TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 346/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] TE C.F._1
Emilia il 21 maggio 1973; rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Pagliani e Claudia
Zeppelli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Arceto di
Scandiano (RE), Via Pilastrello n. 5/A
- attore - contro
, C.F. nata a [...] E_ C.F._2
(RE) il 2 aprile 1980; rappresentata e difesa dall'avv. Simona Ferrari come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rubiera (RE), Via Vittorio Emanuele
II n. 4
- convenuta -
1 di 15 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e celebrato in Scandiano (RE), in data TE E_
30.08.2015 trascritto nel registro degli atti civili di matrimonio del
Comune di Scandiano al n. 15, parte II, serie A, dell'anno 2015 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle comunicazioni di legge;
- confermare l'affido condiviso della figlia minore , con residenza PE prevalente della fanciulla presso l'abitazione materna con frequentazione minima del padre come segue:
un giorno durante la settimana con pernotto presso la di lui abitazione;
week end alternati a partire dal venerdì pomeriggio / sabato mattina, salvo imprevisti o impegni della minore che l'uno o l'altro genitore avranno tempestivamente l'onere di comunicarsi.
- disporre che il sig. versi quale contributo al TE mantenimento in favore della figlia l'importo mensile di € 500,00;
- stabilire che le spese straordinarie afferenti siano corrisposte PE tra i genitori in ragione del 50%, come statuito dal Protocollo di
Intesa del Tribunale di Reggio Emilia 12.06.2023.
Con vittoria di spese e competenze.
2 di 15 Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e , in TE E_
Scandiano (RE), in data 30.08.2015, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DISPORRE l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_2 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
DISPORRE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore
, secondo le seguenti modalità: il martedì dall'uscita di scuola PE fino al giorno successivo, quando il signor accompagnerà la Pt_1 figlia a scuola, nonché weekend alternati dal sabato ore 9 o dall'uscita di scuola fino alla domenica sera ore 20.30 (21.00 in estate), due settimane non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, una settimana durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 25.12 al 31.12 e dal 01.01 al 06.01; tre giorni durante le vacanze pasquali, (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
e quello di Pasquetta).
DISPORRE che il signor corrisponda alla signora TE
a titolo di contributo mensile al mantenimento di E_
, la somma di € 900,00, da corrispondere entro il giorno 10 di PE ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Reggio Emilia, con decorrenza dalla domanda.
Con vittoria di spese e compensi professionali (oltre al rimborso forfettario 15%, al CPA e all'IVA), ivi comprese le spese di CTU e CTP.
3 di 15 FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2024
[...]
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio TE contratto con , dalla quale era consensualmente E_ separato in forza del decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 13 ottobre 2010, nonché l'affidamento condiviso della loro figlia (il 20 settembre 2014), la collocazione PE prevalente della stessa presso la madre e la disciplina del proprio diritto di visita, offrendo di continuare a contribuire al mantenimento della figlia in misura pari ad 500,00 al mese ed a partecipare alle spese straordinarie in ragione del 50%.
2. Costituita con comparsa depositata in data 15 aprile 2024,
, pur associandosi alle domande di divorzio e di E_ collocamento prevalente della minore presso di sé, chiedeva l'affidamento esclusivo della figlia, la disciplina degli incontri tra padre e minore in forma protetta, nonché un contributo al mantenimento della figlia stessa in misura pari ad € 1.000,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 8 febbraio 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 474 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 16 maggio 2024 venivano sentite personalmente le parti ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 17 maggio 2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, a parziale modifica delle condizioni della separazione, veniva posto a carico di l'obbligo di versare a , a TE E_ titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma PE mensile rivalutabile di € 900,00 e di partecipare, in ragione del 70%,
4 di 15 alle spese straordinarie, disponendo, altresì, C.T.U. genitoriale affidata alla dott.ssa . Persona_3
Depositata la relazione peritale, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei tre termini perentori di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 13 marzo 2025 la causa veniva quindi rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
5 di 15 L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Scandiano
(RE) in data 30 agosto 2015.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale (udienza celebrata in data
13 ottobre 2020) definito con decreto di omologa reso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13 ottobre 2020.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno una figlia, , che oggi ha 10 anni. PE
2.1. Quanto al regime di affidamento, al collocamento ed al diritto di visita spettante al genitore non collocatario, deve premettersi che, in sede di separazione consensuale, risalente all'ottobre 2020, le parti avevano concordemente deciso di celare al
Tribunale l'esistenza di una grave situazione da poco scoperta, e cioè
l'installazione, da parte del di una telecamera nel Pt_1
“troppopieno” del bidet di un bagno della casa coniugale per registrare le immagini della sedicenne – nata da una Parte_2 precedente relazione sentimentale tra la ed un altro uomo, CP_1
e convivente con i coniugi – durante il compimento di gesti attinenti la cura della propria persona e l'intimità (doccia, depilazione e altro).
6 di 15 La madre ha giustificato l'omissione sulla base della «paura», del
«disorientamento», della «voglia di “tagliare” con il passato» e dell'intento di «proteggere da ulteriori conflitti». PE
, che a quell'epoca aveva 5/6 anni, è rimasta all'oscuro PE della condotta paterna.
In questa sede la madre, stante la pregressa condotta del padre nei confronti della ragazza sedicenne e la fase preadolescenziale nella quale si sta addentrando l'altra figlia , ha chiesto PE sostanzialmente tutela per l'equilibrio psico-fisico della bambina, instando per l'espletamento di una C.T.U., che è stata difatti ammessa.
In particolare, nella relazione peritale si legge:
«Per quanto riguarda la madre, ella è apparsa una madre dedita ed equilibrata, con una rappresentazione integrata della figlia e dei suoi bisogni affettivi, educativi ed evolutivi. E' persona pacata e misurata, che ha trasmesso la sua sofferenza e il suo turbamento per gli eventi che hanno coinvolto la figlia primogenita e il padre di T_
. Malgrado ciò, si è adoperata perché venisse mantenuta la PE continuità della frequentazione fra e il padre e il loro rapporto PE non fosse danneggiato. In effetti, questo ha permesso di garantire alla bambina una condizione di serenità. La signora, tuttavia, è consapevole della necessità di intervenire con le dovute cautele, per permettere alla figlia di acquisire gli elementi di realtà che riguardano il passato e che finora non le sono stati riferiti. La madre chiede al contempo rassicurazioni rispetto a nel rapporto con il padre, in PE particolare in coincidenza con l'ingresso della figlia nell'età pre- pubere. La perizianda si è sottoposta per sua scelta alla valutazione psicodiagnostica, richiesta dal Giudice per il signor Pt_1 valutazione che ha confermato l'osservazione clinica, esente da elementi psicopatologici.
7 di 15 Per quanto riguarda il padre, egli è apparso un padre molto legato alla figlia ed impegnato nel mantenere con lei un rapporto significativo, malgrado i molteplici impegni in cui è coinvolto.
All'osservazione clinica non sono emersi elementi psicopatologici degni di nota, in linea con quanto rilevato dai test psicodiagnostici e non si sono rilevati elementi suggestivi di difficoltà nel controllo degli impulsi. Parimenti non è stato possibile osservare aspetti della personalità afferenti all'ambito delle parafilie (perversioni). Tuttavia, è doveroso segnalare che nel corso di una osservazione clinica, in particolare in un contesto valutativo, vi è un controllo cosciente dei dichiarati da parte del soggetto, che inevitabilmente interferisce con
l'osservazione. Per questo, la somministrazione di test psicodiagnostici, in particolare di un test proiettivo, come il test di
, è molto importante, in quanto, come afferma il dott. Per_4
(ausiliario della CTU) “non permette a chi vi si sottopone di Per_5 attivare meccanismi di controllo cosciente sui propri aspetti di personalità ed è in grado di cogliere le modalità cognitive, affettive e adattive autentiche con le quali il soggetto entra in relazione con se stesso, l'ambiente e gli altri.”
Il signor non si è sottratto all'approfondimento del Pt_1 pregresso episodio, in cui egli ha installato una telecamera nel bagno della figlia adolescente della moglie. Ha mostrato nel corso dei colloqui una tendenza alla minimizzazione a carattere difensivo di quanto avvenuto, che va anche messa in relazione al contesto osservativo e valutativo. Ha riferito un percorso, della durata di un anno, compiuto con uno psicologo che, per quanto avviato su richiesta della signora gli è poi stato utile per rivedere e CP_1 rielaborare il proprio agito. Egli ha insistito sul proprio bisogno di controllo, come primum movens di quanto messo in atto, anche secondo la lettura emersa nel corso del trattamento psicologico. Ha sottolineato con convinzione la differente natura del rapporto con la figlia , rispetto a quello con , nata da una precedente PE T_
8 di 15 relazione della signora Tale aspetto è rilevante, in quanto CP_1 evidenzia la non scontata capacità del soggetto in casi come questo, di tener conto delle differenze non solo generazionali, ma anche legate ai vincoli parentali.
Per quanto riguarda la minore e le sue interazioni con i genitori si rimanda alla relazione dell'ausiliaria, dott.ssa Per_6
[«L'osservazione espletata depone per l'assenza di alterazioni a carico del processo di sviluppo di e di segnali di disagio di rilevanza PE clinica, profilando una condizione di complessiva serenità psicoemotiva, anche sostenuta dalla rivenuta integrazione della minore nel contesto socio-relazionale e dal sereno dipanarsi dei rapporti familiari. D'altra parte, con riferimento alle relazioni familiari,
l'esplorazione strumentale del mondo interno di , ne tradisce la PE sussistenza di aree inaccessibili alla consapevolezza, possibilmente ascrivibili ad aspetti indefiniti e non comunicati afferenti all'ambiente familiare, in grado di profilare un clima di ambiguità che, oltre ad interferire con la possibilità di una interiorizzazione chiara delle figure genitoriali, in particolar modo della figura paterna, pur senza intaccare il legame affettivo, impedisce alla minore di esperire in profondità la vicinanza emotiva alle figure genitoriali e la completa appartenenza al nucleo familiare, sollecitando bisogni difensivi di distanziamento interiore. Sebbene allo stato le risorse mentali ed emotive di cui appare dotata e la funzionalità delle sue PE strategie difensive risulti aver protetto la minore dalle possibili ricadute psicologiche riconducibili agli elementi di indefinitezza permeanti l'ambiente familiare, non si escludono rischi futuri per la salute psicologica e per la serenità e la costanza dei rapporti familiari della minore, soprattutto con l'ingresso in adolescenza, in ragione della ridefinizione degli assetti personali e relazionali da cui la fase adolescenziale è contraddistinta», n.d.e.].
Per quanto riguarda le interazioni fra i genitori, si sono svolte in un clima pacato e con toni civili. Da parte di entrambi si rileva la
9 di 15 capacità di mantenere il focus dell'attenzione sulla figlia e non su reciproche rivendicazioni. La madre ha espresso le preoccupazioni, che hanno motivato la sua richiesta di una qualche forma di vigilanza sul rapporto padre-figlia, anche legate al fatto che si avvia PE all'età pre-pubere. Il padre ha cercato di fornire rassicurazioni, mostrando di avere qualche difficoltà nel comprendere le inquietudini materne, nella convinzione che la qualità del rapporto fra lui e la figlia
e l'esistenza del vincolo parentale di per sè debbano costituire una rassicurazione ed una certezza per la madre. Entrambi hanno concordato sull'intenzione di non turbare introducendo in PE qualche forma l'intervento dei Servizi sociali.
I genitori hanno espresso il proposito di migliorare la qualità della comunicazione fra loro, svincolandola dall'intermediazione della figlia come passa-parola.
In base a quanto sopra descritto, si suggerisce che venga applicato l'istituto dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi
i genitori e che ella rimanga collocata presso la madre.
Per quanto riguarda la frequentazione con il padre, in un incontro conclusivo con i colleghi di parte, si è convenuto che non vi siano al momento, in base all'osservazione e agli accertamenti svolti in corso di CTU, elementi che suggeriscano la necessità di una presenza terza che vigili sul rapporto padre-figlia. Per quanto riguarda i tempi di frequentazione, si ritiene, in accordo con i colleghi, che vadano mantenuti quelli attualmente in essere, vale a dire weekend alternati,
e il martedì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina. Durante le vacanze estive potrà trascorrere PE con il padre 2 settimane non consecutive, una durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno, i periodi dal 25/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1), 3 giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta) A questo proposito si sottolinea l'importanza di mantenere da parte di entrambi genitori quella flessibilità che finora sembra aver contribuito alla
10 di 15 serenità della bambina e al mantenimento di rapporti fluidi fra le famiglie materna e paterna, con l'apporto molto significativo per
di tutti i nonni. PE
Si raccomanda in particolare che i genitori si attivino, prima dell'inizio dell'adolescenza di , per comunicarle gli eventi PE pregressi che hanno riguardato il padre e la sorella, potendo così rispondere ai suoi dubbi e interrogativi ed evitando il permanere di segreti e non detti, che sicuramente rappresentano un rischio, come evidenziato dalla dott.ssa , “per la salute psicologica e per Per_6 la serenità e la costanza dei rapporti familiari della minore”. In questo processo di acquisizione di consapevolezza, andrà senz'altro PE supportata dal punto di vista psicologico da una figura competente e i genitori dovranno parimenti fruire di un sostegno alla genitorialità».
Pertanto, avuto riguardo agli esiti della C.T.U., ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per disattendere le conclusioni delle parti, che, congiuntamente, hanno chiesto la conferma dell'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
Anche i tempi di visita spettanti al padre debbono essere stabiliti in conformità alla concorde richiesta delle parti, meglio declinata in dispositivo, trattandosi, peraltro, di regolamentazione ormai da tempo praticata e valutata adeguata dalla C.T.U. con l'avallo dei consulenti di parti.
2.2. Quanto al mantenimento della minore, il padre chiede la conferma delle condizioni concordate tra le parti in sede separativa, laddove era stato stabilito un contributo per il mantenimento di PE pari ad € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la madre chiede, da ultimo, la conferma dei provvedimenti adottati in questo giudizio nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., laddove è stato aumentato sia l'assegno di mantenimento ordinario ad € 900,00 al mese, sia la misura della partecipazione alle spese straordinarie a carico del padre al 70%.
11 di 15 Occorre, dunque, verificare se dall'epoca della separazione si siano verificate delle circostanze sopravvenute e, in tal caso, accertare in quale misura abbiano determinato un'alterazione della situazione patrimoniale-reddituale delle parti, procedendo, altresì, ad una comparazione della loro condizione economico-patrimoniale.
è titolare di una ditta individuale e si occupa TE di impianti elettrici.
Non è contestato che il contributo al mantenimento della figlia fosse stato concordato in sede di separazione sulla base del suo reddito medio di € 1.800,00 circa al mese (cfr. Mod. Persone Fisiche
2017 e 2018 sub doc. 10 della convenuta).
