Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
1877 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
Composta dai magistrati:
Dr. Massimo COLTRO Presidente
Dr. Barbara GALLO Consigliere
Dr. Barbara SIMONI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa promossa in appello con atto di citazione da
DOTT. OD AL , residente in 36100 Parte_1 C.F._1
Vicenza, Strada del Megiaro n. 261, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristian Lorenzin
(C.F. ) e (C.F. ) entrambi del C.F._2 Controparte_1 C.F._3
Foro di Vicenza, in forza di procura alle liti in calce al presente atto ai sensi del d.m. 44/2011
e ss. modifiche (All. A), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in piazza
Pontelandolfo n. 104 - 36100 Vicenza (VI), con dichiarazione di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cui alla presente procedura al numero di fax +39 0444 877369 o agli indirizzi di pec e Email_1
Email_2
- ATTORI APPELLANTI
1
, p.iva , con _2 P.IVA_1
sede in 38121 – Trento (TN), via Grazioli 71, in persona del legale rappresentante pro tempore, il liquidatore in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Pallanch del Foro di Trento (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in 38122 – Trento C.F._4
(TN), Via Manci 54, già via delle Orne 32, (fax 0461 1600075) e comunque presso il recapito
PEC di quest'ultimo avvocato come da procura in Email_3
copia autenticata firmata digitalmente, allegata alla comparsa di costituzione in primo grado d.d. 12.06.2020.
CONVENUTA APPELLATA –
e con la chiamata in causa di
(C.F.: ) Controparte_4 P.IVA_2
che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A7E0M02178K in persona del Procuratore
Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia degli dottoressa Controparte_4
- dotata dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Milano (n. 36.954 di repertorio, n. 15.043 di raccolta), rilasciata Persona_2 in data 03 settembre 2014, dal Rappresentante Generale per l'Italia dei di Londra, CP_4
Vittorio Scala, munito dei necessari poteri in forza di procura rilasciata dai Membri
Sottoscrittori del di Londra autenticata dal Notaio di Londra CP_4 Persona_3
in data 07 luglio 2014 (all. A) - rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 25 settembre 2020, dall'avv. Silvio Piero Lessona del Foro di
Milano (c.f. ) (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ODAL_5
del presente procedimento ai seguenti recapiti: indirizzo e mail terzo chiamato da nel Email_4 _2
giudizio di primo grado
APPELLATA TERZA CHIAMATA
2 Oggetto: riforma dell'Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di Vicenza nel procedimento n. 1443/2020 R.G. emessa in data 30.08.2022 (Repert. n. 2387/2022 del
31.08.2022)
in punto: contratti e obbligazioni varie
Causa trattata all'udienza di discussione del 10.02.2025 e trattenuta in decisione, con rinuncia alla concessione dei termini di legge, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE HA COSÌ CONCLUSO:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o difesa, in riforma dell'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa dal Tribunale di Vicenza nel procedimento n. 1443/2020 R.G. (Repert. n. 2387/2022 del 31/08/2022), così decidere:
NEL MERITO - richiamate le domande, le eccezioni ed istanze tutte già formulate nel giudizio di primo grado - da intendersi quivi integralmente ritrascritte, anche per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. - riformare in toto, per tutti i motivi meglio descritti in narrativa,
l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa dal Tribunale di Vicenza, Sezione Civile, nel procedimento n. 1443/2020, pronunciata in data 30 agosto 2022 e depositata in data 31 agosto 2022 e per l'effetto accertare e dichiarare che il danno subito dal trust fund e quivi fatto valere dal ricorrente, è riconducibile al comportamento tenuto dalla società
[...]
in liquidazione, con sede legale in Via Giuseppe Grazioli 71 a Trento, _2
cod. fisc. / P. IVA in nome del liquidatore o del diverso legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, ed, in particolare, alla violazione degli obblighi assunti da tale società in qualità di trustee del Trust Santa RA;
- per l'effetto, condannare la società in liquidazione, con sede _2
legale in Via Giuseppe Grazioli 71 a Trento, cod. fisc. / P. IVA in persona P.IVA_1
del liquidatore o del diverso legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito dal trust fund e quivi fatto valere dal ricorrente – quantificabile nell'importo di cui al decreto ingiuntivo non opposto pari ad € 31.852,69 a titolo di capitale;
€ 1.305,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (€ 195,75), CPA (€ 60,04) e IVA (€ 343,37), ed in €
286,00 per anticipazioni, il tutto per complessivi € 34.042,84, oltre ad imposta di registro del
3 decreto ingiuntivo – e quindi, per l'effetto, condannare la società _2
[.
liquidazione in persona del liquidatore o del diverso legale rappresentante pro tempore, a versare detta cifra – o, comunque, quanto ritenuto di Giustizia – nel trust fund o, comunque, accertare e dichiarare che il debito di cui è attualmente gravato il trust fund verso
[...]
