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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1560/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. ,
[...] C.F._4
tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. Diaz n. 24 presso lo studio dell'avv. Gaetano Riccio (C.F. ) che li rappresenta e difende C.F._5
il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 cpc, di voler ricevere le eventuali comunicazioni a mezzo fax al numero 0815519890 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
Appellanti
E
Appellata Controparte_1
E
, con sede in Como alla via Belvedere 2/A, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Luigi Granato del Foro di Milano (C.F. e Raffaele Locantore del Foro di Napoli (C.F. C.F._6
1 ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in C.F._7
Napoli, Via Carlo Poerio n. 89/A, indicando ai sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c. il numero 02.8052565 ed il numero 081.19137840 quali numeri di fax quale Email_2 Email_3 indirizzi di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni di Cancelleria
Appellata e appellante incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.5.2021 gli appellanti in epigrafe hanno impugnato la sentenza 6097 del 2.12.2020 con la quale il Tribunale di Napoli aveva accolto parzialmente la domanda avanzata in data 20.7.2018
Con plurime argomentazioni parte appellante ha censurato la sentenza, chiedendo accogliersi conclusioni rassegnate nel ricorso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., acquisite informazioni presso il consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli sull'esistenza in vita del difensore, avv. Riccio, il Collegio ha provveduto, con ordinanza dell'8.2.2024, a dichiarare l'interruzione del giudizio.
Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato all'appellante che è rimasto tuttora inerte, la Corte, lette le note di trattazione depositate da si è riservata la decisione. CP_2
Secondo il disposto dell'art. 301, primo comma, c.p.c. “Se la parte
è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione sospensione del procuratore stesso”. Per giurisprudenza costante, la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, e presuppone il concreto pregiudizio arrecato dall'evento al diritto di difesa (Cass., sez. 1, 05/03/2018, n. 5106; Cass., sez.
2 L, 10/10/2019, n. 25579; Cass., sez. 3, 08/04/2016, n. 6838; cass 29195/2024).
Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio del 8.2.2024 - in difetto di iniziative di riassunzione del giudizio- questa Corte non può che emettere la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1560/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. ,
[...] C.F._4
tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. Diaz n. 24 presso lo studio dell'avv. Gaetano Riccio (C.F. ) che li rappresenta e difende C.F._5
il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 cpc, di voler ricevere le eventuali comunicazioni a mezzo fax al numero 0815519890 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
Appellanti
E
Appellata Controparte_1
E
, con sede in Como alla via Belvedere 2/A, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Luigi Granato del Foro di Milano (C.F. e Raffaele Locantore del Foro di Napoli (C.F. C.F._6
1 ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in C.F._7
Napoli, Via Carlo Poerio n. 89/A, indicando ai sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c. il numero 02.8052565 ed il numero 081.19137840 quali numeri di fax quale Email_2 Email_3 indirizzi di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni di Cancelleria
Appellata e appellante incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.5.2021 gli appellanti in epigrafe hanno impugnato la sentenza 6097 del 2.12.2020 con la quale il Tribunale di Napoli aveva accolto parzialmente la domanda avanzata in data 20.7.2018
Con plurime argomentazioni parte appellante ha censurato la sentenza, chiedendo accogliersi conclusioni rassegnate nel ricorso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., acquisite informazioni presso il consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli sull'esistenza in vita del difensore, avv. Riccio, il Collegio ha provveduto, con ordinanza dell'8.2.2024, a dichiarare l'interruzione del giudizio.
Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato all'appellante che è rimasto tuttora inerte, la Corte, lette le note di trattazione depositate da si è riservata la decisione. CP_2
Secondo il disposto dell'art. 301, primo comma, c.p.c. “Se la parte
è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione sospensione del procuratore stesso”. Per giurisprudenza costante, la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, e presuppone il concreto pregiudizio arrecato dall'evento al diritto di difesa (Cass., sez. 1, 05/03/2018, n. 5106; Cass., sez.
2 L, 10/10/2019, n. 25579; Cass., sez. 3, 08/04/2016, n. 6838; cass 29195/2024).
Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio del 8.2.2024 - in difetto di iniziative di riassunzione del giudizio- questa Corte non può che emettere la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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