TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/08/2025, n. 4009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4009 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA SEZIONE IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 610/2025 promossa da:
nata nella Repubblica Dominicana il 4.07.1968, c.f. Parte_1
, cittadina di Antigua e residente a [...] Pt_2 Pestegada n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Arena del Foro di Treviso, codice fiscale:
e dall'Avv. Cristina Meli del Foro di Treviso, codice fiscale: C.F._2
C.F._3 contro
Controparte_1 nonché contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato in Venezia
In punto: ricorso ex art. 16 D. Lgs. 150/2011 per l'impugnazione del provvedimento del 4.12.2024, notificato il 12.12.2024, di diniego del rilascio del permesso di soggiorno in favore della RA per motivi familiari. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.01.2025 la ricorrente nata Parte_1 nella Repubblica Dominicana il 4.07.1968, c.f. , cittadina di Antigua e C.F._1
residente a [...], proponeva impugnazione Pt_2 avverso il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 3 D. Lgs. 30 del 2007 emesso il 4.12.2024 dalla Questura di Treviso, richiesto in qualità di partner stabile di cittadino italiano, con il quale veniva rigettata la domanda di rilascio del titolo, in difetto dei presupposti, a dire delle Questura, di legge. Raccontava la ricorrente di essere entrata in Italia nel 2018 e di avere ottenuto un permesso di soggiorno per coesione con la sorella, residente in [...]; di essere successivamente stata assunta nel 2019 quale assistente familiare dal Signor nell'interesse della moglie Controparte_3
, con contratto a tempo indeterminato a far data dal 10.8.2019, e di essersi per Persona_1 questo trasferita presso l'abitazione del signor sita in Via Pestegada n. 5 a Volpago del CP_3 Montello, in provincia di Treviso, sin dall'agosto 2019; di avere poi instaurato un legame affettivo con il figlio dei coniugi – pure residente presso i genitori e di avere deciso, CP_3 Per_1 con lo stesso, di iniziare una convivenza more uxorio, dopo la cessazione del rapporto lavorativo conseguito alla morte dei signori e di avere quindi ottenuto nel 2023 un CP_3 Per_1 permesso di soggiorno per attesa occupazione con scadenza a settembre 2024 e di avere quindi, in occasione dell'appuntamento in Questura, modificata e documentata la domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno come partner di cittadino italiano, ai sensi dell'art. 3 co. 2 lett. b) D.Lgs. 30
1
del 2007; di avere quindi ricevuto il provvedimento di diniego di data 4.12.2024 – qui oggetto di impugnazione - da parte della Questura di Treviso, la quale non ha ritenuto la figura del convivente di fatto rientrante tra i familiari per cui è possibile richiedere il ricongiungimento familiare. L'amministrazione si costituiva con comparsa di costituzione, difendendo l'operato della Questura di Treviso ed instando per il rigetto del ricorso.
***
In corso di causa la ricorrente ha dato ampiamento prova dell'esistenza di una stabile ed effettiva relazione affettiva con il cittadino italiano Persona_2 Ciò si può desumere anzitutto dal contratto di convivenza ex art. 1 c. 51 L. 76/2016 siglato dalla coppia in data 18.09.2024 avanti l'avv. con il quale veniva data regolamentazione CP_4 formale alla relazione sentimentale e che veniva registrato all'anagrafe del Comune di Volpago del Montello con relative annotazioni in data 18.9.2024. Il ricorrente ha anche prodotto la comunicazione del 1.10.2024 di “chiusura positiva della richiesta di annotazione del contratto di convivenza” rilasciata dal Comune di Volpago del Montello, a seguito degli accertamenti svolti sull'effettività della convivenza e del legame. A comprova della genuinità della relazione tra la ricorrente ed il signor risulta in atti la dichiarazione del primo circa il loro legame CP_3 affettivo (cfr. doc. 7 cit.), nonché alcune dichiarazioni di vicini e amici che testimoniano il ridetto legame affettivo. Da un tanto, deve ritenersi la causa sufficientemente istruita in modo documentale, senza necessità di assunzione delle prove orali richieste da parte ricorrente nel ricorso introduttivo. La ricorrente, formando con il signor cittadino italiano, una coppia di fatto, Persona_2 gode della tutela riconosciuta alla “vita familiare” (cfr. l'art. 8 CEDU). Deve sul punto richiamarsi la Direttiva 38/2004/CE (diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) che fissando l'obiettivo del legislatore europeo, nell'uniformare la legislazione degli Stati Membri, di agevolare l'ingresso nel loro territorio dei cittadini dell'unione e dei loro familiari, disciplina anche i casi di soggetti che devono considerarsi “partner” in virtù di una “relazione stabile debitamente attestata”. Secondo l'art. 3, comma 2, della direttiva 38/2004/CE: “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ... b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata” (cfr. anche l'art. 2 co. 1, lett. b n. 2, secondo cui è “familiare” il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Pagina 7 Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante). Essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 del D.Lgs. 30/2007 (così come novellata con l. 6 agosto 2013, n. 97) – norma direttamente applicabile in luogo del TU immigrazione (l. 286/98) in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 l. 234/12 – la quale prevede, all'art. art. 3, comma 2, lett. b), che è agevolato l'ingresso ed il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale ed ancora, all'art. 9, comma 5, lett. c-bis), per i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica, la necessità di presentare “documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione”. Si deve optare per un'interpretazione conforme del diritto interno al diritto europeo applicando direttamente le norme della direttiva, più favorevoli e meno restrittive, in base alla quale è possibile riconoscere valenza alla relazione stabile, con effettiva esplicazione del diritto ad ottenere l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in qualità di membro di una coppia di fatto, anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno, posto che,
diversamente opinando, si attribuirebbe al permesso di soggiorno una valenza costitutiva della fattispecie in contrasto con l'art. 2 e 3 Cost. e con l'art. 8 CEDU. Alla luce di quanto sopra esposto, appare assolutamente comprovata l'esistenza di una stabile relazione di coppia tra la ricorrente ed il signor CP_3 Risulta inoltre che la ricorrente abbia assolto agli adempimenti anagrafici tramite richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune di Volpago del Montello (TV), come attestato dalla comunicazione di conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica di data 20.01.2020 inviata dal medesimo. CP_5 In ordine alla normativa applicabile, si rammenta il disposto di cui all'art. 23 comma 1 bis del D. Lgs. 30/2007. Nella comparsa di costituzione l'Avvocatura dello Stato ha chiesto di rigettare il ricorso, contestando l'applicabilità, al caso di specie, del d.lgs. 30/07, in luogo del TUI, trattandosi il familiare da ricongiungere cittadino italiano “statico”, e non già “mobile”. Tale assunto non è condivisibile. Come ha già avuto modo di rilevare la giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano 9.04.2025), la novella dell'art. 23 D. Lgs n. 30/2007, “si è reso doveroso in quanto la Commissione europea imponeva di non rilasciare più ai familiari dei cittadini italiani cosiddetti “statici” la carta di soggiorno disciplinata dalla Direttiva 2004/38 e la necessità di ciò risiede negli effetti extraterritoriali della carta di soggiorno;
uno fra tutti quello per cui i paesi europei che non fanno parte dello spazio Schengen devono consentire l'ingresso sul loro territorio in esenzione da visto ai titolari di carta di soggiorno rilasciata dagli altri Stati ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva 2004/38 (in questo senso, infatti, dispone l'articolo 5 della suddetta Direttiva per tutti i paesi membri e, quindi, anche per quelli non Schengen). Tutti gli altri cittadini stranieri, che non possono invocare l'applicazione della Direttiva, possono essere assoggettati dai paesi europei “non Spazio Schengen” all'obbligo di ottenere un visto d'ingresso per entrare nel loro territorio. E' dunque chiaro come gli Stati membri diversi dall'Italia si trovassero in una situazione deteriore, in quanto il nostro paese “premiava” i familiari dei propri cittadini con l'esenzione da visto in tutti i paesi non Schengen, benché ad essi la direttiva 2004/38 non trovasse diretta applicazione e benchè, dunque, non godessero di un diritto di fonte europea a fare ingresso in tutti i paesi dell'Unione senza alcun previo procedimento autorizzatorio.” Posto che la ratio della novella legislativa era quella di far sì che ai familiari dei cittadini “statici” venisse rilasciato un permesso di soggiorno distinguibile, per gli effetti, dalla carta di soggiorno applicabile in tutti i paesi dell'Unione ai cittadini “dinamici” e ai loro familiari, il testo della disposizione introdotta dal comma 1 bis dell'art. 23 D. Lgs. 30/2007 andrà interpretato nel senso che al familiare di cittadino italiano “statico” andrà rilasciato un permesso di soggiorno quinquennale, senza alcun'altra verifica che quella dell'integrazione delle condizioni di cui all'art. 2 e 3 del d.lgs. n. 30/2007, nel mentre con riferimento a tutte le altre questioni – quali i requisiti e il procedimento per il rilascio del visto, i diritti spettanti al familiare del cittadino durante il soggiorno, la tutela contro l'allontanamento – dovrà farsi riferimento a quanto disposto dal d.lgs. n. 30/2007 per i familiari dei cittadini dell'Unione, attenendo il richiamo al TUI esclusivamente alle
“modalità” del permesso di soggiorno rilasciato ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38. Infatti, se interpretato in modo diverso da quello indicato, l'art. 23 D. Lgs. 30/2007 risulterebbe introdurre una discriminazione dei cittadini italiani statici rispetto ai cittadini europei e ai cittadini italiani mobili, che non è supportata da adeguata giustificazione e potrebbe apparire, quindi, costituzionalmente illegittima. Pare poi opportuno ricordare come fino ad oggi il nostro ordinamento ha sempre mantenuto in vigore norme di indirizzo che, pur di rango ordinario e quindi cedevoli a fronte di disposizioni del medesimo rango successive, escludono che le norme di recepimento possano comportare un trattamento sfavorevole per i cittadini italiani. Si deve sul punto ritenere che, essendo l'art. 53 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – che impone di evitare discriminazioni ai danni dei cittadini italiani in occasione dell'attuazione del diritto dell'Unione – parte del sistema delle fonti primarie del nostro ordinamento, l'interpretazione di ogni norma di recepimento dell'ordinamento europeo – e, quindi, anche l'art. 23 – deve necessariamente con tale disposizione confrontarsi. Alla luce di quanto premesso, il ricorso va accolto. In conclusione, la ricorrente, per il combinato disposto degli articoli 3 e 23 co. 1 bis del D. Lvo 30/2007, rientrando a tutti gli effetti nei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5 co. 8 TUI.. Spese compensate attesa la peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- annulla il provvedimento emesso dalla Questura di Treviso in data 4.12.2024, notificato il 12.12.2024, di diniego del rilascio del permesso di soggiorno in favore della RA
[...]
per motivi familiari. Parte_1
- dispone che l'Amministrazione competente provveda al rilascio in favore della signora
[...]
del permesso di soggiorno per motivi familiari quale partner di cittadino Parte_1 italiano, con le modalità di cui all'art. 23 co. 1 bis D. Lgs. 30/2007. Si comunichi. Spese compensate. Venezia, 31.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
nata nella Repubblica Dominicana il 4.07.1968, c.f. Parte_1
, cittadina di Antigua e residente a [...] Pt_2 Pestegada n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Arena del Foro di Treviso, codice fiscale:
e dall'Avv. Cristina Meli del Foro di Treviso, codice fiscale: C.F._2
C.F._3 contro
Controparte_1 nonché contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato in Venezia
In punto: ricorso ex art. 16 D. Lgs. 150/2011 per l'impugnazione del provvedimento del 4.12.2024, notificato il 12.12.2024, di diniego del rilascio del permesso di soggiorno in favore della RA per motivi familiari. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.01.2025 la ricorrente nata Parte_1 nella Repubblica Dominicana il 4.07.1968, c.f. , cittadina di Antigua e C.F._1
residente a [...], proponeva impugnazione Pt_2 avverso il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 3 D. Lgs. 30 del 2007 emesso il 4.12.2024 dalla Questura di Treviso, richiesto in qualità di partner stabile di cittadino italiano, con il quale veniva rigettata la domanda di rilascio del titolo, in difetto dei presupposti, a dire delle Questura, di legge. Raccontava la ricorrente di essere entrata in Italia nel 2018 e di avere ottenuto un permesso di soggiorno per coesione con la sorella, residente in [...]; di essere successivamente stata assunta nel 2019 quale assistente familiare dal Signor nell'interesse della moglie Controparte_3
, con contratto a tempo indeterminato a far data dal 10.8.2019, e di essersi per Persona_1 questo trasferita presso l'abitazione del signor sita in Via Pestegada n. 5 a Volpago del CP_3 Montello, in provincia di Treviso, sin dall'agosto 2019; di avere poi instaurato un legame affettivo con il figlio dei coniugi – pure residente presso i genitori e di avere deciso, CP_3 Per_1 con lo stesso, di iniziare una convivenza more uxorio, dopo la cessazione del rapporto lavorativo conseguito alla morte dei signori e di avere quindi ottenuto nel 2023 un CP_3 Per_1 permesso di soggiorno per attesa occupazione con scadenza a settembre 2024 e di avere quindi, in occasione dell'appuntamento in Questura, modificata e documentata la domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno come partner di cittadino italiano, ai sensi dell'art. 3 co. 2 lett. b) D.Lgs. 30
1
del 2007; di avere quindi ricevuto il provvedimento di diniego di data 4.12.2024 – qui oggetto di impugnazione - da parte della Questura di Treviso, la quale non ha ritenuto la figura del convivente di fatto rientrante tra i familiari per cui è possibile richiedere il ricongiungimento familiare. L'amministrazione si costituiva con comparsa di costituzione, difendendo l'operato della Questura di Treviso ed instando per il rigetto del ricorso.
***
In corso di causa la ricorrente ha dato ampiamento prova dell'esistenza di una stabile ed effettiva relazione affettiva con il cittadino italiano Persona_2 Ciò si può desumere anzitutto dal contratto di convivenza ex art. 1 c. 51 L. 76/2016 siglato dalla coppia in data 18.09.2024 avanti l'avv. con il quale veniva data regolamentazione CP_4 formale alla relazione sentimentale e che veniva registrato all'anagrafe del Comune di Volpago del Montello con relative annotazioni in data 18.9.2024. Il ricorrente ha anche prodotto la comunicazione del 1.10.2024 di “chiusura positiva della richiesta di annotazione del contratto di convivenza” rilasciata dal Comune di Volpago del Montello, a seguito degli accertamenti svolti sull'effettività della convivenza e del legame. A comprova della genuinità della relazione tra la ricorrente ed il signor risulta in atti la dichiarazione del primo circa il loro legame CP_3 affettivo (cfr. doc. 7 cit.), nonché alcune dichiarazioni di vicini e amici che testimoniano il ridetto legame affettivo. Da un tanto, deve ritenersi la causa sufficientemente istruita in modo documentale, senza necessità di assunzione delle prove orali richieste da parte ricorrente nel ricorso introduttivo. La ricorrente, formando con il signor cittadino italiano, una coppia di fatto, Persona_2 gode della tutela riconosciuta alla “vita familiare” (cfr. l'art. 8 CEDU). Deve sul punto richiamarsi la Direttiva 38/2004/CE (diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) che fissando l'obiettivo del legislatore europeo, nell'uniformare la legislazione degli Stati Membri, di agevolare l'ingresso nel loro territorio dei cittadini dell'unione e dei loro familiari, disciplina anche i casi di soggetti che devono considerarsi “partner” in virtù di una “relazione stabile debitamente attestata”. Secondo l'art. 3, comma 2, della direttiva 38/2004/CE: “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ... b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata” (cfr. anche l'art. 2 co. 1, lett. b n. 2, secondo cui è “familiare” il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Pagina 7 Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante). Essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 del D.Lgs. 30/2007 (così come novellata con l. 6 agosto 2013, n. 97) – norma direttamente applicabile in luogo del TU immigrazione (l. 286/98) in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 l. 234/12 – la quale prevede, all'art. art. 3, comma 2, lett. b), che è agevolato l'ingresso ed il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale ed ancora, all'art. 9, comma 5, lett. c-bis), per i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica, la necessità di presentare “documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione”. Si deve optare per un'interpretazione conforme del diritto interno al diritto europeo applicando direttamente le norme della direttiva, più favorevoli e meno restrittive, in base alla quale è possibile riconoscere valenza alla relazione stabile, con effettiva esplicazione del diritto ad ottenere l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in qualità di membro di una coppia di fatto, anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno, posto che,
diversamente opinando, si attribuirebbe al permesso di soggiorno una valenza costitutiva della fattispecie in contrasto con l'art. 2 e 3 Cost. e con l'art. 8 CEDU. Alla luce di quanto sopra esposto, appare assolutamente comprovata l'esistenza di una stabile relazione di coppia tra la ricorrente ed il signor CP_3 Risulta inoltre che la ricorrente abbia assolto agli adempimenti anagrafici tramite richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune di Volpago del Montello (TV), come attestato dalla comunicazione di conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica di data 20.01.2020 inviata dal medesimo. CP_5 In ordine alla normativa applicabile, si rammenta il disposto di cui all'art. 23 comma 1 bis del D. Lgs. 30/2007. Nella comparsa di costituzione l'Avvocatura dello Stato ha chiesto di rigettare il ricorso, contestando l'applicabilità, al caso di specie, del d.lgs. 30/07, in luogo del TUI, trattandosi il familiare da ricongiungere cittadino italiano “statico”, e non già “mobile”. Tale assunto non è condivisibile. Come ha già avuto modo di rilevare la giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano 9.04.2025), la novella dell'art. 23 D. Lgs n. 30/2007, “si è reso doveroso in quanto la Commissione europea imponeva di non rilasciare più ai familiari dei cittadini italiani cosiddetti “statici” la carta di soggiorno disciplinata dalla Direttiva 2004/38 e la necessità di ciò risiede negli effetti extraterritoriali della carta di soggiorno;
uno fra tutti quello per cui i paesi europei che non fanno parte dello spazio Schengen devono consentire l'ingresso sul loro territorio in esenzione da visto ai titolari di carta di soggiorno rilasciata dagli altri Stati ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva 2004/38 (in questo senso, infatti, dispone l'articolo 5 della suddetta Direttiva per tutti i paesi membri e, quindi, anche per quelli non Schengen). Tutti gli altri cittadini stranieri, che non possono invocare l'applicazione della Direttiva, possono essere assoggettati dai paesi europei “non Spazio Schengen” all'obbligo di ottenere un visto d'ingresso per entrare nel loro territorio. E' dunque chiaro come gli Stati membri diversi dall'Italia si trovassero in una situazione deteriore, in quanto il nostro paese “premiava” i familiari dei propri cittadini con l'esenzione da visto in tutti i paesi non Schengen, benché ad essi la direttiva 2004/38 non trovasse diretta applicazione e benchè, dunque, non godessero di un diritto di fonte europea a fare ingresso in tutti i paesi dell'Unione senza alcun previo procedimento autorizzatorio.” Posto che la ratio della novella legislativa era quella di far sì che ai familiari dei cittadini “statici” venisse rilasciato un permesso di soggiorno distinguibile, per gli effetti, dalla carta di soggiorno applicabile in tutti i paesi dell'Unione ai cittadini “dinamici” e ai loro familiari, il testo della disposizione introdotta dal comma 1 bis dell'art. 23 D. Lgs. 30/2007 andrà interpretato nel senso che al familiare di cittadino italiano “statico” andrà rilasciato un permesso di soggiorno quinquennale, senza alcun'altra verifica che quella dell'integrazione delle condizioni di cui all'art. 2 e 3 del d.lgs. n. 30/2007, nel mentre con riferimento a tutte le altre questioni – quali i requisiti e il procedimento per il rilascio del visto, i diritti spettanti al familiare del cittadino durante il soggiorno, la tutela contro l'allontanamento – dovrà farsi riferimento a quanto disposto dal d.lgs. n. 30/2007 per i familiari dei cittadini dell'Unione, attenendo il richiamo al TUI esclusivamente alle
“modalità” del permesso di soggiorno rilasciato ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38. Infatti, se interpretato in modo diverso da quello indicato, l'art. 23 D. Lgs. 30/2007 risulterebbe introdurre una discriminazione dei cittadini italiani statici rispetto ai cittadini europei e ai cittadini italiani mobili, che non è supportata da adeguata giustificazione e potrebbe apparire, quindi, costituzionalmente illegittima. Pare poi opportuno ricordare come fino ad oggi il nostro ordinamento ha sempre mantenuto in vigore norme di indirizzo che, pur di rango ordinario e quindi cedevoli a fronte di disposizioni del medesimo rango successive, escludono che le norme di recepimento possano comportare un trattamento sfavorevole per i cittadini italiani. Si deve sul punto ritenere che, essendo l'art. 53 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – che impone di evitare discriminazioni ai danni dei cittadini italiani in occasione dell'attuazione del diritto dell'Unione – parte del sistema delle fonti primarie del nostro ordinamento, l'interpretazione di ogni norma di recepimento dell'ordinamento europeo – e, quindi, anche l'art. 23 – deve necessariamente con tale disposizione confrontarsi. Alla luce di quanto premesso, il ricorso va accolto. In conclusione, la ricorrente, per il combinato disposto degli articoli 3 e 23 co. 1 bis del D. Lvo 30/2007, rientrando a tutti gli effetti nei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5 co. 8 TUI.. Spese compensate attesa la peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- annulla il provvedimento emesso dalla Questura di Treviso in data 4.12.2024, notificato il 12.12.2024, di diniego del rilascio del permesso di soggiorno in favore della RA
[...]
per motivi familiari. Parte_1
- dispone che l'Amministrazione competente provveda al rilascio in favore della signora
[...]
del permesso di soggiorno per motivi familiari quale partner di cittadino Parte_1 italiano, con le modalità di cui all'art. 23 co. 1 bis D. Lgs. 30/2007. Si comunichi. Spese compensate. Venezia, 31.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian