TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/10/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1639 del R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa da
e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Francesco Panza, presso il cui studio, in Cosenza, via Panebianco n. 259 (Scala A), sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
attori
contro
, , e , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 dall'avv. Pierpaolo Rodighiero, presso il cui studio, in Cosenza, piazza Piave n. 82, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
convenuti con domanda riconvenzionale
avente ad oggetto: scioglimento comunione ereditaria e divisione;
conclusioni delle parti: all'udienza del 21 ottobre 2025 entrambe hanno chiesto l'assegnazione, in sentenza, dei cespiti ereditari, secondo l'allegata transazione nelle more stipulata.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e premettevano e documentavano la comproprietà iure
[...] Parte_4 hereditario, per 9/54 ciascuno, del fabbricato e dei terreni in Agro di Casali del Manco (CS), dettagliati, con , e allegando CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 perizia di stima, ed invocando lo scioglimento della relativa comunione, e la conseguente divisione, anche mediante conguagli in denaro, per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, vinte le spese di lite. Costituitisi in giudizio, , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
premettendo genericamente di non conoscere i testamenti allegati dagli attori a comprova
[...] della contitolarità dei beni, eccepivano in ogni caso il possesso pacifico ed ininterrotto dei cespiti in comunione, invocandone quindi in riconvenzionale la relativa declaratoria. Ritenuta l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta dai convenuti, in ragione della loro tardiva costituzione in giudizio, con conseguente inammissibilità della domanda
1 riconvenzionale, anche riqualificata in termini di eccezione riconvenzionale, è stata disposta ctu atta a verificare la consistenza dei cespiti ereditari, ed a prospettarne la divisione. Nell'espletamento dell'incarico, il consulente ha quindi rappresentato l'intervenuta transazione della lite;
convocate all'udienza del 21 ottobre 2025, le parti hanno confermato la circostanza, allegando la transazione, e chiedendo venisse trasposta in sentenza l'assegnazione dei cespiti secondo l'accordo raggiunto. Tanto premesso, va preliminarmente rilevato come il ctu abbia verificato ed asseverato, nell'ordine, la consistenza dei cespiti ereditari, la loro provenienza nella comproprietà indivisa tra attori e convenuti, nonché l'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui medesimi, e, da ultimo, le quote di rispettiva spettanza, con la specificazione che, considerata la non comoda divisibilità, l'assegnazione sarebbe dovuta avvenire mediante sorteggio. L'accordo raggiunto tra le parti ha ovviato a tale metodo di divisione, consentendo l'assegnazione, nel dispositivo della odierna sentenza, mediante ratifica della loro volontà transattiva, come peraltro espressamente concordato nell'atto negoziale, e non sussistendo, come premesso, impedimenti a siffatta decisione. È stato nondimeno dato atto dell'avvenuto pagamento del conguaglio in denaro pattuito. In transazione sono state regolate anche le spese di lite, di cui ciascuna parte si è fatta carico per quanto di competenza, nonché quelle di ctu, in ragione del 50% ciascuna, così come quelle di registrazione della odierna decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, nella prefata composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sentenza nel procedimento in epigrafe, così provvede:
- assegna a , e Parte_3 Parte_4 Parte_1 [...]
la proprietà comune e indivisa e in parti uguali (in ragione del 25% Parte_2 ciascuno), dei seguenti cespiti:
1. Fondo denominato “Serrone”, attualmente riportato al NCT del Comune di Casali del Manco (CS), al foglio di mappa n. 1 particella n. 343, ha 00.16.30 - Ficheto di classe 3;
2. Fondo denominato “La Carrera”, con una estensione complessiva di ha 01.26.90 ed attualmente riportato al NCT del Comune di Casali del Manco (CS), con le seguenti particelle tutte al foglio di mappa n. 4: particella n. 254, ha 00.32.10 - Sem. Arb. di classe 1; particella n. 262, ha 00.55.70 - Cast. di classe 2 e CP_5 particella n. 263, ha 00.39.10 - Cast. di classe 3; CP_5
3. Fondo denominato “S. Donato” con una estensione complessiva di ha 04.08.09 ed attualmente riportato al NCT del Comune di Casali del Manco (CS), con le seguenti particelle tutte al foglio 6: particella n. 38, ha 00.00.89 - Pasc. Arb. di classe 1; particella n. 39, ha 02.66.30 - Cast. di classe 2; particella n. 42, ha CP_5
00.05.80 - Cast. di classe 2 e particella n. 74, ha 01.35.10 - Cast. di CP_5 CP_5 classe 2;
- ai ridetti attori è già stata corrisposta dai convenuti a conguaglio, in ossequio all'accordo transattivo, una somma pari ad € 8.000,00, ossia € 2.000,00 ciascuno;
- assegna a , , e la CP_4 CP_1 Controparte_2 CP_3 proprietà comune e indivisa e in parti uguali (nella ragione del 25% ciascuno), sui seguenti cespiti:
