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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9344 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6960/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6960/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa in data 17 ottobre 2025 senza la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., e vertente
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta in Avellino alla via Carlo Parte_1 C.F._1
del Balzo n.59, presso lo studio degli Avv.ti FRIDA ETTORE (c.f.: e C.F._2
SS RI LE, c.f.: , dai quali è rappresentata e difesa in C.F._3
virtù di procura in atti.
- RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz C.F._4
11.
- RESISTENTE
Oggetto: revoca finanziamento pubblico
Conclusioni: i difensori hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 10.03.2023, la sig.ra ha Parte_1
impugnato il decreto n. 2/E/16.06.2021, notificatole in data 24-06-2021, con cui il
Parte_2
ha revocato il decreto commissariale n. 144 bis/E/ 3.4.2014 del 21-06-2017, adottato
[...]
nei suoi confronti in qualità di vittima di richieste estorsive ed intimidazione ambientale, con cui aveva disposto l'elargizione di euro 48.215,07.
La stessa ha altresì impugnato la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'elargizione, notificatale in data 22-12-2021, e la nota del 09-07-2021 con cui la
CONSAP - concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a.-, sulla base del provvedimento di revoca, aveva chiesto la restituzione della somma di euro 48.215,07; ciò in quanto il
Comitato di solidarietà, nella seduta del 02-12-2020, avrebbe rilevato che l'importo di euro
48.215,07 era stato incassato illegittimamente dall'imprenditrice, perché la documentazione esibita in fase di istruzione della pratica non avrebbe provato l'impiego della somma ottenuta in attività economiche di tipo imprenditoriale, così come richiesto ed imposto dalla normativa vigente.
In diritto, la ricorrente, nell'impugnare il suddetto decreto, ha eccepito la violazione e falsa applicazione della L. 241/1990 e del D.P.R. n. 60/14, assumendo il difetto di motivazione ed istruttoria oltrechè la manifesta illogicità e contraddittorietà degli atti amministrativi e la violazione del principio di affidamento.
- 2 - Più precisamente, la sig.ra ha ritenuto che, nella comunicazione di avvio del Pt_1
procedimento di revoca, l'amministrazione abbia fatto riferimento solo all'assenza di prova dell'impiego delle somme ricevute, mentre nel provvedimento definitivo di revoca vi sarebbero nuovi e diversi motivi rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, idonei a determinare la violazione del diritto di difesa della parte privata.
Più precisamente, nel provvedimento di revoca viene fatto riferimento ad un'informativa della Guardia di Finanza, datata 27-04-2021, dalla quale si evince che la sig.ra risultava imputata nel p.p. n. 6994/19 rgnr-4835/19 rg gip, pendente presso la Pt_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, con richiesta di rinvio a giudizio, per i reati di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, ossia per “aver utilizzato fatture false atte a giustificare il coretto reimpiego dell'elargizione ottenuta” e di cui all'art. 640-bis c.p.
(“Truffa aggravata conseguimento di erogazioni pubbliche”).
La ricorrente ha evidenziato che l'esistenza di un procedimento penale a carico del beneficiario del contributo non rientrava di per sè tra le ipotesi di revoca di diritto dell'elargizione concessa ed in ogni caso ha contestato la sussistenza degli addebiti mossi, in conformità alla linea difensiva adottata nel processo penale.
Inoltre, la ricorrente ha ritenuto che il secondo motivo addotto dalla pubblica amministrazione per giustificare l'atto di revoca risiede nella valutazione di una presunta inidoneità della documentazione prodotta ai fini della dimostrazione del corretto impiego della somma ottenuta, sostenendo che la p.a. abbia pertanto violato le garanzie di partecipazione al procedimento previste dalla legge a tutela del privato, avendo omesso di richiedere, già nella fase di avvio del procedimento, le dovute integrazioni e chiarimenti.
