l'obbligo di pagamento nella misura contestata non esisteva ab origine, la prescrizione decorre dal momento del pagamento indebito e non dalla sua accertata indebitezza. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 23/07/2024,
n. 2042).
Invero, posto che il termine di prescrizione per gli indebiti previdenziali, trattandosi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., è pacificamente decennale, e che il dies a quo va individuato nella data di pagamento della prestazione, avvenuta in data 19.07.2010 (cfr. estratto pagamento per complessivi € 3.112,94, in allegato), la prescrizione nel tempo risulta essere stata utilmente interrotta, dai seguenti atti (cfr. doc.ne in all.), segnatamente: -comunicazione del 18.10.2019, ricevuta il 31.10.2019, nella quale viene evidenziato che a seguito del riesame della prestazione per l'anno 2009, l'importo dell'indebito è pari ad € 1.393,58+ € 1.719,36 (per complessivi € 3.112,94); effettuazione di trattenute a parziale copertura dell'indebito, sulla liquidazione della indennità di disoccupazione agricola degli anni 2018 e 2019, utilizzata in compensazione, in data 07.08.2020 e 19.06.2020; le trattenute sono state effettuate per complessivi € 1.301,43; ciò ha ridotto l'importo del debito ad € 1.811,51; diffida del
01.12.2020, ricevuta il 19.12.2020; diffida del 02.05.2024, perfezionatasi per compiuta giacenza il 02.07.2024 cui è seguito l'avviso di addebito n. 59320240004155230000 in questa sede opposto, ricevuto il 15.11.2024.
CP_ Quanto alle trattenute effettuate a parziale compensazione dell'indebito l' operando le stesse ha posto in essere atti validamente interruttivi della prescrizione, poiché volti al recupero della prestazione indebitamente erogata, e, sotto altro profilo, che, non essendo
Pag. 2 di 4 state contestate dal debitore, esse implicano il riconoscimento del debito da parte di quest'ultimo.
Invero, entrambe le comunicazioni del 18.10.2019 e dell'1.12.2020 (docc. 3 e 5 della produzio- CP_ ne sono state prodotte in ante e retro dell'avviso di ricevimento, che si compone di due pagine del file, e recano sia la firma del destinatario che dell'operatore postale. Per comodità di consultazione, le si allegano nuovamente in uno alle presenti note. Dunque vi è prova in atti che tutte le raccomandate in questione sono state, tutte, recapitate al destinatario;
la circostanza che in alcune non sia stata indicata la qualità del ricevente è assolutamente irrilevante ed ininfluente ai fini del perfezionamento delle comunicazioni, dal momento che il recapito della stessa esso non è stato effettuato ai sensi della legge n. 890/1982, che non si applica alla fattispecie, ma con spedizione di raccomandata a.r. del servizio postale universale di cui al d.p.r. n. 655/1982, recante “Regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi”, del d.lgs. n. 261/1999, nonché del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1°.10.2008 “Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale”. Le comunicazioni nel caso in esame si sono dunque regolarmente perfezionate, non essendo richiesta, a tal fine, la redazione di relata di notificazione. Ancora, trattandosi, nel caso di specie, come detto, di una modalità di comunicazione semplificata, in quanto effettuata ai sensi del d.p.r. n. 655/1982, ad essa si applica la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.. Si richiama in proposito la pronuncia della Corte di Cassazione n. 27412/2021. Anche la Corte d'Appello di Catania ha avuto modo di pronunciarsi in analoga fattispecie nel senso dell'inapplicabilità della disciplina relativa alla notifica degli atti giudiziari, bensì di quella relativa alla presunzione di conoscenza degli atti recettizi ai sensi dell'art. 1335 c.c., con la sentenza n. 507/2018.
Pertanto, in considerazione di tutte le comunicazioni documentate in atti ne deriva come nel caso di specie alcuna prescrizione risulti essersi maturata e per l'effetto, viene rigettato il ricorso e confermare integralmente l'avviso di addebito impugnato.
In ordine alle spese tenuto conto della complessità della questione scrutinata si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
12087/2024 RG disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa cosi statuisce;
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'avviso di addebito impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, li 05.07.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice Onorario dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c sostitutiva dell'udienza del 05 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12087/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
(CF: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Marco Consolato Addario, con studio in Catania (CT) in Viale della Libertà 212;
-Ricorrente –
CONTRO
L' , in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della Repubblica n.
26 - avvocatura sede provinciale – presso l' avv. Livia Gaezza che lo rappresenta e CP_1 difende per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM) Persona_1
Motivazione
CP_ Con ricorso depositato in data 23.12.2024 ha convenuto avanti a Parte_1 questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in opposizione avverso l'avviso di addebito 59320240004155230000, notificato in data 15.11.2024, avente ad oggetto il recupero di prestazioni di disoccupazione agricola, afferenti l'anno 2009.
Quale unico motivo di opposizione deduceva l'asserita prescrizione della pretesa, per decorso del termine decennale. Concludeva chiedendo al Tribunale adito, previa sospensione dell'avviso di addebito impugnato, di volersi annullare lo stesso, unitamente al provvedimento redibitorio ad esso sotteso.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' in persona del legale rappresentante pro tempore che con memoria di costituzione chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'avverso ricorso, ove non venga fornita prova della sua tempestività ex art. 24, d. lgs. n. 46/99; in via principale, previa revoca della disposta sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare integralmente l'avviso di addebito impugnato e l'indebito ad esso sotteso. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte delle somme e degli interessi e oneri aggiuntivi determinati come per legge, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati l'avviso di addebito ivi citato e, ovvero nella somma che sarà stabilita dal
Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
Spese, competenze ed onorari come per legge.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava all'udienza del 03.7.2025 in modalità ex art 127 ter cpc. davanti a questo Giudice delegato per la decisione;
depositate le note ex art 127 ter c.p.c. dalle parti la causa viene decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni in rito ed in particolare di decadenza dall'azione CP_ sollevate dall in quanto oggetto del presente giudizio non è la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, essendo diretto, piuttosto, all'accertamento negativo di indebiti
(prescrizione delle somme richieste).
Pertanto, per quanto sopra, è del tutto infondata l'eccezione preliminare solleva dall'Ente sull'inammissibilita' del giudizio per violazione dell'art.22, d.l. n.7/1970 conv. in legge
n.83/1970 decadenza dall'azione giudiziaria” in quanto non applicabile al caso in esame.
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente va rilevato che in tema di prescrizione dell'azione di ripetizione di somme indebitamente erogate dalla Pubblica
Amministrazione, il termine di decorrenza della prescrizione inizia dal momento dell'effettivo pagamento non dovuto, e non dalla data in cui l'Amministrazione stessa ne abbia avuto conoscenza attraverso successivi atti di verifica. Pertanto, se l'obbligo di pagamento nella misura contestata non esisteva ab origine, la prescrizione decorre dal momento del pagamento indebito e non dalla sua accertata indebitezza. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 23/07/2024,
n. 2042).
Invero, posto che il termine di prescrizione per gli indebiti previdenziali, trattandosi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., è pacificamente decennale, e che il dies a quo va individuato nella data di pagamento della prestazione, avvenuta in data 19.07.2010 (cfr. estratto pagamento per complessivi € 3.112,94, in allegato), la prescrizione nel tempo risulta essere stata utilmente interrotta, dai seguenti atti (cfr. doc.ne in all.), segnatamente: -comunicazione del 18.10.2019, ricevuta il 31.10.2019, nella quale viene evidenziato che a seguito del riesame della prestazione per l'anno 2009, l'importo dell'indebito è pari ad € 1.393,58+ € 1.719,36 (per complessivi € 3.112,94); effettuazione di trattenute a parziale copertura dell'indebito, sulla liquidazione della indennità di disoccupazione agricola degli anni 2018 e 2019, utilizzata in compensazione, in data 07.08.2020 e 19.06.2020; le trattenute sono state effettuate per complessivi € 1.301,43; ciò ha ridotto l'importo del debito ad € 1.811,51; diffida del
01.12.2020, ricevuta il 19.12.2020; diffida del 02.05.2024, perfezionatasi per compiuta giacenza il 02.07.2024 cui è seguito l'avviso di addebito n. 59320240004155230000 in questa sede opposto, ricevuto il 15.11.2024.
CP_ Quanto alle trattenute effettuate a parziale compensazione dell'indebito l' operando le stesse ha posto in essere atti validamente interruttivi della prescrizione, poiché volti al recupero della prestazione indebitamente erogata, e, sotto altro profilo, che, non essendo
Pag. 2 di 4 state contestate dal debitore, esse implicano il riconoscimento del debito da parte di quest'ultimo.
Invero, entrambe le comunicazioni del 18.10.2019 e dell'1.12.2020 (docc. 3 e 5 della produzio- CP_ ne sono state prodotte in ante e retro dell'avviso di ricevimento, che si compone di due pagine del file, e recano sia la firma del destinatario che dell'operatore postale. Per comodità di consultazione, le si allegano nuovamente in uno alle presenti note. Dunque vi è prova in atti che tutte le raccomandate in questione sono state, tutte, recapitate al destinatario;
la circostanza che in alcune non sia stata indicata la qualità del ricevente è assolutamente irrilevante ed ininfluente ai fini del perfezionamento delle comunicazioni, dal momento che il recapito della stessa esso non è stato effettuato ai sensi della legge n. 890/1982, che non si applica alla fattispecie, ma con spedizione di raccomandata a.r. del servizio postale universale di cui al d.p.r. n. 655/1982, recante “Regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi”, del d.lgs. n. 261/1999, nonché del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1°.10.2008 “Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale”. Le comunicazioni nel caso in esame si sono dunque regolarmente perfezionate, non essendo richiesta, a tal fine, la redazione di relata di notificazione. Ancora, trattandosi, nel caso di specie, come detto, di una modalità di comunicazione semplificata, in quanto effettuata ai sensi del d.p.r. n. 655/1982, ad essa si applica la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.. Si richiama in proposito la pronuncia della Corte di Cassazione n. 27412/2021. Anche la Corte d'Appello di Catania ha avuto modo di pronunciarsi in analoga fattispecie nel senso dell'inapplicabilità della disciplina relativa alla notifica degli atti giudiziari, bensì di quella relativa alla presunzione di conoscenza degli atti recettizi ai sensi dell'art. 1335 c.c., con la sentenza n. 507/2018.
Pertanto, in considerazione di tutte le comunicazioni documentate in atti ne deriva come nel caso di specie alcuna prescrizione risulti essersi maturata e per l'effetto, viene rigettato il ricorso e confermare integralmente l'avviso di addebito impugnato.
In ordine alle spese tenuto conto della complessità della questione scrutinata si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
12087/2024 RG disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa cosi statuisce;
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'avviso di addebito impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, li 05.07.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Alessia Trovato
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