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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4914/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. DI MARCO DAVIDE come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
MARIALUIGIA FERRANTE e avv. NICOLA COLUCCI come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 29.1.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della malattia professionale “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”, sulla base della domanda presentata in data 14.10.20.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di aver lavorato dal 1.7.1996 svolgendo mansioni di carpentiere alle dipendenze di vari datori di lavoro come risultanti dall'estratto contributivo e dal certificato storico delle mansioni C2;
- che tale mansione comportava ineludibilmente lavorazioni gravose sul piano biomeccanico che impattano negativamente sull'apparato scheletrico ed, in particolare sul tronco, a causa dell'assunzione di atteggiamenti fisici che, se reiterati durante tutto il turno di lavoro, tali da provocare un processo degenerativo a carico del rachide lombare;
- che il ricorrente, in relazione alle continue vibrazioni trasmesse al corpo intero, le movimentazioni manuali di carichi, nonché in conseguenza dell'assunzione di posture incongrue, aveva subito una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
2. In generale, va osservato che in materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda le patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza
2 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della
Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93).
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio
2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo
è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al
16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Va ulteriormente chiarito che per le patologie non tabellate e ad origine multifattoriale, come quella in esame, “la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (cfr. Cass. n. 11128/04), specificando altresì che “il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione;
e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di
"probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (cfr.
Cass. 12909/00).
3 In sintesi, la prova della derivazione della malattia da una causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità o, comunque di ragionevole probabilità (cfr. Cass. civ., n. 4665, 27/03/03; Cass. n. 19047/2006).
Pertanto, ai fini della valutazione del rischio lavorativo per il riconoscimento delle malattie professionali non tabellate, che non godono della presunzione legale d'origine, è necessario che il lavoratore provi l'esposizione lavorativa al rischio dal quale deriva la patologia denunciata come professionale in modo adeguato per intensità, durata e modalità di azione.
3. Inoltre, la prova della derivazione della malattia da una causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità o, comunque di ragionevole probabilità (cfr. Cass. civ., n. 4665, 27/03/03; Cass. n.
19047/2006). La presente controversia concerne il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata dal lavoratore e contratta, secondo la tesi del ricorrente, a causa dell'attività lavorativa di carpentiere effettuata alle dipendenze di vari datori di lavoro come documentati nel modello C2 storico e nell'estratto contributivo.
Nella fattispecie in esame, essendo in contestazione l'origine professionale in relazione all'esposizione al rischio ed al nesso causale, è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente ed, all'esito, tenuto conto anche delle risultanze documentali relative ai rapporti di lavoro dedotti in ricorso, è stata altresì disposta la CTU medico-legale e formulato il seguente quesito: “Dica il CTU, sottoposta a visita parte ricorrente, espletati i necessari accertamenti specialistici, esaminata la documentazione in atti ed i verbali di causa, se parte ricorrente sia affetta dalla malattia denunciata (“ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”), e se sia stata contratta per cause di lavoro e nell'esercizio dell'attività lavorativa espletata con le
4 modalità indicate dai testimoni escussi;
in caso positivo, determini la relativa inabilità permanente al lavoro all'epoca della domanda amministrativa e successivamente”.
Il C.T.U., visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta, con argomentazioni condivisibili, in quanto analitiche e prive di contraddizioni, ha accertato che il ricorrente è affetto da “ernie discali del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti” ed ha accertato la sussistenza del nesso causale tra tale malattia e l'attività lavorativa specificando quanto segue: “sono soddisfatti: il criterio cronologico, trattandosi di attività lavorativa svolta da circa 30 anni (stando a quanto indicato nel ricorso introduttivo), si tratta di lasso di tempo assai ampio e da ritenersi sicuramente idoneo a favorire l'insorgenza protrusioni discali del tratto lombare;
il criterio di idoneità quali/quantitativa trattandosi di attività lavorativa idonea a favorire protrusioni discali ed eventuali processi artrosici del tratto lombo-sacrale. Vi è corrispondenza anche con il criterio topografico: tale tipo di attività lavorativa genera protusioni e processi degenerativi proprio
a carico del rachide lombo-sacrale, sede su cui si sono verificate le patologie di cui si discute;
criterio modale, manifestandosi la patologia nei modi e nei tempi cheè comunemente lecito attendersi sulla scorta del parametro della comune esperienza medica. E' di facile individuazione l'agente professionale causa della patologia;
si tratta dell'azione in modo protratto di posture incongrue abbinata alla movimentazione manuale dei carichi. In ultimo nell'elenco dei fattori di rischio nella lista I, gruppo 2 agente 3 è indicata proprio la movimentazione manuale dei carichi come fattore in grado di favorire l'insorgenza di ernie discali e spondilodiscoartropatie del rachide lombare”.
Il CTU ha altresì accertato che dalla patologia in questione è derivata una menomazione della integrità psico-fisica pari al 6% valutata ai sensi del D.Lgs
23.2.2000 n. 38.
Le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Pertanto, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, di conseguenza, accertata la natura professionale della patologia di cui è affetta la ricorrente con una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 6%, condanna l' a CP_1
5 pagare alla parte ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico nella misura del 6% oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo
4. Le spese di lite si liquidano nella misura già ridotta ed indicata nel dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) accerta la natura professionale della patologia indicata in ricorso e, per l'effetto, condanna l' a pagare alla parte ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno CP_1
biologico nella misura complessiva del 6% oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente CP_1
che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Aversa, 30.1.2025
IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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