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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2256/2024
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2256/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 12,24 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
BONVICINI MASSIMILIANO per che chiede decidersi la causa, Parte_1 nessuno per Controparte_1
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 15,20 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2256/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONVICINI MASSIMILIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, 1 comma, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di locazione concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
Ha quindi dedotto il mancato pagamento dal maggio all'ottobre 2019 delle spese a titolo di rimborso forfettario mensile delle utenze domestiche e delle spese condominiali per un totale di euro 1500,00 (euro 250,00 x 6 mesi) a titolo di rimborso forfettario delle utenze domestiche e delle spese condominiali.
Il contratto di locazione le prevede al punto 4, pag. 2:
“4 CANONE: Il canone di annuo della locazione viene concordato nella misura di Euro 2.400,0
(euro duemilaquattrocento/00) entro il 5 (cinque) di ciascun mese, tramite bonifico bancario intestato al locatore all'iban intestato alla proprietà. Oltre al canone di affitto, sono da imputate le spese condominiali e di utenze alla parte conduttrice, da pagare alla parte locatrice e conteggiate forfettariamente in euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili, da versare contestualmente al pagamento della mensilità di locazione”.
Questo giudice ritiene che se in un contratto di locazione abitativa si pattuisca una clausola di forfetizzazione degli oneri accessori a carico del conduttore in aggiunta al canone propriamente detto, l'importo pattuito resti invariabile e sia indifferente all'effettiva entità ed all'esistenza degli oneri, senza che possa configurarsi a carico del locatore l'onere di dimostrare e documentare l'entità degli oneri, ed anche nel caso che questi non siano stati effettivamente sostenuti, e senza che possa ritenersi attribuita al conduttore la facoltà di dimostrare che le spese sono state inferiori al forfait o non sono state effettuate.
Siffatta clausola non contrasta con il disposto dell'art. 13 commi 1 e 4 l. n. 431 del 1998, anche se la sua effettiva applicazione, disancorata dalla effettiva incidenza degli oneri accessori, conducesse all'attribuzione al locatore di un supplemento di canone, sfuggito all'applicazione dell'imposta di registro (trib. Firenze, 8 marzo 2007).
La convenuta non si è nemmeno presentata per rendere l'interrogatorio formale disposto d'ufficio e i fatti dedotti nel relativo capitolo possono quindi essere ritenuti oltremodo provati ex art. 232 c.p.c.
La domanda può quindi essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per le prime due fasi (non svolte le altre) dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna c.f. al pagamento in Controparte_1 C.F._2 favore della ricorrente c.f. , di euro Parte_1 C.F._1
1500,00 oltre interessi legali di mora ex art. 1284, comma 4 c..c. dalla domanda al saldo;
2. condanna c.f. al pagamento in Controparte_1 C.F._2 favore dell'Erario delle spese di lite che si liquidano in euro 850,00 per compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Mantova, 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2256/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 12,24 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
BONVICINI MASSIMILIANO per che chiede decidersi la causa, Parte_1 nessuno per Controparte_1
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 15,20 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2256/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONVICINI MASSIMILIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, 1 comma, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di locazione concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
Ha quindi dedotto il mancato pagamento dal maggio all'ottobre 2019 delle spese a titolo di rimborso forfettario mensile delle utenze domestiche e delle spese condominiali per un totale di euro 1500,00 (euro 250,00 x 6 mesi) a titolo di rimborso forfettario delle utenze domestiche e delle spese condominiali.
Il contratto di locazione le prevede al punto 4, pag. 2:
“4 CANONE: Il canone di annuo della locazione viene concordato nella misura di Euro 2.400,0
(euro duemilaquattrocento/00) entro il 5 (cinque) di ciascun mese, tramite bonifico bancario intestato al locatore all'iban intestato alla proprietà. Oltre al canone di affitto, sono da imputate le spese condominiali e di utenze alla parte conduttrice, da pagare alla parte locatrice e conteggiate forfettariamente in euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili, da versare contestualmente al pagamento della mensilità di locazione”.
Questo giudice ritiene che se in un contratto di locazione abitativa si pattuisca una clausola di forfetizzazione degli oneri accessori a carico del conduttore in aggiunta al canone propriamente detto, l'importo pattuito resti invariabile e sia indifferente all'effettiva entità ed all'esistenza degli oneri, senza che possa configurarsi a carico del locatore l'onere di dimostrare e documentare l'entità degli oneri, ed anche nel caso che questi non siano stati effettivamente sostenuti, e senza che possa ritenersi attribuita al conduttore la facoltà di dimostrare che le spese sono state inferiori al forfait o non sono state effettuate.
Siffatta clausola non contrasta con il disposto dell'art. 13 commi 1 e 4 l. n. 431 del 1998, anche se la sua effettiva applicazione, disancorata dalla effettiva incidenza degli oneri accessori, conducesse all'attribuzione al locatore di un supplemento di canone, sfuggito all'applicazione dell'imposta di registro (trib. Firenze, 8 marzo 2007).
La convenuta non si è nemmeno presentata per rendere l'interrogatorio formale disposto d'ufficio e i fatti dedotti nel relativo capitolo possono quindi essere ritenuti oltremodo provati ex art. 232 c.p.c.
La domanda può quindi essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per le prime due fasi (non svolte le altre) dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna c.f. al pagamento in Controparte_1 C.F._2 favore della ricorrente c.f. , di euro Parte_1 C.F._1
1500,00 oltre interessi legali di mora ex art. 1284, comma 4 c..c. dalla domanda al saldo;
2. condanna c.f. al pagamento in Controparte_1 C.F._2 favore dell'Erario delle spese di lite che si liquidano in euro 850,00 per compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Mantova, 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli