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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 3559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3559 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33735/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33735/2023 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Agnese Lausdei e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Mario Cigno, elettivamente domiciliata in Milano, piazza Filippo Meda n. 3, presso lo studio dell'avv. Cigno
ATTRICE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 Attilio Scarcella e dell'avv. Enza Scarcella, elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti n. 1, presso lo studio dei suoi difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via principale, nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa, il diritto della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ad ottenere il pagamento della somma di € 170.069,18 a saldo Fattura Proforma FPR 1/22, e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
C.F./P.I. , con sede in Via Bergamo, 1 – 20184 Varedo (MB), in persona dei legali P.IVA_2 rappresentanti pro tempore, Sig. (C.F: ) e Sig. Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ) al pagamento della suddetta somma, oltre interessi e successive
[...] C.F._2 occorrende come per legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Parte convenuta: Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) In via preliminare, per le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva dedotte in narrativa, riunire il presente giudizio con quello portante il n.
32735/2023 R.G. del Tribunale di Milano che verrà chiamato all'udienza del 07.03.2024 dinnanzi al
Giudice dott.ssa Sarah Gravagnola, previ gli adempimenti di rito;
2) Sempre in via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale n. 1132/23 R.G.N.R. pagina 1 di 7 e n. 909/23 RGGIP del Tribunale di Monza;
3) Nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla per le ragioni esposte e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta Pt_1 Parte_1 dalla ritenendo la responsabile del sequestro e comunque Controparte_1 Pt_1 inottemperante al contratto;
4) Ritenere e dichiarare che alcuna somma spetta alla la Parte_1 quale dovrà restituire le somme incassate, accertando che la stessa ha agito con dolo o colpa grave nella vicenda de quo che ha portato al sequestro del cassetto fiscale;
5) Con vittoria di spese e compensi di lite In via istruttoria chiede ammettersi e disporsi interrogatorio formale del signor , CP_2 nonché prova per testi con i signori residente in [...], Testimone_1 residente in [...], residente in Testimone_2 Testimone_3
Limbiate Via Dante 17, Ing. residente in Monza V.le Campania 66, il dott. Persona_1 Tes_4 residente in Nicosia (EN) Via Nazionale 12, Ing. , con studio in Monza
[...] Testimone_5
Via Gaetana Agnesi 5 i quali dovranno riferire sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione
“vero o no”: 1) “che la Bove Facility s.r.l. aveva l'obbligo con il proprio team di analizzare gli interventi agevolati proposti alla come General Contractor”; 2) “che la Bove doveva CP_1 individuare i subappaltatori per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica (a supporto dei contratti sottoscritti dalla n.q. di , oltre ad occuparsi della cessione del credito CP_1 CP_3 d'imposta maturato al fine di garantire il flusso finanziario destinato al pagamento delle prestazioni affidate al G.C.”; 3) “che il cassetto fiscale della risulta sequestrato dalla Parte_4
Procura di Monza e comunque oggetto di sospensione in seguito alle indagini per truffa aggravata avviate per il primo SAL 30% che non risulta reale”; 4) “che il professionista della Bove Facility srl è il dott. oggi indagato per truffa aggravata dalla Procura di Monza (n. 1132/23 RGnr) CP_2 nell'ambito dell'intervento relativo al detto contratto n. 2/22 del 7.4.2022”; 5) “che è in corso una verifica della Procura di Monza su tutti gli interventi del 110% affidati alla circa 130 unità CP_1 unifamiliari”; 6) “che il cassetto fiscale della risulta sospeso e che alcun credito risulta CP_1 monetizzato e che ormai tale diritto, anche in considerazione delle modifiche normative, è perso”; 7)
“che la Bove Facility srl ha incassato acconti per circa 15 mila euro relativamente ai detti lavori oggi oggetto di contestazione anche in sede penale per gravi responsabilità, per dolo e colpa grave del signor
”; 8) “che la aveva il compito di tutelare la legalità delle operazioni, CP_2 Parte_1 curare la verifica delle stesse sia nella fase contrattualistica che nella fase esecutiva, tenendo i rapporti diretti con tutti (dai subappaltatori ai clienti terzi)”; 9) “che molti privati (portati e seguiti dalla
[...]
) stanno risolvendo i contratti con la in quanto causa la Parte_1 Controparte_1 sospensione del cassetto fiscale i lavori sono stati bloccati con grave perdita di lavoro e chance, oltre ad avanzare pretese in danno alla n.q. di G.C.”; 10) “che la aveva Parte_4 Parte_4 eseguito diverse forniture per adempiere ai propri oneri contrattuali ed oggi, stante la sospensione del cassetto fiscale e l'omessa liquidazione dello stesso, sta subendo azioni di regresso e monitorie per il pagamento delle dette”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di pagina 2 di 7 redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. la chiedeva, in via principale, nel merito, di Parte_1 accertare e dichiarare che la società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, aveva diritto al pagamento della somma di euro 170.069,18 a saldo della fattura proforma FPR 1/22 e, per l'effetto, di condannare la in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 tempore, al pagamento della suddetta somma, oltre interessi e successive occorrende, come per legge;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
A sostegno delle domande formulate, parte ricorrente rappresentava che:
- in data 16.06.2022 la interessata ad operare come General Controparte_1
Contractor su interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica nell'ambito delle misure agevolate di cui al D.L. 34/2020, conferiva alla l'incarico di svolgere in Parte_1 suo supporto attività di consulenza commerciale;
- in ottemperanza all'incarico conferitole, la prestava molteplici attività di Parte_1 consulenza, mai contestate dalla per lo svolgimento delle Controparte_1 quali, in virtù dell'“Allegato A – compensi e condizioni”, maturava un credito complessivo di euro 183.240,96, iva inclusa, portato dalla fattura proforma n. 1/22 emessa in data 31.12.2022 e inviata alla in data 1.05.2023; Controparte_1
- con riferimento ad alcune commesse 1° SAL comprese nella suddetta fattura proforma n. 1/22, la emetteva, in data 28.01.2023, la fattura n. 16 di euro 2.350,04, Parte_1 regolarmente saldata dalla e, in data 10.04.2023, la fattura n. Controparte_1
18 di euro 10.821,74, che, invece, non veniva saldata;
- in data 28.06.2023 – 4.07.2023 il Tribunale di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n.
11447/2023, con cui veniva ingiunto alla di pagare alla parte Controparte_1 ricorrente la somma di euro 10.821,74, di cui alla fattura n. 18 del 10.04.2023, oltre interessi e spese di procedura, provvedimento oggi oggetto di opposizione (RG n. 32735/2023);
- la risultava quindi inadempiente al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di euro 170.069,18, corrispondente all'importo della fattura proforma n.
1/22 decurtato degli importi di cui alla fattura n. 16/23 (saldata) e alla fattura n. 18/23 (oggetto di monitorio).
La ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in Controparte_1 via preliminare, di riunire il presente giudizio con quello portante il n.r.g. 32735/2023 del Tribunale di
Milano; sempre in via preliminare, chiedeva di sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale n. 1132/23 R.G.N.R. e n. 909/23 R.G.GIP del Tribunale di Monza;
nel merito, chiedeva di rigettare tutte le domande formulate dalla e, per l'effetto, di Parte_1 dichiarare che nessuna somma era dovuta dalla ritenendo la ricorrente Controparte_1 responsabile del sequestro e, comunque, inottemperante al contratto;
chiedeva altresì di ritenere e dichiarare che alcuna somma spettasse alla la quale doveva restituire le somme Parte_1 incassate, accertando che la stessa aveva agito con dolo o colpa grave nella vicenda de quo, che aveva portato al sequestro del cassetto fiscale;
con vittoria di spese e compensi di lite.
In particolare, parte resistente osservava che:
- il presente giudizio presentava evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva con il procedimento R.G. n. 32735/2023, pendente tra le stesse parti e avente ad oggetto il medesimo pagina 3 di 7 incarico di consulenza rif. n. 02/2022 sottoscritto in data 16.06.2022, con conseguente richiesta di riunione dei due giudizi;
- le attività oggetto dell'incarico di consulenza sottoscritto dalle parti in data 16.06.2022 non venivano espletate con correttezza e diligenza dalla la quale non Parte_1 ottemperava ai propri oneri contrattuali, non seguendo i lavori e i subappalti e non portando a compimento le attività previste, compromettendo così in maniera irreparabile la riuscita dei lavori legati alle agevolazioni fiscali;
- in conseguenza della condotta inadempiente di la Parte_1 Controparte_1 si trovava sottoposta a procedimento penale (RGNR 1132/23, Procura della
[...]
