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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 5372 / 2024 promossa da
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/05/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere la tecnopatia “sindrome da sovraccarico biomeccanico polso mano;
sindrome del tunnel carpale”, inutilmente denunciata in sede amministrativa.
In particolare, il ricorrente risulta essere affetto da due ulteriori patologie professionali già riconosciute con sentenza n. 1221/2024 emessa da questo Giudice, con una percentuale complessiva di danno biologico del 19%.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I testi escussi all'udienza del hanno confermato la tipologia di mansioni svolte da parte ricorrente, in qualità di bracciante agricolo dal 2007 ad oggi, come articolate nell'atto introduttivo del giudizio.
Dall'espletata CTU è emerso che è affetto da: Parte_1
sindrome del tunnel carpale a destra;
danno biologico 2% [..] eseguito il calcolo scalare, il danno biologico complessivo si fissa nella misura del 20% (venti per cento);
Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto una percentuale complessiva di danno biologico, tenendo conto delle tecnopatie già precedentemente riconosciute nella misura del 19%, del 20% a far data dalla denuncia della sindrome del tunnel carpale. Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario
- in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento della malattia professionale denunciata (sindrome del tunnel carpale) con conseguente adeguamento della relativa rendita nella misura complessiva del 20% con decorrenza dalla denuncia della denuncia.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa al riconoscimento della malattia professionale denunciata nonché al conseguente adeguamento della relativa rendita nella misura complessiva del 20% con decorrenza dalla denuncia della sindrome del tunnel carpale;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Taranto, 30.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 5372 / 2024 promossa da
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/05/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere la tecnopatia “sindrome da sovraccarico biomeccanico polso mano;
sindrome del tunnel carpale”, inutilmente denunciata in sede amministrativa.
In particolare, il ricorrente risulta essere affetto da due ulteriori patologie professionali già riconosciute con sentenza n. 1221/2024 emessa da questo Giudice, con una percentuale complessiva di danno biologico del 19%.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I testi escussi all'udienza del hanno confermato la tipologia di mansioni svolte da parte ricorrente, in qualità di bracciante agricolo dal 2007 ad oggi, come articolate nell'atto introduttivo del giudizio.
Dall'espletata CTU è emerso che è affetto da: Parte_1
sindrome del tunnel carpale a destra;
danno biologico 2% [..] eseguito il calcolo scalare, il danno biologico complessivo si fissa nella misura del 20% (venti per cento);
Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto una percentuale complessiva di danno biologico, tenendo conto delle tecnopatie già precedentemente riconosciute nella misura del 19%, del 20% a far data dalla denuncia della sindrome del tunnel carpale. Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario
- in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento della malattia professionale denunciata (sindrome del tunnel carpale) con conseguente adeguamento della relativa rendita nella misura complessiva del 20% con decorrenza dalla denuncia della denuncia.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa al riconoscimento della malattia professionale denunciata nonché al conseguente adeguamento della relativa rendita nella misura complessiva del 20% con decorrenza dalla denuncia della sindrome del tunnel carpale;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Taranto, 30.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone