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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/12/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2302 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, trattenuta la causa in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del
11.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2302/2022 promossa da:
, in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
con l'Avv. Gabriele COFANO (ex art. 85 c.p.c., perché Persona_1 rinunciante non sostituito)
ATTRICE OPPONENTE contro
, e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in forza di procura rilasciata da
[...] Controparte_3
, quale mandataria del veicolo, con l'Avv. Giovanni MUZI;
[...]
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a precetto.
***
ha concluso come segue (cfr. memoria 5.06.2023) Parte_1
1 ha formulato le seguenti conclusioni Controparte_2
(cfr. comparsa conclusionale, dep. 6.06.2025):
[…]
- in via principale, di dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte dall'opponente e per l'effetto rigettare integralmente l'opposizione proposta;
2 - in via subordinata e riconvenzionale, di condannare la sig.ra
in proprio e quale erede del sig. Parte_1 [...]
al pagamento in favore della Persona_1 Controparte_1 della somma di euro 174.140,99, somma comprensiva del capitale pari ad euro 155.984,43 sino al 29 dicembre 2014, degli interessi pari ad euro 3.733,40, nonché degli interessi moratori dal 1° gennaio
2020 al 19 gennaio 2022 pari ad euro 14.423,22.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
***
1. quale cessionaria del credito ex mutuo concesso con CP_1 atto pubblico Rep. 42514 Racc. 8591 del 15.09.2004, dalla
[...]
poi divenuta (doc. 4 Controparte_4 Controparte_5
OPPOSTA), con atto di precetto notificato in data 13.04.2021, ha intimato ai debitori mutuatari e il Persona_1 Parte_1 pagamento dell'importo di € 160.278,71, oltre accessori (doc. 7 OPPOSTA); successivamente, ha sottoposto a pignoramento (doc. 8 OPPOSTA) gli immobili in relazione ai quali era iscritta la procedura esecutiva n.
283/2021 RGEIMM Trib. Modena.
1.1. Il debitore esecutato, in proprio e quale Parte_1 erede accettante con beneficio di inventario di Persona_1 ha promosso opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c., formulando istanza di sospensione della procedura, respinta dal GE con ordinanza dep.
15.11.2021 (doc. 11 OPPOSTA).
1.2. Con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2022 (doc. 12
OPPOSTA), ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Modena:
--NEL MERITO:
---IN VIA PRINCIPALE:
Dichiarare inammissibile - improcedibile - nulla la procedura esecutiva immobiliare n.283/21 R.G.E. Tribunale Civile di Modena per i motivi esposti da parte esecutata nel presente ATTO DI
CITAZIONE, dichiarando altresì l'inefficacia -quale titolo esecutivo- del Rogito di Mutuo 15.09.04 a ministero Notaio
[...]
Rep./Racc. n.42514/8591, almeno in Persona_2
3 relazione alla somma capitale di €.42.044,15 ed agli interessi in
Atto di Precetto e Atto di Pignoramento, disponendo conseguentemente -almeno in relazione a queste ultime somme- la cancellazione della trascrizione del pignoramento effettuata
(tardivamente) in data 29.09.21 con Registro generale n.30161 e
Registro particolare n.21562, a favore di (C.F. Controparte_1
), ed a carico dei debitori esecutati P.IVA_1 Persona_1
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_1
). C.F._1
---IN VIA SUBORDINATA:
Ridurre l'importo capitale e relativi interessi oggetto della procedura esecutiva, previo accertamento dei pagamenti già effettuati dai debitori esecutati.
---Con vittoria di spese e compensi legali per ogni fase e grado del presente giudizio, oltre a spese generali forfetarie e C.p.a.
(rispettivamente al 15% e al 4%, salvo eventuali maggiorazioni di legge sino al saldo), nonché Iva e quant'altro dovuto per legge”.
1.2. L'opponente ha eccepito l'assenza e/o inefficacia di titolo esecutivo, nonché contestato la quantificazione dell'importo del credito intimato.
2. Si è costituita l'opposta e, per essa, CP_1 [...]
in forza di procura rilasciata da Controparte_2 [...] Cont
quale mandataria della (cd. “società veicolo”), Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata e riconvenzionale, la condanna “di in proprio e quale Parte_1 erede del sig. al pagamento in favore della Persona_1 della somma di euro 174.140,99, somma comprensiva del Controparte_1 capitale pari ad euro 155.984,43 sino al 29 dicembre 2014, degli interessi pari ad euro 3.733,40, nonché degli interessi moratori dal 1° gennaio 2020 al 19 gennaio 2022 pari ad euro 14.423,22”.
3. La causa, documentale, istruita senza ammissione di mezzi di prova, è stata trattenuta in decisione con ordinanza resa ex art. 127ter c.p.c. in data 11.04.2025.
4. L'opposizione non è fondata.
4.1. Parte attrice ha eccepito l'insussistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione n. 283/2021 RGEIMM Trib. Modena, promossa da , atteso che: Controparte_1
4 - l'esecuzione non sarebbe sostenuta dal contratto di mutuo 15 settembre 2004, bensì dalla scrittura privata del 24 giugno 2011, priva dei requisiti di forma richiesti dall'art. 474, 2° comma,
c.p.c.; -
- detta scrittura non avrebbe comportato mera rinegoziazione dell'originario mutuo, avendo invece dato causa, riconoscendo in favore della banca mutuante la titolarità di un ulteriore credito, ad un nuovo finanziamento;
A sostegno di quanto affermato, l'attrice ha evidenziato che:
- il nuovo rapporto bancario costituto in data 24.06.2011 risulta contraddistinto dal "N. finanziamento 017 03598408"; codice affatto diverso dal precedente n. 017 03274302, identificativo del mutuo originario (cfr. produzioni della opponente, sub. B - doc. c);
- nella scrittura privata del 24.06.2011 (sub. B - doc. c/1) si indica un debito residuo, alla data del 15.05.2011, di €
154.417,24, di cui € 148.778,52 in linea capitale;
lo stesso tuttavia, risulta tuttavia maggiore di quello (€ 124.917,27) certificato dalla ricevuta di pagamento (datata 05.02.2009) della
52° rata (l'ultima versata) del piano di ammortamento del mutuo fondiario del 15.09.2004 (prodotto sub. B - doc.b).
4.2. La scrittura privata del 24.06.2011 dissimulerebbe l'erogazione di un nuovo finanziamento (con relativo piano di ammortamento), cui sarebbe stata conferita una nuova numerazione.
4.2.1. In senso contrario, come correttamente argomentato dalla società convenuta, la lettera della scrittura privata del 24.06.2011 (doc. 13 opposta), induce a ritenere che le parti abbiano concordato una semplice proroga della scadenza del mutuo 15.09.2004, modificandone il piano di ammortamento: “la Banca concede alla parte mutuataria, che accetta per sé ed aventi causa, in via solidale ed indivisibile fra tutti, ed alle condizioni, modalità e patti di cui al presente atto, la proroga della scadenza del finanziamento di cui all'atto citato in premessa”). Con la precisazione che “la proroga del finanziamento e le modifiche apportate al contratto di mutuo di cui in premessa non comportano novazione alcuna del rapporto, ai sensi dell'art. 1231 Cod.Civ., né nuova erogazione: il mutuo resta perciò disciplinato, per quanto non diversamente disposto dalla presente scrittura ai punti che precedono, dalle clausole contenute nell'atto in premessa meglio descritto;
il mutuo continua inoltre ad
5 essere assistito da tutte le garanzie già costituite a favore della
, ivi inclusa l'ipoteca di cui alla premessa”. CP_4
4.2.2. Quanto al mutamento del codice identificativo del rapporto bancario, ha evidenziato come il mutuo 15.09.2004 sia stato CP_1 oggetto di tre rinegoziazioni: in data 24 settembre 2008 (doc. 14 opposta); in data 4 giugno 2009 (doc. 15 opposta); in data 24 giugno 2011
(doc. 13 opposta).
L'esame delle scritture negoziali conferma che la numerazione identificativa del rapporto è variata anche all'atto della precedente modifica delle condizioni di restituzione della somma mutuata: in particolare (come esattamente notato in comparsa di costituzione e risposta), nella prima pagina della scrittura del 4.06.2009 (doc. 14
OPPOSTA) sono indicati tanto il riferimento “017 3274302” (il numero identificativo originario stando alla stessa opponente), quanto il riferimento “017 3466079”; nella scrittura del 24.06.2011 (doc. 13
OPPOSTA), si rintraccia sia il nuovo codice “017 3466079”, sia il definitivo “017 3598408”.