Repubblica presso il Tribunale di Monza) per il reato di truffa aggravata nei confronti dello
Stato e per altre ipotesi delittuose (insieme al sig. quale responsabile della CP_2 [...]
e a due Direttori Lavori), il suo cassetto fiscale veniva sottoposto a sequestro Parte_1 preventivo e la società aveva diversi contenziosi in essere con i propri clienti, i quali non avevano potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa del Superbonus
110%, con un grande danno economico e gestionale;
- la richiesta di pagamento dell'odierna parte resistente veniva immediatamente contestata dalla con pec del 10.06.2023, con la quale veniva evidenziato che Controparte_1
l'odierna ricorrente aveva subito il sequestro del cassetto fiscale ed era sottoposta a procedimento penale in ordine al primo SAL del 30%, di cui al Superbonus 110% previsto dallo
Stato e che quindi la aveva percepito, in ordine al primo SAL, somme che Parte_1 avrebbe dovuto restituire pari a euro 15.000,00 circa;
- la aveva dunque emesso fatture contenenti voci per incarichi che non aveva Parte_1 portato a termine e i cui SAL erano contestati ed oggetto di accertamento giudiziario, non avendo, in particolare, fornito alcun documento dal quale potesse evincersi che le somme richieste con la fattura proforma n. 1/22 fossero corrispondenti a quanto pattuito nel contratto;
- le somme pretese dalla riguardavano tutte il primo SAL 30% del Parte_1
Superbonus 110%, che ad oggi era all'attenzione della Procura della Repubblica di Monza, la cui indagine penale era volta ad accertare proprio il dolo e la colpa grave di tutti i soggetti coinvolti, tra cui anche il consulente in ordine all'illegittima creazione dei CP_2 crediti.
Alla prima udienza del 28.02.2024 il Giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa (pagamento da parte della dell'importo richiesto dalla Controparte_1 Parte_1 senza interessi, nonché delle spese di questa causa per la fase di studio e per l'atto introduttivo ai
[...] valori medi e per la fase di trattazione ai valori minimi) e rinviava ad altra udienza.
Con ordinanza in data 17.07.2024 il Giudice, osservato che la prima udienza era stata rinviata al solo fine di verificare l'esito della proposta conciliativa, ritenuto opportuno, fissava udienza ex art. 183 c.p.c., disponendo la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario. Con ordinanza in data 9.02.2025 il Giudice osservava che non sussistevano i presupposti per concedere l'ordinanza ex art 186 ter c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva Il contratto di consulenza Rif. n. 02/2022 stipulato tra le parti in data 16.06.2022 (cfr. doc. 1 di parte attrice), a fronte dell'attività di consulenza promessa da Bove Facility s.r.l. e descritta analiticamente al pagina 4 di 7 punto 2.2, prevedeva un corrispettivo dettagliatamente definito nell'allegato A del contratto stesso e precisamente: “un compenso a titolo di Succes Fee pari al 4,00 % (quattro per cento) + IVA dell'importo lordo indicato nei diversi “Contratto di Appalto” sottoscritto tra il Cliente ed il Committente (Soggetti Operativi), ossia dei vari Capitolati Lavori”. Detto compenso avrebbe dovuto essere corrisposto al consulente (e quindi sarebbe Parte_1 divenuto esigibile) “al raggiungimento di ciascun SAL di ogni singola commessa così come asseverato dallo studio tecnico incaricato dal Cliente”. Dal tenore letterale delle predette previsioni contrattuali risulta dunque evidente che le parti pacificamente concordarono il diritto di parte attrice al compenso al raggiungimento di ciascun stato avanzamento lavori di ogni commessa e cioè conseguentemente all'asseverazione da parte dello studio tecnico incaricato dalla convenuta dell'atto contabile (che nella norma riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento di emissione) funzionale al pagamento delle rate di acconto.
Costituendosi, parte convenuta ha eccepito la pendenza di un procedimento penale avanti al Tribunale di Monza, rubricato al N. RGNR 1132/2023, nel quale la stessa convenuta aveva subito un “sequestro del cassetto fiscale”, eccependo in ogni caso che le fatture azionate in giudizio contenessero voci per attività non eseguite o non compiute da e i cui SAL erano oggetto di accertamento Parte_1 giudiziario, eccependo in ogni caso la mancanza della prova che gli importi richiesti con la fattura n.
1/2022 di parte attrice fossero corrispondenti a quanto contrattualmente concordato e a quanto effettivamente svolto dalla società attrice. Nel merito, si deve osservare che l'esigibilità del credito portato dalla fattura n. 1/2022 di parte attrice ha come presupposto espressamente previsto in sede di stipulazione del contratto di consulenza il già citato “raggiungimento di ciascun SAL di ogni singola commessa così come asseverato dallo studio tecnico incaricato dal Cliente” (cfr. doc. 1 di parte attrice, All. A, punto 1). Dagli atti e dai documenti di causa non risulta la produzione dei singoli SAL, così come non risulta provata la relativa asseverazione che, per precisa disposizione contrattuale, costituiva il presupposto per il raggiungimento di ciascun SAL. Stante le contestazioni di parte convenuta, rilevata la mancanza di prova delle citate asseverazioni di ciascun SAL, il credito azionato da parte attrice non è esigibile e la relativa domanda di condanna dovrà essere respinta.
