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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 8810/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 24/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
, nata a [...], il [...] e residente Parte_1
a Squinzano (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato
EA LI
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'Avvocato Maria Teresa Petrucci
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto al ripristino ad assegno mensile di invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
1/8/2023, la ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto al ripristino dell'assegno di invalidità civile ex L. 118/71, revocatole in sede di visita di revisione, con condanna dell al pagamento dei ratei CP_1 maturati e maturandi, con i dovuti interessi legali sulle some rivalutate fino al soddisfo e, infine, contesta le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente contesta l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, la medesima, ha diritto alla prosecuzione e al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile sin dalla data della revoca (30 Maggio 2022) poiché presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento del diritto al ripristino della prestazione richiesta.
Si è costituito in giudizio l , contestando in fatto e diritto gli avversi CP_1 assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio
2 provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma 1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Ed infatti, la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n. 118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Orbene, il C.T.U. Dott.ssa , nominata nella presente Persona_1 fase processuale, nella relazione depositata in data 29/4/2025, ha accertato a carico dell'istante un complesso quadro patologico, che, alla luce dell'anamnesi fisiologica e patologica e dell'esame obiettivo, ha determinato nella medesima una invalidità del 75% a decorrere dalla data di revoca senza
3 soluzione di continuo (30/5/2022, secondo quanto riportato nel verbale della
Commissione Medica allegato al ricorso in opposizione ad ATP).
Il CTU, nell'elaborato peritale, ha riscontrato che la ricorrente è affetta da
“Esiti di quadrantectomia dx per K (8006=34%) Asma bronchiale
(6013=11-20%) Lieve deficit cognitivo (1102= 21-30%) Obesità
(BMI=33.1) (7105=31-40%) Incontinenza urinaria (6203=11-20%)
Ipotiroidismo in tiroidite autoimmune (9322=11%)” e ha prospettato dapprima la sussistenza di una invalidità al 75% con decorrenza Giugno
2024 e, in seguito, dopo aver esaminato le osservazioni di parte ricorrente sulla decorrenza del beneficio, ha concluso che “la Ricorrente tabellarmente invalida al 75% a decorrere dalla data di revoca senza soluzione di continuo”.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la esauriente risposta data dal perito alle osservazioni di parte ricorrente circa la decorrenza del beneficio.
Per tutto quanto detto, sussistono i requisiti sanitari previsti per legge per il riconoscimento del diritto ad assegno mensile di invalidità civile con decorrenza dalla data di revoca della prestazione (30/5/2022).
A tal proposito, si deve osservare che la Corte di Cassazione con sentenza n.27010 del 24/10/2018 ha chiarito che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del
1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente per dichiarato anticipo.
Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico dell' , devono porsi a CP_1 carico dell'Istituto soccombente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
4 Dichiara sussistente il requisito sanitario integrante il diritto della ricorrente in epigrafe ad Assegno mensile di invalidità civile con decorrenza dalla data di revoca (30 Maggio 2022).
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € CP_1
3.165,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge con distrazione.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato CP_1 decreto.
Lecce, li 24 Ottobre 2025 – 20 Novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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