2 A. Unità immobiliare sita in Località Pedace alla Via Orticello n. 39, allo stato attuale riportata al NCEU nel Comune di Casali del Manco (CS) alla Sezione “B” Pedace, al foglio di mappa n. 2, particella n. 569 Sub 1, cat. C/06 di classe 1 di mq. 23; B. Unità immobiliare sita in località Pedace alla Via Roma n. 88/90, allo stato attuale riportato al NCEU nel Comune di Casali del Manco (CS) alla Sezione “B” Pedace, al foglio di mappa n. 2, particella n. 589 Sub 2, cat. A/04 di classe 2 di vani 7; C. Appezzamento di terreno in Via Sottani ed attualmente riportato al NCT del Comune di Casali del Manco (CS), al foglio di mappa n. 2 particella n. 565, ha 00.00.49 – Sem. di classe 1; D. Fondo denominato “Ghiandarella”, con una estensione complessiva di ha 00.49.90 ed attualmente riportato al NCT del Comune di Casali del Manco (CS), con le seguenti particelle tutte al foglio n. 4: particella n. 167, ha 00.06.60 - Pasc. Arb. di classe 1; particella n. 168, ha 00.17.10 - Cast. di classe 2; e particella n. 243, ha CP_5
00.26.20 - Cast. di classe 2; CP_5
E. Cespite da accatastare presso l'AdE – Cosenza Territorio, che insiste sulla particella n. 243 del predetto fondo “Ghiandarella”, manufatto di costruzione antecedente al 1967;
- l'assegnazione dei ridetti cespiti ad attori e convenuti avviene con le relative pertinenze e servitù, attive e passive;
- ordina alla competente Agenzia del Territorio le conseguenti trascrizioni, con esonero da responsabilità;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta, in ragione del 50% ciascuna, spese e competenze di ctu, liquidate giusta decreto in atti.
Così deciso in Cosenza il 27 ottobre 2025
Il giudice Gino Bloise
3
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1639 del R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa da
e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Francesco Panza, presso il cui studio, in Cosenza, via Panebianco n. 259 (Scala A), sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
attori
contro
, , e , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 dall'avv. Pierpaolo Rodighiero, presso il cui studio, in Cosenza, piazza Piave n. 82, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
convenuti con domanda riconvenzionale
avente ad oggetto: scioglimento comunione ereditaria e divisione;
conclusioni delle parti: all'udienza del 21 ottobre 2025 entrambe hanno chiesto l'assegnazione, in sentenza, dei cespiti ereditari, secondo l'allegata transazione nelle more stipulata.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e premettevano e documentavano la comproprietà iure
[...] Parte_4 hereditario, per 9/54 ciascuno, del fabbricato e dei terreni in Agro di Casali del Manco (CS), dettagliati, con , e allegando CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 perizia di stima, ed invocando lo scioglimento della relativa comunione, e la conseguente divisione, anche mediante conguagli in denaro, per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, vinte le spese di lite. Costituitisi in giudizio, , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
premettendo genericamente di non conoscere i testamenti allegati dagli attori a comprova
[...] della contitolarità dei beni, eccepivano in ogni caso il possesso pacifico ed ininterrotto dei cespiti in comunione, invocandone quindi in riconvenzionale la relativa declaratoria. Ritenuta l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta dai convenuti, in ragione della loro tardiva costituzione in giudizio, con conseguente inammissibilità della domanda
1 riconvenzionale, anche riqualificata in termini di eccezione riconvenzionale, è stata disposta ctu atta a verificare la consistenza dei cespiti ereditari, ed a prospettarne la divisione. Nell'espletamento dell'incarico, il consulente ha quindi rappresentato l'intervenuta transazione della lite;
convocate all'udienza del 21 ottobre 2025, le parti hanno confermato la circostanza, allegando la transazione, e chiedendo venisse trasposta in sentenza l'assegnazione dei cespiti secondo l'accordo raggiunto. Tanto premesso, va preliminarmente rilevato come il ctu abbia verificato ed asseverato, nell'ordine, la consistenza dei cespiti ereditari, la loro provenienza nella comproprietà indivisa tra attori e convenuti, nonché l'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui medesimi, e, da ultimo, le quote di rispettiva spettanza, con la specificazione che, considerata la non comoda divisibilità, l'assegnazione sarebbe dovuta avvenire mediante sorteggio. L'accordo raggiunto tra le parti ha ovviato a tale metodo di divisione, consentendo l'assegnazione, nel dispositivo della odierna sentenza, mediante ratifica della loro volontà transattiva, come peraltro espressamente concordato nell'atto negoziale, e non sussistendo, come premesso, impedimenti a siffatta decisione. È stato nondimeno dato atto dell'avvenuto pagamento del conguaglio in denaro pattuito. In transazione sono state regolate anche le spese di lite, di cui ciascuna parte si è fatta carico per quanto di competenza, nonché quelle di ctu, in ragione del 50% ciascuna, così come quelle di registrazione della odierna decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, nella prefata composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sentenza nel procedimento in epigrafe, così provvede:
- assegna a , e Parte_3 Parte_4 Parte_1 [...]