Successivamente, egli ha dichiarato redditi annui netti pari ad €
40.300,00 nel 2021, ad € 46.00,00 nel 2022 (cfr. Mod. Persone
Fisiche 2022 e 2023 sub docc. 6 e 7 dell'attore) e ad € 63.000,00 nel
2023 (cfr. dichiarazioni rese a verbale d'udienza del 16 maggio
2024), corrispondenti, in media negli ultimi tre anni, ad € 4.150,00 circa al mese.
I suoi redditi sono quindi notevolmente aumentati dall'epoca della separazione.
Inoltre, dal 2023 percepisce ogni tre mesi (e non già ogni quattro, come erroneamente rilevato dalla convenuta) un canone di locazione per l'immobile sito in Scandiano (RE), Via Del Lavoro n. 1/F, pari ad € 1.350,00, corrispondente, dunque, ad € 450,00 al mese (a riguardo, si noti che tale somma risulta accreditata per una sola volta in ognuno dei quattro estratti conto trimestrali versati in atti dall'attore sub doc. 8 e che nella causale di ogni singolo versamento è riportato un trimestre), non risultando in alcun modo provato né che il contratto locatizio sia cointestato col comproprietario CP_2 né che tale somma sia con quest'ultimo suddivisa.
Continua a vivere nella casa familiare, sita in Scandiano (RE), Via
Ca' Mercati n. 21, di cui è proprietario esclusivo.
12 di 15 Sono invece preesistenti le altre circostanze addotte dalla convenuta (ossia le proprietà immobiliari e del veicolo).
Di contro, è impiegata presso l'autofficina del E_ fratello.
Ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 10.722,00 nel 2020, ad
€ 12.138,00 nel 2021, ad € 12.420,00 nel 2022 (cfr. Mod. 730 sub docc. 4 della convenuta).
Convive con la figlia ed i suoi genitori presso l'abitazione di questi ultimi in Rubiera (RE), Via Canale dell'Erba n. 8.
È gravata dalla rata mensile di € 268,00 per un finanziamento che, pacificamente, è stato contratto nel 2021 per ristrutturare una porzione dell'abitazione dei suoi genitori dove si è trasferita dopo aver lasciato la casa coniugale (cfr. doc. 8 della convenuta).
Percepisce integralmente l'assegno unico pari ad € 54,10 al mese.
Le esigenze di vita della minore, che all'epoca della separazione aveva 6 anni mentre nel prossimo mese di settembre ne compirà 10, sono presumibilmente aumentate.
Si sono poi ridotti i tempi di permanenza della minore col padre rispetto a quanto statuito in sede di separazione consensuale omologata, non essendo più ora previsto un pernottamento a settimana (nella giornata di giovedì) per complessivi quattro pernottamenti al mese.
Pertanto, avuto riguardo alle circostanze sopravvenute, si ritiene congruo rideterminare in € 900,00 al mese l'assegno di mantenimento ordinario per la figlia minore ed aumentare al 70% le spese straordinarie a carico del padre.
3. Tenuto conto degli accordi intercorsi da ultimo – ed all'esito della consulenza tecnica d'ufficio – sull'affidamento e sul regime di visita col genitore non collocatario, le spese di lite debbono essere compensate per 1/3, dovendo la restante frazione delle spese (pari a
2/3) essere posta a carico dell'attore, la cui domanda di natura
13 di 15 economica non è stata accolta e che, pertanto, va considerato prevalentemente soccombente.
Le spese di lite vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00), introduttiva (€
1.204,00), istruttoria (€ 1.806,00) e decisionale (€ 2.905,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità.
La convenuta ha diritto, dunque, alla rifusione della somma di €
5.077,33 (pari a 2/3 di € 7.616,00).
Le spese della C.T.U., essendosi trattato di un accertamento peritale disposto dal giudice, a fronte di contrapposte richieste delle parti e nell'interesse superiore della minore, vanno definitivamente poste per metà a carico di ciascuna parte, che, pertanto, sopporterà anche quelle il proprio C.T.P.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e TE
, nata a [...] il [...], celebrato con E_ rito concordatario a Scandiano (RE) in data 30 agosto 2015 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno
2015 parte II serie A numero 15;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad PE entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4. dispone che il padre possa vedere e TE tenere con sé la figlia minore il martedì dall'uscita da scuola PE fino al giorno successivo, quando l'accompagnerà a scuola, nonché a fine settimana alternati dal sabato alle ore 9.00 o dall'uscita da scuola
14 di 15 fino alla domenica sera ore 20.30 (ore 21.00 in estate), per due settimane non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, per una settimana durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal
25 dicembre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 6 gennaio, per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a TE
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia E_
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 900,00, PE annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 70%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, il tutto con decorrenza dalla domanda;
6. compensa per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna
a rifondere a i restanti 2/3, che TE E_ liquida in € 5.077,33 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
7. pone definitivamente le spese della C.T.U., già liquidate come da separato decreto, per metà a carico di e TE per metà a carico di . E_
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 13 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 346/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] TE C.F._1
Emilia il 21 maggio 1973; rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Pagliani e Claudia
Zeppelli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Arceto di
Scandiano (RE), Via Pilastrello n. 5/A
- attore - contro
, C.F. nata a [...] E_ C.F._2
(RE) il 2 aprile 1980; rappresentata e difesa dall'avv. Simona Ferrari come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rubiera (RE), Via Vittorio Emanuele
II n. 4
- convenuta -
1 di 15 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e celebrato in Scandiano (RE), in data TE E_
30.08.2015 trascritto nel registro degli atti civili di matrimonio del
Comune di Scandiano al n. 15, parte II, serie A, dell'anno 2015 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle comunicazioni di legge;
- confermare l'affido condiviso della figlia minore , con residenza PE prevalente della fanciulla presso l'abitazione materna con frequentazione minima del padre come segue:
un giorno durante la settimana con pernotto presso la di lui abitazione;
week end alternati a partire dal venerdì pomeriggio / sabato mattina, salvo imprevisti o impegni della minore che l'uno o l'altro genitore avranno tempestivamente l'onere di comunicarsi.
