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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 674/2024 tra le parti:
(cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. BONELLI SANDRO (cf C.F._2
ATTRICE
I. (cf ), Controparte_1 P.IVA_1 con gli avv. BUFALINI MAURIZIO (cf C.F._3
e (cf ); Controparte_2 C.F._4
(cf ) Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTE
Fatto e diritto
I.1. La causa in decisione integra la fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. promosso da , esecutata nel procedimento di Parte_1 esecuzione immobiliare R.G.E. n. 159/2015 Trib. Pistoia, “avverso l'avviso di vendita telematica asincrona e il reclamo ex art. 591ter c.p.c. avverso l'avviso di vendita telematica nel procedimento avanti al Tribunale di Pistoia indicato con la segnatura 159/2015 sub 1” (così, litterim, l'intestazione dell'atto di citazione) con cui l'odierna attrice chiede:
“Voglia il Tribunale di Pistoia, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare per le argomentazioni sub 32. e 33.
36. la nullità dell'Ordinanza Giudice Menchi 10/03/2024
37. la nullità del procedimento di Opposizione/Reclamo Tribunale Pistoia indicato con la segnatura n. 159/2015 sub 1 RGE
38. la nullità del procedimento esecutivo avanti al Tribunale di Pistoia n. 159/2015
RGE. e del relativo procedimento di divisione n. 2126/2019 RG. 39. la nullità dell'Avviso di vendita telematica del Delegato Notaio che Persona_1 fissava le operazioni di vendita per il 15/02/2024
40. nonché di tutti quegli atti precedenti e successivi, compreso il Verbale di aggiudicazione 20/02/2024 e successivi ex art. 159 cpc
41. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di merito e della fase cautelare”, denunciando in particolare (i) la “NULLITÀ DELL'ORDINANZA GIUDICE MENCHI
10/03/2024 E NULLITÀ DEL RELATIVO PROCEDIMENTO AVANTI AL
TRIBUNALE DI PISTOIA N. 159/2015 SUB 1 RGE. E DEL RELATIVO GIUDIZIO
DI ESECUZIONE N. 159/2015 RGE. E DI DIVISIONE N. 2126/2019 RG. PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E DEGLI ARTT. 47 E 8 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORME DI RECEPIMENTO
NELL'ORDINAMENTO ITALIANO QUALI GLI ARTT. 24 E 111 COST.” per aver il g.e. fissato con grave ritardo l'udienza di comparizione delle parti per la discussione dell'istanza di sospensiva avanzata dall'esecutato e con ancor più grave ritardo emesso il provvedimento decisorio, riservato a tale udienza;
(ii) la
“NULLITÀ DELL'AVVISO DI VENDITA DEL DELEGATO AN US DEL
20/09/2023 - ESTENSIONE DI NULLITÀ EX ART. 159 CPC” per mancata indicazione dell'avvenuta costituzione, prima del pignoramento, di un fondo patrimoniale sull'immobile esecutato;
(iii) l'impignorabilità del bene immobile esecutato a motivo del fondo patrimoniale.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta Controparte_4
creditrice procedente nella procedura esecutiva R.G.E. n. 159/2015 -
[...] restando contumace invece la creditrice intervenuta - Controparte_5 la quale contesta funditus le censure attoree chiedendone il rigetto1.
I.3. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. e verificata, in sede di prima udienza, la difficoltà di addivenire a una soluzione conciliata della vertenza, vista l'assenza di istanze istruttorie viene fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c..
II. La domanda attorea, prima ancora che infondata nel merito, è da dimettere come inammissibile per quanto di seguito.
Val bene precisare come l'opposizione qualificata da parte attrice come
“opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.” sia invero rivolta avverso l'avviso di vendita del bene pignorato (per la quota di ½ di proprietà della debitrice esecutata, odierna opponente) emesso dal professionista delegato nell'ambito del giudizio ordinario di divisione cd. endoesecutiva R.G.
2126/2019 disposto dal G.E. della procedura espropriativa R.G.E. n.
159/2015 Trib. Pistoia previa sospensione di questa: l'oggetto dell'opposizione non consiste, quindi, né in un provvedimento emesso dal g.e. nell'ambito della procedura esecutiva né, comunque, in un atto di tale procedura, bensì in un atto emesso all'interno di un giudizio ordinario di cognizione quale è il giudizio divisionale, pur se apertosi a seguito e nel contesto di un procedimento di espropriazione forzata.
Del resto, a ben considerare, l'opposizione che ci occupa benché ricondotta dall'opponente nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. e rivolta verso uno specifico atto del procedimento – nella specie, verso l'avviso di vendita emesso dal professionista delegato – consiste in realtà nella deduzione non già di invalidità/illegittimità di singoli atti esecutivi, bensì nella contestazione “a monte” e tout court della pignorabilità del bene dividendo perché costituito in fondo patrimoniale: trattasi perciò di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. che come tale può essere fatta valere solo nell'ambito del procedimento esecutivo e giammai nel giudizio ordinario divisionale che, benché originante dal primo, integra giudizio a sé stante ovvero, per dirla con le parole della Suprema Corte, “un autonomo processo di scioglimento della comunione e non può essere considerato una fase o un subprocedimento della procedura espropriativa in cui si innesta” (in termini, Cass. n. 22210/2021, conf. Cass. ord. n. 5386/2024).
Ancora, mette conto evidenziare un'altra ragione di inammissibilità della svolta opposizione ossia il fatto che questa ripropone esattamente le medesime doglianze (i.e., impignorabilità del bene esecutato) già versate dalla debitrice esecutata nella “prima” opposizione avverso l'ordinanza resa dal g.i. sempre nel giudizio divisionale R.G. n. 2126/2019 e contenente ordine al professionista delegato di procedere con le operazioni di vendita: opposizione respinta dapprima in sede cd. cautelare dal giudice del processo di divisione
(ordinanza 14.5.2023), poi respinta dal Collegio adito in fase di reclamo avverso l'appena citato provvedimento di rigetto della sospensiva (ordinanza collegiale 26.7.2023), infine respinta anche nel giudizio di merito oppositivo con sentenza n. 510 del 4.5.2024. Pertanto, sulla identica doglianza posta a fondamento della presente opposizione il Tribunale si è già espresso in ben tre occasioni, tutte peraltro conformi, talché una nuova presentazione dei medesimi motivi di censura appare improponibile perché violativa del cd. bis in idem.
Le considerazioni ora svolte si profilano dirimenti, rendendo superfluo l'esame del merito delle contestazioni attoree al qual riguardo può comunque sinteticamente e decisamente respingersi come del tutto irricevibile l'eccezione di nullità dell'ordinanza resa dal g.e. e giudice del procedimento divisionale nella fase cd. cautelare dell'opposizione in analisi in quanto, per un verso e a livello sostanziale, l'eventuale ritardo del giudice nel deposito dei propri provvedimenti non integra certo motivo di nullità di questi (verrebbe da dire: oltre al danno, la beffa! Provvedimenti tardivi e oltretutto - e perciò stesso - nulli!) la quale può derivare solo da carenze strutturali degli atti stessi o da gravi violazioni di legge, giammai da condotte negligenti degli organi giudicanti, per altro verso e a livello processuale, le censure avverso il provvedimento interinale definitorio della fase cd. cautelare delle opposizioni esecutive devono essere fatte valere tramite lo strumento del reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. e non nel giudizio di merito sull'opposizione.
Ogni altra questione assorbita.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale espletata, tenuto conto in senso parzialmente riduttivo rispetti ai valori medi tabellare dello scaglione di riferimento della natura documentale della causa, della limitazione della fase istruttoria al deposito di due brevi memorie ex art. 171ter c.p.c., della semplificazione della fase decisionale svolta in forma semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. tramite deposito di una sola breve nota scritta di parte ex art. 127ter c.p.c. sostitutiva della discussione orale d'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione di cui alla domanda attorea;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta costituita delle spese del presente Controparte_4 giudizio che liquida nell'importo di euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 27/02/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Voglia il Tribunale di PISTOIA, contrariis reictis, rigettare l'opposizione proposta ex art. 617
Cpc da con atto di citazione notificato il 22.3.2024 siccome improponibile, Parte_1 inammissibile ed infondata e comunque rigettare ogni domanda dell'attrice opponente siccome infondata in fatto e in diritto”.