La sig.ra ha eccepito inoltre la violazione dell'art. 16, comma 1°, della l. 23-02- Pt_1
- 3 - La stessa ha ritenuto, poi, che tutti i pagamenti effettuati dalla sig.ra nella Pt_1
qualità di legale rappresentante della società IF. con l'elargizione ottenuta, Controparte_2
avrebbero avuto ad oggetto solo ed esclusivamente l'acquisto di macchinari per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e/o il montaggio degli stessi;
pertanto, ha ritenuto che la revoca dell'elargizione sarebbe intervenuta per un errore materiale riscontrato all'interno di una sola fattura.
Nel dettaglio, l'Amministrazione ha ritenuto legittime le seguenti fatture depositate dalla ricorrente:
- n. 22 del 26-03-2018 per euro 3.800,00;
- n. 17 del 05-09-2018 del valore di euro 6.000,00;
- n. 10 del 23-10-2018 del valore di euro 10.000,00;
- n. 207 del 30-11-2018 per euro 1.517,00;
- la fattura n. 223 del 28-12-2018, per euro 10.500,00;
Dunque la sola fattura n. 154 del 31-03-2018, prodotta dalla sig.ra per l'importo Pt_1
di euro 20.500,00 veniva contestata, in quanto, nella descrizione dell'articolo, indicava un solo macchinario del tipo “messa a vento”, acquistato presso la società Controparte_3
di contro, quella esibita alla Guardia di Finanza dalla ditta Ferrante indicava due
[...]
macchinari, del valore di euro 10.250,00 ciascuno.
Costituitosi in giudizio, il Commissario Straordinario del Governo
[...]
ha impugnato le avverse pretese, ritenute Controparte_1
infondate, ed ha ritenuto che, nel caso di specie, la revoca sia stata adottata proprio per la mancata prova della destinazione dell'elargizione, cui si sarebbero aggiunte le informazioni derivanti dalla pendenza del processo penale a carico della ricorrente, concernente operazioni contabili inesistenti;
ha ritenuto la corretta applicazione della normativa di cui alla legge 44/99.
- 4 - Più precisamente, la resistente Amm.ne ha ritenuto che, all'esito delle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza era emerso che l'interessata, tramite la società Parte_3
aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti per un totale di euro 25.010,00 (fattura
154 del 31.03.2018) condotta punita ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, e che pertanto, l'Autorità Giudiziaria ne aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca del profitto del reato pari a 25.010,00, ed aveva denunciato l'interessata alla Procura della Repubblica di Avellino, formulando proposta di misura cautelare ex art. 321 c.p.p.
Tali circostanze avrebbero impedito di esprimere, un giudizio di idoneità anche sulla restante documentazione presentata dalla Sig.ra e che, ad ogni modo, avevano Pt_1
ritenuto comunque inidonea sotto i profili di regolarità formale e cartolare, poiché per la somma di euro 67.043,94 non era stata prodotta documentazione in originale o in copia autenticata nei modi di legge, e per euro 5.042,50 altresì non quietanzata.
Nelle more del giudizio, nel procedimento recante n. 6994/19 RGNR e n.4835/19 RG
GIP nei confronti di , è stato emesso dispositivo di sentenza irrevocabile Parte_1
dell'11.1.2024 con assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto di reato.
All'udienza del 14.11.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 20.02.2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., udienza sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.; successivamente con ordinanza resa in data 17 ottobre 2025 questo Giudice ha riservato la causa in decisione a norma dell'art.190
c.p.c. senza concessione di termini per scritti conclusionali, avendo le parti già depositato apposita memoria.
********
Va preliminarmente evidenziato che il presente giudizio, sebbene avente carattere formalmente impugnatorio del decreto di revoca sanzionatoria dell'elargizione sopra individuata all'esito delle violazioni contestate alla ricorrente, è in ultima istanza volto
- 5 - all'accertamento del credito restitutorio dallo stesso discendente ed all'esito dell'accertamento dell'inesistenza degli addebiti mossi con il predetto decreto.
