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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2442/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2442/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Romina Cristina Parte_1
D'Agostini, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Galassi, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione Resistente
CON L'INTERVENTO
P.M. IN SEDE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Schiavi, giusta Controparte_2
procura allegata all'atto di intervento.
OGGETTO: divorzio-cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/06/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 536/2023 in data 30/05/2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
- i quali si sono sposati con rito concordatario a Teramo in data Parte_2
7/05/1995, generando il figlio ( nato il [...]) e separati CP_2
consensualmente, giusta decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 28/02/2006 -, avendo il Tribunale accertato la volontà dei coniugi di non riconciliarsi e la circostanza che gli stessi non avevano più ripreso la convivenza dal tempo della separazione. Con separata coeva ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'accertamento della domanda proposta dal al Pt_1
fine di ottenere dalla il mantenimento del figlio , convivente Parte_2 CP_2
con lui, maggiorenne ed economicamente non indipendente (studente universitario).
Acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 26/06/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Come sopra detto, a seguito della pronuncia sullo status, resta da regolare l'unica questione controversa relativa al mantenimento del figlio , maggiorenne CP_2
ed economicamente non indipendente, convivente con il padre.
Sul punto va premesso che, in base all'accordo separativo, omologato nel 2066, quando era ancora minorenne e conviveva con la madre, il padre era CP_2
onerato dell'assegno mensile di mantenimento di € 300. Successivamente, con decreto del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 11/472021, la madre
è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale e è stato CP_2
affidato in via esclusiva al padre, con divieto di contatti anche telefonici con la madre.
A seguito del provvedimento de potestate, ( come dallo stesso CP_2
affermato nell'atto d'intervento) è stato sostenuto moralmente e materialmente solo dal padre, avendo spontaneamente ripreso nel 2020 contatti con la madre
( la quale ha formato un nuovo nucleo famigliare, generando altri due figli) ed attualmente frequenta il Conservatorio a Parma, facendo periodicamente ritorno a casa del padre che continua a rappresentare l'unico punto di riferimento affettivo ed economico del ragazzo.
Va inoltre evidenziato che, in limine litis, il Presidente, dr Carlo Calvaresi, con ordinanza in data 23/12/2022, ex art. 4, comma 8, legge 1/12/1970 n. 898 e succ. mod., ha confermato le condizioni economiche concordate nella fase separativa, disponendo il versamento diretto a dell'assegno di CP_2
mantenimento posto a carico del padre. Tale ordinanza, reclamata dal
è stata riformata dalla Corte d'Appello di L'Aquila che, con decreto Pt_1
in data 18/04/2023, ha eliso l'obbligo di contribuzione diretta a carico del padre, rigettando la richiesta di quest'ultimo di porre un contributo di mantenimento a carico della madre.
Ritiene il Collegio che l'elisione del versamento diretto al figlio, disposto nella fase presidenziale, debba essere confermata, tenuto conto della volontà espressa in tal senso dal figlio stesso nell'atto di intervento ( motivata con la comprensibile opportunità di non essere direttamente coinvolto nel conflitto economico dei genitori) e del fatto incontroverso che il padre provvede, quantomeno dal 2010, al pagamento in via esclusiva di tutte le spese necessarie per le esigenze di vita e di studio del figlio, di cui la madre si è sempre disinteressata.
Deve essere accolta, di contro, la richiesta di mantenimento a carico della madre, in forza dell'obbligo primario del genitore di contribuire, in proporzione alle proprie risorse economiche, al sostentamento del figlio maggiorenne che , in assenza di profili di colpa, non sia ancora economicamente indipendente, come nel caso di specie, in cui , nato nel 1998, sta ultimando con CP_2
profitto gli studi al Conservatorio di Parma, usufruendo di borse di studio, insufficienti a coprire le relative spese.
Com'è noto, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto ( cfr ex plurimis
Cass. 4145/2023).
Nella fattispecie, al fine della valutazione comparativa delle risorse economiche dei genitori, va considerato che :
il padre, titolare di impresa individuale di idraulico, percepisce un reddito lavorativo annuale netto di circa € 15.500 ( cfr dichiarazione fiscale del 2023) ed è proprietario dell'appartamento sito in Teramo, in cui vive con il figlio;
la madre, operaia, ha percepito il reddito netto annuale di circa 11.843 nel 2020
e di circa € 9.000 nel 2021 ( cfr allegate dichiarazioni fiscali ) mentre non ha prodotto dichiarazioni fiscali relative alle annualità successive, pur sollecitate con ordinanza istruttoria in data 25/10/2023; è onerata delle spese di mantenimento di due figli minori, avuti dalla nuova relazione, della rata mensile di € 540 relativa al mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione in cui vive con il nuovo nucleo famigliare e del rimborso rateale di € 100 mensili per altro finanziamento.
Valutati, altresì, il discreto tenore di vita goduto dal figlio in costanza di matrimonio e le sue attuali esigenze di vita e di studio, correlate all'età ed alle spese necessarie per sostenere il corso di studi al Conservatorio di Parma, pare equo e proporzionale determinare in € 100 il contributo mensile dovuto dalla madre per il mantenimento del figlio , oltre rivalutazione CP_2
monetaria Istat, da corrispondersi entro il giorno 25 di ciascun mese e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento del figlio CP_2
vanno poste nella misura dell'80% a carico del padre e nella residua misura del
20% a carico della madre e regolate, salvo diverso accordo, come da vigente protocollo tra COA di Teramo in data 05/12/18.
Per quanto concerne, infine, il regime delle spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) revoca l'obbligo di versamento diretto al figlio dell'assegno di CP_2
mantenimento, posto a carico del padre con ordinanza presidenziale in data 23/12/2021;
2) pone a carico della madre l'assegno mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento del figlio , da corrispondersi entro il giorno 25 di CP_2 ciascun mese e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT;
3) pone le spese straordinarie nella misura dell'80% a carico del padre e nella residua misura del 20% a carico della madre, da regolare, in mancanza di diverso accordo, come da vigente Protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in data 5/12/2018;
4) dichiara integralmente compensate le spese processuali
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2442/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Romina Cristina Parte_1
D'Agostini, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Galassi, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione Resistente
CON L'INTERVENTO
P.M. IN SEDE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Schiavi, giusta Controparte_2
procura allegata all'atto di intervento.
OGGETTO: divorzio-cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/06/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 536/2023 in data 30/05/2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
- i quali si sono sposati con rito concordatario a Teramo in data Parte_2
7/05/1995, generando il figlio ( nato il [...]) e separati CP_2
consensualmente, giusta decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 28/02/2006 -, avendo il Tribunale accertato la volontà dei coniugi di non riconciliarsi e la circostanza che gli stessi non avevano più ripreso la convivenza dal tempo della separazione. Con separata coeva ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'accertamento della domanda proposta dal al Pt_1
fine di ottenere dalla il mantenimento del figlio , convivente Parte_2 CP_2
con lui, maggiorenne ed economicamente non indipendente (studente universitario).
Acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 26/06/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Come sopra detto, a seguito della pronuncia sullo status, resta da regolare l'unica questione controversa relativa al mantenimento del figlio , maggiorenne CP_2
ed economicamente non indipendente, convivente con il padre.
Sul punto va premesso che, in base all'accordo separativo, omologato nel 2066, quando era ancora minorenne e conviveva con la madre, il padre era CP_2
onerato dell'assegno mensile di mantenimento di € 300. Successivamente, con decreto del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 11/472021, la madre
è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale e è stato CP_2
affidato in via esclusiva al padre, con divieto di contatti anche telefonici con la madre.
A seguito del provvedimento de potestate, ( come dallo stesso CP_2
affermato nell'atto d'intervento) è stato sostenuto moralmente e materialmente solo dal padre, avendo spontaneamente ripreso nel 2020 contatti con la madre
( la quale ha formato un nuovo nucleo famigliare, generando altri due figli) ed attualmente frequenta il Conservatorio a Parma, facendo periodicamente ritorno a casa del padre che continua a rappresentare l'unico punto di riferimento affettivo ed economico del ragazzo.
Va inoltre evidenziato che, in limine litis, il Presidente, dr Carlo Calvaresi, con ordinanza in data 23/12/2022, ex art. 4, comma 8, legge 1/12/1970 n. 898 e succ. mod., ha confermato le condizioni economiche concordate nella fase separativa, disponendo il versamento diretto a dell'assegno di CP_2
mantenimento posto a carico del padre. Tale ordinanza, reclamata dal
è stata riformata dalla Corte d'Appello di L'Aquila che, con decreto Pt_1
in data 18/04/2023, ha eliso l'obbligo di contribuzione diretta a carico del padre, rigettando la richiesta di quest'ultimo di porre un contributo di mantenimento a carico della madre.
Ritiene il Collegio che l'elisione del versamento diretto al figlio, disposto nella fase presidenziale, debba essere confermata, tenuto conto della volontà espressa in tal senso dal figlio stesso nell'atto di intervento ( motivata con la comprensibile opportunità di non essere direttamente coinvolto nel conflitto economico dei genitori) e del fatto incontroverso che il padre provvede, quantomeno dal 2010, al pagamento in via esclusiva di tutte le spese necessarie per le esigenze di vita e di studio del figlio, di cui la madre si è sempre disinteressata.
Deve essere accolta, di contro, la richiesta di mantenimento a carico della madre, in forza dell'obbligo primario del genitore di contribuire, in proporzione alle proprie risorse economiche, al sostentamento del figlio maggiorenne che , in assenza di profili di colpa, non sia ancora economicamente indipendente, come nel caso di specie, in cui , nato nel 1998, sta ultimando con CP_2
profitto gli studi al Conservatorio di Parma, usufruendo di borse di studio, insufficienti a coprire le relative spese.
Com'è noto, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto ( cfr ex plurimis
Cass. 4145/2023).
Nella fattispecie, al fine della valutazione comparativa delle risorse economiche dei genitori, va considerato che :
il padre, titolare di impresa individuale di idraulico, percepisce un reddito lavorativo annuale netto di circa € 15.500 ( cfr dichiarazione fiscale del 2023) ed è proprietario dell'appartamento sito in Teramo, in cui vive con il figlio;
la madre, operaia, ha percepito il reddito netto annuale di circa 11.843 nel 2020
e di circa € 9.000 nel 2021 ( cfr allegate dichiarazioni fiscali ) mentre non ha prodotto dichiarazioni fiscali relative alle annualità successive, pur sollecitate con ordinanza istruttoria in data 25/10/2023; è onerata delle spese di mantenimento di due figli minori, avuti dalla nuova relazione, della rata mensile di € 540 relativa al mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione in cui vive con il nuovo nucleo famigliare e del rimborso rateale di € 100 mensili per altro finanziamento.
Valutati, altresì, il discreto tenore di vita goduto dal figlio in costanza di matrimonio e le sue attuali esigenze di vita e di studio, correlate all'età ed alle spese necessarie per sostenere il corso di studi al Conservatorio di Parma, pare equo e proporzionale determinare in € 100 il contributo mensile dovuto dalla madre per il mantenimento del figlio , oltre rivalutazione CP_2
monetaria Istat, da corrispondersi entro il giorno 25 di ciascun mese e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento del figlio CP_2
vanno poste nella misura dell'80% a carico del padre e nella residua misura del
20% a carico della madre e regolate, salvo diverso accordo, come da vigente protocollo tra COA di Teramo in data 05/12/18.
Per quanto concerne, infine, il regime delle spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) revoca l'obbligo di versamento diretto al figlio dell'assegno di CP_2
mantenimento, posto a carico del padre con ordinanza presidenziale in data 23/12/2021;
2) pone a carico della madre l'assegno mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento del figlio , da corrispondersi entro il giorno 25 di CP_2 ciascun mese e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT;
3) pone le spese straordinarie nella misura dell'80% a carico del padre e nella residua misura del 20% a carico della madre, da regolare, in mancanza di diverso accordo, come da vigente Protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in data 5/12/2018;
4) dichiara integralmente compensate le spese processuali
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)