Articolo 1720 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1720. Avanzamento 1. L'avanzamento ad anzianita' o a scelta dell'ufficiale collocato fuori quadro ha luogo quando e' promosso al grado superiore un pari grado che lo segue nel ruolo normale. I provenienti dal ruolo degli indisponibili possono essere promossi soltanto se e' stato promosso l'ultimo iscritto nel ruolo normale, di pari grado e anzianita', dichiarato <>.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010