Art. 6.
E' consentita la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori da 8,9 1/2, 16, 32, 35 millimetri e di pellicole fotografiche a colori, impressionate, compresi i relativi recipienti, caricatori e rocchetti di supporto, per lo sviluppo e la stampa.
La reimportazione delle pellicole di cui al precedente comma dovra' avvenire entro sei mesi dall'esportazione temporanea.
E' consentita la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori da 8,9 1/2, 16, 32, 35 millimetri e di pellicole fotografiche a colori, impressionate, compresi i relativi recipienti, caricatori e rocchetti di supporto, per lo sviluppo e la stampa.
La reimportazione delle pellicole di cui al precedente comma dovra' avvenire entro sei mesi dall'esportazione temporanea.