TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/07/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 3914/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3914/2022, promossa
DA
(p.iva ) in persona dell'Amministratrice Unica, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Carmela Liuzzi, giusto mandato su foglio separato e parte integrante dell'atto di opposizione;
- Parte Opponente-
CONTRO
(p.iva Controparte_1
), in pers. del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Ponzetta e dall'avv. P.IVA_2 Stefania Guelfo, giusta mandato in calce all'atto del ricorso;
-Parte Opposta-
*****
Con ricorso depositato il 12/05/2022 Controparte_1 chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della società NO S.r.l. per il
[...] pagamento delle seguenti fatture: n. 284/2020 del 18.09.2020, n. 138/2021 del 18.05.2021 e n. 43/2022 del 31.01.2022, per l'importo complessivo di € 14.437,00, a titolo di mancato pagamento di lavorazioni extra, rispetto al contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 16.10.2019. Allegava a tal fine le suddette fatture;
il preventivo lavori del 01.10.2019; il contratto di appalto privato sottoscritto in data 16.10.2019; la dichiarazione di fine lavori del 03.07.2020; l'estratto conto bancario Cont al 30.09.2020 relativo al C/C intestato alla ricorrente ed acceso c/o le comunicazioni intercorse via mail fra le parti;
la comunicazione PEC del 10.02.2022 inviata alla ingiunta. Il Tribunale di Taranto emetteva in data 18.05.2022 il decreto n. 825/2022, opposto con atto del 04.07.2022.
1 La parte ingiunta NO S.r.l. eccepiva preliminarmente la nullità assoluta del decreto ingiuntivo per la violazione dell'art. 163 n. 2 c.p.c., posto che nel ricorso era presente un errato codice fiscale/partita iva del ricorrente , con la conseguenza che Controparte_1 non vi era prova nel ricorso, a parere dell'odierna opponente, dell'esatta individuazione del soggetto ingiungente. Aggiungeva, inoltre, che anche la procura del difensore di parte opposta conteneva il medesimo codice fiscale errato.
Nel merito, deduceva l'inesistenza del credito per il difetto di prova della prestazione resa spettante alla società ingiungente, atteso che, evidenziava, le fatture ingiunte costituivano documenti privi della Cont valenza fiscale ex art. 21 DPR 633/1972 e prive dell'attestazione di corretto invio allo sistema di interscambio).
Disconosceva le prestazioni extracontrattuali oggetto delle fatture ingiunte, in quanto non attinenti né al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 01.10.2019 (All. 2) ed esibito con il procedimento monitorio né nel dettaglio dei lavori (All. 5 opposizione), poiché emesse in epoca successiva (settembre 2020, gennaio e maggio 2021) alla consegna delle opere avvenuta il 03.07.2020.
Aggiungeva che tali fatture erano state redatte talmente genericamente da non permettere la comprensione delle opere a cui si faceva riferimento.
Sottolineava sul punto, inoltre, che le tali lavorazioni extra dovevano essere preventivate ed effettuate solo ad accettazione (come previsto nel contratto di appalto, all'art. 4, all. n. 2 opposizione), mentre tra gli atti prodotti da parte opposta non risultavano esserci documenti comprovanti né la richiesta, né il preventivo, tantomeno, l'accettazione del committente dei suindicati lavori.
Chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno causato dal ritardo della consegna delle opere che di conseguenza aveva determinato un ritardo sull'avvio della propria attività di ristorazione. Sul punto specificava che, come previsto nel suddetto contratto di appalto, la consegna dei lavori sarebbe dovuta avvenire nei 30/50 giorni successivi alla data di inizio degli stessi (16.10.2019), mentre, invece, era avvenuta solo in data 07.08.2020, come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. nel certificato di esecuzione lavori per committente privato in data 21.07.2021. Parte_2 Deduceva che il suddetto danno ammontava a circa 20.000,00 euro, quantificato sulla base della disamina dei propri bilanci 2018-2019-2020 (All.6-7-8), in cui, sosteneva, era chiaro un calo di fatturato proprio dovuto alla chiusura del locale per i lavori di ristrutturazione in questione.
Ciò posto, espressamente chiedeva: “In via preliminare: 1) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo notificato per la violazione dell'art. 163 c.p.c. n. 2 e per quanto meglio espresso in premessa. Nel merito: 2) In ogni caso, revocare il Decreto ingiuntivo n. 825/2022 del 16.05.2022 (R.G.2816/2022) emesso dal Tribunale di Taranto in data 16.05.2022, perché infondato in fatto e in diritto, nonché per tutte le causali di cui alle precedenti ragioni. 3) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto alla ovvero, in
Controparte_4 subordine, rideterminare il credito nella somma che sarà accertata in corso di causa. 4) In via riconvenzionale, accertare il danno da ritardo nella consegna patito dall'opponente e, per l'effetto condannare , al risarcimento dello stesso in
Controparte_4 favore di NO s.r.l., commisurandolo nella somma di € 20.000,00, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, ovvero anche in via equitativa, procedendo alla compensazione di eventuali somme che dovessero accertarsi come dovute alla NO s.r.l. all'opposta . 5) Condannare
Controparte_4 [...] al pagamento di spese, diritti ed onorario del presente
Controparte_4 procedimento”.
2 Si costituiva in giudizio la società Controparte_1
in data 09.11.2022, osservando che l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente
[...] era da ritenersi infondata in quanto si trattava di mera irregolarità inidonea ad inficiare l'individuazione dell'ingiungente e che, inoltre, il mandato ad agire era stato correttamente conferito dalla stessa società. Evidenziava che, in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo, l'opponente aveva comunque proposto la presente opposizione contro la stessa Controparte_1
così sanando ogni eventuale irregolarità e/o nullità e/o annullabilità.
[...]
Nel merito, deduceva che le proprie prestazioni rese ed oggetto della richiesta di cui al decreto ingiuntivo in quanto non correttamente onorate, contestate, inoltre, per la prima volta solo nell'odierna sede, erano state provate da tutta la documentazione prodotta, già in fase monitoria, a sostegno, compresa la corrispondenza intercorsa fra le parti via mail, nella quale si faceva espresso accenno alle fatture richiamate nel procedimento monitorio, all'impossibilità dell'opponente di evadere puntualmente i relativi pagamenti a causa dei gravi problemi di natura economica intervenuti e alle lavorazioni extra che esulavano dal contratto di appalto sottoscritto dalle parti, concordate, a suo dire, dalle stesse nel corso della realizzazione delle opere già pattuite (cfr. mail allegate in comparsa).
Specificava, al riguardo, che il suddetto ritardo nei pagamenti da parte dell'opponente, l'aveva costretta non soltanto a veder procrastinato il proprio guadagno ma, altresì, a saldare in proprio e con aggravio di spese l'anticipo fatture a cui aveva avuto accesso presso il proprio Istituto bancario.
Chiedeva, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da controparte, in quanto sfornita di prova e basata su un giudizio ipotetico di probabilità, quale quello sui bilanci relativi ad annualità future.
Alla luce delle suindicate ragioni, chiedeva: “1) in via preliminare, respingere l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo n. 825/2022 in quanto infondata in fatto e diritto;
2) nel merito, rigettare la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo n. 825/2022 opposto, in quanto il credito in esso descritto è certo, liquido ed esigibile per tutte le ragioni spiegate nella narrativa che precede e, conseguentemente;
3) rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e diritto, oltre che non fornita di prova e/o afferente ad un danno paventato meramente ipotetico;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, contenerla nei limiti del giusto e del dovuto e, comunque, nei limiti della somma di € 14.437,00= richiesta in via monitoria;
5) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Durante la prima udienza di comparizione svoltasi in data 05.12.2022, su richiesta delle parti presenti, questo Giudice assegnava i termini indicati dall'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e rinviava per la discussione sugli eventuali mezzi di prova richiesti all'udienza del 27.3.2023.
Le parti depositavano le proprie memorie nei termini previsti. Si ammettevano le prove orali come indicato in atti e si formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che non veniva accettata da parte opponente (cfr. verbale udienza 11.09.2023).
Si procedeva, quindi, all'assunzione delle prove e la sig.ra , legale rappresentante di Persona_1 NO non compariva in quanto persona molto anziana;
parte opposta chiedeva che la mancata comparizione del legale rappresentante venisse valutata ai sensi di legge;
si procedeva, così, all'interrogatorio del sig. e all'escussione della sig.ra socia Controparte_1 Testimone_1 accomandataria della e del geom. Controparte_1 Controparte_1 Pt_2
3 All'esito, questo Giudice rinviava per l'ascolto di ulteriori due testi, uno per parte, all'udienza del 29.01.2024, riservando ogni valutazione in ordine all'interrogatorio del legale rappresentante di parte opponente. Si procedeva, quindi, all'escussione dei testi e . All'esito, Testimone_2 Testimone_3 si rinviava per valutare il proseguo del giudizio all'udienza del 6.5.2024. In tale circostanza, parte opponente insisteva per l'ammissione della CTU come richiesta ed articolata nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2; parte opposta non si opponeva. Rigettate le richieste di consulenza tecnica avanzate si rinviava all'udienza del 13.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In questa data, le parti precisavano le conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 CPC. Questo Giudice riservava la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., di giorni 60 per conclusionali e venti per le repliche.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
******
Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione, stante il rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. Risulta dai documenti in atti, infatti, che il decreto ingiuntivo n. 825/2022 pubblicato in data 16.05.2022 sia stato notificato in data 26.05.2022 e che la citazione in opposizione sia stata notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 30.06.2022 dunque, nel rispetto del predetto termine di quaranta giorni dalla data della notifica.
Quanto all'eccezione preliminare di nullità assoluta del d.i. per l'errata indicazione del codice/fiscale e partita iva della società opposta, si ritiene debba essere rigettata. Invero, possono essere applicati, nella fattispecie de qua, i principi contenuti nella ordinanza della Cassazione civile n. 19473 del 2023, che espressamente statuisce: “l'errore sulle generalità del convenuto o dell'appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata” (Cassazione sentenza n. 24441/2015). Inoltre, aggiungono gli “nessun dubbio poteva Parte_3 sussistere circa il fatto che la reale destinataria dell'impugnazione fosse proprio la società originaria opposta, sebbene nella parte dell'atto relativa alla vocatio in jus, per un evidente errore materiale agevolmente riconoscibile emendabile all'esito di una lettura globale dell'atto, il soggetto convenuto in giudizio risultasse diverso”.
Si osserva, pertanto, che l'errata indicazione del codice fiscale o della partita IVA nel decreto ingiuntivo o nella procura non comporta automaticamente la nullità assoluta del provvedimento, ma può portare alla sua annullabilità se l'errore causa incertezza sull'identità della parte o rende impossibile l'esecuzione.
Nel caso de quo, l'errore non ha ingenerato alcun dubbio sulla identità dell'opposto, considerato che l'opponente ha proposto la presente opposizione contro tempestivamente così Controparte_1 sanando ogni eventuale irregolarità e/o annullabilità in virtù del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
*******
Nel merito, si osserva in via preliminare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa
4 fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. È necessario, quindi, pronunciarsi sulla domanda di condanna di parte opposta al pagamento della somma ingiunta, considerando i motivi di opposizione di parte opponente.
All'esito della istruttoria documentale svolta si ritiene che la Controparte_5 abbia dimostrato la sussistenza del suo diritto di credito nell'ammontare
[...] preteso.
Parte opposta ha prodotto, infatti, sin dal deposito del ricorso monitorio le fatture sia in formato pdf che in formato in formato elettronico .xml (cfr. allegati memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.3). In particolare, ha prodotto: 1) Fattura n. 284/2020 del 18.09.2020 relativa a “voci extra lavorazioni e materiali gas;
voci extra condizionamento;
voci extra porte e serramenti;
voci extra muratura e rivestimenti;
voci extra elettricità ed illuminazione”, dell'importo di 13.760,00; 2) Fattura n. 138/2021 del 18.05.2021 relativa “lavori e/pompa centrif. ” dell'importo di 204,92 CP_6 eu;
3) Fattura n. 43/2022 del 31.01.2022 relativa alla “fornitura e posa serbatoio acqua da lt 750” dell'importo di euro 350,00, per una somma complessiva di € 14.437,00.
Si ritiene che tali fatture siano state redatte in maniera dettagliata e completa, posto che le stesse recano la chiara indicazione dei lavori a cui facevano riferimento e del singolo importo corrispondente (utilizzo di ulteriori materiali, gas, condizionamento, porte e serramenti, elettricità ed illuminazione, installazione di una “pompa centrif. Compact/A , fornitura e posa in opera di un serbatoio di CP_6 acqua da lt. 750,00), a tacitazione della contestazione di parte opponente riguardo alla loro redazione in maniera generica e tale da non consentire neppure di comprendere a quali opere si faccia riferimento.
Parte opposta ha, altresì, allegato la seguente documentazione a riprova dell'esistenza dei rapporti commerciali tra le parti: 4) Preventivo lavori del 01.10.2019; 5) Contratto di appalto privato sottoscritto in data 16.10.2019; 6) Dichiarazione di fine lavori del 03.07.2020; 8) Comunicazioni intercorse via mail fra le parti;
9) Comunicazione PEC del 10.02.2021 inviata alla ingiunta.
Parte opponente sostiene che le lavorazioni a cui si fa riferimento nelle fatture ingiunte siano
“lavorazioni aggiuntive, genericamente indicate come “extra” senza alcuna specificazione riguardo alle stesse né alcuna prova di accordi intercorsi tra le parti in tal senso” (cfr. comparsa conclusionale opponente a pag. 4), senza alcun preventivo scritto in virtù dell'art. 4 del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 16.10.2019.
In effetti, all'esito della attività istruttoria espletata, emerge che non vi è stato alcun preventivo scritto di dette opere, come confermato dal sig. , legale rappresentante della società Controparte_1
, che in sede di interrogatorio ha dichiarato:” preciso che non ho mai inviato alcun Controparte_1 preventivo per iscritto per l'esecuzione delle opere richieste, né che tali opere siano mai state accettate da NO”, atteso che, ha aggiunto: “NO S.r.l. non mi ha mai richiesto per iscritto le opere extra indicate in fattura ma solo in corso d'opera e sempre verbalmente….in maniera frammentata e sempre verbale” (cfr. verbale d'udienza del 16.10.2023) e dalla sig.ra socia Testimone_1
5 accomandataria azienda , la quale ha affermato: Controparte_1 Controparte_1
“confermo la circostanza n. 1 della memoria n.2 di parte opposta (1) “vero che durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del locale in cui insiste l'attività lavorativa della NO s.r.l., CP_5 in Taranto alla Via lago d'Arvo n. 107, venivano dalla stessa commissionate alla Controparte_1
in corso d'opera, ulteriori lavorazioni rispetto a quelle previste dal contratto sottoscritto, sorte
[...] unicamente per volontà della sola NO, come descritte nelle fatture nn. 284/2020, 138/2021 e 43/2022 allegate al fascicolo monitorio?”), preciso che durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del locale in cui insiste l'attività lavorativa della in Taranto Parte_4 alla Via lago d'Arvo n. 107, venivano dalla stessa commissionate alla in Controparte_1 corso d'opera, quasi ogni giorno, ulteriori lavorazioni rispetto a quelle previste dal contratto sottoscritto o modifiche, sorte unicamente per volontà della sola NO, tanto so perché in quanto socia, ero presente spesso sui cantieri” (cfr. verbale d'udienza del 16.10.2023). Ed infine il teste (si veda verbale d'udienza del 29.01.2024), nel disconoscere le fatture mostrate, ha Testimone_2 confermato che non vi furono richieste, per iscritto di opere extra, né che le stesse furono oggetto di preventivo da parte della . CP_1
Tuttavia, in primo luogo non vi era alcuna necessità di una richiesta scritta delle opere extra-contratto. Le parti avevano pattuito che le opere extra dovessero essere accettate prima di essere eseguite da parte opponente ma non avevano precisato che l'accettazione dovesse avvenire per iscritto (cfr. art. 4 punto 4 contratto di appalto tra le parti).
Ed ancora, dalla disamina della documentazione prodotta da parte opposta, emerge chiaramente che la società opponente ha riconosciuto il debito nei confronti della opposta dell'importo di euro 13.760,00 relativo alla fattura n. 284/2020 del 18.09.2020, nel momento in cui nella mail del 16.12.2020 espressamente scriveva: "Gent.mi, in riferimento a V.s fattura indicata in oggetto- precisamente la n. 284 emessa in data 18.09.2019 di eu 13.760,00 e secondo quanto da voi riferitoci, Cont anticipata presso l'Istituto bancario ...legata alla realizzazione di lavori edili presso il nostro locale commerciale adibito a pizzeria in Via Lago D'Arvo a Taranto, la presente per comunicarvi che la scrivente società, a fronte del lievitare dei costi legati al completamento dell'investimento nel nuovo locale di cui all'oggetto, si è attivata per ottenere ulteriore finanza finalizzata a consentire i pagamenti legati alla parte finale dell'investimento (....). Vogliate pertanto richiedere a Vs. suddetto Istituto bancario la concessione di una proroga relativa alla scadenza della fattura stessa in attesa del perfezionamento della suddetta operazione di finanziamento che ci auguriamo di concludere entro i prossimi 30 giorni. Sperando che vorrete comprendere i disagi causatici dall'emergenza Covid e scusandoci per i problemi arrecatevi, porgiamo distinti saluti." (cfr. pec del 16.12.2020 allegata alla comparsa).
Ed ancora, con pec del 10.02.2021, la società opponente chiedeva alla opposta la concessione di una ulteriore proroga per poter adempiere alle proprie obbligazioni assunte nei confronti della stessa:
“Gent.mi, facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione per informarvi che la scrivente società ha in corso di definizione ulteriori linee di credito bancarie che le consentiranno di far fronte agli impegni assunti nei vostri confronti. Siamo fiduciosi che tali linee di credito si perfezioneranno in breve tempo. Cogliamo l'occasione per scusarci dei disagi arrecatevi ma vi preghiamo di credere che, ove la nostra attività si fosse potuta svolgere con regolarità e non fosse costretta alla chiusura per lunghi periodi o a lavorare per il solo asporto...avremmo già saldato quanto dovuto" (cfr. pec del 10.02.2021 allegata alla comparsa).
Si rileva che tali documenti, prodotti in allegato alle memorie di costituzione di parte opposta, non sono stati disconosciuti specificamente e tempestivamente né con riferimento alla provenienza né
6 rispetto al contenuto nei verbali di prima udienza né nelle memorie ex art., 183 comma VI c.p.c. Costituiscono dunque, senza alcun dubbio, riconoscimento del debito.
Sul punto, si osserva che il riconoscimento del debito da parte del debitore ai sensi dell'art. 1988 del codice civile esonera il creditore dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale da cui il debito trae origine e il debitore che lo effettua, di fatto, si assume l'onere di dimostrare che il debito non esiste o non è valido.
Il teste della cui attendibilità si ha motivo di dubitare, in quanto socio della NO e quindi Tes_4 interessato alla decisione, ha affermato “In merito alla circostanza n. 4 posso dire che noi abbiamo pagato integralmente e che le mail venivano lette ed inviate dal commercialista”, introducendo una precisazione neppure richiesta dalla circostanza oltre che inverosimile- essendo l'indirizzo di spedizione quello pec della e comunque irrilevante perché il commercialista agiva per conto Parte_5 della NO e non certamente a nome proprio.
Riconosciuto quindi il debito riportato nella fattura n. 284/2020 del 18.09.2020, si osserva che per quanto attiene alle altre fatturazioni, parte opponente si è opposta al credito in maniera generica (138/2021 del 18.05.2021 e n. 43/2022 del 31.01.2022 non oggetto di riconoscimento del debito contenuto nella pec del 16.10.2020).
Si rileva, inoltre, che non vi è stato un disconoscimento tempestivo da parte dell'opponente di tutte le n.3 fatture ingiunte né dei lavori a cui le stesse si riferivano prima della richiesta di ingiunzione.