la proprietà comune e indivisa e in parti uguali (in ragione del 25% Parte_2 ciascuno), dei seguenti cespiti:
1. Fondo denominato “Serrone”, attualmente riportato al NCT del Comune di Casali del Manco (CS), al foglio di mappa n. 1 particella n. 343, ha 00.16.30 - Ficheto di classe 3;
2. Fondo denominato “La Carrera”, con una estensione complessiva di ha 01.26.90 ed attualmente riportato al NCT del Comune di Casali del Manco (CS), con le seguenti particelle tutte al foglio di mappa n. 4: particella n. 254, ha 00.32.10 - Sem. Arb. di classe 1; particella n. 262, ha 00.55.70 - Cast. di classe 2 e CP_5 particella n. 263, ha 00.39.10 - Cast. di classe 3; CP_5
3. Fondo denominato “S. Donato” con una estensione complessiva di ha 04.08.09 ed attualmente riportato al NCT del Comune di Casali del Manco (CS), con le seguenti particelle tutte al foglio 6: particella n. 38, ha 00.00.89 - Pasc. Arb. di classe 1; particella n. 39, ha 02.66.30 - Cast. di classe 2; particella n. 42, ha CP_5
00.05.80 - Cast. di classe 2 e particella n. 74, ha 01.35.10 - Cast. di CP_5 CP_5 classe 2;
- ai ridetti attori è già stata corrisposta dai convenuti a conguaglio, in ossequio all'accordo transattivo, una somma pari ad € 8.000,00, ossia € 2.000,00 ciascuno;
- assegna a , , e la CP_4 CP_1 Controparte_2 CP_3 proprietà comune e indivisa e in parti uguali (nella ragione del 25% ciascuno), sui seguenti cespiti:
2 A. Unità immobiliare sita in Località Pedace alla Via Orticello n. 39, allo stato attuale riportata al NCEU nel Comune di Casali del Manco (CS) alla Sezione “B” Pedace, al foglio di mappa n. 2, particella n. 569 Sub 1, cat. C/06 di classe 1 di mq. 23; B. Unità immobiliare sita in località Pedace alla Via Roma n. 88/90, allo stato attuale riportato al NCEU nel Comune di Casali del Manco (CS) alla Sezione “B” Pedace, al foglio di mappa n. 2, particella n. 589 Sub 2, cat. A/04 di classe 2 di vani 7; C. Appezzamento di terreno in Via Sottani ed attualmente riportato al NCT del Comune di Casali del Manco (CS), al foglio di mappa n. 2 particella n. 565, ha 00.00.49 – Sem. di classe 1; D. Fondo denominato “Ghiandarella”, con una estensione complessiva di ha 00.49.90 ed attualmente riportato al NCT del Comune di Casali del Manco (CS), con le seguenti particelle tutte al foglio n. 4: particella n. 167, ha 00.06.60 - Pasc. Arb. di classe 1; particella n. 168, ha 00.17.10 - Cast. di classe 2; e particella n. 243, ha CP_5
00.26.20 - Cast. di classe 2; CP_5
E. Cespite da accatastare presso l'AdE – Cosenza Territorio, che insiste sulla particella n. 243 del predetto fondo “Ghiandarella”, manufatto di costruzione antecedente al 1967;
- l'assegnazione dei ridetti cespiti ad attori e convenuti avviene con le relative pertinenze e servitù, attive e passive;
- ordina alla competente Agenzia del Territorio le conseguenti trascrizioni, con esonero da responsabilità;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta, in ragione del 50% ciascuna, spese e competenze di ctu, liquidate giusta decreto in atti.
Così deciso in Cosenza il 27 ottobre 2025
Il giudice Gino Bloise
3