Ordinanza presidenziale 18 marzo 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 29/11/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00357/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2022, proposto dall’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Molise, il Commissario ad acta e sub Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti d’Ungheria, 74;
nei confronti
del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti d’Ungheria, 74;
dell’ASREM, Azienda Sanitaria Regionale per il Molise, non costituita in giudizio;
della GEA Medica Società a responsabilità limitata unipersonale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-del decreto commissariale n. 31 del 13.10.2022 del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avente ad oggetto “Legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e ss.mm.ii. – art. 15 ss. procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie. Determinazioni”, mai comunicato alla ricorrente e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 49 del 15.10.2022;
-ove occorra, e in quanto richiamata nelle premesse del predetto DCA n. 31/2022, della nota del Ministero della Salute prot. 0005597-09/03/2022- DGPROGS-MDS-P del 09/03/2022 assunta al protocollo della Regione Molise in data11/03/2022 con il n. 47046, che comunica l’esito dell’istruttoria svolta dal Tavolo Tecnico per il monitoraggio dell’attuazione del D.M. 70/2015 (D.M. 29 luglio 2015), entrambi impugnati;
-nonché di ogni parere e verbale adottato dal Tavolo Tecnico, ove pregiudizievole per la ricorrente:
tutti nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica dell’IRCCS Neuromed s.p.a.;
-nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai suddetti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la nota del 29.10.2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. ER CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il centro Neuromed, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ai sensi del d.lgs. n. 288/03, autorizzato e accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, ha impugnato il decreto commissariale n. 31 del 13.10.2022 del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avente ad oggetto “ Legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e ss.mm.ii. – art. 15 ss. procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie. Determinazioni ”, e gli altri atti indicati in epigrafe.
2. Il gravame è stato affidato ai motivi così rubricati:
I. Sulla violazione dell’articolo 8 quater e ss. del d.lgs. 502/1992; violazione della l. r. n. 18/2008 artt. 15 e ss.. Eccesso di potere per errore logico; carenza di istruttoria; carenza di motivazione. Ingiustizia manifesta. Violazione della libera concorrenza. Violazione del d.lgs. 288/2003 e del principio di affidamento. Contraddittorietà manifesta. Carenza di motivazione. Sulla violazione dell’articolo 1 della L. 178/2020, comma 496;
II. Sulla violazione dei diritti partecipativi della ricorrente.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, deducendo l’integrale infondatezza del ricorso.
4. Con memoria del 17.10.2025 la ricorrente ha ribadito le proprie doglianze, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
5. Con successiva nota del 29.10.2025, tuttavia, la stessa parte ha poi dichiarato che, “ nelle more del proposto ricorso, è sopravvenuta, per l’IRCCS Neuromed la carenza di interesse alla decisione della causa ”, e pertanto chiesto al Tribunale di: 1) prendere atto della rinuncia al presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa; 2) compensare le spese, i diritti e gli onorari di giudizio.
6. E all’udienza pubblica del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso va effettivamente dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm..
Il Collegio deve infatti prendere senz’altro atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione formulata dalla parte ricorrente con lo scritto depositato in data 29.10.2025.
Va quindi pronunciata la conseguente declaratoria d’improcedibilità del ricorso.
8. Le spese di lite possono essere equitativamente compensate tra le parti in ragione dell’andamento e dell’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
ER CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER CC | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO