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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/02/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6581/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6581 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
T R A
) nato a [...] il [...] ed ivi residente, che si Parte_1 C.F._1
difende ex art. 86 cpc ed elegge domicilio presso il proprio Studio in Roma Via Attilio Regolo 19,
opponente
E
con sede in Latina V.le P. L. Nervi – Centro Controparte_1 P.IVA_1
Commerciale Latinafiori – Torrino 3 in persona del legale rappresentante pt Sig. , CP_2
Opposta contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/11/2024, celebrata ai sensi dell'art. l'art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.l.
149/22, mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione all'atto di precetto con il quale la società “ Parte_1 [...]
gli ha intimato il pagamento della somma di 5.350,00 in forza di decreto ingiuntivo n. 922 Controparte_3 del 17/05/2021 emesso dal Tribunale di Latina;
a sostegno dell'opposizione ha rilevato la nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione sia del provvedimento di rilascio della formula esecutiva sia della data di notifica del d.i., la violazione del dovere di correttezza e buona fede che avrebbe imposto pagina1 di 3 alla creditrice di concedere al debitore un termine per l'adempimento spontaneo, l'eccessività delle somme richieste a titolo di compensi nonché a titolo di spese di registrazione, difettando la prova del relativo pagamento.
La società creditrice, nonostante la regolare notifica, è rimasta contumace.
La causa, attesane la natura documentale, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/11/2024, ove è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In punto di qualificazione, i motivi di doglianza che attengono all'irregolarità formale del precetto per l'omessa indicazione della data con il quale è stata apposta la formula esecutiva nonché della data di notifica del d.i. vanno ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 617, I comma, c.p.c., venendo in contestazione il quomodo dell'azione esecutiva;
le ulteriori censure (violazione canone buona fede e eccessività importo precettato) integrano la fattispecie di cui all'art. 615, I comma, c.p.c., poiché implicano l'accertamento del diritto del creditore a procedere in executivis con riferimento al titolo fatto valere.
L'opposizione deve ritenersi inammissibile e comunque infondata quanto al merito.
Nell'introdurre il presente giudizio l'opponente ha depositato agli atti esclusivamente una copia digitale dell'atto di precetto dalla quale non è possibile verificare né l'effettiva provenienza dalla creditrice, non essendo possibile verificare le firme dei difensori, né la data di ricezione da parte dell'avv. , non essendo state depositate le p.e.c. attestanti la ricezione del predetto atto di Parte_1 precetto: tanto rende del tutto impossibile la pronuncia in merito alle censure sollevate, mancando la prova della stessa esistenza dell'atto la cui nullità si chiede di accertare ed essendo altresì impossibile la verifica della tempestività dell'atto di opposizione quanto ai vizi deducibili ex art. 617 c.p.c..
A ciò si aggiunga che, pur volendo attenersi all'atto di precetto depositato agli atti, i profili sollevati appaiono comunque del tutto infondati.
Occorre premettere che l'art. 654 c.p.c., in tutte le ipotesi in cui sia disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo già oggetto di precedente notifica, considera sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione (adempimento necessario per effetto dell'art. 480 c.p.c.) menzionando il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà senza necessità di una nuova notificazione: nel caso di specie, l'opponente ha contestato la mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva nonché della data di notifica del decreto ingiuntivo.
Va tuttavia osservato come, se è vero che le omissioni rilevate dall'opponente sono causa di nullità dell'atto di precetto, è altresì vero che “I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge”
(cfr. Cass. 1928/2020); nel caso di specie, tuttavia, manca qualsiasi indicazione da parte dell'opponente pagina2 di 3 di quali sarebbero gli equivoci ingenerati da tale omissione, considerato peraltro che l'atto di precetto allegato reca la specifica dicitura “il Decreto Ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c. con provvedimento del dott. G. Negro del 16/11/2022, reso nell'ambito del giudizio di opposizione n.r.g.
3510/2021 pendente innanzi all'intestato Tribunale e munito della formula esecutiva in data
24/11/2021” sicchè è evidente che la data di apposizione della formula esecutiva sia presente sia pure, per un evidente errore materiale, riferita all'anno 2021 anziché al 2022.
Atteso che la verifica della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. va condotta d'ufficio, l'omessa deduzione dei profili di incertezza derivanti dalla mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo come pure dall'errore nell'indicazione della data di apposizione della formula esecutiva preclude una declaratoria di nullità dell'atto opposto, essendo evidente dal contenuto complessivo di tale atto che il debitore è stato posto in condizione di individuare con certezza quale fosse il titolo esecutivo messo in esecuzione.
Del pari infondate le ulteriori deduzioni sollevate.
L'eventuale violazione di norme deontologiche che avrebbero dovuto condurre i legali della creditrice ad attendere l'adempimento spontaneo da parte del debitore non conduce certo a poter dichiarare insussistente il diritto del creditore di agire esecutivamente, mentre, per quanto riguarda l'eccessività degli importi precettati a titolo di compensi e spese, è sufficiente osservare come i compensi siano stati indicati tenuto conto dei parametri (peraltro quasi minimi) di cui al DM 55/14 mentre le spese di registrazione, pur richieste in via generale, non risultano nemmeno quantificate sicchè è evidente che si tratta di importo di cui non è stato richiesto il pagamento.
Alla luce della totale infondatezza dei motivi di opposizione, quest'ultima deve essere rigettata.
Le spese di lite, in difetto di costituzione della controparte, restano a carico della parte che le ha anticipate.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Latina il 25.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Saviano
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6581 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
T R A
) nato a [...] il [...] ed ivi residente, che si Parte_1 C.F._1
difende ex art. 86 cpc ed elegge domicilio presso il proprio Studio in Roma Via Attilio Regolo 19,
opponente
E
con sede in Latina V.le P. L. Nervi – Centro Controparte_1 P.IVA_1
Commerciale Latinafiori – Torrino 3 in persona del legale rappresentante pt Sig. , CP_2
Opposta contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/11/2024, celebrata ai sensi dell'art. l'art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.l.
149/22, mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione all'atto di precetto con il quale la società “ Parte_1 [...]
gli ha intimato il pagamento della somma di 5.350,00 in forza di decreto ingiuntivo n. 922 Controparte_3 del 17/05/2021 emesso dal Tribunale di Latina;
a sostegno dell'opposizione ha rilevato la nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione sia del provvedimento di rilascio della formula esecutiva sia della data di notifica del d.i., la violazione del dovere di correttezza e buona fede che avrebbe imposto pagina1 di 3 alla creditrice di concedere al debitore un termine per l'adempimento spontaneo, l'eccessività delle somme richieste a titolo di compensi nonché a titolo di spese di registrazione, difettando la prova del relativo pagamento.
La società creditrice, nonostante la regolare notifica, è rimasta contumace.
La causa, attesane la natura documentale, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/11/2024, ove è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In punto di qualificazione, i motivi di doglianza che attengono all'irregolarità formale del precetto per l'omessa indicazione della data con il quale è stata apposta la formula esecutiva nonché della data di notifica del d.i. vanno ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 617, I comma, c.p.c., venendo in contestazione il quomodo dell'azione esecutiva;
le ulteriori censure (violazione canone buona fede e eccessività importo precettato) integrano la fattispecie di cui all'art. 615, I comma, c.p.c., poiché implicano l'accertamento del diritto del creditore a procedere in executivis con riferimento al titolo fatto valere.
L'opposizione deve ritenersi inammissibile e comunque infondata quanto al merito.
Nell'introdurre il presente giudizio l'opponente ha depositato agli atti esclusivamente una copia digitale dell'atto di precetto dalla quale non è possibile verificare né l'effettiva provenienza dalla creditrice, non essendo possibile verificare le firme dei difensori, né la data di ricezione da parte dell'avv. , non essendo state depositate le p.e.c. attestanti la ricezione del predetto atto di Parte_1 precetto: tanto rende del tutto impossibile la pronuncia in merito alle censure sollevate, mancando la prova della stessa esistenza dell'atto la cui nullità si chiede di accertare ed essendo altresì impossibile la verifica della tempestività dell'atto di opposizione quanto ai vizi deducibili ex art. 617 c.p.c..
A ciò si aggiunga che, pur volendo attenersi all'atto di precetto depositato agli atti, i profili sollevati appaiono comunque del tutto infondati.
Occorre premettere che l'art. 654 c.p.c., in tutte le ipotesi in cui sia disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo già oggetto di precedente notifica, considera sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione (adempimento necessario per effetto dell'art. 480 c.p.c.) menzionando il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà senza necessità di una nuova notificazione: nel caso di specie, l'opponente ha contestato la mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva nonché della data di notifica del decreto ingiuntivo.
Va tuttavia osservato come, se è vero che le omissioni rilevate dall'opponente sono causa di nullità dell'atto di precetto, è altresì vero che “I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge”
(cfr. Cass. 1928/2020); nel caso di specie, tuttavia, manca qualsiasi indicazione da parte dell'opponente pagina2 di 3 di quali sarebbero gli equivoci ingenerati da tale omissione, considerato peraltro che l'atto di precetto allegato reca la specifica dicitura “il Decreto Ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c. con provvedimento del dott. G. Negro del 16/11/2022, reso nell'ambito del giudizio di opposizione n.r.g.
3510/2021 pendente innanzi all'intestato Tribunale e munito della formula esecutiva in data
24/11/2021” sicchè è evidente che la data di apposizione della formula esecutiva sia presente sia pure, per un evidente errore materiale, riferita all'anno 2021 anziché al 2022.
Atteso che la verifica della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. va condotta d'ufficio, l'omessa deduzione dei profili di incertezza derivanti dalla mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo come pure dall'errore nell'indicazione della data di apposizione della formula esecutiva preclude una declaratoria di nullità dell'atto opposto, essendo evidente dal contenuto complessivo di tale atto che il debitore è stato posto in condizione di individuare con certezza quale fosse il titolo esecutivo messo in esecuzione.
Del pari infondate le ulteriori deduzioni sollevate.
L'eventuale violazione di norme deontologiche che avrebbero dovuto condurre i legali della creditrice ad attendere l'adempimento spontaneo da parte del debitore non conduce certo a poter dichiarare insussistente il diritto del creditore di agire esecutivamente, mentre, per quanto riguarda l'eccessività degli importi precettati a titolo di compensi e spese, è sufficiente osservare come i compensi siano stati indicati tenuto conto dei parametri (peraltro quasi minimi) di cui al DM 55/14 mentre le spese di registrazione, pur richieste in via generale, non risultano nemmeno quantificate sicchè è evidente che si tratta di importo di cui non è stato richiesto il pagamento.
Alla luce della totale infondatezza dei motivi di opposizione, quest'ultima deve essere rigettata.
Le spese di lite, in difetto di costituzione della controparte, restano a carico della parte che le ha anticipate.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Latina il 25.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Saviano
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