Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/06/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 13/01/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N RG 5289/2023 del Ruolo
Generale a.c., vertente
TRA
, nata a [...] il 07.0 6.1947, rappresentata e difesa dall'Avv. all'Avv. Parte_1
Daniele Carmine Gallo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre Annunziata (NA) al Corso
Umberto I n. 93, nonché presso l'indirizzo digitale pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_ in persona del legale Rappresentante pro-tempore rappresentato dall'avv.to Stefano Azzano elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, conche presso l'indirizzo digitale p.e.c t, Email_2
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato in data 04/09/2023 la ricorrente in epigrafe esponeva:
CP_ di aver presentato domanda all' per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale;
CP_ che l' con provvedimento del 13.12.2022, comunicava al ricorrente di non poter accogliere la domanda adducendo che: “la prestazione non può essere concessa perché Lei rientra nelle soglie di reddito previste dalla Legge unicamente per effetto di un atto di donazione o lascito con il quale ha volontariamente disposto la cessione del proprio patrimonio rinunciando alla percezione di un possibile reddito”.
Avverso tale comunicazione, in data 08.03.2023, parte ricorrente presentava ricorso amministrativo, tuttavia, rimasto privo di riscontro.
La ricorrente ha adito, quindi, l'Autorità giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale ex L.335/1995 e le consequenziali provvidenze economiche ad esso correlate;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo, per tutti i profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione.
All' esito della odierna udienza, uditi i procuratori, la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Ebbene, osserva il Giudicante che, nel caso di specie, trovi applicazione L'art 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995 ai sensi del quale ‹‹con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito
i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima
e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale››.
Ne deriva che, i presupposti normativi per l'erogazione di questa provvidenza sono:
- essere cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni,
- trovarsi nelle condizioni reddituali indicate nel comma 6 e se non coniugato non avere redditi propri in misura uguale/superiore a un ammontare annuo netto da imposta da rapportarsi a 6240000 lire previste per il 1996, a lire 6.240.000 mentre se possiede redditi propri in misura inferiore, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto;
- sono ricompresi nel calcolo i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. La norma precisa che l'assegno viene attribuito con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Nella fattispecie di cui si occupa, al momento della presentazione della domanda amministrativa, la situazione patrimoniale della sig.ra è abbastanza chiara alla luce dell'acquisizione dei Parte_1 certificati dell'Agenzia delle Entrate attestanti la situazione reddituale relativa all'anno 2021 e anno 2022 (cfr documentazione versata in atti). Da tali dichiarazioni emerge che la ricorrente non ha né redditi di lavoro né da fabbricati. Dalla donazione effettuata non si può presuppore che la ricorrente abbia avuto altre fonti di reddito con cui fronteggiare i propri bisogni.
Nel corso del giudizio, è stato documentato, che, nell'anno 2021, l'istante ed il coniuge hanno provveduto a donare la nuda proprietà e la proprietà piena dei loro beni immobili ai figli.
In alcun modo risulta che la sig.ra ed il coniuge percepissero alcun reddito dagli immobili in Parte_1 donazione.
Occorre quindi tenere conto del fatto che l'art. 3 della L. 335/95, al comma 6, dispone che, tra l'altro che:
"L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed
è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti."
Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che: “sulla compatibilità dell'assegno sociale con altri redditi è necessario prendere in considerazione la loro effettiva percezione e non la mera titolarità”. Per tali ragioni, poiché la ricorrente ha provato di non percepire alcun reddito e il ricorso merita accoglimento.
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
CP_ a) accoglie la domanda della ricorrente, e per l'effetto condanna l' a pagare alla predetta l'assegno sociale ex art. 3, co.6, L. 335/95 sin dalla domanda amministrativa del 29/11/2022, oltre accessori come per legge;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1312,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 04.06.2025 Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco