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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5124/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 10/12/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore dell'attore è presente l'avv. Antonella Floris e in sostituzione del difensore della convenuta è presente l'avv. Giancarlo
Sulis).
Il difensore di parte attrice insiste nell'accoglimento della domanda.
Il difensore di parte convenuta chiede il rigetto della domanda di parte attrice e insiste nelle conclusioni depositate nel fascicolo telematico, chiedendo la condanna dell'attore anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
N. R.G. 5124/2022
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5124/2022 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio degli avvocati Angelo Parte_1 C.F._1
CA, LO OM AR e RA RA TI, elettivamente domiciliato nella via Pordenone n.
2 - Milano, presso lo studio dei difensori giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE
contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Rodolfo Controparte_1 C.F._2
Conte, elettivamente domiciliata in via Zanella n. 48 - Milano, presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
pagina 2 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.07.2022 ha convenuto Parte_1 Controparte_1
al giudizio di questo Tribunale al fine di accertare i danni dalla stessa cagionati alla sua proprietà
immobiliare.
La parte attrice, a fondamento della domanda, ha sostenuto i motivi esposti di seguito in sintesi:
- è nudo proprietario dell'immobile sito nella via Santa Maria delle Grazie n. Parte_1
2 nella frazione di Barbusi - Carbonia, adiacente all'immobile di proprietà della sorella CP_1
[...]
- nell'estate del 2019 l'attore aveva constatato che alcuni lavori edili, eseguiti dalla convenuta nell'appartamento di sua proprietà, avevano danneggiato il tetto della propria unità
immobiliare, provocando l'allagamento dell'interno dell'immobile;
- la convenuta aveva altresì costruito all'esterno dell'immobile un vano per custodire le bombole del gas, costituenti un potenziale pericolo per l'incolumità degli utenti dell'immobile di proprietà dell'attore;
- la convenuta, inoltre, aveva intonacato la parte del muro divisorio che si affacciava sulla sua proprietà, appropriandosi indebitamente dello stesso;
- la parte attrice aveva riscontrato che il contatore della corrente elettrica dell'abitazione della era stato posizionato su un muretto di pertinenza della proprietà dell'attore; Pt_1
- la convenuta aveva, inoltre, realizzato una grondaia che scaricava le acque piovane sul cortile di proprietà dell'attore, cagionando dei danni alla pavimentazione;
pagina 3 di 8 - la convenuta, infine, approfittando dell'assenza dell'attore, aveva tenuto aperto il cancello dal quale si accedeva alla proprietà del consentendo il transito alle altre due Pt_1
sorelle, e Per_1 Per_2
- la convenuta non aveva provveduto al pagamento di alcune fatture relative al servizio idrico nel 1998, nonostante fosse l'unica persona ad usufruire del servizio;
- il danno subito dal tetto dell'immobile di proprietà della parte attrice ammonta ad euro
5.000,00;
- l'attore, inoltre, ha patito un danno esistenziale quale effetto negativo della mancata realizzazione personale e del mancato utilizzo pacifico della sua proprietà.
Tanto premesso, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
- condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti da nella Parte_1
misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di
giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo;
- con rifusione di spese e compensi del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2022 si è costituita in giudizio la quale, contestando le avverse pretese, ha sostenuto quanto esposto di seguito Controparte_1
in sintesi:
- la parte attrice non ha provato l'asserito danneggiamento del tetto del proprio immobile né
il conseguente allagamento dei locali sottostanti;
- il vano per il ricovero delle bombole del gas era stato costruito nel cortile esterno di proprietà della convenuta e non presentava alcun profilo di pericolosità per la parte attrice;
pagina 4 di 8 - la circostanza che la convenuta avesse provveduto ad intonacare la parte di muro divisorio che si affaccia sulla sua proprietà esclusiva non aveva comportato alcun danno né alcuna condotta appropriativa del muro stesso;
- lo scarico dell'acqua piovana nel cortile del non era attribuibile alla grondaia della Pt_1
convenuta, ma ad un tubo posto dallo stesso attore, che in ogni modo non ha provato alcun danno alla sua proprietà;
- con riferimento al presunto mancato pagamento da parte della convenuta di fatture dell'acqua del 1998, la domanda è assolutamente generica;
- inoltre, la convenuta viveva da decenni in Lombardia e non è stato provato a quale titolo avrebbe dovuto far fronte a pagamenti risalenti al 1998.
Tanto premesso, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Illustrissimo Tribunale, ogni contraria domanda e deduzione disattesa, così
giudicare:
1) respingere le domande tutte formulate dall'attore, in quanto inammissibili e comunque
infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
2) con vittoria di spese e competenze del presente procedimento;
3) condannare l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, di una somma
equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, 3° comma, c.p.”.
La causa, istruita con il solo interrogatorio formale della convenuta, essendo matura per la decisione è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la lettura del dispositivo ex
art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
pagina 5 di 8 In tema di onere della prova, l'art. 2697 c.c. dispone: “chi vuol far valere un diritto in giudizio
deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si
fonda”.
Sul punto, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte, secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso,
pagina 10 di 13 invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento,
ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30.10.2001, Rv. 549956).
pagina 6 di 8 Applicando il principio al caso di specie, si deve ritenere che non abbia Parte_1
adempiuto all'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Infatti, oltre ad essere la domanda assolutamente generica, la stessa non è stata provata e gli asseriti danni patiti dall'unità immobiliare del sono rimasti allo stato di mera allegazione, Pt_1
non essendo stati provati né con produzioni documentali né con prove orali, alle quali l'attore ha rinunciato.
Analogamente si ritiene non provata la sussistenza di atti emulativi asseritamente posti in essere dalla convenuta né delle altre condotte attuate dalla stessa che abbiano creato situazioni pregiudizievoli al normale svolgimento della vita familiare dell'attore.
Tanto premesso, le spese di lite - liquidate in dispositivo per le quattro fasi in proporzione all'attività difensiva espletata - devono essere poste a carico della parte attrice.
Si ritiene inoltre che sussistano i presupposti per la condanna della parte attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 1 comma, c.p.c., in quanto si ritiene che la parte attrice abbia agito con mala fede o colpa grave.
La parte attrice ha infatti insistito nella domanda fino all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni, nonostante la sua manifesta infondatezza, essendo essa rimasta allo stato di mera allegazione.
Infatti, la parte attrice non ha coltivato la domanda, preliminarmente non provvedendo al pagamento del contributo unificato dovuto per legge e non comparendo a diverse udienze (del
19.12.2024 fissata per l'interrogatorio formale della convenuta, del 26.11.2025 per la comparizione delle parti all'esito dell'istruttoria), inoltre all'udienza del 16.10.2025 il difensore dell'attore ha rinunciato all'esame dei propri testi, non essendo stati ritualmente citati per l'udienza fissata per la loro escussione.
pagina 7 di 8 Tanto premesso, questo Tribunale ritiene di condannare la parte attrice a rifondere ex art. 96, 1
comma, c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura liquidata in dispositivo equitativamente determinata nell'importo di 500,00 euro per ciascun anno di durata della causa iscritta nell'anno
2022 (500,00 euro per 4 anni = 2.000,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda presentata da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
2. condanna a rifondere a le spese di giudizio pari Parte_1 Controparte_1
ad euro 4.237,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. condanna al pagamento a favore di dell'importo Parte_1 Controparte_1
di euro 2.000,00 ex art. 96,1 comma, c.p.c.
Cagliari, 10/12/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 10/12/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore dell'attore è presente l'avv. Antonella Floris e in sostituzione del difensore della convenuta è presente l'avv. Giancarlo
Sulis).
Il difensore di parte attrice insiste nell'accoglimento della domanda.
Il difensore di parte convenuta chiede il rigetto della domanda di parte attrice e insiste nelle conclusioni depositate nel fascicolo telematico, chiedendo la condanna dell'attore anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
N. R.G. 5124/2022
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5124/2022 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio degli avvocati Angelo Parte_1 C.F._1
CA, LO OM AR e RA RA TI, elettivamente domiciliato nella via Pordenone n.
2 - Milano, presso lo studio dei difensori giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE
contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Rodolfo Controparte_1 C.F._2
Conte, elettivamente domiciliata in via Zanella n. 48 - Milano, presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
pagina 2 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.07.2022 ha convenuto Parte_1 Controparte_1
al giudizio di questo Tribunale al fine di accertare i danni dalla stessa cagionati alla sua proprietà
immobiliare.
La parte attrice, a fondamento della domanda, ha sostenuto i motivi esposti di seguito in sintesi:
- è nudo proprietario dell'immobile sito nella via Santa Maria delle Grazie n. Parte_1
2 nella frazione di Barbusi - Carbonia, adiacente all'immobile di proprietà della sorella CP_1
[...]
- nell'estate del 2019 l'attore aveva constatato che alcuni lavori edili, eseguiti dalla convenuta nell'appartamento di sua proprietà, avevano danneggiato il tetto della propria unità
immobiliare, provocando l'allagamento dell'interno dell'immobile;
- la convenuta aveva altresì costruito all'esterno dell'immobile un vano per custodire le bombole del gas, costituenti un potenziale pericolo per l'incolumità degli utenti dell'immobile di proprietà dell'attore;
- la convenuta, inoltre, aveva intonacato la parte del muro divisorio che si affacciava sulla sua proprietà, appropriandosi indebitamente dello stesso;
- la parte attrice aveva riscontrato che il contatore della corrente elettrica dell'abitazione della era stato posizionato su un muretto di pertinenza della proprietà dell'attore; Pt_1
- la convenuta aveva, inoltre, realizzato una grondaia che scaricava le acque piovane sul cortile di proprietà dell'attore, cagionando dei danni alla pavimentazione;
pagina 3 di 8 - la convenuta, infine, approfittando dell'assenza dell'attore, aveva tenuto aperto il cancello dal quale si accedeva alla proprietà del consentendo il transito alle altre due Pt_1
sorelle, e Per_1 Per_2
- la convenuta non aveva provveduto al pagamento di alcune fatture relative al servizio idrico nel 1998, nonostante fosse l'unica persona ad usufruire del servizio;
- il danno subito dal tetto dell'immobile di proprietà della parte attrice ammonta ad euro
5.000,00;
- l'attore, inoltre, ha patito un danno esistenziale quale effetto negativo della mancata realizzazione personale e del mancato utilizzo pacifico della sua proprietà.