Parte opponente considera che solo l'ultima delle scritture private
(24.06.2011) celerebbe l'erogazione di un nuovo finanziamento: se così fosse non si spiega, tuttavia, perché la banca avrebbe assegnato alla posizione dei mutuatari un nuovo codice identificativo anche dopo la definizione degli accordi del 4.06.2009. Ne deriva che, più verosimilmente, il codice “017 3598408” valga tuttora quale mero riferimento interno, non già alla concessione di un nuovo finanziamento, bensì all'originario rapporto di finanziamento.
4.2.3. Il creditore procedente ha infine posto l'accento sul fatto che, già con la scrittura privata del 24 settembre 2008 (doc. 14 OPPOSTA), è stato previsto che:
- “Alla data di pagamento di ciascuna rata, la differenza tra la rata originaria, che continuerà ad essere calcolata secondo le regole stabile nel contratto di mutuo, e la rata effettivamente corrisposta, confluirà in un apposito conto di finanziamento accessorio (il Conto Finanziamento Accessorio)”;
- il debito “risultante sul Conto Finanziamento Accessorio sarà rimborsato dalla parte mutuataria, al termine del piano originario, alla medesima rata rinegoziata”.
- le “rate insolute alla data di accettazione della presente proposta saranno addebitate sul Conto Finanziamento Accessorio, comprensive
6 degli interessi di mora maturati alla suddetta data” (cfr. art. 5 della suddetta scrittura).
Se ne ricava che la differenza tra la linea capitale indicata nella scrittura del 2011 e il debito residuo di cui alla ricevuta di pagamento della 52^ rata (doc. doc.b/1 OPPONENTE) trova causa non già in un preteso nuovo finanziamento erogato a bensì nel debito Parte_1 accumulato per le rate insolute precedenti alla rinegoziazione.
4.3. Fermo quanto appena detto, deve, più in generale, affermarsi come parte attrice (onerata sul punto della prova ex art. 2967 c.c.) non potrebbe comunque giovarsi dei dedotti elementi presuntivi della simulazione (la rinegoziazione in tesi attorea dissimulando un innominato finanziamento). Osta invero il divieto di cui all'art. 2729, 2° comma,
c.c. a mente del quale “Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”.
Prova per testimoni che, della simulazione, le parti non possono dare se non assumendo (ciò che non è avvenuto nel caso in esame) l'illiceità del contratto dissimulato (arg. ex art. 1414 c.c.); prova che sarebbe al più consentita, per i contratti bancari (che devono essere “redatti per iscritto” ai sensi dell'art. 117 d.lgs. n. 385/1993 - TUB), dall'art. 2725, 2° comma, c.c. nel solo caso (richiamato dall'art. 2725, 1° comma,
c.c. e non verificatosi nel caso in esame) di perdita incolpevole del documento che costituisca prova della simulazione (2724, 1° comma, n. 3),
c.c.).
4.4. Gli elementi allegati in fatto dall'opponente, secondo la valutazione rassegnata al punto 4.2., unitamente alla espressa previsione
(cfr. doc. 13) della scrittura di rinegoziazione del mutuo (secondo cui
“la proroga del finanziamento e le modifiche apportate al contratto di mutuo di cui in premessa non comportano novazione alcuna del rapporto, ai sensi dell'art. 1231 Cod.Civ.”), conducono infine ad escludere che la scrittura privata del 24.06.2011 sia andata a sostituirsi, per novazione del suo contenuto obbligatorio, al titolo esecutivo portato in precetto.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, “L'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'"animus novandi", cioè l'inequivoca, comune,
7 intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.”
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15980 del 06/07/2010, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5665 del 09/03/2010).
5. Il motivo di doglianza (invero di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma, c.p.c.) incentrato sulla pretesa indeterminatezza del computo delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi è inammissibile perché tardivo (il precetto essendo stato notificato in data 13.04.2021; il ricorso in opposizione promosso con il deposito in cancelleria del GE il 10.09.2021: oltre il termine di 20 gg. previsto dall'art. 617, 1° comma, c.p.c. dalla notificazione del precetto). Va peraltro ricordato come costituisca principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 19.2.2013, n. 4008).
