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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 17/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4193/2023 promossa da:
VE ES ITALIA S.R.L. (C.F. e P.I. 033607220126), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. EMANUELA FERLITO
ATTRICE OPPONENTE contro
VE RU (F&B) TE (numero di registrazione nel registro delle imprese inglesi
05168257), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. ALBERTO LAMA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reictis, così giudicare:
… in via pregiudiziale di rito per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, questa difesa si rimette al
Giudicante in merito all'opportunità e alla necessità disporre le eventuali attività in ordine alla irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo e all'efficacia dello stesso in quanto notificato tramite duplicato informatico anziché a mezzo copia informatica come per legge previsto;
in via preliminare nel merito per quanto esposto in fatto e in diritto, questa difesa si rimette al
Giudicante in merito all'opportunità e alla necessità di disporre le eventuali attività in ordine alla produzione di documentazione in lingua inglese priva di traduzione giurata nonché in ordine al contratto incompleto e non afferente alle parti processuali prodotto da parte ingiungente VE CK (F&B)
LI; in via principale nel merito
pagina 1 di 14 - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo opposto N.
R.G. 3386/2023, in quanto non riferibile a un credito certo, liquido ed esigibile, come esposto in narrativa;
- e per l'effetto, revocare e/o annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il medesimo decreto nei confronti della VE IE Italia S.r.l., in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante,
Signora Dorina PAa AR;
- accertare e dichiarare la nullità delle fatture LTIX-31501 e LTID-1002982 e LTID-1003069 portate dal decreto ingiuntivo opposto in quanto inesistenti e non opponibili alla VE IE per tutti i fatti dedotti in atti;
- e per l'effetto, revocare e/o annullare, dichiarare nulle e/o inefficaci le medesime fatture LTIX-31501 e
LTID-1002982 e LTID-1003069 che dovranno essere estromesse dalla domanda di giudizio e il relativo complessivo importo di euro 87.158,32 decurtato dall'importo di euro 234.772,23 e portato dal decreto ingiuntivo per cui è causa;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in atti, comunque non dovuta la somma di euro
234.772,23, e/o la diversa somma eventualmente accertata, in linea capitale per tutte le fatture indicate nel decreto ingiuntivo opposto N. R.G. 3386/2023, oltre agli interessi moratori come da domanda e oltre alle spese legali come in decreto ingiuntivo per tutti i motivi dedotti e i pagamenti eseguiti;
- e per l'effetto, comunque revocare e/o annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il medesimo decreto nei confronti della VE IE Italia S.r.l., in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, Signora Dorina PAa AR;
in via riconvenzionale, previo accertamento, condannare la VE CK (F&B) LI in persona del legale rappresentante pro tempore Signor Christopher John AN al pagamento degli importi portati dalle note di credito LTCNX-30450 pari ad euro 2.601,60, LTCNX-30727 pari ad euro 8,23 e LTCNX-
31175 pari ad euro 839,52 tutte emesse dalla VE CK (F&B) LI nei confronti della VE
IE Italia S.r.l. come in atti per un importo totale di euro 3.4449,35, nonché condannare la medesima società VE CK (F&B) LI al pagamento della somma di euro 4.677,46 a titoli di sconti sulla fornitura dei prodotti per euro 1.892,30 e/o per omessa fornitura di prodotti mai consegnati e pagati euro 2.784,28 o comunque nella somma che questo Giudice riterrà equa e di giustizia.
A fronte della difesa dispiegata da controparte VECK e della condotta processuale dalla medesima tenuta, si insta affinché questo Tribunale voglia condannare controparte al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., da liquidarsi, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese di giudizio oltre 15% spese generali, 22% IVA, 4% C.P.A.
pagina 2 di 14 Salvo ogni diritto e riservata ogni ulteriore domanda e/o eccezione e la possibilità di integrarle, modificarle, precisarle e/o meglio indicarle negli atti della instauranda procedura e con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre, articolare prove ed indicare testi, nei termini di legge.
In via istruttoria si chiede che il Giudice ordini l'esibizione dei documenti originali inviati a VE
IE Italia S.r.l. e relativi alle fatture LTID-1002190, LTIX-30452, LTID-1002236, LTID-1002425,
LTIX-31501, LTID-1002982, LTID-1003069, nonché originale del contratto prodotto da VE CK in ordine a tutto quanto dedotto ed eccepito”.
PER PARTE CONVENUTA:
“….
Sempre in via preliminare ma subordinata, sulla concessione della provvisoria esecuzione:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda di concessione della provvisoria esecuzione integrale del decreto ingiuntivo n. 1374/2023, R.G. 3386/2023, emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio, dott. Angelo Farina, in data 23/08/2023, voglia l'On.le Tribunale adito concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo in parola relativamente alle somme portate dalle fatture ivi azionate LTIX-32287, LTID-1003941, LTID-1004029, LTID-1004073, LTID-
1002190, LTIX-30452, LTID-1002236, LTID-1002425, per i motivi di cui in narrativa.
In via pregiudiziale, in rito.
Voglia l'On. Tribunale adito respingere integralmente la domanda proposta da VE IE Italia
S.r.l. in via pregiudiziale in rito circa la notifica del ricorso e decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per tutti i motivi di cui in narrativa.
In via pregiudiziale, nel merito:
Voglia l'On. Tribunale adito respingere integralmente la domanda proposta da VE IE Italia
S.r.l. in via pregiudiziale nel merito circa le traduzioni delle produzioni documentali della convenuta opposta in sede monitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per tutti i motivi di cui in narrativa.
Sempre in via preliminare, nel merito:
Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili per tutti i motivi di cui in narrativa e quindi respingere le domande nuove proposte nel merito da parte di VE IE
Italia S.r.l. con la prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.
Nel merito, in via principale:
Voglia l'On. Tribunale adito respingere integralmente tutte le domande proposte da VE IE Italia
S.r.l. in via principale nel merito in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, e pagina 3 di 14 voglia per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1374/2023, R.G. 3386/2023, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, dott. Angelo Farina, in data 23/08/2023.
Nel merito, in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta nel merito in via principale che precede, voglia l'On. Tribunale adito, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare il credito vantato da
VE CK (F&B) LI nei confronti di VE IE in ragione dell'inadempimento di VE
IE Italia S.r.l. all'obbligo di pagamento dei beni ad essa venduti da VE CK (F&B) LI di cui in narrativa,e per l'effetto voglia condannare VE IE Italia S.r.l. al pagamento della somma di euro 234.772,23 oltre interessi di mora dal dì del dovuto fino al saldo effettivo, o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito della causa.
Sempre nel merito, in via principale in relazione alla domanda riconvenzionale di VE IE
Italia S.r.l.:
Voglia l'On.le Tribunale adito, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere la domanda riconvenzionale svolta da VE IE Italia S.r.l. in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
Istanza di condanna di VE IE Italia S.r.l. ex art. 96 c.p.c.
Per tutti i motivi di cui in narrativa, alla luce del contegno processuale di VE IE Italia S.r.l., voglia l'On.le Tribunale adito condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa.
In ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
In via istruttoria:
Alla luce delle eccezioni e contestazioni di controparte, si chiede ammettersi CTU tecnico/contabile relativamente ai rapporti dare/avere tra le società scaturenti dalle compravendite effettuate tra VE
CK e VE IE nel periodo 2019-2022 ed evidenziati nei documenti prodotti dalle parti o da altri che il nominando CTU riterrà opportuno acquisire.