Parte opponente non ha poi introdotto fatti estintivi o modificativi della pretesa successivi all'esecuzione della prestazione in suo favore. Il teste ha dichiarato fatti diretti a dimostrare Tes_4 che i lavori non sono stati effettuati a regola d'arte e sono stati contestati (ad esempio i muri in cartongesso) ma non vi è alcun riscontro rispetto a tali dichiarazioni che peraltro sono generiche.
Occorre evidenziare, infine, che i lavori eseguiti dalla , come da contratto e successive CP_1 integrazioni, furono accettati integralmente, come da dichiarazione sottoscritta al momento della consegna alla fine degli stessi (cfr. dichiarazione di fine lavori con buon esito, in data 03/07/2020 allegata alla comparsa), e alcuna contestazione è stata sollevata dall'opponente all'odierna opposta durante l'esecuzione delle opere, se non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Dirimente sul punto la testimonianza resa dal sig. , amministratore dell'azienda Testimone_3 denominata Forniture Alberghiere srl, avente rapporti commerciali con entrambe le società in causa, che ha dichiarato: “In merito alla circostanza n.1 della memoria 183, comma 6 n.2 di parte opposta (1) “vero che durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del locale in cui insiste l'attività lavorativa della in Taranto alla Via lago d'Arvo n. 107, venivano dalla stessa Parte_4 commissionate alla in corso d'opera, ulteriori lavorazioni rispetto a quelle Controparte_1 previste dal contratto sottoscritto, sorte unicamente per volontà della sola NO, come descritte nelle fatture nn. 284/2020, 138/2021 e 43/2022 allegate al fascicolo monitorio?”), posso dire che riconosco le fatture che mi vengono sottoposte, su pure di altra ditta, e il lavori descritti nelle stesse;
preciso che effettivamente furono svolte lavorazioni aggiuntive per volontà della società NO, ad esempio alcune attrezzature previste in un modo sono state realizzate in un altro con conseguente cambio degli attacchi elettrici;
in merito alla circostanza n.2 della memoria 183, comma 6 n.2 di parte opposta (2) “vero che le dette lavorazioni aggiuntive venivano commissionate per sopravvenute valutazioni della sola società NO s.r.l. che provvedeva a concordarle con la opposta?”) posso dire che mi risulta che le stesse siano state concordate tra le parti tanto posso dire in quanto ero io a fornire i materiali per le attrezzature”. (cfr. verbale del 29.01.2024).
7 Non si ha motivo di dubitare di quanto dichiarato dal teste, terzo rispetto alle parti.
Occorre, poi, considerare che il legale rappresentante della NO, di cui si è rappresentata solo la avanzata età, non si è presentato per rendere interrogatorio così che i fatti dedotti quali la richiesta di ulteriori lavorazioni e il mancato pagamento delle fatture, sono fatti che possono considerarsi provati ex art. 112 c.p.c., in virtù di tutti gli altri elementi richiamati.
Alla luce delle suindicate ragioni, si può pacificamente concludere che il credito rimane quindi accertato nell'ammontare richiesto da parte opposta.
Le prove orali e documentali raccolte e in particolare il riconoscimento di debito richiamato hanno permesso di accertare che per le lavorazioni extra indicate nei documenti allegati la
[...] vanta un credito nei confronti della Controparte_1
. pari a € 14.437,00, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo. Parte_1
L'opposizione, quindi, deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve quindi essere confermato in ogni sua statuizione e dichiarato definitivamente esecutivo.
LA DOMANDA RICONVEZIONALE
Parte opponente propone domanda riconvenzionale per il riconoscimento del danno, quantificato in euro 20.000,00, da ritardata consegna delle opere appaltate da parte dell'opposta, atteso che la data di inizio lavori era prevista per il mese di ottobre 2019 ed il termine nei successivi 30/50 gg. lavorativi mentre la data di fine lavori è avvenuta il 03.07.2020 (cfr. attestazione pari data allegata agli atti).
Per quantificare il danno, la stessa ha prodotto i propri Bilanci 2018-2019-2020 (all. 6-7-8 opposizione) con l'intento “di verificare con assoluta certezza che, se la ditta avesse CP_1 rispettato la tempistica cui si era impegnata, la NO avrebbe potuto aprire il proprio esercizio commerciale – Pizzeria anche d'asporto – entro i primi mesi dell'anno 2020 e non sarebbe rimasta coinvolta nel blocco determinato dal Lockdown, con conseguente mantenimento del trend positivo della produzione, ma anzi avrebbe potuto agevolmente beneficiare del proprio servizio delivery”.
In primo luogo, occorre evidenziare che pur essendovi prova di un ritardo nella consegna dei lavori, non vi è prova della imputabilità del ritardo in carico a parte opposta, considerato che al contrario è provato dalle dichiarazioni del teste che vi sono state delle richieste extra in corso d'opera. Tes_3
La Cassazione ha avuto modo di rilevare che “Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite” (Cassazione civile sez. II, 26/03/2019, n.8405); osserva Cassazione più datata che comunque l'onere della prova della colpa dell'appaltatore, in tali circostanze, ricade sul committente (Cassazione civile sez. II, 06/10/2011, n.20484 “Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori;
perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore).
8 Non è stata data prova, allora, in primo luogo della imputabilità del ritardo a colpa dell'appaltatore ed inoltre no0n vi è prova del danno da ritardo;
la produzione documentale non è certamente idonea a dimostrare il danno da ritardo nella consegna patito e richiesto dall'opponente atteso che l'esame dei bilanci consentirebbe solo un giudizio ipotetico di probabilità, peraltro falsato dal fatto che ante 2020 l'azienda NO non aveva avviato una ristrutturazione, che avrà implicato una chiusura dell'attività o quantomeno una riduzione, che comunque avrà inciso sul fatturato a prescindere dalla consegna tempestiva o meno dei lavori da parte di . Non è stato introdotto, poi, alcun CP_1 elemento che collegasse univocamente il calo di fatturato alla ritardata consegna dei lavori,
per questi motivi
la consulenza tecnica è stata rigettata.
La domanda riconvenzionale di parte opponente va dunque rigettata.
SPESE PROCESSUALI
Le spese sono a carico della parte opponente, in quanto soccombente. Si liquidano in euro 5.077,00 per onorari, considerato il valore della causa e le fasi in cui si è articolato il giudizio, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014. Le spese devono distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 825/2022 presentata da ., in persona del legale rappresentante p.t, nei confronti di Parte_1
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p t., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 825/2022 del 18.5.2022, di cui dichiara definitivamente l'esecutorietà, con conseguente condanna dell'opponente a quanto nel decreto ingiunto;
- CONDANNA parte opponente ., in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1 parte opposta in Controparte_1 persona del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari, oltre IVA, C.A. e quanto altro dovuto per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- RIGETTA ogni altra domanda proposta da , in persona del l.r.p.t, nei confronti di Parte_1
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Così deciso in Taranto, 29.07.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3914/2022, promossa
DA
(p.iva ) in persona dell'Amministratrice Unica, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Carmela Liuzzi, giusto mandato su foglio separato e parte integrante dell'atto di opposizione;
- Parte Opponente-
CONTRO
(p.iva Controparte_1
), in pers. del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Ponzetta e dall'avv. P.IVA_2 Stefania Guelfo, giusta mandato in calce all'atto del ricorso;
-Parte Opposta-
*****
Con ricorso depositato il 12/05/2022 Controparte_1 chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della società NO S.r.l. per il
[...] pagamento delle seguenti fatture: n. 284/2020 del 18.09.2020, n. 138/2021 del 18.05.2021 e n. 43/2022 del 31.01.2022, per l'importo complessivo di € 14.437,00, a titolo di mancato pagamento di lavorazioni extra, rispetto al contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 16.10.2019. Allegava a tal fine le suddette fatture;
il preventivo lavori del 01.10.2019; il contratto di appalto privato sottoscritto in data 16.10.2019; la dichiarazione di fine lavori del 03.07.2020; l'estratto conto bancario Cont al 30.09.2020 relativo al C/C intestato alla ricorrente ed acceso c/o le comunicazioni intercorse via mail fra le parti;
la comunicazione PEC del 10.02.2022 inviata alla ingiunta. Il Tribunale di Taranto emetteva in data 18.05.2022 il decreto n. 825/2022, opposto con atto del 04.07.2022.
1 La parte ingiunta NO S.r.l. eccepiva preliminarmente la nullità assoluta del decreto ingiuntivo per la violazione dell'art. 163 n. 2 c.p.c., posto che nel ricorso era presente un errato codice fiscale/partita iva del ricorrente , con la conseguenza che Controparte_1 non vi era prova nel ricorso, a parere dell'odierna opponente, dell'esatta individuazione del soggetto ingiungente. Aggiungeva, inoltre, che anche la procura del difensore di parte opposta conteneva il medesimo codice fiscale errato.
Nel merito, deduceva l'inesistenza del credito per il difetto di prova della prestazione resa spettante alla società ingiungente, atteso che, evidenziava, le fatture ingiunte costituivano documenti privi della Cont valenza fiscale ex art. 21 DPR 633/1972 e prive dell'attestazione di corretto invio allo sistema di interscambio).
Disconosceva le prestazioni extracontrattuali oggetto delle fatture ingiunte, in quanto non attinenti né al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 01.10.2019 (All. 2) ed esibito con il procedimento monitorio né nel dettaglio dei lavori (All. 5 opposizione), poiché emesse in epoca successiva (settembre 2020, gennaio e maggio 2021) alla consegna delle opere avvenuta il 03.07.2020.
Aggiungeva che tali fatture erano state redatte talmente genericamente da non permettere la comprensione delle opere a cui si faceva riferimento.
Sottolineava sul punto, inoltre, che le tali lavorazioni extra dovevano essere preventivate ed effettuate solo ad accettazione (come previsto nel contratto di appalto, all'art. 4, all. n. 2 opposizione), mentre tra gli atti prodotti da parte opposta non risultavano esserci documenti comprovanti né la richiesta, né il preventivo, tantomeno, l'accettazione del committente dei suindicati lavori.
Chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno causato dal ritardo della consegna delle opere che di conseguenza aveva determinato un ritardo sull'avvio della propria attività di ristorazione. Sul punto specificava che, come previsto nel suddetto contratto di appalto, la consegna dei lavori sarebbe dovuta avvenire nei 30/50 giorni successivi alla data di inizio degli stessi (16.10.2019), mentre, invece, era avvenuta solo in data 07.08.2020, come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. nel certificato di esecuzione lavori per committente privato in data 21.07.2021. Parte_2 Deduceva che il suddetto danno ammontava a circa 20.000,00 euro, quantificato sulla base della disamina dei propri bilanci 2018-2019-2020 (All.6-7-8), in cui, sosteneva, era chiaro un calo di fatturato proprio dovuto alla chiusura del locale per i lavori di ristrutturazione in questione.
Ciò posto, espressamente chiedeva: “In via preliminare: 1) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo notificato per la violazione dell'art. 163 c.p.c. n. 2 e per quanto meglio espresso in premessa. Nel merito: 2) In ogni caso, revocare il Decreto ingiuntivo n. 825/2022 del 16.05.2022 (R.G.2816/2022) emesso dal Tribunale di Taranto in data 16.05.2022, perché infondato in fatto e in diritto, nonché per tutte le causali di cui alle precedenti ragioni. 3) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto alla ovvero, in
Controparte_4 subordine, rideterminare il credito nella somma che sarà accertata in corso di causa. 4) In via riconvenzionale, accertare il danno da ritardo nella consegna patito dall'opponente e, per l'effetto condannare , al risarcimento dello stesso in
Controparte_4 favore di NO s.r.l., commisurandolo nella somma di € 20.000,00, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, ovvero anche in via equitativa, procedendo alla compensazione di eventuali somme che dovessero accertarsi come dovute alla NO s.r.l. all'opposta . 5) Condannare
Controparte_4 [...] al pagamento di spese, diritti ed onorario del presente
Controparte_4 procedimento”.
2 Si costituiva in giudizio la società Controparte_1
in data 09.11.2022, osservando che l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente
[...] era da ritenersi infondata in quanto si trattava di mera irregolarità inidonea ad inficiare l'individuazione dell'ingiungente e che, inoltre, il mandato ad agire era stato correttamente conferito dalla stessa società. Evidenziava che, in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo, l'opponente aveva comunque proposto la presente opposizione contro la stessa Controparte_1
così sanando ogni eventuale irregolarità e/o nullità e/o annullabilità.
[...]
Nel merito, deduceva che le proprie prestazioni rese ed oggetto della richiesta di cui al decreto ingiuntivo in quanto non correttamente onorate, contestate, inoltre, per la prima volta solo nell'odierna sede, erano state provate da tutta la documentazione prodotta, già in fase monitoria, a sostegno, compresa la corrispondenza intercorsa fra le parti via mail, nella quale si faceva espresso accenno alle fatture richiamate nel procedimento monitorio, all'impossibilità dell'opponente di evadere puntualmente i relativi pagamenti a causa dei gravi problemi di natura economica intervenuti e alle lavorazioni extra che esulavano dal contratto di appalto sottoscritto dalle parti, concordate, a suo dire, dalle stesse nel corso della realizzazione delle opere già pattuite (cfr. mail allegate in comparsa).
Specificava, al riguardo, che il suddetto ritardo nei pagamenti da parte dell'opponente, l'aveva costretta non soltanto a veder procrastinato il proprio guadagno ma, altresì, a saldare in proprio e con aggravio di spese l'anticipo fatture a cui aveva avuto accesso presso il proprio Istituto bancario.
Chiedeva, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da controparte, in quanto sfornita di prova e basata su un giudizio ipotetico di probabilità, quale quello sui bilanci relativi ad annualità future.
Alla luce delle suindicate ragioni, chiedeva: “1) in via preliminare, respingere l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo n. 825/2022 in quanto infondata in fatto e diritto;
2) nel merito, rigettare la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo n. 825/2022 opposto, in quanto il credito in esso descritto è certo, liquido ed esigibile per tutte le ragioni spiegate nella narrativa che precede e, conseguentemente;
3) rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e diritto, oltre che non fornita di prova e/o afferente ad un danno paventato meramente ipotetico;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, contenerla nei limiti del giusto e del dovuto e, comunque, nei limiti della somma di € 14.437,00= richiesta in via monitoria;
5) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Durante la prima udienza di comparizione svoltasi in data 05.12.2022, su richiesta delle parti presenti, questo Giudice assegnava i termini indicati dall'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e rinviava per la discussione sugli eventuali mezzi di prova richiesti all'udienza del 27.3.2023.
Le parti depositavano le proprie memorie nei termini previsti. Si ammettevano le prove orali come indicato in atti e si formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che non veniva accettata da parte opponente (cfr. verbale udienza 11.09.2023).
Si procedeva, quindi, all'assunzione delle prove e la sig.ra , legale rappresentante di Persona_1 NO non compariva in quanto persona molto anziana;
parte opposta chiedeva che la mancata comparizione del legale rappresentante venisse valutata ai sensi di legge;
si procedeva, così, all'interrogatorio del sig. e all'escussione della sig.ra socia Controparte_1 Testimone_1 accomandataria della e del geom. Controparte_1 Controparte_1 Pt_2
3 All'esito, questo Giudice rinviava per l'ascolto di ulteriori due testi, uno per parte, all'udienza del 29.01.2024, riservando ogni valutazione in ordine all'interrogatorio del legale rappresentante di parte opponente. Si procedeva, quindi, all'escussione dei testi e . All'esito, Testimone_2 Testimone_3 si rinviava per valutare il proseguo del giudizio all'udienza del 6.5.2024. In tale circostanza, parte opponente insisteva per l'ammissione della CTU come richiesta ed articolata nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2; parte opposta non si opponeva. Rigettate le richieste di consulenza tecnica avanzate si rinviava all'udienza del 13.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In questa data, le parti precisavano le conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 CPC. Questo Giudice riservava la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., di giorni 60 per conclusionali e venti per le repliche.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
******
Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione, stante il rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. Risulta dai documenti in atti, infatti, che il decreto ingiuntivo n. 825/2022 pubblicato in data 16.05.2022 sia stato notificato in data 26.05.2022 e che la citazione in opposizione sia stata notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 30.06.2022 dunque, nel rispetto del predetto termine di quaranta giorni dalla data della notifica.
Quanto all'eccezione preliminare di nullità assoluta del d.i. per l'errata indicazione del codice/fiscale e partita iva della società opposta, si ritiene debba essere rigettata. Invero, possono essere applicati, nella fattispecie de qua, i principi contenuti nella ordinanza della Cassazione civile n. 19473 del 2023, che espressamente statuisce: “l'errore sulle generalità del convenuto o dell'appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata” (Cassazione sentenza n. 24441/2015). Inoltre, aggiungono gli “nessun dubbio poteva Parte_3 sussistere circa il fatto che la reale destinataria dell'impugnazione fosse proprio la società originaria opposta, sebbene nella parte dell'atto relativa alla vocatio in jus, per un evidente errore materiale agevolmente riconoscibile emendabile all'esito di una lettura globale dell'atto, il soggetto convenuto in giudizio risultasse diverso”.
Si osserva, pertanto, che l'errata indicazione del codice fiscale o della partita IVA nel decreto ingiuntivo o nella procura non comporta automaticamente la nullità assoluta del provvedimento, ma può portare alla sua annullabilità se l'errore causa incertezza sull'identità della parte o rende impossibile l'esecuzione.
Nel caso de quo, l'errore non ha ingenerato alcun dubbio sulla identità dell'opposto, considerato che l'opponente ha proposto la presente opposizione contro tempestivamente così Controparte_1 sanando ogni eventuale irregolarità e/o annullabilità in virtù del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
*******
Nel merito, si osserva in via preliminare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa
4 fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. È necessario, quindi, pronunciarsi sulla domanda di condanna di parte opposta al pagamento della somma ingiunta, considerando i motivi di opposizione di parte opponente.
All'esito della istruttoria documentale svolta si ritiene che la Controparte_5 abbia dimostrato la sussistenza del suo diritto di credito nell'ammontare
[...] preteso.
Parte opposta ha prodotto, infatti, sin dal deposito del ricorso monitorio le fatture sia in formato pdf che in formato in formato elettronico .xml (cfr. allegati memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.3). In particolare, ha prodotto: 1) Fattura n. 284/2020 del 18.09.2020 relativa a “voci extra lavorazioni e materiali gas;
voci extra condizionamento;
voci extra porte e serramenti;
voci extra muratura e rivestimenti;
voci extra elettricità ed illuminazione”, dell'importo di 13.760,00; 2) Fattura n. 138/2021 del 18.05.2021 relativa “lavori e/pompa centrif. ” dell'importo di 204,92 CP_6 eu;
3) Fattura n. 43/2022 del 31.01.2022 relativa alla “fornitura e posa serbatoio acqua da lt 750” dell'importo di euro 350,00, per una somma complessiva di € 14.437,00.
Si ritiene che tali fatture siano state redatte in maniera dettagliata e completa, posto che le stesse recano la chiara indicazione dei lavori a cui facevano riferimento e del singolo importo corrispondente (utilizzo di ulteriori materiali, gas, condizionamento, porte e serramenti, elettricità ed illuminazione, installazione di una “pompa centrif. Compact/A , fornitura e posa in opera di un serbatoio di CP_6 acqua da lt. 750,00), a tacitazione della contestazione di parte opponente riguardo alla loro redazione in maniera generica e tale da non consentire neppure di comprendere a quali opere si faccia riferimento.
Parte opposta ha, altresì, allegato la seguente documentazione a riprova dell'esistenza dei rapporti commerciali tra le parti: 4) Preventivo lavori del 01.10.2019; 5) Contratto di appalto privato sottoscritto in data 16.10.2019; 6) Dichiarazione di fine lavori del 03.07.2020; 8) Comunicazioni intercorse via mail fra le parti;
9) Comunicazione PEC del 10.02.2021 inviata alla ingiunta.
Parte opponente sostiene che le lavorazioni a cui si fa riferimento nelle fatture ingiunte siano
“lavorazioni aggiuntive, genericamente indicate come “extra” senza alcuna specificazione riguardo alle stesse né alcuna prova di accordi intercorsi tra le parti in tal senso” (cfr. comparsa conclusionale opponente a pag. 4), senza alcun preventivo scritto in virtù dell'art. 4 del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 16.10.2019.