- disporre che il sig. versi quale contributo al TE mantenimento in favore della figlia l'importo mensile di € 500,00;
- stabilire che le spese straordinarie afferenti siano corrisposte PE tra i genitori in ragione del 50%, come statuito dal Protocollo di
Intesa del Tribunale di Reggio Emilia 12.06.2023.
Con vittoria di spese e competenze.
2 di 15 Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e , in TE E_
Scandiano (RE), in data 30.08.2015, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DISPORRE l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_2 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
DISPORRE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore
, secondo le seguenti modalità: il martedì dall'uscita di scuola PE fino al giorno successivo, quando il signor accompagnerà la Pt_1 figlia a scuola, nonché weekend alternati dal sabato ore 9 o dall'uscita di scuola fino alla domenica sera ore 20.30 (21.00 in estate), due settimane non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, una settimana durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 25.12 al 31.12 e dal 01.01 al 06.01; tre giorni durante le vacanze pasquali, (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
e quello di Pasquetta).
DISPORRE che il signor corrisponda alla signora TE
a titolo di contributo mensile al mantenimento di E_
, la somma di € 900,00, da corrispondere entro il giorno 10 di PE ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Reggio Emilia, con decorrenza dalla domanda.
Con vittoria di spese e compensi professionali (oltre al rimborso forfettario 15%, al CPA e all'IVA), ivi comprese le spese di CTU e CTP.
3 di 15 FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2024
[...]
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio TE contratto con , dalla quale era consensualmente E_ separato in forza del decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 13 ottobre 2010, nonché l'affidamento condiviso della loro figlia (il 20 settembre 2014), la collocazione PE prevalente della stessa presso la madre e la disciplina del proprio diritto di visita, offrendo di continuare a contribuire al mantenimento della figlia in misura pari ad 500,00 al mese ed a partecipare alle spese straordinarie in ragione del 50%.
2. Costituita con comparsa depositata in data 15 aprile 2024,
, pur associandosi alle domande di divorzio e di E_ collocamento prevalente della minore presso di sé, chiedeva l'affidamento esclusivo della figlia, la disciplina degli incontri tra padre e minore in forma protetta, nonché un contributo al mantenimento della figlia stessa in misura pari ad € 1.000,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 8 febbraio 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 474 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 16 maggio 2024 venivano sentite personalmente le parti ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 17 maggio 2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, a parziale modifica delle condizioni della separazione, veniva posto a carico di l'obbligo di versare a , a TE E_ titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma PE mensile rivalutabile di € 900,00 e di partecipare, in ragione del 70%,
4 di 15 alle spese straordinarie, disponendo, altresì, C.T.U. genitoriale affidata alla dott.ssa . Persona_3
Depositata la relazione peritale, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei tre termini perentori di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 13 marzo 2025 la causa veniva quindi rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
5 di 15 L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Scandiano
(RE) in data 30 agosto 2015.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale (udienza celebrata in data
13 ottobre 2020) definito con decreto di omologa reso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13 ottobre 2020.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno una figlia, , che oggi ha 10 anni. PE
2.1. Quanto al regime di affidamento, al collocamento ed al diritto di visita spettante al genitore non collocatario, deve premettersi che, in sede di separazione consensuale, risalente all'ottobre 2020, le parti avevano concordemente deciso di celare al
Tribunale l'esistenza di una grave situazione da poco scoperta, e cioè
l'installazione, da parte del di una telecamera nel Pt_1
“troppopieno” del bidet di un bagno della casa coniugale per registrare le immagini della sedicenne – nata da una Parte_2 precedente relazione sentimentale tra la ed un altro uomo, CP_1
e convivente con i coniugi – durante il compimento di gesti attinenti la cura della propria persona e l'intimità (doccia, depilazione e altro).
6 di 15 La madre ha giustificato l'omissione sulla base della «paura», del
«disorientamento», della «voglia di “tagliare” con il passato» e dell'intento di «proteggere da ulteriori conflitti». PE
, che a quell'epoca aveva 5/6 anni, è rimasta all'oscuro PE della condotta paterna.
In questa sede la madre, stante la pregressa condotta del padre nei confronti della ragazza sedicenne e la fase preadolescenziale nella quale si sta addentrando l'altra figlia , ha chiesto PE sostanzialmente tutela per l'equilibrio psico-fisico della bambina, instando per l'espletamento di una C.T.U., che è stata difatti ammessa.
In particolare, nella relazione peritale si legge:
«Per quanto riguarda la madre, ella è apparsa una madre dedita ed equilibrata, con una rappresentazione integrata della figlia e dei suoi bisogni affettivi, educativi ed evolutivi. E' persona pacata e misurata, che ha trasmesso la sua sofferenza e il suo turbamento per gli eventi che hanno coinvolto la figlia primogenita e il padre di T_
. Malgrado ciò, si è adoperata perché venisse mantenuta la PE continuità della frequentazione fra e il padre e il loro rapporto PE non fosse danneggiato. In effetti, questo ha permesso di garantire alla bambina una condizione di serenità. La signora, tuttavia, è consapevole della necessità di intervenire con le dovute cautele, per permettere alla figlia di acquisire gli elementi di realtà che riguardano il passato e che finora non le sono stati riferiti. La madre chiede al contempo rassicurazioni rispetto a nel rapporto con il padre, in PE particolare in coincidenza con l'ingresso della figlia nell'età pre- pubere. La perizianda si è sottoposta per sua scelta alla valutazione psicodiagnostica, richiesta dal Giudice per il signor Pt_1 valutazione che ha confermato l'osservazione clinica, esente da elementi psicopatologici.
7 di 15 Per quanto riguarda il padre, egli è apparso un padre molto legato alla figlia ed impegnato nel mantenere con lei un rapporto significativo, malgrado i molteplici impegni in cui è coinvolto.
All'osservazione clinica non sono emersi elementi psicopatologici degni di nota, in linea con quanto rilevato dai test psicodiagnostici e non si sono rilevati elementi suggestivi di difficoltà nel controllo degli impulsi. Parimenti non è stato possibile osservare aspetti della personalità afferenti all'ambito delle parafilie (perversioni). Tuttavia, è doveroso segnalare che nel corso di una osservazione clinica, in particolare in un contesto valutativo, vi è un controllo cosciente dei dichiarati da parte del soggetto, che inevitabilmente interferisce con
l'osservazione. Per questo, la somministrazione di test psicodiagnostici, in particolare di un test proiettivo, come il test di
, è molto importante, in quanto, come afferma il dott. Per_4
(ausiliario della CTU) “non permette a chi vi si sottopone di Per_5 attivare meccanismi di controllo cosciente sui propri aspetti di personalità ed è in grado di cogliere le modalità cognitive, affettive e adattive autentiche con le quali il soggetto entra in relazione con se stesso, l'ambiente e gli altri.”
Il signor non si è sottratto all'approfondimento del Pt_1 pregresso episodio, in cui egli ha installato una telecamera nel bagno della figlia adolescente della moglie. Ha mostrato nel corso dei colloqui una tendenza alla minimizzazione a carattere difensivo di quanto avvenuto, che va anche messa in relazione al contesto osservativo e valutativo. Ha riferito un percorso, della durata di un anno, compiuto con uno psicologo che, per quanto avviato su richiesta della signora gli è poi stato utile per rivedere e CP_1 rielaborare il proprio agito. Egli ha insistito sul proprio bisogno di controllo, come primum movens di quanto messo in atto, anche secondo la lettura emersa nel corso del trattamento psicologico. Ha sottolineato con convinzione la differente natura del rapporto con la figlia , rispetto a quello con , nata da una precedente PE T_
8 di 15 relazione della signora Tale aspetto è rilevante, in quanto CP_1 evidenzia la non scontata capacità del soggetto in casi come questo, di tener conto delle differenze non solo generazionali, ma anche legate ai vincoli parentali.
Per quanto riguarda la minore e le sue interazioni con i genitori si rimanda alla relazione dell'ausiliaria, dott.ssa Per_6
[«L'osservazione espletata depone per l'assenza di alterazioni a carico del processo di sviluppo di e di segnali di disagio di rilevanza PE clinica, profilando una condizione di complessiva serenità psicoemotiva, anche sostenuta dalla rivenuta integrazione della minore nel contesto socio-relazionale e dal sereno dipanarsi dei rapporti familiari. D'altra parte, con riferimento alle relazioni familiari,
l'esplorazione strumentale del mondo interno di , ne tradisce la PE sussistenza di aree inaccessibili alla consapevolezza, possibilmente ascrivibili ad aspetti indefiniti e non comunicati afferenti all'ambiente familiare, in grado di profilare un clima di ambiguità che, oltre ad interferire con la possibilità di una interiorizzazione chiara delle figure genitoriali, in particolar modo della figura paterna, pur senza intaccare il legame affettivo, impedisce alla minore di esperire in profondità la vicinanza emotiva alle figure genitoriali e la completa appartenenza al nucleo familiare, sollecitando bisogni difensivi di distanziamento interiore. Sebbene allo stato le risorse mentali ed emotive di cui appare dotata e la funzionalità delle sue PE strategie difensive risulti aver protetto la minore dalle possibili ricadute psicologiche riconducibili agli elementi di indefinitezza permeanti l'ambiente familiare, non si escludono rischi futuri per la salute psicologica e per la serenità e la costanza dei rapporti familiari della minore, soprattutto con l'ingresso in adolescenza, in ragione della ridefinizione degli assetti personali e relazionali da cui la fase adolescenziale è contraddistinta», n.d.e.].