è – integralmente o parzialmente – compensato dal credito che il trust _2
fund vanta verso il a titolo di risarcimento. _2
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di lite (oltre spese generali, CPA e IVA come per Legge).
IL PROCURATORE DELL'APPELLATA HA _2
COSÌ CONCLUSO:
Nel merito: per tutti i motivi sopra esposti rigettare le domande formulate dall'appellante e confermare l'ordinanza resa dal Tribunale di Vicenza nel procedimento n. 1443/2020 R.G. emessa in data 30.08.2022 dal Giudice dott.ssa Stefania Caparello (Repert. n. 2387/2022 del
31.08.2022).
Voglia comunque accertare che nulla è dovuto da in favore di _2
e/o del trust fund di Santa RA Trust e comunque rigettare tutte le domande Parte_1
formulate da parte ricorrente. In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate da parte ricorrente, e comunque per il caso di condanna a carico di al versamento di somme in favore del _2 ricorrente e/o del trust fund, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia Parte_1 dichiarare il terzo – Rappresentante Generale per l'Italia, in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, p.iva , c.f. , sede in 20121 – Milano P.IVA_3 P.IVA_2
(MI), Corso Garibaldi 86 tenuto a manlevare e per l'effetto _2 condannare – Rappresentante Generale per l'Italia, in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore a rifondere a quanto sarà _2
eventualmente tenuta a pagare al ricorrente Parte_1
In ogni caso:
4 Con vittoria di spese e di compensi di causa, oltre a 15% S.G. ed accessori come per legge.
[In via istruttoria: Senza inversione dell'onere probatorio, ci si riserva ogni eventuale istanza di prova contraria.].
IL PROCURATORE DELLA TERZA CHIAMATA Controparte_5
CONCLUSO
“Voglia l'Ecc.Ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così giudicare:
In via principale nel merito
Rigettare siccome infondato l'interposto appello avverso l'ordinanza decisoria del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., rubricato al numero r.g. del Tribunale di Vicenza come
1443 / 2020, confermato in ogni parte detto provvedimento, ovvero in forza dell'accertamento che né il dott. né il trust fund del trsut “Santa RA” hanno Parte_1
patito alcun danno e/o non essendo ricorrenti profili di responsabilità, contrattuale ovvero extra contrattuale, in capo all'appellata.
Sulla domanda di garanzia svolta nei confronti degli assuntori del Controparte_4
rischio di cui alla polizza n. A7E0MO2178K
In via principale
In ogni caso, ove ritenuto necessario lo scrutinio della domanda di garanzia, dichiarare l'inesistenza del diritto del ad essere tenuto indenne dagli _2 assuntori del rischio di cui alla polizza A7E0MO2178K, per le Controparte_4
motivazioni di cui alla narrativa del presente atto. In via subordinata
Nell'ipotesi i) di ritenuta operatività, per i fatti, le azioni / omissioni contestate e per la tipologia e natura dei danni per cui è causa della garanzia assicurativa di cui alla polizza
A7E0MO2178K ii) di fondatezza delle domande dell'appellante:
- Previa determinazione delle somme per le quali è ritenuta ricorrente obbligazione indennitaria e sua riduzione, rispetto alle domande avanzate in ricorso, contenere l'eventuale risarcimento nel limite del massimale di polizza e previa dichiarazione di erosione del
5 relativo massimale aggregato annuo e dichiarare che la somma di € 2.500,00, pattuita quale franchigia contrattuale, deve restare interamente a carico dell'assicurato.
In ogni caso Condannare l'appellante, dott. all'integrale refusione in favore Parte_1 degli esponenti delle spese di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il riassunto dello svolgimento del processo di primo grado e delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni delle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.
1. ha proposto appello avverso l'Ordinanza emessa in data 30.08.2022 Parte_1
nel procedimento n. 1443/2020 R.G., con la quale il Tribunale di Vicenza, pronunciando nel ricorso promossa ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di _2
, con la chiamata in causa di
[...] Controparte_4
ha rigettato il ricorso e condannato al pagamento delle spese di lite
[...] Parte_1
a favore delle altre parti.
2. La causa di primo grado trae origine dall'istituzione, in data 22.7.2015 da parte del padre del ricorrente, sig. del “Trust Santa RA”, con l'indicazione del sig. Controparte_6
quale beneficiario e della società quale Trustee. Parte_1 _2
3. Il trust aveva acquistato l'immobile sito in Strada del Megiaro n. 261 a Vicenza, immobile poi sottoposto a lavori di ristrutturazione, con incarico per la progettazione, la direzione lavori e la sicurezza affidato all'Ing. al quale la società Controparte_7
in data 17.1.2018, aveva contestato, l'esecuzione dei lavori non _2
a regola d'arte ed aveva revocato l'incarico conferito-
4. L'Ing. , aveva ottenuto, con provvedimento del 24.7.2018, l'opinamento della CP_7 parcella professionale per € 39.293,26, provvedimento impugnato innanzi al TAR sia da sia dal Dr. e il decreto ingiuntivo n. 3169/2019, con il _2 Pt_1
quale aveva ingiunto a quale trustee del Trust Santa RA, di _2 pagare in suo favore la somma di € 31.852,69, oltre a interessi e spese.
6 5. Poiché non aveva opposto il decreto ingiuntivo notificato, il _2
Dr. con il presente procedimento, ha chiesto la sua condanna, quale Trustee, al Pt_1 risarcimento del danno a suo favore dell'importo di € 31.852,69.
6. ha chiesto in via preliminare di chiamare in causa, a titolo _2 di garanzia, e, nel merito, ha eccepito la carenza di legittimazione Controparte_4 in capo al ricorrente e/o l'insussistenza del diritto dedotto, in quanto il dott. pur Pt_1
dichiarando che la condotta del Trustee (mancata opposizione a un decreto ingiuntivo) aveva cagionato un danno patrimoniale al aveva richiesto che la condanna di pagamento del CP_2
Trustee fosse rivolta a proprio beneficio ed ha contestato l'infondatezza della pretesa attorea, posto che il Trust Santa RA era discrezionale con beneficiari e, quindi, aveva libera determinazione circa le modalità di gestione del patrimonio segregato.
7. La terza chiamata riproponendo le eccezioni di parte resistente Controparte_4 circa la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente e l'assenza del danno o, eventualmente, la mancata prova dello stesso, relativamente alla domanda di garanzia ha rilevato l'assenza di prova sia dell'accadimento del sinistro, sia del fatto che quest'ultimo rientrasse nell'oggetto del contratto di assicurazione dal medesimo invocato e che, di contro, non si fossero verificate / non ricorressero una o più cause di esclusione della garanzia.
8. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva o interesse ad agire in capo al ricorrente, trattandosi di questione attinente la titolarità del diritto vantato e quindi della prospettazione di parte, che non può essere oggetto di vaglio critico, attenendo ad un aspetto prettamente formale.
9. Il Tribunale ha, dunque, risolto la questione esaminando la fondatezza della domanda.
10. Nel merito, il primo giudice ha ritenuto il ricorso infondato perché, esaminando l'atto istitutivo è risultato che il “Trust Santa RA” è un Trust discrezionale, essendo previsto, all'art. 12.1, che i poteri del Trustee sono esercitati con discrezionalità assoluta, secondo le circostanze e secondo buona fede.
11. Il beneficiario pertanto, “non è titolare di un diritto soggettivo di credito nei confronti del trust - ovvero non può obbligare il Trustee a trasferirgli i redditi e/o il patrimonio - bensì solamente di una legittima aspettativa, che gli permette di intraprendere eventuali azioni volte unicamente alla tutela del patrimonio del trust e/o dei redditi dello stesso. Quindi, già
7 sotto tale aspetto non è fondata la richiesta di parte ricorrente in ordine alla condanna del
Trustee al risarcimento del danno, dovendo quest'ultimo al più essere rivolto al Trust fund”1.
12. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto che la modifica della domanda intervenuta in corso di causa, non può essere esaminata costituendo la stessa una vera e propria mutatio libelli e non una mera emendatio, tenuto conto che è stata avanzata una pretesa effettivamente diversa da quella originaria.
13. Da ultimo la domanda va altresì respinta, a giudizio del primo giudice, perché, a norma dell'art. 35 dell'atto istitutivo2, l'azione del beneficiario trova legittimazione solo alla ricorrenza delle ipotesi espressamente previste e non ogni qualvolta lamenti la perdita di un bene, sul quale aveva fatto affidamento, a causa di una scelta discrezionale del Trustee.
14. ha impugnato la decisione del Tribunale lamentando: Parte_1
1) l'errata valutazione delle precisazioni rese dalla difesa dell'appellante in sede di prima udienza, quale mutatio libelli e non mera emendatio libelli;
2) l'erronea valutazione in ordine all'asserita sussistenza di una mera legittima aspettativa in capo all'appellante beneficiario;
3) l'erronea valutazione dell'art. 35 dell'atto istitutivo di CP_2
4) l'omessa valutazione delle prove prodotte da parte ricorrente.
15. Si è costituita in giudizio l'appellata _2
per chiedere dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione
[...] nella formulazione dei motivi dell'art. 342 e 348 c.p.c. e in ogni caso il rigetto del gravame proposto da Parte_1
16. Si è costituita in giudizio la terza chiamata per Controparte_4
chiedere il rigetto del gravame proposto da e in ogni caso, dichiarare Parte_1
l'inesistenza del diritto del ad essere tenuto indenne dagli _2 assuntori del rischio di cui alla polizza A7E0MO2178K Controparte_4
8 17. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10 febbraio
2025, senza ulteriore istruttoria e, a seguito di espressa rinuncia, senza concessione dei termini di legge, sulle conclusioni delle parti costituite di cui in epigrafe.
18. E' appena il caso di rilevare che l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis cpc deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter cpc che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 cpc (cfr. Cass. n. 14696/2016).
19. Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc come sollevata dall'appellato, atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere chiaramente il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre risultano anche indicate le norme di diritto che si assumono violate. Va, invero, osservato che “la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. n. 22781 del
27/10/2014; cfr. anche Cass. ord. n. 13535 del 30/05/2018). E ciò è senz'altro ravvisabile nella specie
20. I motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente.
21. Preliminarmente occorre una breve disamina del istituto, mutuato dal diritto CP_2
anglosassone e riconosciuto in Italia a seguito della ratifica della convenzione dell'Aja del
1985, entrata in vigore in Italia il 1/1/1992, in base alla quale un soggetto (detto settlor) sottopone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos, sotto il controllo di un altro soggetto
(detto trustee) nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico (articolo 2).
22. La norma precisa altresì:
a) che i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee (sia nel caso in cui siano a lui intestati, sia nel caso in cui siano intestati ad altra persona).
9 b) che il trustee ha il potere-dovere di amministrare o disporre dei beni secondo quanto previsto dall'atto costitutivo o dalla legge;
c) che non è incompatibile con l'esistenza del trust il fatto che il costituente si riservi alcune prerogative o che al trustee siano riconosciuti alcuni diritti come beneficiario.
d) Oltre al trustee può essere nominato un altro soggetto, detto protector, che svolge funzioni di controllo e supplenza del trustee.
f) Oggetto del trust possono essere beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati e crediti.
g) il trustee non è obbligato nei confronti del disponente, come avviene nel negozio fiduciario, ma solo verso il beneficiario. Ciò avvicina la figura in esame al contratto a favore di terzo, da cui tuttavia si discosta per il fatto che il trust non si costituisce per contratto ma anche per atto unilaterale, e nessun rilievo ha la dichiarazione del beneficiario di voler profittare della stipulazione.
23. Così delineato l'istituto occorrerà analizzare la domanda dell'attore in primo grado che, quale beneficiario del trust, ha allegato la mala gestio del Trustee per non avere opposto un decreto ingiuntivo promosso contro il trust ed ha chiesto la condanna dello stesso Trustee al risarcimento del danno in suo favore.
24. A seguito dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta in primo grado, il sig. ha precisato che “l'art. 35 prevede una responsabilità del trustee Pt_1
rispetto ai beneficiari del trust, previsione dalla quale si deduce che il beneficiario, quale è il dott. abbia azione diretta nei confronti del trustee, anche perché altrimenti Pt_1 nessuno sarebbe legittimato ad agire nei confronti del trustee per i casi di mala gestio” e che “la condanna della resistente è a favore del trust fund”3.
25. La Suprema Corte (Cass., 22 dicembre 2011, n. 28363), ha chiarito che il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il Trustee è l'unico soggetto di
10 riferimento nei rapporti con i terzi, non quale "legale rappresentante" di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto.
26. Correttamente il Tribunale ha pertanto affermato che “l'effetto proprio del trust
validamente costituito è dunque quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito”4 e che “la connotazione discrezionale del trust, fa sì che il beneficiario non sia titolare di un diritto soggettivo di credito nei confronti del trust - ovvero non può obbligare il Trustee a trasferirgli i redditi
e/o il patrimonio - bensì solamente di una legittima aspettativa, che gli permette di intraprendere eventuali azioni volte unicamente alla tutela del patrimonio del trust e/o dei redditi dello stesso”.
27. E' dunque condivisibile la conclusione del primo giudice, allorquando afferma che: “la richiesta di parte ricorrente in ordine alla condanna del Trustee al risarcimento del danno, doveva al più essere rivolto al trust fund”, perché come chiarito dalla Suprema Corte (Cass.,
22 dicembre 2011, n. 28363), il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità, mentre il beneficiario ha solo “una legittima aspettativa, che gli permette di intraprendere eventuali azioni volte unicamente alla tutela del patrimonio del trust e/o dei redditi dello stesso”.
28. Tuttavia, anche se astrattamente è da ritenersi riconducibile a responsabilità del Trustee, la mancata opposizione del decreto ingiuntivo, considerato che il Trustee stesso aveva contestato la somma richiesta dal creditore, anche con l'impugnazione del provvedimento di opinamento della parcella (peraltro successivamente accolta dal TAR Venezia), tuttavia non si è verificata una situazione che implichi “la tutela del patrimonio del trust e/o dei redditi dello stesso”.
Per meglio dire il beneficiario non ha la titolarità dell'azione risarcitoria nei confronti del
Trustee, in quanto nessun diritto concreto ed attuale viene conferito al soggetto beneficiario dell'atto, il quale non è legittimato a prendere parte al giudizio, né può sostenere che tale azione fosse rivolta a vantaggio del trust, non essendo, il trust, un soggetto giuridico ed essendo il Trustee l'unico titolare del potere-dovere di amministrare o disporre dei beni secondo quanto previsto dall'atto costitutivo o dalla legge. 29. Dunque anche se appare verosimile che l'operato del Trustee sia stato potenzialmente pregiudizievole alla tutela del patrimonio del trust, e che il Trustee abbia violato le disposizioni di questo strumento omettendo non solo di opporre il decreto ingiuntivo, ma anche a monte di valutare l'opportunità di procedere in tal senso, peraltro dopo avere già impugnato avanti al TAR il titolo sul quale il ricorso monitorio si basava, manca tuttavia la titolarità, in capo al beneficiario, dell'azione risarcitoria nei confronti del Trustee oltre che la prova del danno a carico del trust, considerato che la somma di cui al decreto ingiuntivo, cristallizzata nel successivo accordo transattivo, è stata pacificamente corrisposta dal
Trustee, senza attingere a beni segregati nel trust.
30. Né, a tal fine, può essere valorizzato l'accordo con il quale il trustee si surroga nei diritti dell'ing. , di cui al decreto ingiuntivo, perché, allo stato, alcuna azione è stata CP_7
intrapresa in tal senso dal Trustee. Non sfugge, peraltro, al collegio che un eventuale azione in tal senso sarebbe contraria alla clausola n. 14 dell'atto istitutivo del trust (conflitto di interessi), secondo cui “il titolare di un potere fiduciario (quale è il trustee – n.d.r.) non può direttamente o indirettamente rendersi acquirente o comunque acquisire diritti sui beni in trust”.
31. In conclusione, l'appello deve essere respinto e conseguentemente gli appellanti vanno condannati al pagamento dei compensi di lite in favore dell'altra parte, liquidati in dispositivo, con riferimento ai valori indicati dal Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014 (Cass.Civ., nn.17405 e 17406/2012), come aggiornati dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 in vigore dal 23.10.2022.
32. La sentenza è redatta ai sensi dell'art.
9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015 pubbl.
GU n. 192 del 20.8.2015 (“Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 1877/2022 di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso l'Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa _2
dal Tribunale di Vicenza nel procedimento n. 1443/2020 R.G. emessa in data 30.08.2022
12 (Repert. n. 2387/2022 del 31.08.2022) che, pur con diversa motivazione, conferma integralmente;
2. condanna a pagare a favore di Parte_1 _2
i compensi di questo grado di giudizio che liquida, in
[...] complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge;
3. condanna a pagare a favore di Parte_1 Controparte_4
i compensi di questo grado di giudizio che liquida, in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge;
4. dichiara che sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR
30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, 17° comma legge n. 228 del 24.12.2012, e che l'impugnante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia in data 18 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Barbara Simoni dott. Massimo Coltro
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pag. 9 sentenza impugnata.
CP_ 2 “il Trustee è esonerato da responsabilità per i propri atti e/o omissioni e/o per perdite subite dai Beni in tranne quando si sia comportato in difformità dalle prescrizioni di legge ovvero abbia violato le disposizioni di questo Strumento ovvero abbia agito con “fraud”, “gross negligence” o “wilful misconduct” 3 Verbale udienza del 6/10/2020. 4 Pag. 8 sentenza impugnata.
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