In effetti, all'esito della attività istruttoria espletata, emerge che non vi è stato alcun preventivo scritto di dette opere, come confermato dal sig. , legale rappresentante della società Controparte_1
, che in sede di interrogatorio ha dichiarato:” preciso che non ho mai inviato alcun Controparte_1 preventivo per iscritto per l'esecuzione delle opere richieste, né che tali opere siano mai state accettate da NO”, atteso che, ha aggiunto: “NO S.r.l. non mi ha mai richiesto per iscritto le opere extra indicate in fattura ma solo in corso d'opera e sempre verbalmente….in maniera frammentata e sempre verbale” (cfr. verbale d'udienza del 16.10.2023) e dalla sig.ra socia Testimone_1
5 accomandataria azienda , la quale ha affermato: Controparte_1 Controparte_1
“confermo la circostanza n. 1 della memoria n.2 di parte opposta (1) “vero che durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del locale in cui insiste l'attività lavorativa della NO s.r.l., CP_5 in Taranto alla Via lago d'Arvo n. 107, venivano dalla stessa commissionate alla Controparte_1
in corso d'opera, ulteriori lavorazioni rispetto a quelle previste dal contratto sottoscritto, sorte
[...] unicamente per volontà della sola NO, come descritte nelle fatture nn. 284/2020, 138/2021 e 43/2022 allegate al fascicolo monitorio?”), preciso che durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del locale in cui insiste l'attività lavorativa della in Taranto Parte_4 alla Via lago d'Arvo n. 107, venivano dalla stessa commissionate alla in Controparte_1 corso d'opera, quasi ogni giorno, ulteriori lavorazioni rispetto a quelle previste dal contratto sottoscritto o modifiche, sorte unicamente per volontà della sola NO, tanto so perché in quanto socia, ero presente spesso sui cantieri” (cfr. verbale d'udienza del 16.10.2023). Ed infine il teste (si veda verbale d'udienza del 29.01.2024), nel disconoscere le fatture mostrate, ha Testimone_2 confermato che non vi furono richieste, per iscritto di opere extra, né che le stesse furono oggetto di preventivo da parte della . CP_1
Tuttavia, in primo luogo non vi era alcuna necessità di una richiesta scritta delle opere extra-contratto. Le parti avevano pattuito che le opere extra dovessero essere accettate prima di essere eseguite da parte opponente ma non avevano precisato che l'accettazione dovesse avvenire per iscritto (cfr. art. 4 punto 4 contratto di appalto tra le parti).
Ed ancora, dalla disamina della documentazione prodotta da parte opposta, emerge chiaramente che la società opponente ha riconosciuto il debito nei confronti della opposta dell'importo di euro 13.760,00 relativo alla fattura n. 284/2020 del 18.09.2020, nel momento in cui nella mail del 16.12.2020 espressamente scriveva: "Gent.mi, in riferimento a V.s fattura indicata in oggetto- precisamente la n. 284 emessa in data 18.09.2019 di eu 13.760,00 e secondo quanto da voi riferitoci, Cont anticipata presso l'Istituto bancario ...legata alla realizzazione di lavori edili presso il nostro locale commerciale adibito a pizzeria in Via Lago D'Arvo a Taranto, la presente per comunicarvi che la scrivente società, a fronte del lievitare dei costi legati al completamento dell'investimento nel nuovo locale di cui all'oggetto, si è attivata per ottenere ulteriore finanza finalizzata a consentire i pagamenti legati alla parte finale dell'investimento (....). Vogliate pertanto richiedere a Vs. suddetto Istituto bancario la concessione di una proroga relativa alla scadenza della fattura stessa in attesa del perfezionamento della suddetta operazione di finanziamento che ci auguriamo di concludere entro i prossimi 30 giorni. Sperando che vorrete comprendere i disagi causatici dall'emergenza Covid e scusandoci per i problemi arrecatevi, porgiamo distinti saluti." (cfr. pec del 16.12.2020 allegata alla comparsa).
Ed ancora, con pec del 10.02.2021, la società opponente chiedeva alla opposta la concessione di una ulteriore proroga per poter adempiere alle proprie obbligazioni assunte nei confronti della stessa:
“Gent.mi, facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione per informarvi che la scrivente società ha in corso di definizione ulteriori linee di credito bancarie che le consentiranno di far fronte agli impegni assunti nei vostri confronti. Siamo fiduciosi che tali linee di credito si perfezioneranno in breve tempo. Cogliamo l'occasione per scusarci dei disagi arrecatevi ma vi preghiamo di credere che, ove la nostra attività si fosse potuta svolgere con regolarità e non fosse costretta alla chiusura per lunghi periodi o a lavorare per il solo asporto...avremmo già saldato quanto dovuto" (cfr. pec del 10.02.2021 allegata alla comparsa).
Si rileva che tali documenti, prodotti in allegato alle memorie di costituzione di parte opposta, non sono stati disconosciuti specificamente e tempestivamente né con riferimento alla provenienza né
6 rispetto al contenuto nei verbali di prima udienza né nelle memorie ex art., 183 comma VI c.p.c. Costituiscono dunque, senza alcun dubbio, riconoscimento del debito.
Sul punto, si osserva che il riconoscimento del debito da parte del debitore ai sensi dell'art. 1988 del codice civile esonera il creditore dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale da cui il debito trae origine e il debitore che lo effettua, di fatto, si assume l'onere di dimostrare che il debito non esiste o non è valido.
Il teste della cui attendibilità si ha motivo di dubitare, in quanto socio della NO e quindi Tes_4 interessato alla decisione, ha affermato “In merito alla circostanza n. 4 posso dire che noi abbiamo pagato integralmente e che le mail venivano lette ed inviate dal commercialista”, introducendo una precisazione neppure richiesta dalla circostanza oltre che inverosimile- essendo l'indirizzo di spedizione quello pec della e comunque irrilevante perché il commercialista agiva per conto Parte_5 della NO e non certamente a nome proprio.
Riconosciuto quindi il debito riportato nella fattura n. 284/2020 del 18.09.2020, si osserva che per quanto attiene alle altre fatturazioni, parte opponente si è opposta al credito in maniera generica (138/2021 del 18.05.2021 e n. 43/2022 del 31.01.2022 non oggetto di riconoscimento del debito contenuto nella pec del 16.10.2020).
Si rileva, inoltre, che non vi è stato un disconoscimento tempestivo da parte dell'opponente di tutte le n.3 fatture ingiunte né dei lavori a cui le stesse si riferivano prima della richiesta di ingiunzione.
Parte opponente non ha poi introdotto fatti estintivi o modificativi della pretesa successivi all'esecuzione della prestazione in suo favore. Il teste ha dichiarato fatti diretti a dimostrare Tes_4 che i lavori non sono stati effettuati a regola d'arte e sono stati contestati (ad esempio i muri in cartongesso) ma non vi è alcun riscontro rispetto a tali dichiarazioni che peraltro sono generiche.
Occorre evidenziare, infine, che i lavori eseguiti dalla , come da contratto e successive CP_1 integrazioni, furono accettati integralmente, come da dichiarazione sottoscritta al momento della consegna alla fine degli stessi (cfr. dichiarazione di fine lavori con buon esito, in data 03/07/2020 allegata alla comparsa), e alcuna contestazione è stata sollevata dall'opponente all'odierna opposta durante l'esecuzione delle opere, se non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Dirimente sul punto la testimonianza resa dal sig. , amministratore dell'azienda Testimone_3 denominata Forniture Alberghiere srl, avente rapporti commerciali con entrambe le società in causa, che ha dichiarato: “In merito alla circostanza n.1 della memoria 183, comma 6 n.2 di parte opposta (1) “vero che durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del locale in cui insiste l'attività lavorativa della in Taranto alla Via lago d'Arvo n. 107, venivano dalla stessa Parte_4 commissionate alla in corso d'opera, ulteriori lavorazioni rispetto a quelle Controparte_1 previste dal contratto sottoscritto, sorte unicamente per volontà della sola NO, come descritte nelle fatture nn. 284/2020, 138/2021 e 43/2022 allegate al fascicolo monitorio?”), posso dire che riconosco le fatture che mi vengono sottoposte, su pure di altra ditta, e il lavori descritti nelle stesse;
preciso che effettivamente furono svolte lavorazioni aggiuntive per volontà della società NO, ad esempio alcune attrezzature previste in un modo sono state realizzate in un altro con conseguente cambio degli attacchi elettrici;
in merito alla circostanza n.2 della memoria 183, comma 6 n.2 di parte opposta (2) “vero che le dette lavorazioni aggiuntive venivano commissionate per sopravvenute valutazioni della sola società NO s.r.l. che provvedeva a concordarle con la opposta?”) posso dire che mi risulta che le stesse siano state concordate tra le parti tanto posso dire in quanto ero io a fornire i materiali per le attrezzature”. (cfr. verbale del 29.01.2024).
7 Non si ha motivo di dubitare di quanto dichiarato dal teste, terzo rispetto alle parti.
Occorre, poi, considerare che il legale rappresentante della NO, di cui si è rappresentata solo la avanzata età, non si è presentato per rendere interrogatorio così che i fatti dedotti quali la richiesta di ulteriori lavorazioni e il mancato pagamento delle fatture, sono fatti che possono considerarsi provati ex art. 112 c.p.c., in virtù di tutti gli altri elementi richiamati.
Alla luce delle suindicate ragioni, si può pacificamente concludere che il credito rimane quindi accertato nell'ammontare richiesto da parte opposta.
Le prove orali e documentali raccolte e in particolare il riconoscimento di debito richiamato hanno permesso di accertare che per le lavorazioni extra indicate nei documenti allegati la
[...] vanta un credito nei confronti della Controparte_1
. pari a € 14.437,00, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo. Parte_1
L'opposizione, quindi, deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve quindi essere confermato in ogni sua statuizione e dichiarato definitivamente esecutivo.
LA DOMANDA RICONVEZIONALE
Parte opponente propone domanda riconvenzionale per il riconoscimento del danno, quantificato in euro 20.000,00, da ritardata consegna delle opere appaltate da parte dell'opposta, atteso che la data di inizio lavori era prevista per il mese di ottobre 2019 ed il termine nei successivi 30/50 gg. lavorativi mentre la data di fine lavori è avvenuta il 03.07.2020 (cfr. attestazione pari data allegata agli atti).
Per quantificare il danno, la stessa ha prodotto i propri Bilanci 2018-2019-2020 (all. 6-7-8 opposizione) con l'intento “di verificare con assoluta certezza che, se la ditta avesse CP_1 rispettato la tempistica cui si era impegnata, la NO avrebbe potuto aprire il proprio esercizio commerciale – Pizzeria anche d'asporto – entro i primi mesi dell'anno 2020 e non sarebbe rimasta coinvolta nel blocco determinato dal Lockdown, con conseguente mantenimento del trend positivo della produzione, ma anzi avrebbe potuto agevolmente beneficiare del proprio servizio delivery”.
In primo luogo, occorre evidenziare che pur essendovi prova di un ritardo nella consegna dei lavori, non vi è prova della imputabilità del ritardo in carico a parte opposta, considerato che al contrario è provato dalle dichiarazioni del teste che vi sono state delle richieste extra in corso d'opera. Tes_3
La Cassazione ha avuto modo di rilevare che “Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite” (Cassazione civile sez. II, 26/03/2019, n.8405); osserva Cassazione più datata che comunque l'onere della prova della colpa dell'appaltatore, in tali circostanze, ricade sul committente (Cassazione civile sez. II, 06/10/2011, n.20484 “Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori;
perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore).
8 Non è stata data prova, allora, in primo luogo della imputabilità del ritardo a colpa dell'appaltatore ed inoltre no0n vi è prova del danno da ritardo;
la produzione documentale non è certamente idonea a dimostrare il danno da ritardo nella consegna patito e richiesto dall'opponente atteso che l'esame dei bilanci consentirebbe solo un giudizio ipotetico di probabilità, peraltro falsato dal fatto che ante 2020 l'azienda NO non aveva avviato una ristrutturazione, che avrà implicato una chiusura dell'attività o quantomeno una riduzione, che comunque avrà inciso sul fatturato a prescindere dalla consegna tempestiva o meno dei lavori da parte di . Non è stato introdotto, poi, alcun CP_1 elemento che collegasse univocamente il calo di fatturato alla ritardata consegna dei lavori,
per questi motivi
la consulenza tecnica è stata rigettata.
La domanda riconvenzionale di parte opponente va dunque rigettata.
SPESE PROCESSUALI
Le spese sono a carico della parte opponente, in quanto soccombente. Si liquidano in euro 5.077,00 per onorari, considerato il valore della causa e le fasi in cui si è articolato il giudizio, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014. Le spese devono distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 825/2022 presentata da ., in persona del legale rappresentante p.t, nei confronti di Parte_1
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p t., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 825/2022 del 18.5.2022, di cui dichiara definitivamente l'esecutorietà, con conseguente condanna dell'opponente a quanto nel decreto ingiunto;
- CONDANNA parte opponente ., in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1 parte opposta in Controparte_1 persona del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari, oltre IVA, C.A. e quanto altro dovuto per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- RIGETTA ogni altra domanda proposta da , in persona del l.r.p.t, nei confronti di Parte_1
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Così deciso in Taranto, 29.07.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
9