Tanto premesso, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
- condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti da nella Parte_1
misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di
giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo;
- con rifusione di spese e compensi del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2022 si è costituita in giudizio la quale, contestando le avverse pretese, ha sostenuto quanto esposto di seguito Controparte_1
in sintesi:
- la parte attrice non ha provato l'asserito danneggiamento del tetto del proprio immobile né
il conseguente allagamento dei locali sottostanti;
- il vano per il ricovero delle bombole del gas era stato costruito nel cortile esterno di proprietà della convenuta e non presentava alcun profilo di pericolosità per la parte attrice;
pagina 4 di 8 - la circostanza che la convenuta avesse provveduto ad intonacare la parte di muro divisorio che si affaccia sulla sua proprietà esclusiva non aveva comportato alcun danno né alcuna condotta appropriativa del muro stesso;
- lo scarico dell'acqua piovana nel cortile del non era attribuibile alla grondaia della Pt_1
convenuta, ma ad un tubo posto dallo stesso attore, che in ogni modo non ha provato alcun danno alla sua proprietà;
- con riferimento al presunto mancato pagamento da parte della convenuta di fatture dell'acqua del 1998, la domanda è assolutamente generica;
- inoltre, la convenuta viveva da decenni in Lombardia e non è stato provato a quale titolo avrebbe dovuto far fronte a pagamenti risalenti al 1998.
Tanto premesso, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Illustrissimo Tribunale, ogni contraria domanda e deduzione disattesa, così
giudicare:
1) respingere le domande tutte formulate dall'attore, in quanto inammissibili e comunque
infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
2) con vittoria di spese e competenze del presente procedimento;
3) condannare l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, di una somma
equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, 3° comma, c.p.”.
La causa, istruita con il solo interrogatorio formale della convenuta, essendo matura per la decisione è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la lettura del dispositivo ex
art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
pagina 5 di 8 In tema di onere della prova, l'art. 2697 c.c. dispone: “chi vuol far valere un diritto in giudizio
deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si
fonda”.
Sul punto, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte, secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso,
pagina 10 di 13 invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento,
ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30.10.2001, Rv. 549956).
pagina 6 di 8 Applicando il principio al caso di specie, si deve ritenere che non abbia Parte_1
adempiuto all'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Infatti, oltre ad essere la domanda assolutamente generica, la stessa non è stata provata e gli asseriti danni patiti dall'unità immobiliare del sono rimasti allo stato di mera allegazione, Pt_1
non essendo stati provati né con produzioni documentali né con prove orali, alle quali l'attore ha rinunciato.
Analogamente si ritiene non provata la sussistenza di atti emulativi asseritamente posti in essere dalla convenuta né delle altre condotte attuate dalla stessa che abbiano creato situazioni pregiudizievoli al normale svolgimento della vita familiare dell'attore.
Tanto premesso, le spese di lite - liquidate in dispositivo per le quattro fasi in proporzione all'attività difensiva espletata - devono essere poste a carico della parte attrice.
Si ritiene inoltre che sussistano i presupposti per la condanna della parte attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 1 comma, c.p.c., in quanto si ritiene che la parte attrice abbia agito con mala fede o colpa grave.
La parte attrice ha infatti insistito nella domanda fino all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni, nonostante la sua manifesta infondatezza, essendo essa rimasta allo stato di mera allegazione.
Infatti, la parte attrice non ha coltivato la domanda, preliminarmente non provvedendo al pagamento del contributo unificato dovuto per legge e non comparendo a diverse udienze (del
19.12.2024 fissata per l'interrogatorio formale della convenuta, del 26.11.2025 per la comparizione delle parti all'esito dell'istruttoria), inoltre all'udienza del 16.10.2025 il difensore dell'attore ha rinunciato all'esame dei propri testi, non essendo stati ritualmente citati per l'udienza fissata per la loro escussione.
pagina 7 di 8 Tanto premesso, questo Tribunale ritiene di condannare la parte attrice a rifondere ex art. 96, 1
comma, c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura liquidata in dispositivo equitativamente determinata nell'importo di 500,00 euro per ciascun anno di durata della causa iscritta nell'anno
2022 (500,00 euro per 4 anni = 2.000,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda presentata da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
2. condanna a rifondere a le spese di giudizio pari Parte_1 Controparte_1
ad euro 4.237,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. condanna al pagamento a favore di dell'importo Parte_1 Controparte_1
di euro 2.000,00 ex art. 96,1 comma, c.p.c.
Cagliari, 10/12/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 8 di 8