5.1. Laddove valutato, siccome contestazione del quantum del credito oggetto di intimazione, come motivo di opposizione all'esecuzione (ex art. 615, 2° comma, c.p.c.) risulta invece infondato, siccome formulato in termini generici, tali da non consentire di individuare l'errore (di calcolo) in cui sarebbe incorso il creditore, che ha invero fatto dichiaratamente applicazione dei criteri di determinazione della prestazione di restituzione gravante sulla parte mutuataria, come indicati dal titolo esecutivo e dalle scritture integrative successivamente stipulate tra gli esecutati e la controparte.
6. Va dichiarato il diritto di (e, per essa, CP_1 [...]
in forza di procura rilasciata da Controparte_2 [...]
quale mandataria del veicolo) di procedere ad Controparte_3 esecuzione in forza del titolo esecutivo portato in precetto e segnatamente del mutuo fondiario stipulato con atto pubblico Rep. 42514
Racc. 8591 del 15.09.2004, tra la Controparte_4
, poi divenuta ed i sig.ri
[...] Controparte_5 Persona_1
e dell'originario importo di €.200.000,00
[...] Parte_1
(doc. 4 OPPOSTA).
8 6.1. Il rigetto della domanda di parte opponente comporta assorbimento della riconvenzionale, proposta in via subordinata.
7. Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente alle spese di lite, da quantificarsi ai minimi tabellari, per le fasi di studio/introduttiva e decisoria, in relazione al credito di cui all'intimazione (€
160.278,71).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
1) DICHIARA il diritto di (e, per essa, CP_1 [...]
in forza di procura rilasciata da Controparte_2 [...]
quale mandataria del veicolo) di procedere ad Controparte_3 esecuzione in forza del titolo esecutivo portato in precetto e segnatamente del mutuo fondiario stipulato con atto pubblico Rep.
42514 Racc. 8591 del 15.09.2004, tra la Controparte_6
poi divenuta ed i sig.ri
[...] Controparte_5
e ; Persona_1 Parte_1
2) NA l'opponente in proprio e quale erede Parte_1 di a rifondere in favore di Persona_1 CP_1
(e, per essa, le spese di lite, che Controparte_2 liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., come per legge;
3) MANDA ALLA CANCELLERIA PER QUANTO DI COMPETENZA.
MODENA, 05/12/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, trattenuta la causa in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del
11.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2302/2022 promossa da:
, in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
con l'Avv. Gabriele COFANO (ex art. 85 c.p.c., perché Persona_1 rinunciante non sostituito)
ATTRICE OPPONENTE contro
, e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in forza di procura rilasciata da
[...] Controparte_3
, quale mandataria del veicolo, con l'Avv. Giovanni MUZI;
[...]
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a precetto.
***
ha concluso come segue (cfr. memoria 5.06.2023) Parte_1
1 ha formulato le seguenti conclusioni Controparte_2
(cfr. comparsa conclusionale, dep. 6.06.2025):
[…]
- in via principale, di dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte dall'opponente e per l'effetto rigettare integralmente l'opposizione proposta;
2 - in via subordinata e riconvenzionale, di condannare la sig.ra
in proprio e quale erede del sig. Parte_1 [...]
al pagamento in favore della Persona_1 Controparte_1 della somma di euro 174.140,99, somma comprensiva del capitale pari ad euro 155.984,43 sino al 29 dicembre 2014, degli interessi pari ad euro 3.733,40, nonché degli interessi moratori dal 1° gennaio
2020 al 19 gennaio 2022 pari ad euro 14.423,22.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
***
1. quale cessionaria del credito ex mutuo concesso con CP_1 atto pubblico Rep. 42514 Racc. 8591 del 15.09.2004, dalla
[...]
poi divenuta (doc. 4 Controparte_4 Controparte_5
OPPOSTA), con atto di precetto notificato in data 13.04.2021, ha intimato ai debitori mutuatari e il Persona_1 Parte_1 pagamento dell'importo di € 160.278,71, oltre accessori (doc. 7 OPPOSTA); successivamente, ha sottoposto a pignoramento (doc. 8 OPPOSTA) gli immobili in relazione ai quali era iscritta la procedura esecutiva n.
283/2021 RGEIMM Trib. Modena.
1.1. Il debitore esecutato, in proprio e quale Parte_1 erede accettante con beneficio di inventario di Persona_1 ha promosso opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c., formulando istanza di sospensione della procedura, respinta dal GE con ordinanza dep.
15.11.2021 (doc. 11 OPPOSTA).
1.2. Con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2022 (doc. 12
OPPOSTA), ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Modena:
--NEL MERITO:
---IN VIA PRINCIPALE:
Dichiarare inammissibile - improcedibile - nulla la procedura esecutiva immobiliare n.283/21 R.G.E. Tribunale Civile di Modena per i motivi esposti da parte esecutata nel presente ATTO DI
CITAZIONE, dichiarando altresì l'inefficacia -quale titolo esecutivo- del Rogito di Mutuo 15.09.04 a ministero Notaio
[...]
Rep./Racc. n.42514/8591, almeno in Persona_2
3 relazione alla somma capitale di €.42.044,15 ed agli interessi in
Atto di Precetto e Atto di Pignoramento, disponendo conseguentemente -almeno in relazione a queste ultime somme- la cancellazione della trascrizione del pignoramento effettuata
(tardivamente) in data 29.09.21 con Registro generale n.30161 e
Registro particolare n.21562, a favore di (C.F. Controparte_1
), ed a carico dei debitori esecutati P.IVA_1 Persona_1
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_1
). C.F._1
---IN VIA SUBORDINATA:
Ridurre l'importo capitale e relativi interessi oggetto della procedura esecutiva, previo accertamento dei pagamenti già effettuati dai debitori esecutati.
---Con vittoria di spese e compensi legali per ogni fase e grado del presente giudizio, oltre a spese generali forfetarie e C.p.a.
(rispettivamente al 15% e al 4%, salvo eventuali maggiorazioni di legge sino al saldo), nonché Iva e quant'altro dovuto per legge”.
1.2. L'opponente ha eccepito l'assenza e/o inefficacia di titolo esecutivo, nonché contestato la quantificazione dell'importo del credito intimato.
2. Si è costituita l'opposta e, per essa, CP_1 [...]
in forza di procura rilasciata da Controparte_2 [...] Cont
quale mandataria della (cd. “società veicolo”), Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata e riconvenzionale, la condanna “di in proprio e quale Parte_1 erede del sig. al pagamento in favore della Persona_1 della somma di euro 174.140,99, somma comprensiva del Controparte_1 capitale pari ad euro 155.984,43 sino al 29 dicembre 2014, degli interessi pari ad euro 3.733,40, nonché degli interessi moratori dal 1° gennaio 2020 al 19 gennaio 2022 pari ad euro 14.423,22”.
3. La causa, documentale, istruita senza ammissione di mezzi di prova, è stata trattenuta in decisione con ordinanza resa ex art. 127ter c.p.c. in data 11.04.2025.
4. L'opposizione non è fondata.
4.1. Parte attrice ha eccepito l'insussistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione n. 283/2021 RGEIMM Trib. Modena, promossa da , atteso che: Controparte_1
4 - l'esecuzione non sarebbe sostenuta dal contratto di mutuo 15 settembre 2004, bensì dalla scrittura privata del 24 giugno 2011, priva dei requisiti di forma richiesti dall'art. 474, 2° comma,
c.p.c.; -
- detta scrittura non avrebbe comportato mera rinegoziazione dell'originario mutuo, avendo invece dato causa, riconoscendo in favore della banca mutuante la titolarità di un ulteriore credito, ad un nuovo finanziamento;
A sostegno di quanto affermato, l'attrice ha evidenziato che:
- il nuovo rapporto bancario costituto in data 24.06.2011 risulta contraddistinto dal "N. finanziamento 017 03598408"; codice affatto diverso dal precedente n. 017 03274302, identificativo del mutuo originario (cfr. produzioni della opponente, sub. B - doc. c);
- nella scrittura privata del 24.06.2011 (sub. B - doc. c/1) si indica un debito residuo, alla data del 15.05.2011, di €
154.417,24, di cui € 148.778,52 in linea capitale;
lo stesso tuttavia, risulta tuttavia maggiore di quello (€ 124.917,27) certificato dalla ricevuta di pagamento (datata 05.02.2009) della
52° rata (l'ultima versata) del piano di ammortamento del mutuo fondiario del 15.09.2004 (prodotto sub. B - doc.b).
4.2. La scrittura privata del 24.06.2011 dissimulerebbe l'erogazione di un nuovo finanziamento (con relativo piano di ammortamento), cui sarebbe stata conferita una nuova numerazione.
4.2.1. In senso contrario, come correttamente argomentato dalla società convenuta, la lettera della scrittura privata del 24.06.2011 (doc. 13 opposta), induce a ritenere che le parti abbiano concordato una semplice proroga della scadenza del mutuo 15.09.2004, modificandone il piano di ammortamento: “la Banca concede alla parte mutuataria, che accetta per sé ed aventi causa, in via solidale ed indivisibile fra tutti, ed alle condizioni, modalità e patti di cui al presente atto, la proroga della scadenza del finanziamento di cui all'atto citato in premessa”). Con la precisazione che “la proroga del finanziamento e le modifiche apportate al contratto di mutuo di cui in premessa non comportano novazione alcuna del rapporto, ai sensi dell'art. 1231 Cod.Civ., né nuova erogazione: il mutuo resta perciò disciplinato, per quanto non diversamente disposto dalla presente scrittura ai punti che precedono, dalle clausole contenute nell'atto in premessa meglio descritto;
il mutuo continua inoltre ad
5 essere assistito da tutte le garanzie già costituite a favore della
, ivi inclusa l'ipoteca di cui alla premessa”. CP_4
4.2.2. Quanto al mutamento del codice identificativo del rapporto bancario, ha evidenziato come il mutuo 15.09.2004 sia stato CP_1 oggetto di tre rinegoziazioni: in data 24 settembre 2008 (doc. 14 opposta); in data 4 giugno 2009 (doc. 15 opposta); in data 24 giugno 2011
(doc. 13 opposta).
L'esame delle scritture negoziali conferma che la numerazione identificativa del rapporto è variata anche all'atto della precedente modifica delle condizioni di restituzione della somma mutuata: in particolare (come esattamente notato in comparsa di costituzione e risposta), nella prima pagina della scrittura del 4.06.2009 (doc. 14
OPPOSTA) sono indicati tanto il riferimento “017 3274302” (il numero identificativo originario stando alla stessa opponente), quanto il riferimento “017 3466079”; nella scrittura del 24.06.2011 (doc. 13
OPPOSTA), si rintraccia sia il nuovo codice “017 3466079”, sia il definitivo “017 3598408”.
Parte opponente considera che solo l'ultima delle scritture private
(24.06.2011) celerebbe l'erogazione di un nuovo finanziamento: se così fosse non si spiega, tuttavia, perché la banca avrebbe assegnato alla posizione dei mutuatari un nuovo codice identificativo anche dopo la definizione degli accordi del 4.06.2009. Ne deriva che, più verosimilmente, il codice “017 3598408” valga tuttora quale mero riferimento interno, non già alla concessione di un nuovo finanziamento, bensì all'originario rapporto di finanziamento.
4.2.3. Il creditore procedente ha infine posto l'accento sul fatto che, già con la scrittura privata del 24 settembre 2008 (doc. 14 OPPOSTA), è stato previsto che:
- “Alla data di pagamento di ciascuna rata, la differenza tra la rata originaria, che continuerà ad essere calcolata secondo le regole stabile nel contratto di mutuo, e la rata effettivamente corrisposta, confluirà in un apposito conto di finanziamento accessorio (il Conto Finanziamento Accessorio)”;
- il debito “risultante sul Conto Finanziamento Accessorio sarà rimborsato dalla parte mutuataria, al termine del piano originario, alla medesima rata rinegoziata”.
- le “rate insolute alla data di accettazione della presente proposta saranno addebitate sul Conto Finanziamento Accessorio, comprensive
6 degli interessi di mora maturati alla suddetta data” (cfr. art. 5 della suddetta scrittura).
Se ne ricava che la differenza tra la linea capitale indicata nella scrittura del 2011 e il debito residuo di cui alla ricevuta di pagamento della 52^ rata (doc. doc.b/1 OPPONENTE) trova causa non già in un preteso nuovo finanziamento erogato a bensì nel debito Parte_1 accumulato per le rate insolute precedenti alla rinegoziazione.
4.3. Fermo quanto appena detto, deve, più in generale, affermarsi come parte attrice (onerata sul punto della prova ex art. 2967 c.c.) non potrebbe comunque giovarsi dei dedotti elementi presuntivi della simulazione (la rinegoziazione in tesi attorea dissimulando un innominato finanziamento). Osta invero il divieto di cui all'art. 2729, 2° comma,
c.c. a mente del quale “Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”.