Invero l'atto in questione si fonda sul difetto di prova della concreta destinazione dell'elargizione concessa alle finalità per cui era stata concessa, secondo quanto previsto dall'art.16 comma 1 lettera a) della L. n.44 del 1999 (“..la concessione dell'elargizione è revocata: a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte”); inoltre viene richiamato l'art.15 della L. 44 del 1999 che prescrive il vincolo di destinazione (attività economiche di tipo imprenditoriale) ed il termine entro cui deve essere trasmessa la documentazione comprovante dette spese (entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo).
I fatti fondanti la revoca sono individuati per relationem mediante rinvio alla nota
Consap del 5 aprile 2019, a sua volta contenente il rinvio agli accertamenti posti in essere dalla Guardia di Finanza (informativa del 27 aprile 2021) ed al procedimento penale nel cui ambito la ricorrente risultava indagata (procedimento penale n.6994/19 rgnr- 4835 r.g.
Gip).
In breve la revoca viene espressamente fondata sull'affermata fondatezza dei fatti posti a base dell'imputazione da cui era scaturito il processo penale a carico della Pt_1
Ciò precisato, la ricorrente ha depositato, in data 14 gennaio 2025, sentenza penale n.54/2024 resa dal Tribunale di Avellino, depositata il 5 aprile 2024 e passata in giudicato
(come da attestazione presente), con cui la signora è stata assolta dai reati Parte_1
alla stessa ascritti “perché il fatto non sussiste”.
Ciò chiarito, la lettura della sentenza, ai cui contenuti si fa integrale rinvio, consente di ricavare l'infondatezza degli addebiti mossi alla signora , in ordine alla Parte_1
distrazione dell'elargizione ed alla destinazione a scopi diversi da quelli prescritti dalla legge.
- 6 - Particolarmente significativo è quanto sancito alle pagine 9 e ss. della motivazione della predetta sentenza in ordine agli accertamenti compiuti ed a quanto emergente dall'istruttoria dibattimentale;
è, in particolare, emersa l'insussistenza dell'ipotesi distrattiva prefigurata, accertandosi l'effettiva esistenza dell'operazione di compravendita emergente dalla documentazione contabile, l'effettivo pagamento del corrispettivo e la non significatività dell'omesso spostamento del macchinario dalla sede del venditore, rinviato verosimilmente a data sufficiente;
in sentenza è stata, pertanto, fornita una plausibile rappresentazione dell'errore nella emissione della documentazione fiscale, accertata dalla Guardia di Finanza.
Conclusivamente va affermata l'inesistenza del motivo posto alla base della revoca dell'elargizione pubblica, con conseguente disapplicazione del decreto adottato ed accertamento dell'inesistenza del debito restitutorio avente ad oggetto l'elargizione ricevuta, come prospettato nella nota della Consap del 09-07-2021 e negli ulteriori atti richiamati.
Alla soccombenza segue la condanna del
[...]
al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di , spese che si liquidano in Parte_1
dispositivo di ufficio, ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c. del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla G.U. del 02 aprile 2014, tenuto conto dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto n. 2/E/16.06.2021 Parte_1
e per l'effetto accerta l'inesistenza del motivo posto alla base della revoca
- 7 - dell'elargizione pubblica, con conseguente disapplicazione del decreto adottato ed accertamento dell'inesistenza del debito restitutorio avente ad oggetto l'elargizione stessa, come prospettato nella nota della Consap del 09-07-2021 e negli ulteriori atti richiamati;
➢ condanna il - Commissariato Straordinario del Governo per il Controparte_1
coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 6.000,00 per onorari, oltre Parte_1
rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione ai suddetti difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 17/10/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 8 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1999 n. 44, relativo ai motivi tassativi di revoca della concessione dell'elargizione, e dell'art
21-octies della L. n. 241/1990, intercorso per l'eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6960/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa in data 17 ottobre 2025 senza la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., e vertente
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta in Avellino alla via Carlo Parte_1 C.F._1
del Balzo n.59, presso lo studio degli Avv.ti FRIDA ETTORE (c.f.: e C.F._2
SS RI LE, c.f.: , dai quali è rappresentata e difesa in C.F._3
virtù di procura in atti.
- RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz C.F._4
11.
- RESISTENTE
Oggetto: revoca finanziamento pubblico
Conclusioni: i difensori hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 10.03.2023, la sig.ra ha Parte_1
impugnato il decreto n. 2/E/16.06.2021, notificatole in data 24-06-2021, con cui il
Parte_2
ha revocato il decreto commissariale n. 144 bis/E/ 3.4.2014 del 21-06-2017, adottato
[...]
nei suoi confronti in qualità di vittima di richieste estorsive ed intimidazione ambientale, con cui aveva disposto l'elargizione di euro 48.215,07.
La stessa ha altresì impugnato la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'elargizione, notificatale in data 22-12-2021, e la nota del 09-07-2021 con cui la
CONSAP - concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a.-, sulla base del provvedimento di revoca, aveva chiesto la restituzione della somma di euro 48.215,07; ciò in quanto il
Comitato di solidarietà, nella seduta del 02-12-2020, avrebbe rilevato che l'importo di euro
48.215,07 era stato incassato illegittimamente dall'imprenditrice, perché la documentazione esibita in fase di istruzione della pratica non avrebbe provato l'impiego della somma ottenuta in attività economiche di tipo imprenditoriale, così come richiesto ed imposto dalla normativa vigente.
In diritto, la ricorrente, nell'impugnare il suddetto decreto, ha eccepito la violazione e falsa applicazione della L. 241/1990 e del D.P.R. n. 60/14, assumendo il difetto di motivazione ed istruttoria oltrechè la manifesta illogicità e contraddittorietà degli atti amministrativi e la violazione del principio di affidamento.
- 2 - Più precisamente, la sig.ra ha ritenuto che, nella comunicazione di avvio del Pt_1
procedimento di revoca, l'amministrazione abbia fatto riferimento solo all'assenza di prova dell'impiego delle somme ricevute, mentre nel provvedimento definitivo di revoca vi sarebbero nuovi e diversi motivi rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, idonei a determinare la violazione del diritto di difesa della parte privata.
Più precisamente, nel provvedimento di revoca viene fatto riferimento ad un'informativa della Guardia di Finanza, datata 27-04-2021, dalla quale si evince che la sig.ra risultava imputata nel p.p. n. 6994/19 rgnr-4835/19 rg gip, pendente presso la Pt_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, con richiesta di rinvio a giudizio, per i reati di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, ossia per “aver utilizzato fatture false atte a giustificare il coretto reimpiego dell'elargizione ottenuta” e di cui all'art. 640-bis c.p.
(“Truffa aggravata conseguimento di erogazioni pubbliche”).
La ricorrente ha evidenziato che l'esistenza di un procedimento penale a carico del beneficiario del contributo non rientrava di per sè tra le ipotesi di revoca di diritto dell'elargizione concessa ed in ogni caso ha contestato la sussistenza degli addebiti mossi, in conformità alla linea difensiva adottata nel processo penale.
Inoltre, la ricorrente ha ritenuto che il secondo motivo addotto dalla pubblica amministrazione per giustificare l'atto di revoca risiede nella valutazione di una presunta inidoneità della documentazione prodotta ai fini della dimostrazione del corretto impiego della somma ottenuta, sostenendo che la p.a. abbia pertanto violato le garanzie di partecipazione al procedimento previste dalla legge a tutela del privato, avendo omesso di richiedere, già nella fase di avvio del procedimento, le dovute integrazioni e chiarimenti.
La sig.ra ha eccepito inoltre la violazione dell'art. 16, comma 1°, della l. 23-02- Pt_1
- 3 - La stessa ha ritenuto, poi, che tutti i pagamenti effettuati dalla sig.ra nella Pt_1
qualità di legale rappresentante della società IF. con l'elargizione ottenuta, Controparte_2
avrebbero avuto ad oggetto solo ed esclusivamente l'acquisto di macchinari per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e/o il montaggio degli stessi;
pertanto, ha ritenuto che la revoca dell'elargizione sarebbe intervenuta per un errore materiale riscontrato all'interno di una sola fattura.
Nel dettaglio, l'Amministrazione ha ritenuto legittime le seguenti fatture depositate dalla ricorrente:
- n. 22 del 26-03-2018 per euro 3.800,00;
- n. 17 del 05-09-2018 del valore di euro 6.000,00;
- n. 10 del 23-10-2018 del valore di euro 10.000,00;
- n. 207 del 30-11-2018 per euro 1.517,00;
- la fattura n. 223 del 28-12-2018, per euro 10.500,00;
Dunque la sola fattura n. 154 del 31-03-2018, prodotta dalla sig.ra per l'importo Pt_1
di euro 20.500,00 veniva contestata, in quanto, nella descrizione dell'articolo, indicava un solo macchinario del tipo “messa a vento”, acquistato presso la società Controparte_3
di contro, quella esibita alla Guardia di Finanza dalla ditta Ferrante indicava due
[...]
macchinari, del valore di euro 10.250,00 ciascuno.
Costituitosi in giudizio, il Commissario Straordinario del Governo
[...]
ha impugnato le avverse pretese, ritenute Controparte_1
infondate, ed ha ritenuto che, nel caso di specie, la revoca sia stata adottata proprio per la mancata prova della destinazione dell'elargizione, cui si sarebbero aggiunte le informazioni derivanti dalla pendenza del processo penale a carico della ricorrente, concernente operazioni contabili inesistenti;
ha ritenuto la corretta applicazione della normativa di cui alla legge 44/99.
- 4 - Più precisamente, la resistente Amm.ne ha ritenuto che, all'esito delle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza era emerso che l'interessata, tramite la società Parte_3
aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti per un totale di euro 25.010,00 (fattura
154 del 31.03.2018) condotta punita ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, e che pertanto, l'Autorità Giudiziaria ne aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca del profitto del reato pari a 25.010,00, ed aveva denunciato l'interessata alla Procura della Repubblica di Avellino, formulando proposta di misura cautelare ex art. 321 c.p.p.
Tali circostanze avrebbero impedito di esprimere, un giudizio di idoneità anche sulla restante documentazione presentata dalla Sig.ra e che, ad ogni modo, avevano Pt_1
ritenuto comunque inidonea sotto i profili di regolarità formale e cartolare, poiché per la somma di euro 67.043,94 non era stata prodotta documentazione in originale o in copia autenticata nei modi di legge, e per euro 5.042,50 altresì non quietanzata.
Nelle more del giudizio, nel procedimento recante n. 6994/19 RGNR e n.4835/19 RG
GIP nei confronti di , è stato emesso dispositivo di sentenza irrevocabile Parte_1
dell'11.1.2024 con assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto di reato.
All'udienza del 14.11.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 20.02.2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., udienza sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.; successivamente con ordinanza resa in data 17 ottobre 2025 questo Giudice ha riservato la causa in decisione a norma dell'art.190
c.p.c. senza concessione di termini per scritti conclusionali, avendo le parti già depositato apposita memoria.
********
Va preliminarmente evidenziato che il presente giudizio, sebbene avente carattere formalmente impugnatorio del decreto di revoca sanzionatoria dell'elargizione sopra individuata all'esito delle violazioni contestate alla ricorrente, è in ultima istanza volto
- 5 - all'accertamento del credito restitutorio dallo stesso discendente ed all'esito dell'accertamento dell'inesistenza degli addebiti mossi con il predetto decreto.
Invero l'atto in questione si fonda sul difetto di prova della concreta destinazione dell'elargizione concessa alle finalità per cui era stata concessa, secondo quanto previsto dall'art.16 comma 1 lettera a) della L. n.44 del 1999 (“..la concessione dell'elargizione è revocata: a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte”); inoltre viene richiamato l'art.15 della L. 44 del 1999 che prescrive il vincolo di destinazione (attività economiche di tipo imprenditoriale) ed il termine entro cui deve essere trasmessa la documentazione comprovante dette spese (entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo).
I fatti fondanti la revoca sono individuati per relationem mediante rinvio alla nota
Consap del 5 aprile 2019, a sua volta contenente il rinvio agli accertamenti posti in essere dalla Guardia di Finanza (informativa del 27 aprile 2021) ed al procedimento penale nel cui ambito la ricorrente risultava indagata (procedimento penale n.6994/19 rgnr- 4835 r.g.
Gip).
In breve la revoca viene espressamente fondata sull'affermata fondatezza dei fatti posti a base dell'imputazione da cui era scaturito il processo penale a carico della Pt_1
Ciò precisato, la ricorrente ha depositato, in data 14 gennaio 2025, sentenza penale n.54/2024 resa dal Tribunale di Avellino, depositata il 5 aprile 2024 e passata in giudicato
(come da attestazione presente), con cui la signora è stata assolta dai reati Parte_1
alla stessa ascritti “perché il fatto non sussiste”.
Ciò chiarito, la lettura della sentenza, ai cui contenuti si fa integrale rinvio, consente di ricavare l'infondatezza degli addebiti mossi alla signora , in ordine alla Parte_1
distrazione dell'elargizione ed alla destinazione a scopi diversi da quelli prescritti dalla legge.
- 6 - Particolarmente significativo è quanto sancito alle pagine 9 e ss. della motivazione della predetta sentenza in ordine agli accertamenti compiuti ed a quanto emergente dall'istruttoria dibattimentale;
è, in particolare, emersa l'insussistenza dell'ipotesi distrattiva prefigurata, accertandosi l'effettiva esistenza dell'operazione di compravendita emergente dalla documentazione contabile, l'effettivo pagamento del corrispettivo e la non significatività dell'omesso spostamento del macchinario dalla sede del venditore, rinviato verosimilmente a data sufficiente;
in sentenza è stata, pertanto, fornita una plausibile rappresentazione dell'errore nella emissione della documentazione fiscale, accertata dalla Guardia di Finanza.
Conclusivamente va affermata l'inesistenza del motivo posto alla base della revoca dell'elargizione pubblica, con conseguente disapplicazione del decreto adottato ed accertamento dell'inesistenza del debito restitutorio avente ad oggetto l'elargizione ricevuta, come prospettato nella nota della Consap del 09-07-2021 e negli ulteriori atti richiamati.
Alla soccombenza segue la condanna del
[...]
al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di , spese che si liquidano in Parte_1
dispositivo di ufficio, ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c. del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla G.U. del 02 aprile 2014, tenuto conto dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto n. 2/E/16.06.2021 Parte_1
e per l'effetto accerta l'inesistenza del motivo posto alla base della revoca
- 7 - dell'elargizione pubblica, con conseguente disapplicazione del decreto adottato ed accertamento dell'inesistenza del debito restitutorio avente ad oggetto l'elargizione stessa, come prospettato nella nota della Consap del 09-07-2021 e negli ulteriori atti richiamati;
➢ condanna il - Commissariato Straordinario del Governo per il Controparte_1
coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 6.000,00 per onorari, oltre Parte_1
rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione ai suddetti difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 17/10/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 8 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1999 n. 44, relativo ai motivi tassativi di revoca della concessione dell'elargizione, e dell'art
21-octies della L. n. 241/1990, intercorso per l'eccesso di potere per travisamento dei fatti.