Per quanto riguarda le interazioni fra i genitori, si sono svolte in un clima pacato e con toni civili. Da parte di entrambi si rileva la
9 di 15 capacità di mantenere il focus dell'attenzione sulla figlia e non su reciproche rivendicazioni. La madre ha espresso le preoccupazioni, che hanno motivato la sua richiesta di una qualche forma di vigilanza sul rapporto padre-figlia, anche legate al fatto che si avvia PE all'età pre-pubere. Il padre ha cercato di fornire rassicurazioni, mostrando di avere qualche difficoltà nel comprendere le inquietudini materne, nella convinzione che la qualità del rapporto fra lui e la figlia
e l'esistenza del vincolo parentale di per sè debbano costituire una rassicurazione ed una certezza per la madre. Entrambi hanno concordato sull'intenzione di non turbare introducendo in PE qualche forma l'intervento dei Servizi sociali.
I genitori hanno espresso il proposito di migliorare la qualità della comunicazione fra loro, svincolandola dall'intermediazione della figlia come passa-parola.
In base a quanto sopra descritto, si suggerisce che venga applicato l'istituto dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi
i genitori e che ella rimanga collocata presso la madre.
Per quanto riguarda la frequentazione con il padre, in un incontro conclusivo con i colleghi di parte, si è convenuto che non vi siano al momento, in base all'osservazione e agli accertamenti svolti in corso di CTU, elementi che suggeriscano la necessità di una presenza terza che vigili sul rapporto padre-figlia. Per quanto riguarda i tempi di frequentazione, si ritiene, in accordo con i colleghi, che vadano mantenuti quelli attualmente in essere, vale a dire weekend alternati,
e il martedì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina. Durante le vacanze estive potrà trascorrere PE con il padre 2 settimane non consecutive, una durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno, i periodi dal 25/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1), 3 giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta) A questo proposito si sottolinea l'importanza di mantenere da parte di entrambi genitori quella flessibilità che finora sembra aver contribuito alla
10 di 15 serenità della bambina e al mantenimento di rapporti fluidi fra le famiglie materna e paterna, con l'apporto molto significativo per
di tutti i nonni. PE
Si raccomanda in particolare che i genitori si attivino, prima dell'inizio dell'adolescenza di , per comunicarle gli eventi PE pregressi che hanno riguardato il padre e la sorella, potendo così rispondere ai suoi dubbi e interrogativi ed evitando il permanere di segreti e non detti, che sicuramente rappresentano un rischio, come evidenziato dalla dott.ssa , “per la salute psicologica e per Per_6 la serenità e la costanza dei rapporti familiari della minore”. In questo processo di acquisizione di consapevolezza, andrà senz'altro PE supportata dal punto di vista psicologico da una figura competente e i genitori dovranno parimenti fruire di un sostegno alla genitorialità».
Pertanto, avuto riguardo agli esiti della C.T.U., ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per disattendere le conclusioni delle parti, che, congiuntamente, hanno chiesto la conferma dell'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
Anche i tempi di visita spettanti al padre debbono essere stabiliti in conformità alla concorde richiesta delle parti, meglio declinata in dispositivo, trattandosi, peraltro, di regolamentazione ormai da tempo praticata e valutata adeguata dalla C.T.U. con l'avallo dei consulenti di parti.
2.2. Quanto al mantenimento della minore, il padre chiede la conferma delle condizioni concordate tra le parti in sede separativa, laddove era stato stabilito un contributo per il mantenimento di PE pari ad € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la madre chiede, da ultimo, la conferma dei provvedimenti adottati in questo giudizio nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., laddove è stato aumentato sia l'assegno di mantenimento ordinario ad € 900,00 al mese, sia la misura della partecipazione alle spese straordinarie a carico del padre al 70%.
11 di 15 Occorre, dunque, verificare se dall'epoca della separazione si siano verificate delle circostanze sopravvenute e, in tal caso, accertare in quale misura abbiano determinato un'alterazione della situazione patrimoniale-reddituale delle parti, procedendo, altresì, ad una comparazione della loro condizione economico-patrimoniale.
è titolare di una ditta individuale e si occupa TE di impianti elettrici.
Non è contestato che il contributo al mantenimento della figlia fosse stato concordato in sede di separazione sulla base del suo reddito medio di € 1.800,00 circa al mese (cfr. Mod. Persone Fisiche
2017 e 2018 sub doc. 10 della convenuta).
Successivamente, egli ha dichiarato redditi annui netti pari ad €
40.300,00 nel 2021, ad € 46.00,00 nel 2022 (cfr. Mod. Persone
Fisiche 2022 e 2023 sub docc. 6 e 7 dell'attore) e ad € 63.000,00 nel
2023 (cfr. dichiarazioni rese a verbale d'udienza del 16 maggio
2024), corrispondenti, in media negli ultimi tre anni, ad € 4.150,00 circa al mese.
I suoi redditi sono quindi notevolmente aumentati dall'epoca della separazione.
Inoltre, dal 2023 percepisce ogni tre mesi (e non già ogni quattro, come erroneamente rilevato dalla convenuta) un canone di locazione per l'immobile sito in Scandiano (RE), Via Del Lavoro n. 1/F, pari ad € 1.350,00, corrispondente, dunque, ad € 450,00 al mese (a riguardo, si noti che tale somma risulta accreditata per una sola volta in ognuno dei quattro estratti conto trimestrali versati in atti dall'attore sub doc. 8 e che nella causale di ogni singolo versamento è riportato un trimestre), non risultando in alcun modo provato né che il contratto locatizio sia cointestato col comproprietario CP_2 né che tale somma sia con quest'ultimo suddivisa.
Continua a vivere nella casa familiare, sita in Scandiano (RE), Via
Ca' Mercati n. 21, di cui è proprietario esclusivo.
12 di 15 Sono invece preesistenti le altre circostanze addotte dalla convenuta (ossia le proprietà immobiliari e del veicolo).
Di contro, è impiegata presso l'autofficina del E_ fratello.
Ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 10.722,00 nel 2020, ad
€ 12.138,00 nel 2021, ad € 12.420,00 nel 2022 (cfr. Mod. 730 sub docc. 4 della convenuta).
Convive con la figlia ed i suoi genitori presso l'abitazione di questi ultimi in Rubiera (RE), Via Canale dell'Erba n. 8.
È gravata dalla rata mensile di € 268,00 per un finanziamento che, pacificamente, è stato contratto nel 2021 per ristrutturare una porzione dell'abitazione dei suoi genitori dove si è trasferita dopo aver lasciato la casa coniugale (cfr. doc. 8 della convenuta).
Percepisce integralmente l'assegno unico pari ad € 54,10 al mese.
Le esigenze di vita della minore, che all'epoca della separazione aveva 6 anni mentre nel prossimo mese di settembre ne compirà 10, sono presumibilmente aumentate.
Si sono poi ridotti i tempi di permanenza della minore col padre rispetto a quanto statuito in sede di separazione consensuale omologata, non essendo più ora previsto un pernottamento a settimana (nella giornata di giovedì) per complessivi quattro pernottamenti al mese.
Pertanto, avuto riguardo alle circostanze sopravvenute, si ritiene congruo rideterminare in € 900,00 al mese l'assegno di mantenimento ordinario per la figlia minore ed aumentare al 70% le spese straordinarie a carico del padre.
3. Tenuto conto degli accordi intercorsi da ultimo – ed all'esito della consulenza tecnica d'ufficio – sull'affidamento e sul regime di visita col genitore non collocatario, le spese di lite debbono essere compensate per 1/3, dovendo la restante frazione delle spese (pari a
2/3) essere posta a carico dell'attore, la cui domanda di natura
13 di 15 economica non è stata accolta e che, pertanto, va considerato prevalentemente soccombente.
Le spese di lite vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00), introduttiva (€
1.204,00), istruttoria (€ 1.806,00) e decisionale (€ 2.905,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità.
La convenuta ha diritto, dunque, alla rifusione della somma di €
5.077,33 (pari a 2/3 di € 7.616,00).
Le spese della C.T.U., essendosi trattato di un accertamento peritale disposto dal giudice, a fronte di contrapposte richieste delle parti e nell'interesse superiore della minore, vanno definitivamente poste per metà a carico di ciascuna parte, che, pertanto, sopporterà anche quelle il proprio C.T.P.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e TE
, nata a [...] il [...], celebrato con E_ rito concordatario a Scandiano (RE) in data 30 agosto 2015 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno
2015 parte II serie A numero 15;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad PE entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4. dispone che il padre possa vedere e TE tenere con sé la figlia minore il martedì dall'uscita da scuola PE fino al giorno successivo, quando l'accompagnerà a scuola, nonché a fine settimana alternati dal sabato alle ore 9.00 o dall'uscita da scuola
14 di 15 fino alla domenica sera ore 20.30 (ore 21.00 in estate), per due settimane non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, per una settimana durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal
25 dicembre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 6 gennaio, per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a TE
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia E_
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 900,00, PE annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 70%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, il tutto con decorrenza dalla domanda;
6. compensa per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna
a rifondere a i restanti 2/3, che TE E_ liquida in € 5.077,33 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
7. pone definitivamente le spese della C.T.U., già liquidate come da separato decreto, per metà a carico di e TE per metà a carico di . E_
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 13 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
15 di 15