Prova per testimoni che, della simulazione, le parti non possono dare se non assumendo (ciò che non è avvenuto nel caso in esame) l'illiceità del contratto dissimulato (arg. ex art. 1414 c.c.); prova che sarebbe al più consentita, per i contratti bancari (che devono essere “redatti per iscritto” ai sensi dell'art. 117 d.lgs. n. 385/1993 - TUB), dall'art. 2725, 2° comma, c.c. nel solo caso (richiamato dall'art. 2725, 1° comma,
c.c. e non verificatosi nel caso in esame) di perdita incolpevole del documento che costituisca prova della simulazione (2724, 1° comma, n. 3),
c.c.).
4.4. Gli elementi allegati in fatto dall'opponente, secondo la valutazione rassegnata al punto 4.2., unitamente alla espressa previsione
(cfr. doc. 13) della scrittura di rinegoziazione del mutuo (secondo cui
“la proroga del finanziamento e le modifiche apportate al contratto di mutuo di cui in premessa non comportano novazione alcuna del rapporto, ai sensi dell'art. 1231 Cod.Civ.”), conducono infine ad escludere che la scrittura privata del 24.06.2011 sia andata a sostituirsi, per novazione del suo contenuto obbligatorio, al titolo esecutivo portato in precetto.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, “L'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'"animus novandi", cioè l'inequivoca, comune,
7 intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.”
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15980 del 06/07/2010, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5665 del 09/03/2010).
5. Il motivo di doglianza (invero di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma, c.p.c.) incentrato sulla pretesa indeterminatezza del computo delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi è inammissibile perché tardivo (il precetto essendo stato notificato in data 13.04.2021; il ricorso in opposizione promosso con il deposito in cancelleria del GE il 10.09.2021: oltre il termine di 20 gg. previsto dall'art. 617, 1° comma, c.p.c. dalla notificazione del precetto). Va peraltro ricordato come costituisca principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 19.2.2013, n. 4008).
5.1. Laddove valutato, siccome contestazione del quantum del credito oggetto di intimazione, come motivo di opposizione all'esecuzione (ex art. 615, 2° comma, c.p.c.) risulta invece infondato, siccome formulato in termini generici, tali da non consentire di individuare l'errore (di calcolo) in cui sarebbe incorso il creditore, che ha invero fatto dichiaratamente applicazione dei criteri di determinazione della prestazione di restituzione gravante sulla parte mutuataria, come indicati dal titolo esecutivo e dalle scritture integrative successivamente stipulate tra gli esecutati e la controparte.
6. Va dichiarato il diritto di (e, per essa, CP_1 [...]
in forza di procura rilasciata da Controparte_2 [...]
quale mandataria del veicolo) di procedere ad Controparte_3 esecuzione in forza del titolo esecutivo portato in precetto e segnatamente del mutuo fondiario stipulato con atto pubblico Rep. 42514
Racc. 8591 del 15.09.2004, tra la Controparte_4
, poi divenuta ed i sig.ri
[...] Controparte_5 Persona_1
e dell'originario importo di €.200.000,00
[...] Parte_1
(doc. 4 OPPOSTA).
8 6.1. Il rigetto della domanda di parte opponente comporta assorbimento della riconvenzionale, proposta in via subordinata.
7. Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente alle spese di lite, da quantificarsi ai minimi tabellari, per le fasi di studio/introduttiva e decisoria, in relazione al credito di cui all'intimazione (€
160.278,71).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
1) DICHIARA il diritto di (e, per essa, CP_1 [...]
in forza di procura rilasciata da Controparte_2 [...]
quale mandataria del veicolo) di procedere ad Controparte_3 esecuzione in forza del titolo esecutivo portato in precetto e segnatamente del mutuo fondiario stipulato con atto pubblico Rep.
42514 Racc. 8591 del 15.09.2004, tra la Controparte_6
poi divenuta ed i sig.ri
[...] Controparte_5
e ; Persona_1 Parte_1
2) NA l'opponente in proprio e quale erede Parte_1 di a rifondere in favore di Persona_1 CP_1
(e, per essa, le spese di lite, che Controparte_2 liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., come per legge;
3) MANDA ALLA CANCELLERIA PER QUANTO DI COMPETENZA.
MODENA, 05/12/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
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