Vale la pena di ulteriormente argomentare evidenziando anche che la proposta conciliativa del 28.2.24 era stata formulata prima del deposito delle memorie integrative e dei relativi allegati.
Vista l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 3.4.24 depositata da parte convenuta unitamente alla memoria nr 2 e Letto l'avviso di chiusura delle indagini che vede come indagato anche CP_2 unitamente a e , si nota che sulla base dei capi di imputazione Parte_2 Parte_3 emergerebbe un sodalizio meglio qualificato con l'art. 416 bis tra ed altri, sodalizio Parte_5 finalizzato a commettere una serie indeterminata di reati di falso e di reati contro il patrimonio dello Stato, attività che in sintesi sarebbe concretamente consistita nell'individuare i soggetti finalizzati alle agevolazioni fiscali, nel redigere false asseverazioni da presentare all' ; nell'emettere false fatture, CP_4
In particolare poi dalla lettura dei numerosi capi di imputazione che coinvolgono entrambe le parti processuali di questa causa, e e CP_2 Pt_6 Parte_2 Parte_3 sarebbero stati capi promotori e coordinatori delle condotte delittuose, finalizzate ad ottenere la cessione dello sconto in fattura da parte di clienti, concorrendo poi nel reato di truffa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
nonchè concorso nel reati di cui all'art. 13 bis DL 34/20 poichè esponevano interventi di riqualificazione energetica invece mai eseguiti, con il concorso di quale CP_2 consulente della soc. CP_1
pagina 5 di 7 Va subito chiarito che i capi di imputazione descritti non incidono, allo stato, a livello civilistico sull'accordo di consulenza per cui è causa, ma gettano significative ombre sulla prova (esclusivamente) logica della prova fornita da dell'attività professionale resa in omaggio al contratto di Parte_1 cui al doc. 1.
Pertanto, vale la pena aggiungere che qualora vi fosse già stata una condanna definitiva per tali capi di imputazione, ne conseguirebbe la qualificazione del contratto di consulenza nei termini del reato contratto con conseguente valutazione della nullità dello stesso;
ma quello che rileva in questa sede, è l'incidenza dei fatti analiticamente descritti nei capi di imputazione sulla valutazione della prova della prestazione professionale resa da . Parte_1
regge la prova della prestazione resa su due aspetti;
1) il criterio di calcolo del Parte_1 compenso spettante a pari al 4% (c.d. success fee) di ogni fattura emessa da a Pt_1 CP_1 favore di ogni singolo cliente, 2) l'avvenuta trasmissione delle fatture da a CP_1 [...]
, con la conseguenza logica di dover ritenere che l'invio delle fatture, affinchè sia calcolato Pt_1 l'importo, valga come riconoscimento del corrispettivo dovuto a Pt_1
In altri termini, la prova della prestazione professionale resa da , in omaggio al contratto Parte_1 di consulenza in atti, si desume logicamente dal criterio di determinazione del compenso dovuto a cioè il pagamento del 4% di ogni fattura emessa da i propri Parte_7 CP_1 clienti. ha fornito la prova della propria prestazione unicamente con la deduzione logica esposta, non è Pt_1 stato depositato alcun documento che provi l'attività di consulenza (ricerca di mercato dei clienti, contatti telefonici, appuntamenti, studio degli interventi agevolati in relazione alla diversa tipologia di clienti) e la descrizione dei fatti di cui ai capi di imputazione opacizza la logicità fatta valere da Pt_1
a sostegno della propria tesi.
Parimenti non meritevole di accoglimento è la domanda formulata da parte convenuta di accertamento del dolo o colpa grave di parte attrice nell'esecuzione del contratto di consulenza di cui è causa, mancando idonea prova dell'assunto comportamento colposo o doloso di Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a favore della società convenuta, in applicazione del DM 55/2014., con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta tutte le domande formulate da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...]
2) respinge altresì la domanda formulata da parte convenuta di accertamento del comportamento gravemente colposo o doloso di parte attrice e di conseguente restituzione delle somme da questa già incassate;
3) condanna parte attrice al pagamento a favore di parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in euro 14.103,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%
Milano, il 29 aprile 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33735/2023 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Agnese Lausdei e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Mario Cigno, elettivamente domiciliata in Milano, piazza Filippo Meda n. 3, presso lo studio dell'avv. Cigno
ATTRICE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 Attilio Scarcella e dell'avv. Enza Scarcella, elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti n. 1, presso lo studio dei suoi difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via principale, nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa, il diritto della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ad ottenere il pagamento della somma di € 170.069,18 a saldo Fattura Proforma FPR 1/22, e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
C.F./P.I. , con sede in Via Bergamo, 1 – 20184 Varedo (MB), in persona dei legali P.IVA_2 rappresentanti pro tempore, Sig. (C.F: ) e Sig. Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ) al pagamento della suddetta somma, oltre interessi e successive
[...] C.F._2 occorrende come per legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Parte convenuta: Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) In via preliminare, per le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva dedotte in narrativa, riunire il presente giudizio con quello portante il n.
32735/2023 R.G. del Tribunale di Milano che verrà chiamato all'udienza del 07.03.2024 dinnanzi al
Giudice dott.ssa Sarah Gravagnola, previ gli adempimenti di rito;
2) Sempre in via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale n. 1132/23 R.G.N.R. pagina 1 di 7 e n. 909/23 RGGIP del Tribunale di Monza;
3) Nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla per le ragioni esposte e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta Pt_1 Parte_1 dalla ritenendo la responsabile del sequestro e comunque Controparte_1 Pt_1 inottemperante al contratto;
4) Ritenere e dichiarare che alcuna somma spetta alla la Parte_1 quale dovrà restituire le somme incassate, accertando che la stessa ha agito con dolo o colpa grave nella vicenda de quo che ha portato al sequestro del cassetto fiscale;
5) Con vittoria di spese e compensi di lite In via istruttoria chiede ammettersi e disporsi interrogatorio formale del signor , CP_2 nonché prova per testi con i signori residente in [...], Testimone_1 residente in [...], residente in Testimone_2 Testimone_3
Limbiate Via Dante 17, Ing. residente in Monza V.le Campania 66, il dott. Persona_1 Tes_4 residente in Nicosia (EN) Via Nazionale 12, Ing. , con studio in Monza
[...] Testimone_5
Via Gaetana Agnesi 5 i quali dovranno riferire sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione
“vero o no”: 1) “che la Bove Facility s.r.l. aveva l'obbligo con il proprio team di analizzare gli interventi agevolati proposti alla come General Contractor”; 2) “che la Bove doveva CP_1 individuare i subappaltatori per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica (a supporto dei contratti sottoscritti dalla n.q. di , oltre ad occuparsi della cessione del credito CP_1 CP_3 d'imposta maturato al fine di garantire il flusso finanziario destinato al pagamento delle prestazioni affidate al G.C.”; 3) “che il cassetto fiscale della risulta sequestrato dalla Parte_4
Procura di Monza e comunque oggetto di sospensione in seguito alle indagini per truffa aggravata avviate per il primo SAL 30% che non risulta reale”; 4) “che il professionista della Bove Facility srl è il dott. oggi indagato per truffa aggravata dalla Procura di Monza (n. 1132/23 RGnr) CP_2 nell'ambito dell'intervento relativo al detto contratto n. 2/22 del 7.4.2022”; 5) “che è in corso una verifica della Procura di Monza su tutti gli interventi del 110% affidati alla circa 130 unità CP_1 unifamiliari”; 6) “che il cassetto fiscale della risulta sospeso e che alcun credito risulta CP_1 monetizzato e che ormai tale diritto, anche in considerazione delle modifiche normative, è perso”; 7)
“che la Bove Facility srl ha incassato acconti per circa 15 mila euro relativamente ai detti lavori oggi oggetto di contestazione anche in sede penale per gravi responsabilità, per dolo e colpa grave del signor
”; 8) “che la aveva il compito di tutelare la legalità delle operazioni, CP_2 Parte_1 curare la verifica delle stesse sia nella fase contrattualistica che nella fase esecutiva, tenendo i rapporti diretti con tutti (dai subappaltatori ai clienti terzi)”; 9) “che molti privati (portati e seguiti dalla
[...]
) stanno risolvendo i contratti con la in quanto causa la Parte_1 Controparte_1 sospensione del cassetto fiscale i lavori sono stati bloccati con grave perdita di lavoro e chance, oltre ad avanzare pretese in danno alla n.q. di G.C.”; 10) “che la aveva Parte_4 Parte_4 eseguito diverse forniture per adempiere ai propri oneri contrattuali ed oggi, stante la sospensione del cassetto fiscale e l'omessa liquidazione dello stesso, sta subendo azioni di regresso e monitorie per il pagamento delle dette”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di pagina 2 di 7 redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. la chiedeva, in via principale, nel merito, di Parte_1 accertare e dichiarare che la società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, aveva diritto al pagamento della somma di euro 170.069,18 a saldo della fattura proforma FPR 1/22 e, per l'effetto, di condannare la in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 tempore, al pagamento della suddetta somma, oltre interessi e successive occorrende, come per legge;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
A sostegno delle domande formulate, parte ricorrente rappresentava che:
- in data 16.06.2022 la interessata ad operare come General Controparte_1
Contractor su interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica nell'ambito delle misure agevolate di cui al D.L. 34/2020, conferiva alla l'incarico di svolgere in Parte_1 suo supporto attività di consulenza commerciale;
- in ottemperanza all'incarico conferitole, la prestava molteplici attività di Parte_1 consulenza, mai contestate dalla per lo svolgimento delle Controparte_1 quali, in virtù dell'“Allegato A – compensi e condizioni”, maturava un credito complessivo di euro 183.240,96, iva inclusa, portato dalla fattura proforma n. 1/22 emessa in data 31.12.2022 e inviata alla in data 1.05.2023; Controparte_1
- con riferimento ad alcune commesse 1° SAL comprese nella suddetta fattura proforma n. 1/22, la emetteva, in data 28.01.2023, la fattura n. 16 di euro 2.350,04, Parte_1 regolarmente saldata dalla e, in data 10.04.2023, la fattura n. Controparte_1
18 di euro 10.821,74, che, invece, non veniva saldata;
- in data 28.06.2023 – 4.07.2023 il Tribunale di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n.
11447/2023, con cui veniva ingiunto alla di pagare alla parte Controparte_1 ricorrente la somma di euro 10.821,74, di cui alla fattura n. 18 del 10.04.2023, oltre interessi e spese di procedura, provvedimento oggi oggetto di opposizione (RG n. 32735/2023);
- la risultava quindi inadempiente al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di euro 170.069,18, corrispondente all'importo della fattura proforma n.
1/22 decurtato degli importi di cui alla fattura n. 16/23 (saldata) e alla fattura n. 18/23 (oggetto di monitorio).
La ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in Controparte_1 via preliminare, di riunire il presente giudizio con quello portante il n.r.g. 32735/2023 del Tribunale di
Milano; sempre in via preliminare, chiedeva di sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale n. 1132/23 R.G.N.R. e n. 909/23 R.G.GIP del Tribunale di Monza;
nel merito, chiedeva di rigettare tutte le domande formulate dalla e, per l'effetto, di Parte_1 dichiarare che nessuna somma era dovuta dalla ritenendo la ricorrente Controparte_1 responsabile del sequestro e, comunque, inottemperante al contratto;
chiedeva altresì di ritenere e dichiarare che alcuna somma spettasse alla la quale doveva restituire le somme Parte_1 incassate, accertando che la stessa aveva agito con dolo o colpa grave nella vicenda de quo, che aveva portato al sequestro del cassetto fiscale;
con vittoria di spese e compensi di lite.
In particolare, parte resistente osservava che:
- il presente giudizio presentava evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva con il procedimento R.G. n. 32735/2023, pendente tra le stesse parti e avente ad oggetto il medesimo pagina 3 di 7 incarico di consulenza rif. n. 02/2022 sottoscritto in data 16.06.2022, con conseguente richiesta di riunione dei due giudizi;
- le attività oggetto dell'incarico di consulenza sottoscritto dalle parti in data 16.06.2022 non venivano espletate con correttezza e diligenza dalla la quale non Parte_1 ottemperava ai propri oneri contrattuali, non seguendo i lavori e i subappalti e non portando a compimento le attività previste, compromettendo così in maniera irreparabile la riuscita dei lavori legati alle agevolazioni fiscali;
- in conseguenza della condotta inadempiente di la Parte_1 Controparte_1 si trovava sottoposta a procedimento penale (RGNR 1132/23, Procura della
[...]
Repubblica presso il Tribunale di Monza) per il reato di truffa aggravata nei confronti dello
Stato e per altre ipotesi delittuose (insieme al sig. quale responsabile della CP_2 [...]
e a due Direttori Lavori), il suo cassetto fiscale veniva sottoposto a sequestro Parte_1 preventivo e la società aveva diversi contenziosi in essere con i propri clienti, i quali non avevano potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa del Superbonus
110%, con un grande danno economico e gestionale;
- la richiesta di pagamento dell'odierna parte resistente veniva immediatamente contestata dalla con pec del 10.06.2023, con la quale veniva evidenziato che Controparte_1
l'odierna ricorrente aveva subito il sequestro del cassetto fiscale ed era sottoposta a procedimento penale in ordine al primo SAL del 30%, di cui al Superbonus 110% previsto dallo
Stato e che quindi la aveva percepito, in ordine al primo SAL, somme che Parte_1 avrebbe dovuto restituire pari a euro 15.000,00 circa;
- la aveva dunque emesso fatture contenenti voci per incarichi che non aveva Parte_1 portato a termine e i cui SAL erano contestati ed oggetto di accertamento giudiziario, non avendo, in particolare, fornito alcun documento dal quale potesse evincersi che le somme richieste con la fattura proforma n. 1/22 fossero corrispondenti a quanto pattuito nel contratto;
- le somme pretese dalla riguardavano tutte il primo SAL 30% del Parte_1
Superbonus 110%, che ad oggi era all'attenzione della Procura della Repubblica di Monza, la cui indagine penale era volta ad accertare proprio il dolo e la colpa grave di tutti i soggetti coinvolti, tra cui anche il consulente in ordine all'illegittima creazione dei CP_2 crediti.
Alla prima udienza del 28.02.2024 il Giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa (pagamento da parte della dell'importo richiesto dalla Controparte_1 Parte_1 senza interessi, nonché delle spese di questa causa per la fase di studio e per l'atto introduttivo ai
[...] valori medi e per la fase di trattazione ai valori minimi) e rinviava ad altra udienza.
Con ordinanza in data 17.07.2024 il Giudice, osservato che la prima udienza era stata rinviata al solo fine di verificare l'esito della proposta conciliativa, ritenuto opportuno, fissava udienza ex art. 183 c.p.c., disponendo la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario. Con ordinanza in data 9.02.2025 il Giudice osservava che non sussistevano i presupposti per concedere l'ordinanza ex art 186 ter c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva Il contratto di consulenza Rif. n. 02/2022 stipulato tra le parti in data 16.06.2022 (cfr. doc. 1 di parte attrice), a fronte dell'attività di consulenza promessa da Bove Facility s.r.l. e descritta analiticamente al pagina 4 di 7 punto 2.2, prevedeva un corrispettivo dettagliatamente definito nell'allegato A del contratto stesso e precisamente: “un compenso a titolo di Succes Fee pari al 4,00 % (quattro per cento) + IVA dell'importo lordo indicato nei diversi “Contratto di Appalto” sottoscritto tra il Cliente ed il Committente (Soggetti Operativi), ossia dei vari Capitolati Lavori”. Detto compenso avrebbe dovuto essere corrisposto al consulente (e quindi sarebbe Parte_1 divenuto esigibile) “al raggiungimento di ciascun SAL di ogni singola commessa così come asseverato dallo studio tecnico incaricato dal Cliente”. Dal tenore letterale delle predette previsioni contrattuali risulta dunque evidente che le parti pacificamente concordarono il diritto di parte attrice al compenso al raggiungimento di ciascun stato avanzamento lavori di ogni commessa e cioè conseguentemente all'asseverazione da parte dello studio tecnico incaricato dalla convenuta dell'atto contabile (che nella norma riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento di emissione) funzionale al pagamento delle rate di acconto.
Costituendosi, parte convenuta ha eccepito la pendenza di un procedimento penale avanti al Tribunale di Monza, rubricato al N. RGNR 1132/2023, nel quale la stessa convenuta aveva subito un “sequestro del cassetto fiscale”, eccependo in ogni caso che le fatture azionate in giudizio contenessero voci per attività non eseguite o non compiute da e i cui SAL erano oggetto di accertamento Parte_1 giudiziario, eccependo in ogni caso la mancanza della prova che gli importi richiesti con la fattura n.
1/2022 di parte attrice fossero corrispondenti a quanto contrattualmente concordato e a quanto effettivamente svolto dalla società attrice. Nel merito, si deve osservare che l'esigibilità del credito portato dalla fattura n. 1/2022 di parte attrice ha come presupposto espressamente previsto in sede di stipulazione del contratto di consulenza il già citato “raggiungimento di ciascun SAL di ogni singola commessa così come asseverato dallo studio tecnico incaricato dal Cliente” (cfr. doc. 1 di parte attrice, All. A, punto 1). Dagli atti e dai documenti di causa non risulta la produzione dei singoli SAL, così come non risulta provata la relativa asseverazione che, per precisa disposizione contrattuale, costituiva il presupposto per il raggiungimento di ciascun SAL. Stante le contestazioni di parte convenuta, rilevata la mancanza di prova delle citate asseverazioni di ciascun SAL, il credito azionato da parte attrice non è esigibile e la relativa domanda di condanna dovrà essere respinta.
Vale la pena di ulteriormente argomentare evidenziando anche che la proposta conciliativa del 28.2.24 era stata formulata prima del deposito delle memorie integrative e dei relativi allegati.
Vista l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 3.4.24 depositata da parte convenuta unitamente alla memoria nr 2 e Letto l'avviso di chiusura delle indagini che vede come indagato anche CP_2 unitamente a e , si nota che sulla base dei capi di imputazione Parte_2 Parte_3 emergerebbe un sodalizio meglio qualificato con l'art. 416 bis tra ed altri, sodalizio Parte_5 finalizzato a commettere una serie indeterminata di reati di falso e di reati contro il patrimonio dello Stato, attività che in sintesi sarebbe concretamente consistita nell'individuare i soggetti finalizzati alle agevolazioni fiscali, nel redigere false asseverazioni da presentare all' ; nell'emettere false fatture, CP_4
In particolare poi dalla lettura dei numerosi capi di imputazione che coinvolgono entrambe le parti processuali di questa causa, e e CP_2 Pt_6 Parte_2 Parte_3 sarebbero stati capi promotori e coordinatori delle condotte delittuose, finalizzate ad ottenere la cessione dello sconto in fattura da parte di clienti, concorrendo poi nel reato di truffa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
nonchè concorso nel reati di cui all'art. 13 bis DL 34/20 poichè esponevano interventi di riqualificazione energetica invece mai eseguiti, con il concorso di quale CP_2 consulente della soc. CP_1
pagina 5 di 7 Va subito chiarito che i capi di imputazione descritti non incidono, allo stato, a livello civilistico sull'accordo di consulenza per cui è causa, ma gettano significative ombre sulla prova (esclusivamente) logica della prova fornita da dell'attività professionale resa in omaggio al contratto di Parte_1 cui al doc. 1.
Pertanto, vale la pena aggiungere che qualora vi fosse già stata una condanna definitiva per tali capi di imputazione, ne conseguirebbe la qualificazione del contratto di consulenza nei termini del reato contratto con conseguente valutazione della nullità dello stesso;
ma quello che rileva in questa sede, è l'incidenza dei fatti analiticamente descritti nei capi di imputazione sulla valutazione della prova della prestazione professionale resa da . Parte_1
regge la prova della prestazione resa su due aspetti;
1) il criterio di calcolo del Parte_1 compenso spettante a pari al 4% (c.d. success fee) di ogni fattura emessa da a Pt_1 CP_1 favore di ogni singolo cliente, 2) l'avvenuta trasmissione delle fatture da a CP_1 [...]
, con la conseguenza logica di dover ritenere che l'invio delle fatture, affinchè sia calcolato Pt_1 l'importo, valga come riconoscimento del corrispettivo dovuto a Pt_1
In altri termini, la prova della prestazione professionale resa da , in omaggio al contratto Parte_1 di consulenza in atti, si desume logicamente dal criterio di determinazione del compenso dovuto a cioè il pagamento del 4% di ogni fattura emessa da i propri Parte_7 CP_1 clienti. ha fornito la prova della propria prestazione unicamente con la deduzione logica esposta, non è Pt_1 stato depositato alcun documento che provi l'attività di consulenza (ricerca di mercato dei clienti, contatti telefonici, appuntamenti, studio degli interventi agevolati in relazione alla diversa tipologia di clienti) e la descrizione dei fatti di cui ai capi di imputazione opacizza la logicità fatta valere da Pt_1
a sostegno della propria tesi.
Parimenti non meritevole di accoglimento è la domanda formulata da parte convenuta di accertamento del dolo o colpa grave di parte attrice nell'esecuzione del contratto di consulenza di cui è causa, mancando idonea prova dell'assunto comportamento colposo o doloso di Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a favore della società convenuta, in applicazione del DM 55/2014., con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta tutte le domande formulate da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...]
2) respinge altresì la domanda formulata da parte convenuta di accertamento del comportamento gravemente colposo o doloso di parte attrice e di conseguente restituzione delle somme da questa già incassate;
3) condanna parte attrice al pagamento a favore di parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in euro 14.103,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%
Milano, il 29 aprile 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
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