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli da intendersi tutti preceduti dall'inciso “vero che”:
1) l'ammontare dei debiti di VE IE nei confronti di VE CK per merce già fatturata era pari, a fine 2019, ad oltre 90.000,00 euro (si rammostri al teste il documento 47);
2) nel corso dell'anno 2020 l'ammontare dei debiti di VE IE nei confronti di VE CK è aumentato fino a raggiungere e superare i 100.000,00 euro (si rammostri al teste il documento 47);
pagina 4 di 14 3) nel corso dell'anno 2021 l'ammontare dei debiti di VE IE nei confronti di VE CK ha continuato ad aumentare rispetto all'anno precedente, superando i 150.000,00 euro (si rammostri al teste il documento 47);
4) nel corso dell'anno 2022 l'ammontare dei debiti di VE IE nei confronti di VE CK ha superato i 200.000,00 euro;
5) VE CK ha ottenuto a settembre 2021 la partita iva francese, che è stata fatta retroagire dall'amministrazione francese al primo gennaio 2021;
6) nei mesi di giugno/luglio 2021 VE CK e VE IE hanno intavolato delle discussioni circa la gestione burocratica del rapporto commerciale tra le parti a seguito della fine del periodo di transizione di Brexit;
7) a valle delle discussioni tra VE CK e VE IE circa la gestione burocratica del rapporto commerciale tra le parti a seguito della fine del periodo di transizione di Brexit, le società hanno concordato di procedere con la ri-fatturazione con partita iva francese di una serie di fatture inizialmente emesse con partita iva inglese;
8) la ri-fatturazione con partita iva francese di alcune fatture già emesse nel corso dell'anno 2021 con partita iva inglese ha lasciato inalterati i saldi dare/avere tra le parti (si rammostri al teste il documento
47);
9) le comunicazioni scambiate dalla GN AR con VE CK di cui ai documenti n. 16, 18, 19, 20 che si rammostrano avevano ad oggetto i debiti accumulati da VE IE nei confronti di VE
CK;
10) nel rapporto commerciale tra le parti era chiaro ed accettato che le note di credito eventualmente emesse da VE CK sarebbero state detratte dalle fatture emesse.
Si indicano quali testi su tutti i capitoli che precedono la GN DA TT, c/o VE
CK(F&B) LI, ed il sig. PA ON, c/o VE CK (F&B) LI.
Si insiste per l'ordine di esibizione dell'originale nei confronti di VE IE richiesto al paragrafo
55 che precede.
Si producono i seguenti documenti (la numerazione segue quella già utilizzata):
36) scambio email dell'8 marzo 2021;
37) scambio email del 9 marzo 2021;
38) scambio email del 19 maggio 2021;
39) scambio email del 24 giugno 2021;
40) scambio email del 12 gennaio 2022;
41) scambio email del 10 giugno 2022;
pagina 5 di 14 42) scambio email del 16 settembre 2022;
43) email del 25 febbraio 2022 di VE IE a VE CK;
44) scambio email del 16-24 giugno/6 luglio 2021;
45) scambio email del 25-26 novembre 2021;
46) copia assegno emesso da VE IE ma impagato per mancanza fondi;
47) documento riassuntivo contabilità VE CK in relazione al rapporto dare/avere con VE
IE;
48) copia fatture e note di credito emesse da VE CK a VE IE nel 2019;
49) copia fatture e note di credito emesse da VE CK a VE IE nel 2020;
50) copia fatture e note di credito emesse da VE CK a VE IE nel 2021;
51) copia fatture e note di credito emesse da VE CK a VE IE nel 2022;
52) copia estratto conto di VE CK di settembre 2022;
53) traduzione giurata doc. 31;
54) traduzione giurata documenti 22, 24, 25, 26, 30, 33;
55) traduzione giurata documenti 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
56) traduzione giurata doc. 15;
57) traduzione giurata doc. 16;
58) traduzione giurata doc. 23, 27, 29, 34;
59) traduzione giurata doc. 18;
60) traduzione giurata doc. 19;
61) traduzione giurata doc. 20;
62) PEC di Accettazione notifica del 31/08/23 del ricorso e decreto ingiuntivo;
63) PEC di Avvenuta consegna notifica del 31/08/23 del ricorso e decreto ingiuntivo.
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, di articolare prove per testi sugli assunti di cui in narrativa ed in relazione alle eventuali difese e richieste istruttorie di controparte, e di ulteriormente dedurre e produrre documenti nei termini di legge”.
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1374/2023 R.G. 3386/2023 emesso su ricorso della società VE CK (F&B)
LI, questo Tribunale ingiungeva a VE IE Italia S.r.l. il pagamento della somma di euro
234.772,23 a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti alimentari eseguita nel periodo compreso tra la data del 13.07.2020 e la data del 09.09.2022, oltre interessi moratori e spese.
pagina 6 di 14 Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione la società ingiunta, la quale eccepiva preliminarmente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta per mezzo di duplicato informatico e nel merito contestava la fondatezza del credito azionato.
In particolare, l'opponente deduceva che le fatture azionate presentavano un'intestazione non coerente con le parti del contratto sottostante ed eccepiva il versamento nel corso del rapporto di somme maggiori rispetto ai crediti maturati dall'opposta, non conteggiate da questa nel ricorso monitorio. L'ingiunta si doleva, altresì, dell'inesatto adempimento della convenuta alle proprie obbligazioni contrattuali, in ragione della riscontrata difformità quantitativa e qualitativa della merce oggetto del contratto, e della mancata applicazione della scontistica concordata.
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti ed inoltre formulava domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme esposte nelle note di credito emesse dalla stessa controparte, asseritamente non detratte.
L'ingiungente, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, deduceva che il credito azionato fosse supportato da idoneo compendio probatorio;
diversamente, l'opponente non aveva assolto all'onere su di lei gravante di dimostrare in maniera circostanziata il fatto estintivo della pretesa consistente nell'avvenuto pagamento delle somme portate dalle fatture azionate, nonché gli asseriti danni sofferti.
In data 11.07.2024 il Giudice istruttore accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente, avendo il giudice istruttore disatteso le istanze istruttorie delle parti.
All'udienza del 18.12.2024, le parti precisavano le conclusioni come da memorie ex art. 171 ter, comma
1, c.p.c., e discutevano oralmente la causa;
al termine della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Sulla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione formulata da parte opponente in ordine alla nullità per omessa notifica di copia conforme del decreto ingiuntivo per cui è causa.
Il duplicato informatico non necessita infatti di attestazione di conformità rispetto all'originale, dovendosi osservare che “il duplicato informatico di un documento nativo digitale è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario. Da qui la conseguenza per la quale la corrispondenza del duplicato informatico
pagina 7 di 14 al documento originario non emerge dall'uso di segni grafici (come al contrario avviene per la copia informatica, che presenta la coccarda ed una serie alfanumerica indicante il soggetto firmatario dell'atto), ma dall'uso di specifici programmi in grado di verificare e confrontare l'impronta del file originario con il duplicato” (Cass. civ., .27379/2022).
In ogni caso, è agli atti la relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto, effettuata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 3 bis legge n. 53 del 21.01.1994, recante l'attestazione di conformità legale di parte opposta, da cui si evincono il numero di iscrizione del procedimento (R.G.
3386/2023), il numero del decreto emesso (1374/2023) nonché l'autorità emittente (Tribunale di Busto
Arsizio).
A ciò si aggiunga che parte opponente non ha dedotto né provato l'effettivo pregiudizio derivatole dall'eccepita nullità della notifica, dovendosi anzi ritenere che la stessa abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. civ. Sez.
Un. n. 23620/2018; Cass. civ., Sez. Un., n. 7665/2016).
L'eccezione di nullità della notifica va, pertanto, disattesa.
Sulla denominazione sociale.
Parte attrice si duole del fatto che le fatture azionate in sede monitoria riportino una diversa denominazione sociale del soggetto emittente (VE CK anziché VE Taste).
L'eccezione è priva di pregio, trattandosi di un mero mutamento formale in ordine alla denominazione sociale della convenuta opposta, come dimostra il mantenimento dello stesso numero di P.IVA, nonché la ricostruzione offerta da parte attrice nel proprio atto introduttivo (pag. 2 citazione in opposizione).
Del pari irrilevante è la doglianza attorea in ordine alla produzione da parte della società convenuta del contratto sottoscritto dalle parti in data 22.11.2012 anziché in data 04.08.2014, recante una diversa denominazione sociale dell'opponente, trattandosi di accordi volti a regolamentare, in maniera pressochè analoga, un rapporto continuativo tra i medesimi soggetti.
Sul credito azionato.
L'opponente ha contestato l'esistenza della prova documentale del credito azionato in sede monitoria dall'odierna opposta, attesa l'insufficienza probatoria delle fatture, inidonee a dimostrare la debenza dell'importo complessivo di euro 234.772,23.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pagina 8 di 14 domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. civ., 16.05.2019, n. 13240;
Cass. civ., 03.02.2006, n. 2421).
La prova del fatto costitutivo del credito spetta, pertanto, al creditore opposto (Cass. civ., 19.10.2015, n.
21101), il quale peraltro può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. civ.,
11.03.2011, n. 5915; Cass. civ., 03.03.2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata (Cass. civ., 23.03.2022, n. 9439; Cass. civ-, 17.06.2016, n. 12517; Cass. civ.,
09.03.2012, n. 3727; Cass. civ., 16.12.2010, n. 25516; Cass. civ., 05.03.2009, n. 5356; Cass. civ.,
17.11.2003, n. 17371).
Nel caso di specie, a suffragio dell'esistenza degli elementi costitutivi del credito azionato, parte opposta ha prodotto il contratto di licenza operativa per distributori indipendenti avente ad oggetto la produzione e la commercializzazione nazionale ed internazionale di preparati di frutta sottoscritto dalle parti in data
22.11.2012 (doc. 28 fascicolo opposta;
doc. 3 fascicolo monitorio), nonché n. 14 fatture commerciali accompagnate dai relativi documenti di trasporto, ciò che conferisce ampia contezza in ordine all'esistenza dei rapporti commerciali intercorsi.
Pur essendo costante l'affermazione giurisprudenziale secondo cui la fattura costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma non anche prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione (ex multis Cass. civ., n. 9542/2018; Cass. civ., n.
299/2016), si osserva che parte opponente non ha assolto l'onere su di lei gravante di avanzare tempestivamente ed in modo specifico contestazioni in ordine all'esistenza, alla validità e/o alla natura dei rapporti sottesi ovvero al loro contenuto, sicchè deve ritenersi che, in base ai richiamati principi di diritto, l'efficacia probatoria di siffatti documenti di formazione unilaterale non sia venuta meno (Cass. civ., n. 14363/2001).
Parte opponente si è infatti limitata ad eccepire la ricezione di prodotti difformi per scadenza e quantitativi, senza tuttavia allegare circostanziate segnalazioni né avviare la procedura di reso prevista dalla clausola di garanzia di cui al punto 5.3 del contratto di licenza operativa sottoscritto.
L'assenza di documenti o comunicazioni che attestino una denuncia dei presunti vizi, unita all'implicito utilizzo dei beni ricevuti in consegna, vale accettazione della fornitura.
Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla mancanza di obiezioni anche in ordine alla consegna delle merci, con la sola eccezione dei beni portati dalla fattura n. LTIX-30452 del 17.07.2020, ciò che conferma ulteriormente l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti.
pagina 9 di 14 Tutti i documenti di trasporto allegati dall'opposta risultano peraltro sottoscritti nel riquadro del conducente e riportano la descrizione dei beni oggetto di trasporto per natura e quantità, la destinazione, nonché la causale del trasporto.
Ad arricchire ulteriormente il quadro probatorio, contribuisce la parziale contraddittorietà della ricostruzione difensiva, la quale – eccependo il fatto estintivo dell'avvenuto adempimento – implicitamente conferma l'esistenza dei rapporti denegati.
Parte delle dichiarazioni riconducibili all'opponente in ordine all'intervenuta annotazione delle fatture emesse da controparte nelle scritture contabili e nei registri (vedi fattura n. LTIX-31925 del 31.10.2021) assume, poi, efficacia confessoria ex art. 2720 c.c., in quanto atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante (Cass. civ., n. 2514/2022; Cass. civ., n. 23935/2018; Cass. civ., n. 20982/2008; Cass. civ., n. 3383/2005).
Del pari, dalla comunicazione del 10.06.2022 si evince che l'attrice ha riconosciuto la debenza di euro
170.690,93 per debiti accumulati sino all'anno 2021 (doc. 41 fascicolo opposta), cui devono essere aggiunti gli importi portati dai prospetti riepilogativi allegati dall'opposta per gli anni 2019, 2020 e 2022
(docc. 42 e 47 fascicolo opposta).
Pur essendo, questi ultimi, documenti provenienti da una sola parte, deve infatti osservarsi che alcuna contestazione viene sollevata dall'attrice in ordine al loro contenuto, essendosi le doglianze al più limitate ad aspetti puramente formali.
A ciò si aggiunga che la ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti per come offerta dall'opposta si appalesa verosimile, alla luce della concordanza delle risultanze prodotte.
Tutto ciò osservato, deve dunque ritenersi che l'opponente abbia allegato e documentato il proprio diritto di credito.
Diversamente, la società convenuta ha dedotto generiche contestazioni non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo per cui è causa o comunque la sussistenza di un minor credito.
E' pacifico in quanto non contestato e provato per tabulas che nel periodo 2019-2021 l'ingiunta ha effettuato versamenti per euro 487.878,87 a mezzo di bonifico bancario (docc. 21, 24 e 30 fascicolo opponente); tuttavia, stante la mancanza di imputazione per somme pari ad euro 271.825,00, non è dato sapere se tale ammontare sia stato destinato o meno al saldo delle fatture azionate con l'istanza monitoria.
In diritto, allorchè il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma in denaro idonea per importo all'estinzione dello stesso, spetta al creditore, il quale sostenga che i pagamenti siano da imputare a debiti diversi, allegare e provare la sussistenza di questi ultimi (Cass. civ.,
Sez. II, 25.09.2023, n. 27247; Cass. civ., n. 26945/2008).
pagina 10 di 14 Ebbene, nel caso di specie, l'opposta ha prodotto l'estratto conto del 25.04.2023 (doc. 56 fascicolo opposta), non contestato da controparte, dal quale si evince che nell'anno 2023, quindi successivamente all'effettuazione dei pagamenti attorei, le fatture rimaste insolute sono proprio quelle azionate con l'istanza monitoria.
Da ultimo, si osservi che parte dei bonifici eseguiti dall'opponente riporta comunque data antecedente all'emissione della prima fattura dell'elenco contenuto nell'atto introduttivo (13.07.2020), sicché buona parte dei pagamenti privi di imputazione deve comunque ritenersi priva di efficacia estintiva con riferimento al credito azionato dall'opposta in sede monitoria.
Sull'inesistenza delle fatture con p.iva francese
È pacifico in quanto non contestato che parte opposta ha emesso tra il mese di luglio ed il mese di agosto
2021 n. 3 fatture con p.iva inglese (n. LTIX-31501 del 01.07.2021, n. LTID-1002982 del 16.07.2021 e n.
LTID-1003069 del 18.08.2021), cui ha fatto seguito nota di credito n. LTCNX-31924 del 31.10.2021 per lo storno, non essendo le prime provviste dei documenti doganali necessari ai fini dell'importazione in territorio UE.
Parte opposta ha quindi emesso la fattura riepilogativa n. LTIX-31925 con p.iva francese, contenente anche le tre fatture stornate con p.iva inglese (doc. 19 fascicolo opponente;
doc. 30 fascicolo opposta), per poi avanzare istanza monitoria unicamente in ordine alle somme portate dalle tre fatture, medio tempore riemesse con p.iva francese (docc. 8, 9, 10 fascicolo monitorio).
L'opponente ha allora eccepito l'inesistenza di detti documenti e, per l'effetto, domandato di decurtarne l'importo dalle somme richieste da controparte.
L'attrice ha infatti dedotto che la società convenuta avrebbe dovuto al più azionare la fattura riepilogativa, le cui somme devono tuttavia ritenersi integralmente pagate (doc. 22 fascicolo opponente).
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Va premesso che la mera regolarità formale delle fatture emesse (quali documenti imposti dalla legislazione fiscale) in relazione a crediti controversi è profilo del tutto irrilevante ai fini civilistici dell'accertamento dei crediti.
In tal senso, del tutto estranee all'effettivo tema del presente giudizio è la proposizione di domande volte ad inficiare la validità o efficacia delle fatture in quanto tali, da parte dell'opponente.
Ciò detto, alla luce della documentazione in atti, la ricostruzione offerta dall'opponente non si appalesa verosimile, emergendo dalle comunicazioni prodotte che l'opposta ha reso edotta controparte della necessità di riemettere le fatture con p.iva inglese citando il numero di p.iva francese, proposta accolta dalla stessa opponente (doc. 44 fascicolo opposta).
pagina 11 di 14 È chiaro, poi, che la fattura riepilogativa n. LTIX-31501 del 31.10.2021 contiene anche le tre fatture emesse con p.iva inglese, il cui credito deve ritenersi certo sulla base di un semplice raffronto documentale.
Né l'opponente ha sollevato alcuna contestazione in ordine alle somme portate dalle fatture n. LTIX-
31501 del 01.07.2021, n. LTID-1002982 del 16.07.2021 e n. LTID-1003069 del 18.08.2021 e rivendicate dall'opposta prima della proposizione dell'istanza monitoria.
L'attrice, a seguito di emissione del decreto ingiuntivo per cui è causa, ha piuttosto eccepito l'intervenuto pagamento dell'intera somma di euro 197.391,55 portata dalla fattura riepilogativa n. LTIX-31501 del
31.10.2021, come risultante da gestionale dell'opposta (doc. 22 fascicolo opponente).
L'eccezione di pagamento non trova, tuttavia, riscontro probatorio.
In ordine alla valenza probatoria dello screenshot di conversazioni su piattaforme telematiche nel processo civile, va infatti precisato che esso, pur potendo essere equiparato ex art. 2712 c.c. ad una riproduzione informatica, fa prova solo ove non sia contestato dalla parte avversaria (Cass. civ., n.
8736/2018), circostanza verificatasi nel caso di specie.
Né può sostenersi che l'ammontare complessivamente versato dall'opponente pari ad euro 487.878,87 abbia efficacia estintiva della pretesa, dovendosi richiamare le considerazioni suesposte in ordine all'intervenuto pagamento del debito.
Sulla domanda riconvenzionale.
Parte opponente domanda la condanna della società convenuta al pagamento degli importi portati dalle note di credito n. LTCNX-30450 del 14.07.2020 pari ad euro 2.601,60, n. LTCNX-30727 del 30.09.2020 pari ad euro 8,23 e n. LTCNX-31175 del 07.05.2021 pari ad euro 839,52, per il complessivo importo di euro 3.4449,35; chiede, altresì, la condanna della medesima società al pagamento della somma di euro
4.677,46 a titolo di scontistica non applicata alla fattura n. LTID-1002190 del 13.07.2020 (per euro
1.892,30) ed alla fattura n. LTIX-30452 del 17.07.2020 (per euro 2.785,16).
La domanda non è meritevole di accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
Dal prospetto in formato excel allegato dall'opposta (doc. 47 fascicolo opposta), in merito alla cui veridicità si è già avuto modo di pronunciare, risulta lo storno della somma portata dalla nota di credito n. LTCNX-30450 per euro 2.601,60 dal complessivo ammontare del debito azionato.
Del pari, anche l'importo di euro 8,23 portato dalla nota di credito n. LTCNX-30727 del 30.09.2020 risulta detratto dalla fattura n. LTID-1002236 (docc. 6, 15 e 17 fascicolo monitorio).
Analoga considerazione può farsi per la somma di euro 839,52 portata dalla nota di credito n. LTCNX-
31175 del 07.05.2021, stornata dalla fattura n. LTID-1002425 del 05.12.2020, il cui ammontare risulta pagina 12 di 14 infatti rideterminato in misura inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto (euro 8.755,68 anzichè euro 9.595,20) (docc. 7, 15 e 17 fascicolo monitorio).
Venendo invece alle doglianze dell'opponente in ordine alla mancata applicazione della scontistica concordata, si osserva che l'importo portato dalla fattura n. LTID-1002190 del 13.07.2020 oggetto di istanza monitoria è stato rideterminato dalla convenuta opposta nella minor somma di euro 38.068,86, in conseguenza dell'applicazione dello sconto del 20% su quattro pallet di merce a scadenza ravvicinata
(docc. 4a e 5 fascicolo opponente;
doc. 4 fascicolo monitorio).
Più complessa, invece, la ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti con riferimento alla fattura n. LTIX-30452 del 17.07.2020.
L'opponente ha contestato l'importo di euro 7.597,88 portato da tale fattura in luogo della minor somma di euro 4.812,72, a fronte di un ordine inoltrato nel giugno 2020 e confermato in data 27.07.2020 per n.
48 tazze e 40 coperchi, e non già per n. 72 bicchieri e 80 coperchi.
L'opposta ha eccepito la correttezza del quantitativo di merce indicato in fattura e, per conseguenza, dell'importo preteso e rimasto impagato, avendo l'opponente confuso un ordine del luglio 2020 per euro
4.812,72 non azionato con il procedimento monitorio con l'ordine portato dal documento in esame.
La concordanza della produzione in atti, unitamente all'assenza di allegazione e prova di elementi contrari idonei a supportare una ricostruzione alternativa dei fatti, consente di ritenere provata la ricostruzione offerta dalla convenuta opposta.
Ed invero, in data 16.07.2020 parte attrice ha inviato all'indirizzo dell'opposta comunicazione a mezzo email, onde ottenere la revisione della fattura n. LTID-1002169; la convenuta, il giorno seguente, ha allegato la fattura n. LTIX-30452 a correzione, invitando controparte ad “eliminare la vecchia” (doc. 9A fascicolo opponente).
Il raffronto tra la fattura n. LTID-1002169 (pag. 4 doc. 49 fascicolo opposta) e la fattura n. LTIX.30452
(doc. 9A fascicolo opponente;
doc. 33 fascicolo opposta) non vede differenze in ordine al quantitativo di merce inviato ed alla somma pretesa.
L'importo di euro 4.812,72, asseritamente dovuto dall'opponente in luogo della maggior somma di euro
7.597,88, deve ritenersi portato dalla fattura LTID-1002233 del 27.07.2020, emessa per il diverso ordine di n. 48 tazze e 40 coperchi (doc. 26 fascicolo opposta) e non azionata con il procedimento monitorio.
Deve infatti osservarsi come detto importo sia la risultante dei costi della merce ordinata dall'opponente e delle spese di spedizione, quantificate in euro 966,00 (doc. 10 fascicolo opponente;
doc. 26 fascicolo opposta).
Tale ultimo ammontare risulta concordato dalle parti a mezzo e-mail in data 27.07.2020 (doc. 10 fascicolo opponente, che rimanda per le spese di spedizione alla mail del 27.07.2020; doc. 8 fascicolo opponente),
pagina 13 di 14 sicchè non è possibile ritenere, sul piano logico, che una fattura emessa in data 17.07.2020, quale la n.
LTIX-30452 azionata con il procedimento monitorio, porti una somma (euro 966,00 per spese di spedizione) oggetto di un successivo accordo tra le parti.
La ricostruzione offerta dall'opponente si appalesa dunque infondata, con ciò dovendosi ritenere provata la debenza della maggior somma portata dalla fattura n. LTIX-30452, in assenza di diverse ed ulteriori contestazioni.
Temerarietà della lite.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna delle parti al reciproco risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Conclusioni.
L'opposizione, conclusivamente, va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 234.772,23.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte opponente, secondo i parametri medi per tutte le fasi di giudizio.
Esse vengono liquidate secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, tenendo conto della semplicità della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 17 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4193/2023 promossa da:
VE ES ITALIA S.R.L. (C.F. e P.I. 033607220126), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. EMANUELA FERLITO
ATTRICE OPPONENTE contro
VE RU (F&B) TE (numero di registrazione nel registro delle imprese inglesi
05168257), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. ALBERTO LAMA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reictis, così giudicare:
… in via pregiudiziale di rito per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, questa difesa si rimette al
Giudicante in merito all'opportunità e alla necessità disporre le eventuali attività in ordine alla irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo e all'efficacia dello stesso in quanto notificato tramite duplicato informatico anziché a mezzo copia informatica come per legge previsto;
in via preliminare nel merito per quanto esposto in fatto e in diritto, questa difesa si rimette al
Giudicante in merito all'opportunità e alla necessità di disporre le eventuali attività in ordine alla produzione di documentazione in lingua inglese priva di traduzione giurata nonché in ordine al contratto incompleto e non afferente alle parti processuali prodotto da parte ingiungente VE CK (F&B)
LI; in via principale nel merito
pagina 1 di 14 - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo opposto N.
R.G. 3386/2023, in quanto non riferibile a un credito certo, liquido ed esigibile, come esposto in narrativa;
- e per l'effetto, revocare e/o annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il medesimo decreto nei confronti della VE IE Italia S.r.l., in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante,
Signora Dorina PAa AR;
- accertare e dichiarare la nullità delle fatture LTIX-31501 e LTID-1002982 e LTID-1003069 portate dal decreto ingiuntivo opposto in quanto inesistenti e non opponibili alla VE IE per tutti i fatti dedotti in atti;
- e per l'effetto, revocare e/o annullare, dichiarare nulle e/o inefficaci le medesime fatture LTIX-31501 e
LTID-1002982 e LTID-1003069 che dovranno essere estromesse dalla domanda di giudizio e il relativo complessivo importo di euro 87.158,32 decurtato dall'importo di euro 234.772,23 e portato dal decreto ingiuntivo per cui è causa;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in atti, comunque non dovuta la somma di euro
234.772,23, e/o la diversa somma eventualmente accertata, in linea capitale per tutte le fatture indicate nel decreto ingiuntivo opposto N. R.G. 3386/2023, oltre agli interessi moratori come da domanda e oltre alle spese legali come in decreto ingiuntivo per tutti i motivi dedotti e i pagamenti eseguiti;
- e per l'effetto, comunque revocare e/o annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il medesimo decreto nei confronti della VE IE Italia S.r.l., in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, Signora Dorina PAa AR;
in via riconvenzionale, previo accertamento, condannare la VE CK (F&B) LI in persona del legale rappresentante pro tempore Signor Christopher John AN al pagamento degli importi portati dalle note di credito LTCNX-30450 pari ad euro 2.601,60, LTCNX-30727 pari ad euro 8,23 e LTCNX-
31175 pari ad euro 839,52 tutte emesse dalla VE CK (F&B) LI nei confronti della VE
IE Italia S.r.l. come in atti per un importo totale di euro 3.4449,35, nonché condannare la medesima società VE CK (F&B) LI al pagamento della somma di euro 4.677,46 a titoli di sconti sulla fornitura dei prodotti per euro 1.892,30 e/o per omessa fornitura di prodotti mai consegnati e pagati euro 2.784,28 o comunque nella somma che questo Giudice riterrà equa e di giustizia.
A fronte della difesa dispiegata da controparte VECK e della condotta processuale dalla medesima tenuta, si insta affinché questo Tribunale voglia condannare controparte al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., da liquidarsi, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese di giudizio oltre 15% spese generali, 22% IVA, 4% C.P.A.
pagina 2 di 14 Salvo ogni diritto e riservata ogni ulteriore domanda e/o eccezione e la possibilità di integrarle, modificarle, precisarle e/o meglio indicarle negli atti della instauranda procedura e con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre, articolare prove ed indicare testi, nei termini di legge.
In via istruttoria si chiede che il Giudice ordini l'esibizione dei documenti originali inviati a VE
IE Italia S.r.l. e relativi alle fatture LTID-1002190, LTIX-30452, LTID-1002236, LTID-1002425,
LTIX-31501, LTID-1002982, LTID-1003069, nonché originale del contratto prodotto da VE CK in ordine a tutto quanto dedotto ed eccepito”.
PER PARTE CONVENUTA:
“….
Sempre in via preliminare ma subordinata, sulla concessione della provvisoria esecuzione:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda di concessione della provvisoria esecuzione integrale del decreto ingiuntivo n. 1374/2023, R.G. 3386/2023, emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio, dott. Angelo Farina, in data 23/08/2023, voglia l'On.le Tribunale adito concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo in parola relativamente alle somme portate dalle fatture ivi azionate LTIX-32287, LTID-1003941, LTID-1004029, LTID-1004073, LTID-
1002190, LTIX-30452, LTID-1002236, LTID-1002425, per i motivi di cui in narrativa.
In via pregiudiziale, in rito.
Voglia l'On. Tribunale adito respingere integralmente la domanda proposta da VE IE Italia
S.r.l. in via pregiudiziale in rito circa la notifica del ricorso e decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per tutti i motivi di cui in narrativa.
In via pregiudiziale, nel merito:
Voglia l'On. Tribunale adito respingere integralmente la domanda proposta da VE IE Italia
S.r.l. in via pregiudiziale nel merito circa le traduzioni delle produzioni documentali della convenuta opposta in sede monitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per tutti i motivi di cui in narrativa.
Sempre in via preliminare, nel merito:
Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili per tutti i motivi di cui in narrativa e quindi respingere le domande nuove proposte nel merito da parte di VE IE
Italia S.r.l. con la prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.
Nel merito, in via principale:
Voglia l'On. Tribunale adito respingere integralmente tutte le domande proposte da VE IE Italia
S.r.l. in via principale nel merito in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, e pagina 3 di 14 voglia per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1374/2023, R.G. 3386/2023, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, dott. Angelo Farina, in data 23/08/2023.
Nel merito, in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta nel merito in via principale che precede, voglia l'On. Tribunale adito, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare il credito vantato da
VE CK (F&B) LI nei confronti di VE IE in ragione dell'inadempimento di VE
IE Italia S.r.l. all'obbligo di pagamento dei beni ad essa venduti da VE CK (F&B) LI di cui in narrativa,e per l'effetto voglia condannare VE IE Italia S.r.l. al pagamento della somma di euro 234.772,23 oltre interessi di mora dal dì del dovuto fino al saldo effettivo, o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito della causa.
Sempre nel merito, in via principale in relazione alla domanda riconvenzionale di VE IE
Italia S.r.l.:
Voglia l'On.le Tribunale adito, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere la domanda riconvenzionale svolta da VE IE Italia S.r.l. in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
Istanza di condanna di VE IE Italia S.r.l. ex art. 96 c.p.c.
Per tutti i motivi di cui in narrativa, alla luce del contegno processuale di VE IE Italia S.r.l., voglia l'On.le Tribunale adito condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa.
In ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
In via istruttoria:
Alla luce delle eccezioni e contestazioni di controparte, si chiede ammettersi CTU tecnico/contabile relativamente ai rapporti dare/avere tra le società scaturenti dalle compravendite effettuate tra VE
CK e VE IE nel periodo 2019-2022 ed evidenziati nei documenti prodotti dalle parti o da altri che il nominando CTU riterrà opportuno acquisire.
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli da intendersi tutti preceduti dall'inciso “vero che”:
1) l'ammontare dei debiti di VE IE nei confronti di VE CK per merce già fatturata era pari, a fine 2019, ad oltre 90.000,00 euro (si rammostri al teste il documento 47);
2) nel corso dell'anno 2020 l'ammontare dei debiti di VE IE nei confronti di VE CK è aumentato fino a raggiungere e superare i 100.000,00 euro (si rammostri al teste il documento 47);
pagina 4 di 14 3) nel corso dell'anno 2021 l'ammontare dei debiti di VE IE nei confronti di VE CK ha continuato ad aumentare rispetto all'anno precedente, superando i 150.000,00 euro (si rammostri al teste il documento 47);
4) nel corso dell'anno 2022 l'ammontare dei debiti di VE IE nei confronti di VE CK ha superato i 200.000,00 euro;
5) VE CK ha ottenuto a settembre 2021 la partita iva francese, che è stata fatta retroagire dall'amministrazione francese al primo gennaio 2021;
6) nei mesi di giugno/luglio 2021 VE CK e VE IE hanno intavolato delle discussioni circa la gestione burocratica del rapporto commerciale tra le parti a seguito della fine del periodo di transizione di Brexit;
7) a valle delle discussioni tra VE CK e VE IE circa la gestione burocratica del rapporto commerciale tra le parti a seguito della fine del periodo di transizione di Brexit, le società hanno concordato di procedere con la ri-fatturazione con partita iva francese di una serie di fatture inizialmente emesse con partita iva inglese;
8) la ri-fatturazione con partita iva francese di alcune fatture già emesse nel corso dell'anno 2021 con partita iva inglese ha lasciato inalterati i saldi dare/avere tra le parti (si rammostri al teste il documento
47);
9) le comunicazioni scambiate dalla GN AR con VE CK di cui ai documenti n. 16, 18, 19, 20 che si rammostrano avevano ad oggetto i debiti accumulati da VE IE nei confronti di VE
CK;
10) nel rapporto commerciale tra le parti era chiaro ed accettato che le note di credito eventualmente emesse da VE CK sarebbero state detratte dalle fatture emesse.
Si indicano quali testi su tutti i capitoli che precedono la GN DA TT, c/o VE
CK(F&B) LI, ed il sig. PA ON, c/o VE CK (F&B) LI.
Si insiste per l'ordine di esibizione dell'originale nei confronti di VE IE richiesto al paragrafo
55 che precede.
Si producono i seguenti documenti (la numerazione segue quella già utilizzata):
36) scambio email dell'8 marzo 2021;
37) scambio email del 9 marzo 2021;
38) scambio email del 19 maggio 2021;
39) scambio email del 24 giugno 2021;
40) scambio email del 12 gennaio 2022;
41) scambio email del 10 giugno 2022;
pagina 5 di 14 42) scambio email del 16 settembre 2022;
43) email del 25 febbraio 2022 di VE IE a VE CK;
44) scambio email del 16-24 giugno/6 luglio 2021;
45) scambio email del 25-26 novembre 2021;
46) copia assegno emesso da VE IE ma impagato per mancanza fondi;
47) documento riassuntivo contabilità VE CK in relazione al rapporto dare/avere con VE
IE;
48) copia fatture e note di credito emesse da VE CK a VE IE nel 2019;
49) copia fatture e note di credito emesse da VE CK a VE IE nel 2020;
50) copia fatture e note di credito emesse da VE CK a VE IE nel 2021;
51) copia fatture e note di credito emesse da VE CK a VE IE nel 2022;
52) copia estratto conto di VE CK di settembre 2022;
53) traduzione giurata doc. 31;
54) traduzione giurata documenti 22, 24, 25, 26, 30, 33;
55) traduzione giurata documenti 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
56) traduzione giurata doc. 15;
57) traduzione giurata doc. 16;
58) traduzione giurata doc. 23, 27, 29, 34;
59) traduzione giurata doc. 18;
60) traduzione giurata doc. 19;
61) traduzione giurata doc. 20;
62) PEC di Accettazione notifica del 31/08/23 del ricorso e decreto ingiuntivo;
63) PEC di Avvenuta consegna notifica del 31/08/23 del ricorso e decreto ingiuntivo.
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, di articolare prove per testi sugli assunti di cui in narrativa ed in relazione alle eventuali difese e richieste istruttorie di controparte, e di ulteriormente dedurre e produrre documenti nei termini di legge”.
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1374/2023 R.G. 3386/2023 emesso su ricorso della società VE CK (F&B)
LI, questo Tribunale ingiungeva a VE IE Italia S.r.l. il pagamento della somma di euro
234.772,23 a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti alimentari eseguita nel periodo compreso tra la data del 13.07.2020 e la data del 09.09.2022, oltre interessi moratori e spese.
pagina 6 di 14 Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione la società ingiunta, la quale eccepiva preliminarmente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta per mezzo di duplicato informatico e nel merito contestava la fondatezza del credito azionato.
In particolare, l'opponente deduceva che le fatture azionate presentavano un'intestazione non coerente con le parti del contratto sottostante ed eccepiva il versamento nel corso del rapporto di somme maggiori rispetto ai crediti maturati dall'opposta, non conteggiate da questa nel ricorso monitorio. L'ingiunta si doleva, altresì, dell'inesatto adempimento della convenuta alle proprie obbligazioni contrattuali, in ragione della riscontrata difformità quantitativa e qualitativa della merce oggetto del contratto, e della mancata applicazione della scontistica concordata.
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti ed inoltre formulava domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme esposte nelle note di credito emesse dalla stessa controparte, asseritamente non detratte.
L'ingiungente, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, deduceva che il credito azionato fosse supportato da idoneo compendio probatorio;
diversamente, l'opponente non aveva assolto all'onere su di lei gravante di dimostrare in maniera circostanziata il fatto estintivo della pretesa consistente nell'avvenuto pagamento delle somme portate dalle fatture azionate, nonché gli asseriti danni sofferti.
In data 11.07.2024 il Giudice istruttore accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente, avendo il giudice istruttore disatteso le istanze istruttorie delle parti.
All'udienza del 18.12.2024, le parti precisavano le conclusioni come da memorie ex art. 171 ter, comma
1, c.p.c., e discutevano oralmente la causa;
al termine della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Sulla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione formulata da parte opponente in ordine alla nullità per omessa notifica di copia conforme del decreto ingiuntivo per cui è causa.
Il duplicato informatico non necessita infatti di attestazione di conformità rispetto all'originale, dovendosi osservare che “il duplicato informatico di un documento nativo digitale è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario. Da qui la conseguenza per la quale la corrispondenza del duplicato informatico
pagina 7 di 14 al documento originario non emerge dall'uso di segni grafici (come al contrario avviene per la copia informatica, che presenta la coccarda ed una serie alfanumerica indicante il soggetto firmatario dell'atto), ma dall'uso di specifici programmi in grado di verificare e confrontare l'impronta del file originario con il duplicato” (Cass. civ., .27379/2022).
In ogni caso, è agli atti la relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto, effettuata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 3 bis legge n. 53 del 21.01.1994, recante l'attestazione di conformità legale di parte opposta, da cui si evincono il numero di iscrizione del procedimento (R.G.
3386/2023), il numero del decreto emesso (1374/2023) nonché l'autorità emittente (Tribunale di Busto
Arsizio).
A ciò si aggiunga che parte opponente non ha dedotto né provato l'effettivo pregiudizio derivatole dall'eccepita nullità della notifica, dovendosi anzi ritenere che la stessa abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. civ. Sez.
Un. n. 23620/2018; Cass. civ., Sez. Un., n. 7665/2016).
L'eccezione di nullità della notifica va, pertanto, disattesa.
Sulla denominazione sociale.
Parte attrice si duole del fatto che le fatture azionate in sede monitoria riportino una diversa denominazione sociale del soggetto emittente (VE CK anziché VE Taste).
L'eccezione è priva di pregio, trattandosi di un mero mutamento formale in ordine alla denominazione sociale della convenuta opposta, come dimostra il mantenimento dello stesso numero di P.IVA, nonché la ricostruzione offerta da parte attrice nel proprio atto introduttivo (pag. 2 citazione in opposizione).
Del pari irrilevante è la doglianza attorea in ordine alla produzione da parte della società convenuta del contratto sottoscritto dalle parti in data 22.11.2012 anziché in data 04.08.2014, recante una diversa denominazione sociale dell'opponente, trattandosi di accordi volti a regolamentare, in maniera pressochè analoga, un rapporto continuativo tra i medesimi soggetti.
Sul credito azionato.
L'opponente ha contestato l'esistenza della prova documentale del credito azionato in sede monitoria dall'odierna opposta, attesa l'insufficienza probatoria delle fatture, inidonee a dimostrare la debenza dell'importo complessivo di euro 234.772,23.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pagina 8 di 14 domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. civ., 16.05.2019, n. 13240;
Cass. civ., 03.02.2006, n. 2421).
La prova del fatto costitutivo del credito spetta, pertanto, al creditore opposto (Cass. civ., 19.10.2015, n.
21101), il quale peraltro può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. civ.,
11.03.2011, n. 5915; Cass. civ., 03.03.2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata (Cass. civ., 23.03.2022, n. 9439; Cass. civ-, 17.06.2016, n. 12517; Cass. civ.,
09.03.2012, n. 3727; Cass. civ., 16.12.2010, n. 25516; Cass. civ., 05.03.2009, n. 5356; Cass. civ.,
17.11.2003, n. 17371).
Nel caso di specie, a suffragio dell'esistenza degli elementi costitutivi del credito azionato, parte opposta ha prodotto il contratto di licenza operativa per distributori indipendenti avente ad oggetto la produzione e la commercializzazione nazionale ed internazionale di preparati di frutta sottoscritto dalle parti in data
22.11.2012 (doc. 28 fascicolo opposta;
doc. 3 fascicolo monitorio), nonché n. 14 fatture commerciali accompagnate dai relativi documenti di trasporto, ciò che conferisce ampia contezza in ordine all'esistenza dei rapporti commerciali intercorsi.
Pur essendo costante l'affermazione giurisprudenziale secondo cui la fattura costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma non anche prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione (ex multis Cass. civ., n. 9542/2018; Cass. civ., n.
299/2016), si osserva che parte opponente non ha assolto l'onere su di lei gravante di avanzare tempestivamente ed in modo specifico contestazioni in ordine all'esistenza, alla validità e/o alla natura dei rapporti sottesi ovvero al loro contenuto, sicchè deve ritenersi che, in base ai richiamati principi di diritto, l'efficacia probatoria di siffatti documenti di formazione unilaterale non sia venuta meno (Cass. civ., n. 14363/2001).
Parte opponente si è infatti limitata ad eccepire la ricezione di prodotti difformi per scadenza e quantitativi, senza tuttavia allegare circostanziate segnalazioni né avviare la procedura di reso prevista dalla clausola di garanzia di cui al punto 5.3 del contratto di licenza operativa sottoscritto.
L'assenza di documenti o comunicazioni che attestino una denuncia dei presunti vizi, unita all'implicito utilizzo dei beni ricevuti in consegna, vale accettazione della fornitura.
Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla mancanza di obiezioni anche in ordine alla consegna delle merci, con la sola eccezione dei beni portati dalla fattura n. LTIX-30452 del 17.07.2020, ciò che conferma ulteriormente l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti.
pagina 9 di 14 Tutti i documenti di trasporto allegati dall'opposta risultano peraltro sottoscritti nel riquadro del conducente e riportano la descrizione dei beni oggetto di trasporto per natura e quantità, la destinazione, nonché la causale del trasporto.
Ad arricchire ulteriormente il quadro probatorio, contribuisce la parziale contraddittorietà della ricostruzione difensiva, la quale – eccependo il fatto estintivo dell'avvenuto adempimento – implicitamente conferma l'esistenza dei rapporti denegati.
Parte delle dichiarazioni riconducibili all'opponente in ordine all'intervenuta annotazione delle fatture emesse da controparte nelle scritture contabili e nei registri (vedi fattura n. LTIX-31925 del 31.10.2021) assume, poi, efficacia confessoria ex art. 2720 c.c., in quanto atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante (Cass. civ., n. 2514/2022; Cass. civ., n. 23935/2018; Cass. civ., n. 20982/2008; Cass. civ., n. 3383/2005).
Del pari, dalla comunicazione del 10.06.2022 si evince che l'attrice ha riconosciuto la debenza di euro
170.690,93 per debiti accumulati sino all'anno 2021 (doc. 41 fascicolo opposta), cui devono essere aggiunti gli importi portati dai prospetti riepilogativi allegati dall'opposta per gli anni 2019, 2020 e 2022
(docc. 42 e 47 fascicolo opposta).
Pur essendo, questi ultimi, documenti provenienti da una sola parte, deve infatti osservarsi che alcuna contestazione viene sollevata dall'attrice in ordine al loro contenuto, essendosi le doglianze al più limitate ad aspetti puramente formali.
A ciò si aggiunga che la ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti per come offerta dall'opposta si appalesa verosimile, alla luce della concordanza delle risultanze prodotte.
Tutto ciò osservato, deve dunque ritenersi che l'opponente abbia allegato e documentato il proprio diritto di credito.
Diversamente, la società convenuta ha dedotto generiche contestazioni non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo per cui è causa o comunque la sussistenza di un minor credito.
E' pacifico in quanto non contestato e provato per tabulas che nel periodo 2019-2021 l'ingiunta ha effettuato versamenti per euro 487.878,87 a mezzo di bonifico bancario (docc. 21, 24 e 30 fascicolo opponente); tuttavia, stante la mancanza di imputazione per somme pari ad euro 271.825,00, non è dato sapere se tale ammontare sia stato destinato o meno al saldo delle fatture azionate con l'istanza monitoria.
In diritto, allorchè il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma in denaro idonea per importo all'estinzione dello stesso, spetta al creditore, il quale sostenga che i pagamenti siano da imputare a debiti diversi, allegare e provare la sussistenza di questi ultimi (Cass. civ.,
Sez. II, 25.09.2023, n. 27247; Cass. civ., n. 26945/2008).
pagina 10 di 14 Ebbene, nel caso di specie, l'opposta ha prodotto l'estratto conto del 25.04.2023 (doc. 56 fascicolo opposta), non contestato da controparte, dal quale si evince che nell'anno 2023, quindi successivamente all'effettuazione dei pagamenti attorei, le fatture rimaste insolute sono proprio quelle azionate con l'istanza monitoria.
Da ultimo, si osservi che parte dei bonifici eseguiti dall'opponente riporta comunque data antecedente all'emissione della prima fattura dell'elenco contenuto nell'atto introduttivo (13.07.2020), sicché buona parte dei pagamenti privi di imputazione deve comunque ritenersi priva di efficacia estintiva con riferimento al credito azionato dall'opposta in sede monitoria.
Sull'inesistenza delle fatture con p.iva francese
È pacifico in quanto non contestato che parte opposta ha emesso tra il mese di luglio ed il mese di agosto
2021 n. 3 fatture con p.iva inglese (n. LTIX-31501 del 01.07.2021, n. LTID-1002982 del 16.07.2021 e n.
LTID-1003069 del 18.08.2021), cui ha fatto seguito nota di credito n. LTCNX-31924 del 31.10.2021 per lo storno, non essendo le prime provviste dei documenti doganali necessari ai fini dell'importazione in territorio UE.
Parte opposta ha quindi emesso la fattura riepilogativa n. LTIX-31925 con p.iva francese, contenente anche le tre fatture stornate con p.iva inglese (doc. 19 fascicolo opponente;
doc. 30 fascicolo opposta), per poi avanzare istanza monitoria unicamente in ordine alle somme portate dalle tre fatture, medio tempore riemesse con p.iva francese (docc. 8, 9, 10 fascicolo monitorio).
L'opponente ha allora eccepito l'inesistenza di detti documenti e, per l'effetto, domandato di decurtarne l'importo dalle somme richieste da controparte.
L'attrice ha infatti dedotto che la società convenuta avrebbe dovuto al più azionare la fattura riepilogativa, le cui somme devono tuttavia ritenersi integralmente pagate (doc. 22 fascicolo opponente).
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Va premesso che la mera regolarità formale delle fatture emesse (quali documenti imposti dalla legislazione fiscale) in relazione a crediti controversi è profilo del tutto irrilevante ai fini civilistici dell'accertamento dei crediti.
In tal senso, del tutto estranee all'effettivo tema del presente giudizio è la proposizione di domande volte ad inficiare la validità o efficacia delle fatture in quanto tali, da parte dell'opponente.
Ciò detto, alla luce della documentazione in atti, la ricostruzione offerta dall'opponente non si appalesa verosimile, emergendo dalle comunicazioni prodotte che l'opposta ha reso edotta controparte della necessità di riemettere le fatture con p.iva inglese citando il numero di p.iva francese, proposta accolta dalla stessa opponente (doc. 44 fascicolo opposta).
pagina 11 di 14 È chiaro, poi, che la fattura riepilogativa n. LTIX-31501 del 31.10.2021 contiene anche le tre fatture emesse con p.iva inglese, il cui credito deve ritenersi certo sulla base di un semplice raffronto documentale.
Né l'opponente ha sollevato alcuna contestazione in ordine alle somme portate dalle fatture n. LTIX-
31501 del 01.07.2021, n. LTID-1002982 del 16.07.2021 e n. LTID-1003069 del 18.08.2021 e rivendicate dall'opposta prima della proposizione dell'istanza monitoria.
L'attrice, a seguito di emissione del decreto ingiuntivo per cui è causa, ha piuttosto eccepito l'intervenuto pagamento dell'intera somma di euro 197.391,55 portata dalla fattura riepilogativa n. LTIX-31501 del
31.10.2021, come risultante da gestionale dell'opposta (doc. 22 fascicolo opponente).
L'eccezione di pagamento non trova, tuttavia, riscontro probatorio.
In ordine alla valenza probatoria dello screenshot di conversazioni su piattaforme telematiche nel processo civile, va infatti precisato che esso, pur potendo essere equiparato ex art. 2712 c.c. ad una riproduzione informatica, fa prova solo ove non sia contestato dalla parte avversaria (Cass. civ., n.
8736/2018), circostanza verificatasi nel caso di specie.
Né può sostenersi che l'ammontare complessivamente versato dall'opponente pari ad euro 487.878,87 abbia efficacia estintiva della pretesa, dovendosi richiamare le considerazioni suesposte in ordine all'intervenuto pagamento del debito.
Sulla domanda riconvenzionale.
Parte opponente domanda la condanna della società convenuta al pagamento degli importi portati dalle note di credito n. LTCNX-30450 del 14.07.2020 pari ad euro 2.601,60, n. LTCNX-30727 del 30.09.2020 pari ad euro 8,23 e n. LTCNX-31175 del 07.05.2021 pari ad euro 839,52, per il complessivo importo di euro 3.4449,35; chiede, altresì, la condanna della medesima società al pagamento della somma di euro
4.677,46 a titolo di scontistica non applicata alla fattura n. LTID-1002190 del 13.07.2020 (per euro
1.892,30) ed alla fattura n. LTIX-30452 del 17.07.2020 (per euro 2.785,16).
La domanda non è meritevole di accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
Dal prospetto in formato excel allegato dall'opposta (doc. 47 fascicolo opposta), in merito alla cui veridicità si è già avuto modo di pronunciare, risulta lo storno della somma portata dalla nota di credito n. LTCNX-30450 per euro 2.601,60 dal complessivo ammontare del debito azionato.
Del pari, anche l'importo di euro 8,23 portato dalla nota di credito n. LTCNX-30727 del 30.09.2020 risulta detratto dalla fattura n. LTID-1002236 (docc. 6, 15 e 17 fascicolo monitorio).
Analoga considerazione può farsi per la somma di euro 839,52 portata dalla nota di credito n. LTCNX-
31175 del 07.05.2021, stornata dalla fattura n. LTID-1002425 del 05.12.2020, il cui ammontare risulta pagina 12 di 14 infatti rideterminato in misura inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto (euro 8.755,68 anzichè euro 9.595,20) (docc. 7, 15 e 17 fascicolo monitorio).
Venendo invece alle doglianze dell'opponente in ordine alla mancata applicazione della scontistica concordata, si osserva che l'importo portato dalla fattura n. LTID-1002190 del 13.07.2020 oggetto di istanza monitoria è stato rideterminato dalla convenuta opposta nella minor somma di euro 38.068,86, in conseguenza dell'applicazione dello sconto del 20% su quattro pallet di merce a scadenza ravvicinata
(docc. 4a e 5 fascicolo opponente;
doc. 4 fascicolo monitorio).
Più complessa, invece, la ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti con riferimento alla fattura n. LTIX-30452 del 17.07.2020.
L'opponente ha contestato l'importo di euro 7.597,88 portato da tale fattura in luogo della minor somma di euro 4.812,72, a fronte di un ordine inoltrato nel giugno 2020 e confermato in data 27.07.2020 per n.
48 tazze e 40 coperchi, e non già per n. 72 bicchieri e 80 coperchi.
L'opposta ha eccepito la correttezza del quantitativo di merce indicato in fattura e, per conseguenza, dell'importo preteso e rimasto impagato, avendo l'opponente confuso un ordine del luglio 2020 per euro
4.812,72 non azionato con il procedimento monitorio con l'ordine portato dal documento in esame.
La concordanza della produzione in atti, unitamente all'assenza di allegazione e prova di elementi contrari idonei a supportare una ricostruzione alternativa dei fatti, consente di ritenere provata la ricostruzione offerta dalla convenuta opposta.
Ed invero, in data 16.07.2020 parte attrice ha inviato all'indirizzo dell'opposta comunicazione a mezzo email, onde ottenere la revisione della fattura n. LTID-1002169; la convenuta, il giorno seguente, ha allegato la fattura n. LTIX-30452 a correzione, invitando controparte ad “eliminare la vecchia” (doc. 9A fascicolo opponente).
Il raffronto tra la fattura n. LTID-1002169 (pag. 4 doc. 49 fascicolo opposta) e la fattura n. LTIX.30452
(doc. 9A fascicolo opponente;
doc. 33 fascicolo opposta) non vede differenze in ordine al quantitativo di merce inviato ed alla somma pretesa.
L'importo di euro 4.812,72, asseritamente dovuto dall'opponente in luogo della maggior somma di euro
7.597,88, deve ritenersi portato dalla fattura LTID-1002233 del 27.07.2020, emessa per il diverso ordine di n. 48 tazze e 40 coperchi (doc. 26 fascicolo opposta) e non azionata con il procedimento monitorio.
Deve infatti osservarsi come detto importo sia la risultante dei costi della merce ordinata dall'opponente e delle spese di spedizione, quantificate in euro 966,00 (doc. 10 fascicolo opponente;
doc. 26 fascicolo opposta).
Tale ultimo ammontare risulta concordato dalle parti a mezzo e-mail in data 27.07.2020 (doc. 10 fascicolo opponente, che rimanda per le spese di spedizione alla mail del 27.07.2020; doc. 8 fascicolo opponente),
pagina 13 di 14 sicchè non è possibile ritenere, sul piano logico, che una fattura emessa in data 17.07.2020, quale la n.
LTIX-30452 azionata con il procedimento monitorio, porti una somma (euro 966,00 per spese di spedizione) oggetto di un successivo accordo tra le parti.
La ricostruzione offerta dall'opponente si appalesa dunque infondata, con ciò dovendosi ritenere provata la debenza della maggior somma portata dalla fattura n. LTIX-30452, in assenza di diverse ed ulteriori contestazioni.
Temerarietà della lite.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna delle parti al reciproco risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Conclusioni.
L'opposizione, conclusivamente, va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 234.772,23.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte opponente, secondo i parametri medi per tutte le fasi di giudizio.
Esse vengono liquidate secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, tenendo conto della semplicità della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 17 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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