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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15045 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG 54074/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54074/2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Tirso n. 14 presso lo studio dell'Avv. Samantha Luponio che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Milano, Piazza Castello n. 2 presso lo studio dell'Avv. Dante De Benedetti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con decreto ingiuntivo n. 15412/2023, questo Tribunale ha ingiunto alla il Parte_1 pagamento della somma di euro 21.386,30, oltre interessi e spese di procedura, in favore di
[...] per il mancato saldo di fatture da quest'ultima emesse per la fornitura di energia CP_1 elettrica.
La ha spiegato opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - in via preliminare, respingere ogni richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto stante la fondatezza dei motivi che precedono;
- in via principale, nel merito, dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità e/o l'inefficacia e/o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 15412/2023, non esecutivo, emesso in data 13/10/2023 e pubblicato in pari data (R.G. 42216/2023), dal Tribunale di Roma, notificato in data 16.10.2023; - in via riconvenzionale, accertare che la Parte_1
è creditrice nei confronti della dell'importo di € 15.411,22 versato a titolo di
[...] Controparte_1 deposito cauzionale e mai restituito e, per l'effetto, condannare la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della della somma Parte_1 di euro 15.411,22; - in via gradata, nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste, ridurre
l'importo dovuto di tutte o alcune fatture i cui conteggi risultassero anomali ed eccessivi ivi compresi il ricalcolo di interessi e sanzioni e l'imputazione di somme già corrisposte a importi che dovessero risultare da corrispondere e, per l'effetto, rideterminare il reale rapporto dare/avere tra la
[...]
e la , in virtù del credito vantato dalla opponente pari ad € 15.411,22. Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La società opponente, a sostegno della domanda, deduceva che: 1) i consumi indicati nelle fatture azionate erano stati quantificati in maniera arbitraria, poggiando in gran parte su consumi presunti;
2) tutte le fatture richieste con il decreto ingiuntivo opposto riguardavano consumi registrati nei mesi invernali, quando la struttura alberghiera era chiusa al pubblico;
3) i predetti consumi facevano riferimento all'anno 2021 quando vigevano ancora molte restrizioni previste per il contenimento del virus Covid-19; 4) i consumi applicati nelle bollette ingiunte risultavano quantomeno eccessivi e non effettivi poiché calcolati sulla stima di quelli registrati per i mesi estivi, quando l'albergo riapriva al pubblico;
5) con comunicazione inviata a mezzo pec, aveva già contestato i consumi alla stessa addebitati;
6) le somme dalla stessa versate in favore dell'opposta a titolo di deposito cauzionale pari ad euro 15.411,22 non le erano mai state restituite.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 15412/2023, R.G. n. 42216/2023 del Tribunale di Roma, emesso e pubblicato il 13 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; In via principale: - rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate per le ragioni sopra esposte e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 15412/2023, R.G. n. 42216/2023; In via subordinata: - Cont Part accertare, comunque, il credito vantato da nei confronti di condannarla per le ragioni ed Cont i titoli di cui al presente atto al pagamento in favore di di € 21.386,30 oltre interessi maturati dal dovuto al saldo o del diverso, maggiore o minore, importo che dovesse risultare all'esito delle attività istruttorie o che il Giudice dovesse determinare, anche facendo ricorso all'equità. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali come per legge”.
L'opposta, evidenziando il carattere palesemente temerario dell'opposizione, deduceva che: 1) le bollette oggetto del decreto ingiuntivo opposto erano state emesse sulla base dei consumi fatturati dal
IB; 2) in data 20/03/2022, E-Distribuzione le aveva trasmesso la rettifica dei consumi attribuiti alla fornitura relativa al periodo decorrente dal 1/11/2021 fino al 28/02/2022; 3) aveva, pertanto, rettificato i consumi precedentemente fatturati, emettendo successive bollette;
4) le contestazioni dell'opponente risultavano generiche;
5) l'opponente non aveva provveduto a pagare l'importo relativo al deposito cauzionale, né aveva fornito alcun elemento a dimostrazione del proprio adempimento.
Nel corso del procedimento, veniva accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza del 05/08/2024, che qui si intende riportata e confermata.
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale e la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Tanto premesso in punto di fatto, si deve ricordare in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un.,
30/10/01, n. 13533).
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento in ragione delle considerazioni di seguito esposte. ha fornito riscontro alla pretesa creditoria allegando le lettere di attivazione del Controparte_1 servizio di salvaguardia, le bollette oggetto di ingiunzione, l'estratto autentico notarile, la diffida inoltrata alla controparte in data 27/10/2022, la lettera di riscontro al reclamo presentato dall'opponente, le rettifiche dei consumi trasmesse dal IB (cfr. documenti allegati alla comparsa di costituzione e alla memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c.).
A fronte di tali produzioni documentali mediante le quali l'opposta ha accertato l'entità dei consumi e la correttezza dei prezzi applicati, la società opponente si è limitata ad eccepire che i consumi di cui alle fatture azionate erano stati calcolati in via presuntiva, sulla base dell'energia elettrica fornita nel periodo estivo, sebbene la struttura alberghiera svolgesse un'attività stagionale e nei mesi invernali fosse chiusa al pubblico.
Le circostanze dedotte da parte opponente risultano, tuttavia, del tutto sfornite di prova;
invero,
[...] non ha offerto alcuna prova documentale o orale che possa giustificare una Parte_1 divergenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi. Risultano, inoltre, infondate le contestazioni formulate da parte opponente relativamente ai consumi registrati dal IB per le ragioni di seguito espresse.
Come comprovato documentalmente, l'importo di cui alla bolletta n. 521005123355/2021 (cfr. doc.
5 fascicolo monitorio) è stato richiesto dall'opposta a titolo di “addebito CTS Delibera 333/07 e s.m.i.” e non a titolo di consumi. Si può, quindi, affermare che non sono stati fatturati consumi diversi per un identico periodo decorrente dal 1/11/2021 al 30/11/2021 in quanto la bolletta n. 521005123355 non fattura consumi.
Quanto alla bolletta n. 521002616436/2021 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio), occorre rilevare che essa
è stata emessa a titolo di chiusura contratto, pertanto, è infondata l'eccezione dell'opponente, secondo cui “con essa sono stati fatturati consumi di un unico giorno”. Allo stesso modo, con le bollette n.
522000357847/2022 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio), n. 522000874832/2022 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio) e n. 522001386065/2022 (cfr. doc. 15 fascicolo monitorio) sono stati fatturate le spese per il trasporto e la gestione del contatore e non i consumi, la prima relativamente al periodo decorrente dal 1/12/2021 al 31/12/2021, la seconda dal 1/01/2022 al 31/01/2022 e, infine, la terza dal 1/02/2022 al 28/02/2022. Inoltre, la bolletta n. 522001016253/2022 (cfr. doc. 11 fascicolo monitorio) è stata emessa a titolo di “addebito CTS Delibera 333/07 e s.m.i.”; non può, quindi, affermarsi che nelle bollette di cui ai documenti nn. 9, 10 e 11 del fascicolo monitorio “siano stati fatturati i consumi relativi ad un identico periodo ossia dal 1.01.2022 al 31.01.2022”.
Infine, a causa di una “lettura errata” dei consumi registrati nel periodo decorrente dal 1/12/2021 al
31/01/2022, a seguito di rettifica da parte del IB, è stata emessa la bolletta n. 522001243583/2022 (cfr. doc. 12 fascicolo monitorio). La stessa risulta, quindi, oggetto di ricalcoli in ragione di una precedente erronea rilevazione dei consumi da parte del IB.
L'emissione di note di credito da parte della società opposta, a fronte della comunicazione del
IB in merito alla rettifica dei consumi precedentemente registrati, non determina la non debenza delle somme ingiunte al pagamento. Nelle fatture trasmesse dal IB ad CP_1
e prodotte in giudizio (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione) sono, infatti, riportati esattamente
[...]
i consumi registrati e le rettifiche dei dati precedentemente rilevati che sono stati oggetto di ricalcolo.
La produzione in giudizio delle fatture emesse dal IB (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione), in ragione delle quali sono stati fatturati i relativi consumi di energia elettrica (cfr. doc. allegata al fascicolo monitorio), rende superflua la produzione di una certificazione dei consumi richiesta dall'opponente. L'opposta ha, in tal modo, offerto adeguata prova della quantità di energia elettrica effettivamente registrata dal IB e, pertanto, della corrispondenza fra quanto richiesto, con l'emissione delle fatture azionate nel giudizio monitorio, e quando dovuto, sulla base dell'energia elettrica dalla stessa fornita alla società opponente nei periodi di riferimento.
Pertanto, a fronte della documentazione prodotta dalla società opposta, in mancanza di prova contraria offerta da parte opponente a rilevazione di un eventuale malfunzionamento del contatore o di un effettivo mancato utilizzo della struttura alberghiera nel periodo di riferimento, la contestazione di parte opponente appare assolutamente generica e tale da non superare la presunzione (relativa) di corretto funzionamento del contatore, contrattualmente previsto per la determinazione dei consumi sulla base delle rilevazioni della società di distribuzione (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione).
Le argomentazioni sopra esposte giustificano il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 15412/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 13/10/2023.
Allo stesso modo deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, in quanto la stessa non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento del deposito cauzionale contrattuale di cui ha chiesto la ripetizione. D'altra parte, invece, il mancato pagamento del deposito cauzionale da parte della società opponente può dedursi dall'indicazione dello stesso tra le voci di costo di cui alle bollette n. 521004874455/2021 e n. 521005123355/2021. Le stesse sono state azionate dall'opposta nel giudizio monitorio e non risultano pagate dall'opponente. In ogni caso, si precisa che la somma corrispondente al deposito cauzionale, pur se riportata nelle fatture azionate, non è stata oggetto di domanda di pagamento nel giudizio monitorio, ove si è agito solo per l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 21.386,30. Pertanto, non è oggetto di causa, quale credito esatto in via monitoria, la debenza della somma di euro 15.411,22, corrispondente al deposito cauzionale, pur essendo riportata come specifica voce nelle bollette n. 521004874455/2021 e n.
521005123355/2021. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione formulata da e conferma integralmente il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 15412/2023 del 13/10/2023 del Tribunale di Roma (R.G. n.
42216/2023);
2. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione Parte_1 delle spese di lite in favore di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 27/10/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54074/2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Tirso n. 14 presso lo studio dell'Avv. Samantha Luponio che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Milano, Piazza Castello n. 2 presso lo studio dell'Avv. Dante De Benedetti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con decreto ingiuntivo n. 15412/2023, questo Tribunale ha ingiunto alla il Parte_1 pagamento della somma di euro 21.386,30, oltre interessi e spese di procedura, in favore di
[...] per il mancato saldo di fatture da quest'ultima emesse per la fornitura di energia CP_1 elettrica.
La ha spiegato opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - in via preliminare, respingere ogni richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto stante la fondatezza dei motivi che precedono;
- in via principale, nel merito, dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità e/o l'inefficacia e/o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 15412/2023, non esecutivo, emesso in data 13/10/2023 e pubblicato in pari data (R.G. 42216/2023), dal Tribunale di Roma, notificato in data 16.10.2023; - in via riconvenzionale, accertare che la Parte_1
è creditrice nei confronti della dell'importo di € 15.411,22 versato a titolo di
[...] Controparte_1 deposito cauzionale e mai restituito e, per l'effetto, condannare la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della della somma Parte_1 di euro 15.411,22; - in via gradata, nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste, ridurre
l'importo dovuto di tutte o alcune fatture i cui conteggi risultassero anomali ed eccessivi ivi compresi il ricalcolo di interessi e sanzioni e l'imputazione di somme già corrisposte a importi che dovessero risultare da corrispondere e, per l'effetto, rideterminare il reale rapporto dare/avere tra la
[...]
e la , in virtù del credito vantato dalla opponente pari ad € 15.411,22. Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La società opponente, a sostegno della domanda, deduceva che: 1) i consumi indicati nelle fatture azionate erano stati quantificati in maniera arbitraria, poggiando in gran parte su consumi presunti;
2) tutte le fatture richieste con il decreto ingiuntivo opposto riguardavano consumi registrati nei mesi invernali, quando la struttura alberghiera era chiusa al pubblico;
3) i predetti consumi facevano riferimento all'anno 2021 quando vigevano ancora molte restrizioni previste per il contenimento del virus Covid-19; 4) i consumi applicati nelle bollette ingiunte risultavano quantomeno eccessivi e non effettivi poiché calcolati sulla stima di quelli registrati per i mesi estivi, quando l'albergo riapriva al pubblico;
5) con comunicazione inviata a mezzo pec, aveva già contestato i consumi alla stessa addebitati;
6) le somme dalla stessa versate in favore dell'opposta a titolo di deposito cauzionale pari ad euro 15.411,22 non le erano mai state restituite.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 15412/2023, R.G. n. 42216/2023 del Tribunale di Roma, emesso e pubblicato il 13 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; In via principale: - rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate per le ragioni sopra esposte e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 15412/2023, R.G. n. 42216/2023; In via subordinata: - Cont Part accertare, comunque, il credito vantato da nei confronti di condannarla per le ragioni ed Cont i titoli di cui al presente atto al pagamento in favore di di € 21.386,30 oltre interessi maturati dal dovuto al saldo o del diverso, maggiore o minore, importo che dovesse risultare all'esito delle attività istruttorie o che il Giudice dovesse determinare, anche facendo ricorso all'equità. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali come per legge”.
L'opposta, evidenziando il carattere palesemente temerario dell'opposizione, deduceva che: 1) le bollette oggetto del decreto ingiuntivo opposto erano state emesse sulla base dei consumi fatturati dal
IB; 2) in data 20/03/2022, E-Distribuzione le aveva trasmesso la rettifica dei consumi attribuiti alla fornitura relativa al periodo decorrente dal 1/11/2021 fino al 28/02/2022; 3) aveva, pertanto, rettificato i consumi precedentemente fatturati, emettendo successive bollette;
4) le contestazioni dell'opponente risultavano generiche;
5) l'opponente non aveva provveduto a pagare l'importo relativo al deposito cauzionale, né aveva fornito alcun elemento a dimostrazione del proprio adempimento.
Nel corso del procedimento, veniva accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza del 05/08/2024, che qui si intende riportata e confermata.
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale e la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Tanto premesso in punto di fatto, si deve ricordare in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un.,
30/10/01, n. 13533).
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento in ragione delle considerazioni di seguito esposte. ha fornito riscontro alla pretesa creditoria allegando le lettere di attivazione del Controparte_1 servizio di salvaguardia, le bollette oggetto di ingiunzione, l'estratto autentico notarile, la diffida inoltrata alla controparte in data 27/10/2022, la lettera di riscontro al reclamo presentato dall'opponente, le rettifiche dei consumi trasmesse dal IB (cfr. documenti allegati alla comparsa di costituzione e alla memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c.).
A fronte di tali produzioni documentali mediante le quali l'opposta ha accertato l'entità dei consumi e la correttezza dei prezzi applicati, la società opponente si è limitata ad eccepire che i consumi di cui alle fatture azionate erano stati calcolati in via presuntiva, sulla base dell'energia elettrica fornita nel periodo estivo, sebbene la struttura alberghiera svolgesse un'attività stagionale e nei mesi invernali fosse chiusa al pubblico.
Le circostanze dedotte da parte opponente risultano, tuttavia, del tutto sfornite di prova;
invero,
[...] non ha offerto alcuna prova documentale o orale che possa giustificare una Parte_1 divergenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi. Risultano, inoltre, infondate le contestazioni formulate da parte opponente relativamente ai consumi registrati dal IB per le ragioni di seguito espresse.
Come comprovato documentalmente, l'importo di cui alla bolletta n. 521005123355/2021 (cfr. doc.
5 fascicolo monitorio) è stato richiesto dall'opposta a titolo di “addebito CTS Delibera 333/07 e s.m.i.” e non a titolo di consumi. Si può, quindi, affermare che non sono stati fatturati consumi diversi per un identico periodo decorrente dal 1/11/2021 al 30/11/2021 in quanto la bolletta n. 521005123355 non fattura consumi.
Quanto alla bolletta n. 521002616436/2021 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio), occorre rilevare che essa
è stata emessa a titolo di chiusura contratto, pertanto, è infondata l'eccezione dell'opponente, secondo cui “con essa sono stati fatturati consumi di un unico giorno”. Allo stesso modo, con le bollette n.
522000357847/2022 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio), n. 522000874832/2022 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio) e n. 522001386065/2022 (cfr. doc. 15 fascicolo monitorio) sono stati fatturate le spese per il trasporto e la gestione del contatore e non i consumi, la prima relativamente al periodo decorrente dal 1/12/2021 al 31/12/2021, la seconda dal 1/01/2022 al 31/01/2022 e, infine, la terza dal 1/02/2022 al 28/02/2022. Inoltre, la bolletta n. 522001016253/2022 (cfr. doc. 11 fascicolo monitorio) è stata emessa a titolo di “addebito CTS Delibera 333/07 e s.m.i.”; non può, quindi, affermarsi che nelle bollette di cui ai documenti nn. 9, 10 e 11 del fascicolo monitorio “siano stati fatturati i consumi relativi ad un identico periodo ossia dal 1.01.2022 al 31.01.2022”.
Infine, a causa di una “lettura errata” dei consumi registrati nel periodo decorrente dal 1/12/2021 al
31/01/2022, a seguito di rettifica da parte del IB, è stata emessa la bolletta n. 522001243583/2022 (cfr. doc. 12 fascicolo monitorio). La stessa risulta, quindi, oggetto di ricalcoli in ragione di una precedente erronea rilevazione dei consumi da parte del IB.
L'emissione di note di credito da parte della società opposta, a fronte della comunicazione del
IB in merito alla rettifica dei consumi precedentemente registrati, non determina la non debenza delle somme ingiunte al pagamento. Nelle fatture trasmesse dal IB ad CP_1
e prodotte in giudizio (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione) sono, infatti, riportati esattamente
[...]
i consumi registrati e le rettifiche dei dati precedentemente rilevati che sono stati oggetto di ricalcolo.
La produzione in giudizio delle fatture emesse dal IB (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione), in ragione delle quali sono stati fatturati i relativi consumi di energia elettrica (cfr. doc. allegata al fascicolo monitorio), rende superflua la produzione di una certificazione dei consumi richiesta dall'opponente. L'opposta ha, in tal modo, offerto adeguata prova della quantità di energia elettrica effettivamente registrata dal IB e, pertanto, della corrispondenza fra quanto richiesto, con l'emissione delle fatture azionate nel giudizio monitorio, e quando dovuto, sulla base dell'energia elettrica dalla stessa fornita alla società opponente nei periodi di riferimento.
Pertanto, a fronte della documentazione prodotta dalla società opposta, in mancanza di prova contraria offerta da parte opponente a rilevazione di un eventuale malfunzionamento del contatore o di un effettivo mancato utilizzo della struttura alberghiera nel periodo di riferimento, la contestazione di parte opponente appare assolutamente generica e tale da non superare la presunzione (relativa) di corretto funzionamento del contatore, contrattualmente previsto per la determinazione dei consumi sulla base delle rilevazioni della società di distribuzione (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione).
Le argomentazioni sopra esposte giustificano il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 15412/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 13/10/2023.
Allo stesso modo deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, in quanto la stessa non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento del deposito cauzionale contrattuale di cui ha chiesto la ripetizione. D'altra parte, invece, il mancato pagamento del deposito cauzionale da parte della società opponente può dedursi dall'indicazione dello stesso tra le voci di costo di cui alle bollette n. 521004874455/2021 e n. 521005123355/2021. Le stesse sono state azionate dall'opposta nel giudizio monitorio e non risultano pagate dall'opponente. In ogni caso, si precisa che la somma corrispondente al deposito cauzionale, pur se riportata nelle fatture azionate, non è stata oggetto di domanda di pagamento nel giudizio monitorio, ove si è agito solo per l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 21.386,30. Pertanto, non è oggetto di causa, quale credito esatto in via monitoria, la debenza della somma di euro 15.411,22, corrispondente al deposito cauzionale, pur essendo riportata come specifica voce nelle bollette n. 521004874455/2021 e n.
521005123355/2021. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione formulata da e conferma integralmente il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 15412/2023 del 13/10/2023 del Tribunale di Roma (R.G. n.
42216/2023);
2. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione Parte_1 delle spese di lite in favore di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 27/10/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara