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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/09/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 800/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 800/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 24 settembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Maria Gabriella Del Rosso per parte resistente l'avv. Giulia Bigazzi in sostituzione dell'avv. Silvia Traverso i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
prendono atto di quanto dichiarato dal CTU del provvedimento del 10.9.2025. L'avv. Bigazzi rimette al Giudice di acquisire la documentazione INAIL relativa agli infortuni subiti dal ricorrente allo gamba destra di cui all'infortunio di cui è causa I procuratori rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio, emette sentenza con motivazione contestuale
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè, ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 800/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO Parte_1 C.F._1 MARIA GABRIELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GRASSO GIORGIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: << …accertata e dichiarata la responsabilità della Controparte_1
nel determinismo dell'infortunio occorso al proprio dipendente in data
[...] Parte_1
5/11/2020, condanni detta società (1) al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di €
97.956,40, oltre spese vive nelle misura di euro 3.868,125 e così in totale euro 101.825 o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal 5/11/2020 al saldo;
condanni altresì detta società (2) al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 9178,
o nella diversa misura ritenuta di giustizia, eventualmente tramite valutazione equitativa ex art 1226 Cod.
Civ., oltre rivalutazione e interessi…>>
2. Il ricorrente ha allegato che: è dipendente della convenuta dal 2002 presso il punto vendita di Portoferraio con mansioni di addetto al reparto macelleria;
il 5.11.2020 alle ore 13.30 circa, dopo aver sistemato della merce nei frigoriferi, mentre portava dei cartoni vuoti nel compattatore sito nel retro del punto vendita cui si accede da un corridoio esterno, ha inciampato in un cavo che attraversava a terra tutto il corridoio ed è caduto rovinosamente a terra, procurandosi una frattura scomposta del polso sinistro e del femore destro;
l'infortunio è stato indennizzato dall'INAIL; l'inabilità al lavoro si è protratta fino al 15.12.2021 ed è stata liquidata una rendita per la riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20% con decorrenza dal
1 16.12.2021; a seguito dell'accertata idoneità al lavoro con prescrizioni e a causa dell'impossibilità di svolgere le sue mansioni in orario pieno per la persistente dolorabilità e debolezza degli arti interessati dall'infortunio, in data 1.3.2022 ha sottoscritto una modifica dell'orario di lavoro da tempo pieno a parziale
(24 ore settimanali), modifica che ha inevitabilmente comportato una sensibile diminuzione della retribuzione;
al momento dell'infortunio presso lo stabile del punto vendita erano in corso lavori di manutenzione che interessavano le pensilina, posta all'esterno dei locali del negozio, dove normalmente transitavano i dipendenti della società convenuta per svolgere varie incombenze quali, ad esempio, portare i rifiuti nel compattatore.
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, formulando istanza per la chiamata in causa delle società appaltatrici Co
e CP_2 Controparte_4
4. La causa, istruita per documenti e previo rigetto dell'istanza di chiamata in causa delle società appaltatrici in ragione della natura della domanda (responsabilità ex art 2087 c.c ) formulata dal lavoratore e dal carattere sussidiario di quella di manleva formulata da parte resistente, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. La dinamica dell'infortunio è da ritenersi pacifica. Il ricorrente, mentre percorreva un corridoio esterno per accedere ad una zona dell'ambiente di lavoro destinata allo smaltimento dei rifiuti, è inciampato in un cavo che attraversava tutto lo spazio del corridoio e che era stato posto a terra, presumibilmente, da una delle ditte appaltatrici che operavano per la ristrutturazione di una tettoia esterna al punto vendita.
7. Secondo il ricorrente sussisterebbe in ogni caso la responsabilità del datore di lavoro in quanto ai sensi dell'art 63 d. lgs 81/2008 i luoghi di lavoro – e tale è quello in cui è avvenuto l'infortunio trattandosi di corridoio di accesso ai compattatori, abitualmente percorso dai dipendenti per gettare, come nel caso di specie, gli imballaggi – avrebbe dovuto vigilare che le ditte esterne cui erano affidati i lavori di ristrutturazione non alterassero lo stato dei luoghi creando situazioni di pericolo ovvero curassero eventualmente la tempestiva segnalazione di pericolo temporaneo.
8. E' la stessa società resistente a riconoscere che l'infortunio è avvenuto sulla banchina di carico e scarico merci, ovvero in un'area esterna al cantiere in cui, quel giorno, non avrebbe dovuto intervenire alcun operaio delle ditte appaltatrici.
9. E' altresì documentato in atti che la società resistente, quale committente dei lavori, aveva nominato il
Coordinatore Sicurezza Progettazione e Coordinatore Sicurezza Esecuzione e redatto il Piano di
Sicurezza e Coordinamento (doc. 2 res.) da cui risulta che:
- l'inizio dei lavori era fissato per il 7/10/2020, con una durata prevista di 90 giorni e un numero medio
2 di lavoratori presenti giornalmente in cantiere pari a sei;
- le opere comprendevano un'unica macro-lavorazione per la copertura in rifacimento del manto impermeabilizzante;
- il rischio di interferenze sarebbe stato minimo in quanto il cantiere era esterno rispetto alle aree di lavoro dei dipendenti;
CP_1
- in ogni caso le attività avrebbero dovuto essere organizzate “in modo da limitare il più possibile le interferenze con le normali attività degli edifici presenti in prossimità del cantiere. Nel caso il personale CCR abbia la necessità di operare in un ambiente facente parte l'area di oggetto dell'intervento, dovrà essere dato avviso sia al capo cantiere, che al CSE, in modo da sospendere le attività per il tempo necessario ed evitare quindi rischi dovuti ad interferenze spazio temporali. Per ridurre al minimo il rischio di interferenza dovranno essere delimitati gli spazi di lavoro (mediante pannelli Orsogrill o nastro bicolore). Prima dell'inizio dei lavori, tutti gli operai dovranno essere edotti in merito alla gestione delle emergenze. È importante che gli operai non posizionino attrezzature o materiale in corrispondenza delle uscite/ingressi che dovranno essere mantenuti liberi”.
10. Rispetto a tale ultima previsione circa il rischio di interferenze “con le normali attività degli edifici presenti in prossimità del cantiere”, non è chiaro a quale soggetto sia riferibile l'acronimo CCR, ma le parti concordano che non sia riferibile ad (cfr verbale di udienza del 13.11.2024) indicato nello stesso CP_1 documento come committente.
11. Tale opzione interpretativa, a ben vedere, depone nel senso di una responsabilità della società convenuta che non ha adeguatamente valutato il rischio di interferenza dell'attività di cantiere con quella dei propri dipendenti, chiamati a transitare in prossimità dello stesso per lo svolgimento di attività attinenti alle proprie mansioni, quali il deposito dei cartoni e degli imballaggi nel compattatore.
12. Sarebbe stato in ogni caso onere della società datrice di lavoro adottare cautele (ad esempio creando un diverso percorso per raggiungere il compattatore o spostare lo stesso temporaneamente in altro luogo) per evitare l'interferenza dell'attività di cantiere con quella dei propri dipendenti e comunque vigilare per garantire il rispetto di tali cautele.
13. Irrilevante, sotto questo profilo, è dunque il fatto che il giorno dell'infortunio nessuna attività di cantiere fosse prevista, né la dedotta violazione da parte delle ditte subappaltatrici delle procedure di controllo di accesso al cantiere, gravando in ogni caso sulla società resistente gli obblighi di garanzia di cui all'art 62 e ss. d. lgs 81/2015.
14. Ai sensi dell'art.62 del d.lgs 81/2008, infatti, costituiscono “luoghi di lavoro”, quelli “destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza
3 dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore”.
15. L'art.63 prescrive che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del d.lgs.
16. In particolare a norma del punto 1.4.1 “le vie di circolazione devono essere situate in modo tale che i pedoni possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione”; il punto
1.4.9 stabilisce invece che “i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di trasporto”; infine, secondo il punto 1.4.10 “i pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la normale circolazione”.
17. Accertata dunque la responsabilità della società datrice di lavoro per l'infortunio occorso al ricorrente (e ferma restando la possibilità della medesima di rivalersi in altra sede nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'appalto), in punto di danno il CTU ha ritenuto che: << In occasione del sinistro che lo vide coinvolto in data 5.11.2020 il sig. ebbe a riportare un politraumatismo con evidenze Parte_1 cliniche e strumentali di frattura scomposta diafisaria del femore destro e frattura scomposta dell'epifisi radiale del polso sinistro. Tale contesto lesivo è da ritenere compatibile con la riferita dinamica del sinistro, non sollevandosi dubbi in merito alla sussistenza di nesso causale tra evento e lesioni documentate (…)
Per quanto attiene il c.d. “stato anteriore”, termine col quale si intendono le condizioni psico-fisiche preesistenti l'evento dannoso per cui è causa, dall'indagine anamnestico-clinica condotta sono emersi precedenti infortuni lavorativi ed extra-lavorativi, di seguito elencati: nel 1982 frattura gamba destra complicata da algodistrofia e deformità “en griffe” dal II al V dito del piede (causa extra-lavorativa); nel
1988 frattura femorale destra (causa extra-lavorativa); nel 2014 ferita da taglio con perdita di sostanza II dito mano sinistra (causa lavorativa). Non risulta possibile indicare in modo attendibile la misura della riduzione dell'integrità psico-fisica preesistente, non conoscendo, né potendo ricavare su atti, l'effettiva entità dei deficit funzionali dell'arto inferiore destro in epoca antecedente all'ultimo sinistro.
(…) Premesso che non risulta allegata in atti certificazione successiva alla dimissione del ricovero del novembre 2020, dalla relazione medico-legale di valutazione del danno allegata in atti, redatta dal dott. Per_ si evince il seguente iter clinico: visite di controllo il 5.11.2020 (medicazione), 30.11.2020 (pr. carico parziale con “girello” e FKT), 14.12.2020 (rimozione gesso, deambulazione con carico crescente + FKT),
14.1.2021 (pr. deambulazione con carrello deambulatore + FKT), 1.3.2021, 31.3.2021 (pr. abbandono di ausili e prosieguo FKT), 31.5.2021 (pr. carico totale e FKT), 30.6.2021, 31.8.2021 e 4.11.2021. Prognosi giustificata dall'INAIL fino a tutto il 16.12.2021.
Sulla scorta di quanto sopra riportato, tenuto conto del peculiare contesto lesivo documentato, il danno
4 biologico temporaneo può essere equamente articolato in giorni 90 (novanta) di inabilità totale, giorni 90 (novanta) di inabilità parziale al 75%, giorni 90 (novanta) al 50% e giorni 90 (novanta) al
25%.
(…) Tenuto conto del lasso temporale intercorso dall'evento dannoso, nonché della natura delle lesioni di cui sopra, è pacificamente da ritenere che le menomazioni ad esse correlate abbiano raggiunto una definitiva stabilizzazione.
Di fatto, il residuo contesto menomativo consiste nella limitazione articolare di anca e ginocchio destro in arto già precedentemente menomato, nonché nella apprezzabile limitazione funzionale del polso sinistro (arto non dominante) quali attendibili esiti delle lesioni fratturative documentate
a carico di entrambi i distretti in occasione della valutazione di Pronto Soccorso del 5.11.2020.
(…) Prendendo come riferimento i più comuni barèmes per la valutazione medico-legale del danno permanente in ambito di invalidità civile (per es. le “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della SIMLA, ed. Giuffrè, 2016), si ritiene che in conseguenza dell'evento traumatico patito in data 5.11.2020, il sig. abbia subito una compromissione della Pt_1 globale integrità psico-fisica, valutabile complessivamente nella misura del 20-21% (venti-ventuno per cento).
Con riferimento alla tabella delle menomazioni di cui all'allegato 1 al d. lgs. n. 38/2000, si ritiene condivisibile la valutazione INAIL del 20% (venti percento).
(…) Tenuto conto della sede, della natura e dell'entità delle lesioni patite, non si ritiene che le correlate menomazioni abbiano determinato una apprezzabile contrazione della capacità lavorativa, potendo tutt'al più incidere sulla cenestesi in termini di maggiore usura/fatica nello svolgimento delle abituali mansioni ed in eventuali ulteriori attività confacenti alle proprie attitudini>>.
18. Chiamato a meglio argomentare le conclusioni – pur non tempestivamente contestate dalle parti – “in punto di quantificazione del danno biologico permanente derivante dall'infortunio di cui causa con riferimento anche ai danni già subiti dal ricorrente alla gamba destra, danni che paiono quantificati nella relazione INAIL di cui al doc 9 ric”, l'ausiliario ha ribadito <impossibilità di indicare in modo attendibile la misura della riduzione dell'integrità psico-fisica preesistente, non conoscendo, né potendo ricavare su atti o apoditticamente valutare a posteriori, l'effettiva entità dei deficit funzionali dell'arto inferiore destro in epoca antecedente all'infortunio oggetto del procedimento. Le preesistenze a carico dell'arto inferiore destro, derivanti da due infortuni extra-lavorativi del 1982 e 1988, sono state stimate dall'INAIL rispettivamente nella misura del 10% e dell'8% (dato ricavabile dalla cert. INAIL del
3.2.2025). Non è dato sapere sulla base di quale criterio l'INAIL abbia formulato tali valutazioni.
Dette preesistenze, come detto non valutabili in modo inconfutabile non avendo mai potuto rilevare
5 obiettivamente l'effettiva entità delle limitazioni funzionali in epoca antecedente all'infortunio del
5.11.2020, concorrono con gli esiti di quest'ultimo nel determinare un quadro invalidante complessivamente valutabile nella misura indicata in risposta al quesito n. 5 (20-21% in ambito di responsabilità civile e 20% in riferimento alla tabella delle menomazioni di cui al D Lgs 38/2000)>>.
19. Quanto evidenziato dal CTU, a ben vedere, non pare ostativo alla liquidazione del danno subito dal ricorrente in conseguenza dell'evento di cui è causa.
20. Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, infatti, <In materia di danno differenziale deve darsi continuità ai principi affermati da Cass. 11/11/2019, n. 28986 (e ribaditi ex aliis da Cass. 29/09/2022,
n. 28327; 21/08/2020, n. 17555; 06/05/2021, n. 12052; 27/09/2021, n. 26117; 29/09/2022, n. 28327;
29/11/2022, n. 35025; 04/12/2024, n. 31044), secondo cui in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. In particolare, la menomazione "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno;
viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni policrone "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di
«validità» anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno
6 in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto>> (Cass. sez. civ. III, sentenza n. 11319/2025 in parte motiva).
21. Ora, considerato che dalle evidenze documentali in atti non emergono elementi per ritenere che i pregressi infortuni subiti dal ricorrente all'arto inferiore destro gli abbiano impedito di condurre una vita
“normale”, anche sotto il profilo lavorativo, pare legittimo a prescindere dalle ulteriori indagini prospettate da parte resistente circa la quantificazione del danno operata dall'INAIL e, se del caso, procedere ad una riduzione equitativa del danno quantificato sulla scorta della valutazione del CTU.
22. Tanto chiarito, in tema di danno differenziale, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr. ex multis Cass. n. 9166/2017, n. 9112/2019, n. 3694/2023) le somme eventualmente versate dall'INAIL a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato, di talché deve valutarsi il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, per poi detrarre quanto indennizzabile dall'Inail in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, ovvero per poste omogenee, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
23. Ebbene, considerato che il CTU ha quantificato il danno all'integrità psico-fisica del ricorrente (che al momento dell'infortuni aveva 56 anni), secondo i parametri civilistici, nella misura del 20% e applicate le tabelle Milanesi – cui la Corte di Cassazione ha attribuito la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (Cass. n. 20895/2015, Cass. n. 28290/2011, Cass. n. 14402/2011) - il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente, comprensivo del danno morale non ristorato dall'INAIL, ammonta ad €
75128,00, cui non si ritiene applicabile alcun aumento a titolo di personalizzazione, in assenza dell'allegazione e prova di conseguenze anomale o del tutto peculiari (cfr. Cass. 5984/2025 ex multis).
24. Da tale importo deve essere detratto il valore capitale della rendita per il danno biologico (€ 24656,74 secondo il prospetto versato in atti dall'INAIL in data 14.5.2025), con conseguente riduzione dell'ammontare ad € 50.470,00.
25. In ragione dell'accertata sussistenza di un danno preesistente all'infortunio di cui è causa alla gamba destra del ricorrente quantificato dall'INAIL nella misura del 8% (cfr. doc. 9 res.), si ritiene congruo ridurre in via equitativa tale importo ad € 35.000,00.
26. Sulla base di quanto accertato dal CTU – e non specificamente contestato dalle parti – e in applicazione delle tabelle milanesi, deve essere altresì liquidata l'inabilità temporanea nella misura di € 25.875,00, cui devono aggiungersi le spese sostenute nella misura di € 3868,125, rispetto alle quali parte resistente non
7 ha mosso alcuna specifica contestazione.
27. Non può invece essere riconosciuto l'ulteriore somma richiesta a titolo di danno patrimoniale derivante dalla riduzione dell'orario di lavoro da parte del ricorrente, in quanto non è dimostrato che essa sia stata determinata dalle condizioni di salute di lavoro del ricorrente.
28. Tanto chiarito deve concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento a favore di Pt_1
di complessivi € 64.743,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 5.11.2020, al saldo
[...] effettivo.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, secondo gli importi minimi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato ricompreso fra € 52000,00 ed € 260.000,00.
30. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento a favore di per i titoli di Controparte_1 Parte_1 cui in parte motiva di € 64.743,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 5.11.2020 al saldo effettivo;
- condanna al pagamento a favore del procuratore di parte Controparte_1 ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 7000,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico di le spese per la CTU medico-legale liquidate con Controparte_5 separato decreto.
Livorno, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
8
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 800/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 24 settembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Maria Gabriella Del Rosso per parte resistente l'avv. Giulia Bigazzi in sostituzione dell'avv. Silvia Traverso i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
prendono atto di quanto dichiarato dal CTU del provvedimento del 10.9.2025. L'avv. Bigazzi rimette al Giudice di acquisire la documentazione INAIL relativa agli infortuni subiti dal ricorrente allo gamba destra di cui all'infortunio di cui è causa I procuratori rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio, emette sentenza con motivazione contestuale
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè, ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 800/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO Parte_1 C.F._1 MARIA GABRIELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GRASSO GIORGIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: << …accertata e dichiarata la responsabilità della Controparte_1
nel determinismo dell'infortunio occorso al proprio dipendente in data
[...] Parte_1
5/11/2020, condanni detta società (1) al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di €
97.956,40, oltre spese vive nelle misura di euro 3.868,125 e così in totale euro 101.825 o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal 5/11/2020 al saldo;
condanni altresì detta società (2) al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 9178,
o nella diversa misura ritenuta di giustizia, eventualmente tramite valutazione equitativa ex art 1226 Cod.
Civ., oltre rivalutazione e interessi…>>
2. Il ricorrente ha allegato che: è dipendente della convenuta dal 2002 presso il punto vendita di Portoferraio con mansioni di addetto al reparto macelleria;
il 5.11.2020 alle ore 13.30 circa, dopo aver sistemato della merce nei frigoriferi, mentre portava dei cartoni vuoti nel compattatore sito nel retro del punto vendita cui si accede da un corridoio esterno, ha inciampato in un cavo che attraversava a terra tutto il corridoio ed è caduto rovinosamente a terra, procurandosi una frattura scomposta del polso sinistro e del femore destro;
l'infortunio è stato indennizzato dall'INAIL; l'inabilità al lavoro si è protratta fino al 15.12.2021 ed è stata liquidata una rendita per la riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20% con decorrenza dal
1 16.12.2021; a seguito dell'accertata idoneità al lavoro con prescrizioni e a causa dell'impossibilità di svolgere le sue mansioni in orario pieno per la persistente dolorabilità e debolezza degli arti interessati dall'infortunio, in data 1.3.2022 ha sottoscritto una modifica dell'orario di lavoro da tempo pieno a parziale
(24 ore settimanali), modifica che ha inevitabilmente comportato una sensibile diminuzione della retribuzione;
al momento dell'infortunio presso lo stabile del punto vendita erano in corso lavori di manutenzione che interessavano le pensilina, posta all'esterno dei locali del negozio, dove normalmente transitavano i dipendenti della società convenuta per svolgere varie incombenze quali, ad esempio, portare i rifiuti nel compattatore.
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, formulando istanza per la chiamata in causa delle società appaltatrici Co
e CP_2 Controparte_4
4. La causa, istruita per documenti e previo rigetto dell'istanza di chiamata in causa delle società appaltatrici in ragione della natura della domanda (responsabilità ex art 2087 c.c ) formulata dal lavoratore e dal carattere sussidiario di quella di manleva formulata da parte resistente, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. La dinamica dell'infortunio è da ritenersi pacifica. Il ricorrente, mentre percorreva un corridoio esterno per accedere ad una zona dell'ambiente di lavoro destinata allo smaltimento dei rifiuti, è inciampato in un cavo che attraversava tutto lo spazio del corridoio e che era stato posto a terra, presumibilmente, da una delle ditte appaltatrici che operavano per la ristrutturazione di una tettoia esterna al punto vendita.
7. Secondo il ricorrente sussisterebbe in ogni caso la responsabilità del datore di lavoro in quanto ai sensi dell'art 63 d. lgs 81/2008 i luoghi di lavoro – e tale è quello in cui è avvenuto l'infortunio trattandosi di corridoio di accesso ai compattatori, abitualmente percorso dai dipendenti per gettare, come nel caso di specie, gli imballaggi – avrebbe dovuto vigilare che le ditte esterne cui erano affidati i lavori di ristrutturazione non alterassero lo stato dei luoghi creando situazioni di pericolo ovvero curassero eventualmente la tempestiva segnalazione di pericolo temporaneo.
8. E' la stessa società resistente a riconoscere che l'infortunio è avvenuto sulla banchina di carico e scarico merci, ovvero in un'area esterna al cantiere in cui, quel giorno, non avrebbe dovuto intervenire alcun operaio delle ditte appaltatrici.
9. E' altresì documentato in atti che la società resistente, quale committente dei lavori, aveva nominato il
Coordinatore Sicurezza Progettazione e Coordinatore Sicurezza Esecuzione e redatto il Piano di
Sicurezza e Coordinamento (doc. 2 res.) da cui risulta che:
- l'inizio dei lavori era fissato per il 7/10/2020, con una durata prevista di 90 giorni e un numero medio
2 di lavoratori presenti giornalmente in cantiere pari a sei;
- le opere comprendevano un'unica macro-lavorazione per la copertura in rifacimento del manto impermeabilizzante;
- il rischio di interferenze sarebbe stato minimo in quanto il cantiere era esterno rispetto alle aree di lavoro dei dipendenti;
CP_1
- in ogni caso le attività avrebbero dovuto essere organizzate “in modo da limitare il più possibile le interferenze con le normali attività degli edifici presenti in prossimità del cantiere. Nel caso il personale CCR abbia la necessità di operare in un ambiente facente parte l'area di oggetto dell'intervento, dovrà essere dato avviso sia al capo cantiere, che al CSE, in modo da sospendere le attività per il tempo necessario ed evitare quindi rischi dovuti ad interferenze spazio temporali. Per ridurre al minimo il rischio di interferenza dovranno essere delimitati gli spazi di lavoro (mediante pannelli Orsogrill o nastro bicolore). Prima dell'inizio dei lavori, tutti gli operai dovranno essere edotti in merito alla gestione delle emergenze. È importante che gli operai non posizionino attrezzature o materiale in corrispondenza delle uscite/ingressi che dovranno essere mantenuti liberi”.
10. Rispetto a tale ultima previsione circa il rischio di interferenze “con le normali attività degli edifici presenti in prossimità del cantiere”, non è chiaro a quale soggetto sia riferibile l'acronimo CCR, ma le parti concordano che non sia riferibile ad (cfr verbale di udienza del 13.11.2024) indicato nello stesso CP_1 documento come committente.
11. Tale opzione interpretativa, a ben vedere, depone nel senso di una responsabilità della società convenuta che non ha adeguatamente valutato il rischio di interferenza dell'attività di cantiere con quella dei propri dipendenti, chiamati a transitare in prossimità dello stesso per lo svolgimento di attività attinenti alle proprie mansioni, quali il deposito dei cartoni e degli imballaggi nel compattatore.
12. Sarebbe stato in ogni caso onere della società datrice di lavoro adottare cautele (ad esempio creando un diverso percorso per raggiungere il compattatore o spostare lo stesso temporaneamente in altro luogo) per evitare l'interferenza dell'attività di cantiere con quella dei propri dipendenti e comunque vigilare per garantire il rispetto di tali cautele.
13. Irrilevante, sotto questo profilo, è dunque il fatto che il giorno dell'infortunio nessuna attività di cantiere fosse prevista, né la dedotta violazione da parte delle ditte subappaltatrici delle procedure di controllo di accesso al cantiere, gravando in ogni caso sulla società resistente gli obblighi di garanzia di cui all'art 62 e ss. d. lgs 81/2015.
14. Ai sensi dell'art.62 del d.lgs 81/2008, infatti, costituiscono “luoghi di lavoro”, quelli “destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza
3 dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore”.
15. L'art.63 prescrive che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del d.lgs.
16. In particolare a norma del punto 1.4.1 “le vie di circolazione devono essere situate in modo tale che i pedoni possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione”; il punto
1.4.9 stabilisce invece che “i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di trasporto”; infine, secondo il punto 1.4.10 “i pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la normale circolazione”.
17. Accertata dunque la responsabilità della società datrice di lavoro per l'infortunio occorso al ricorrente (e ferma restando la possibilità della medesima di rivalersi in altra sede nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'appalto), in punto di danno il CTU ha ritenuto che: << In occasione del sinistro che lo vide coinvolto in data 5.11.2020 il sig. ebbe a riportare un politraumatismo con evidenze Parte_1 cliniche e strumentali di frattura scomposta diafisaria del femore destro e frattura scomposta dell'epifisi radiale del polso sinistro. Tale contesto lesivo è da ritenere compatibile con la riferita dinamica del sinistro, non sollevandosi dubbi in merito alla sussistenza di nesso causale tra evento e lesioni documentate (…)
Per quanto attiene il c.d. “stato anteriore”, termine col quale si intendono le condizioni psico-fisiche preesistenti l'evento dannoso per cui è causa, dall'indagine anamnestico-clinica condotta sono emersi precedenti infortuni lavorativi ed extra-lavorativi, di seguito elencati: nel 1982 frattura gamba destra complicata da algodistrofia e deformità “en griffe” dal II al V dito del piede (causa extra-lavorativa); nel
1988 frattura femorale destra (causa extra-lavorativa); nel 2014 ferita da taglio con perdita di sostanza II dito mano sinistra (causa lavorativa). Non risulta possibile indicare in modo attendibile la misura della riduzione dell'integrità psico-fisica preesistente, non conoscendo, né potendo ricavare su atti, l'effettiva entità dei deficit funzionali dell'arto inferiore destro in epoca antecedente all'ultimo sinistro.
(…) Premesso che non risulta allegata in atti certificazione successiva alla dimissione del ricovero del novembre 2020, dalla relazione medico-legale di valutazione del danno allegata in atti, redatta dal dott. Per_ si evince il seguente iter clinico: visite di controllo il 5.11.2020 (medicazione), 30.11.2020 (pr. carico parziale con “girello” e FKT), 14.12.2020 (rimozione gesso, deambulazione con carico crescente + FKT),
14.1.2021 (pr. deambulazione con carrello deambulatore + FKT), 1.3.2021, 31.3.2021 (pr. abbandono di ausili e prosieguo FKT), 31.5.2021 (pr. carico totale e FKT), 30.6.2021, 31.8.2021 e 4.11.2021. Prognosi giustificata dall'INAIL fino a tutto il 16.12.2021.
Sulla scorta di quanto sopra riportato, tenuto conto del peculiare contesto lesivo documentato, il danno
4 biologico temporaneo può essere equamente articolato in giorni 90 (novanta) di inabilità totale, giorni 90 (novanta) di inabilità parziale al 75%, giorni 90 (novanta) al 50% e giorni 90 (novanta) al
25%.
(…) Tenuto conto del lasso temporale intercorso dall'evento dannoso, nonché della natura delle lesioni di cui sopra, è pacificamente da ritenere che le menomazioni ad esse correlate abbiano raggiunto una definitiva stabilizzazione.
Di fatto, il residuo contesto menomativo consiste nella limitazione articolare di anca e ginocchio destro in arto già precedentemente menomato, nonché nella apprezzabile limitazione funzionale del polso sinistro (arto non dominante) quali attendibili esiti delle lesioni fratturative documentate
a carico di entrambi i distretti in occasione della valutazione di Pronto Soccorso del 5.11.2020.
(…) Prendendo come riferimento i più comuni barèmes per la valutazione medico-legale del danno permanente in ambito di invalidità civile (per es. le “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della SIMLA, ed. Giuffrè, 2016), si ritiene che in conseguenza dell'evento traumatico patito in data 5.11.2020, il sig. abbia subito una compromissione della Pt_1 globale integrità psico-fisica, valutabile complessivamente nella misura del 20-21% (venti-ventuno per cento).
Con riferimento alla tabella delle menomazioni di cui all'allegato 1 al d. lgs. n. 38/2000, si ritiene condivisibile la valutazione INAIL del 20% (venti percento).
(…) Tenuto conto della sede, della natura e dell'entità delle lesioni patite, non si ritiene che le correlate menomazioni abbiano determinato una apprezzabile contrazione della capacità lavorativa, potendo tutt'al più incidere sulla cenestesi in termini di maggiore usura/fatica nello svolgimento delle abituali mansioni ed in eventuali ulteriori attività confacenti alle proprie attitudini>>.
18. Chiamato a meglio argomentare le conclusioni – pur non tempestivamente contestate dalle parti – “in punto di quantificazione del danno biologico permanente derivante dall'infortunio di cui causa con riferimento anche ai danni già subiti dal ricorrente alla gamba destra, danni che paiono quantificati nella relazione INAIL di cui al doc 9 ric”, l'ausiliario ha ribadito <
3.2.2025). Non è dato sapere sulla base di quale criterio l'INAIL abbia formulato tali valutazioni.
Dette preesistenze, come detto non valutabili in modo inconfutabile non avendo mai potuto rilevare
5 obiettivamente l'effettiva entità delle limitazioni funzionali in epoca antecedente all'infortunio del
5.11.2020, concorrono con gli esiti di quest'ultimo nel determinare un quadro invalidante complessivamente valutabile nella misura indicata in risposta al quesito n. 5 (20-21% in ambito di responsabilità civile e 20% in riferimento alla tabella delle menomazioni di cui al D Lgs 38/2000)>>.
19. Quanto evidenziato dal CTU, a ben vedere, non pare ostativo alla liquidazione del danno subito dal ricorrente in conseguenza dell'evento di cui è causa.
20. Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, infatti, <In materia di danno differenziale deve darsi continuità ai principi affermati da Cass. 11/11/2019, n. 28986 (e ribaditi ex aliis da Cass. 29/09/2022,
n. 28327; 21/08/2020, n. 17555; 06/05/2021, n. 12052; 27/09/2021, n. 26117; 29/09/2022, n. 28327;
29/11/2022, n. 35025; 04/12/2024, n. 31044), secondo cui in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. In particolare, la menomazione "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno;
viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni policrone "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di
«validità» anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno
6 in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto>> (Cass. sez. civ. III, sentenza n. 11319/2025 in parte motiva).
21. Ora, considerato che dalle evidenze documentali in atti non emergono elementi per ritenere che i pregressi infortuni subiti dal ricorrente all'arto inferiore destro gli abbiano impedito di condurre una vita
“normale”, anche sotto il profilo lavorativo, pare legittimo a prescindere dalle ulteriori indagini prospettate da parte resistente circa la quantificazione del danno operata dall'INAIL e, se del caso, procedere ad una riduzione equitativa del danno quantificato sulla scorta della valutazione del CTU.
22. Tanto chiarito, in tema di danno differenziale, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr. ex multis Cass. n. 9166/2017, n. 9112/2019, n. 3694/2023) le somme eventualmente versate dall'INAIL a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato, di talché deve valutarsi il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, per poi detrarre quanto indennizzabile dall'Inail in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, ovvero per poste omogenee, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
23. Ebbene, considerato che il CTU ha quantificato il danno all'integrità psico-fisica del ricorrente (che al momento dell'infortuni aveva 56 anni), secondo i parametri civilistici, nella misura del 20% e applicate le tabelle Milanesi – cui la Corte di Cassazione ha attribuito la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (Cass. n. 20895/2015, Cass. n. 28290/2011, Cass. n. 14402/2011) - il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente, comprensivo del danno morale non ristorato dall'INAIL, ammonta ad €
75128,00, cui non si ritiene applicabile alcun aumento a titolo di personalizzazione, in assenza dell'allegazione e prova di conseguenze anomale o del tutto peculiari (cfr. Cass. 5984/2025 ex multis).
24. Da tale importo deve essere detratto il valore capitale della rendita per il danno biologico (€ 24656,74 secondo il prospetto versato in atti dall'INAIL in data 14.5.2025), con conseguente riduzione dell'ammontare ad € 50.470,00.
25. In ragione dell'accertata sussistenza di un danno preesistente all'infortunio di cui è causa alla gamba destra del ricorrente quantificato dall'INAIL nella misura del 8% (cfr. doc. 9 res.), si ritiene congruo ridurre in via equitativa tale importo ad € 35.000,00.
26. Sulla base di quanto accertato dal CTU – e non specificamente contestato dalle parti – e in applicazione delle tabelle milanesi, deve essere altresì liquidata l'inabilità temporanea nella misura di € 25.875,00, cui devono aggiungersi le spese sostenute nella misura di € 3868,125, rispetto alle quali parte resistente non
7 ha mosso alcuna specifica contestazione.
27. Non può invece essere riconosciuto l'ulteriore somma richiesta a titolo di danno patrimoniale derivante dalla riduzione dell'orario di lavoro da parte del ricorrente, in quanto non è dimostrato che essa sia stata determinata dalle condizioni di salute di lavoro del ricorrente.
28. Tanto chiarito deve concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento a favore di Pt_1
di complessivi € 64.743,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 5.11.2020, al saldo
[...] effettivo.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, secondo gli importi minimi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato ricompreso fra € 52000,00 ed € 260.000,00.
30. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento a favore di per i titoli di Controparte_1 Parte_1 cui in parte motiva di € 64.743,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 5.11.2020 al saldo effettivo;
- condanna al pagamento a favore del procuratore di parte Controparte_1 ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 7000,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico di le spese per la CTU medico-legale liquidate con Controparte_5 separato decreto.
Livorno, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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