CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/11/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa LV SE Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 344/2023 R.G. promossa
Da
Parte_1
), in persona del
[...] P.IVA_1
rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sicuso
Appellante contro
), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Italo Basso e Angela Maieli
Appellato
OGGETTO: appello- malattia professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa CP_1
- premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di varie
[...]
società, con mansioni di operario edile a contatto con strumenti rumorosi e con esposizione continua a rumori elevati - chiedeva accertarsi la natura 2
professionale della malattia patita (“ipoacusia percettiva bilaterale di origine tecnopatica”) e, per l'effetto, condannarsi l' al pagamento in proprio Pt_1
favore della rendita e/o dell'indennizzo in capitale in misura corrispondente al danno biologico subìto.
Con sentenza n. 183 del 2 marzo 2023, il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, accertata la natura professionale della patologia denunciata, dichiarava che il aveva subìto una menomazione dell'integrità CP_1
psicofisica di diversa misura nei vari periodi;
condannava l' a erogare in Pt_1
favore del ricorrente l'indennizzo in capitale in misura corrispondente alle menomazioni e con riferimento ai periodi accertati, oltre spese di lite.
Richiamata la normativa di riferimento e, in particolare l'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, il primo giudice rilevava che le mansioni espletate dal , sì CP_1
come analiticamente descritte in ricorso, non erano state specificamente contestate dall'Istituto assicuratore.
Indi, condivideva le conclusioni cui era pervenuto il nominato TU evidenziando che il consulente aveva accertato: è in atto Controparte_1
affetto da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di lieve entità, in discesa sulle frequenze acute del campo tonale, asimmetrica e lievemente peggiore a destra”, compatibile con una tecnopatia professionale. Quanto al danno biologico permanente esitato, esso può essere valutato, ai sensi del D.M.
12.07.2000, tenuto conto che la domanda è del 22.7.2016 e delle audiometrie allegate in atti, 1) nella misura dell'8% a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa del 22.7.2016 e fino al 23.02.2017, allorché al Policlinico di
Messina viene rilevato dalla audiometria una percentuale del 5%. 2) Dal
23.01.2018 un danno biologico pari al 9%. 3) Dal 23.12.2020 un danno biologico pari al 15%. 4) Infine dal 28.12.2021 un danno biologico del 12%...”.
Appellava la sentenza l' con atto depositato il 9.05.2023. Resisteva al Pt_1
gravame . Controparte_1 3
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa veniva posta in decisione il 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l' appellante lamenta la violazione Pt_1
dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 38/2000 ai sensi del quale “La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta…”.
Deduce che il giudice di primo grado, “a voler aderire a quanto certificato dal TU (che si contesterà per altro verso …)”, tenuto conto delle variazioni succedutesi nel tempo, avrebbe dovuto riconoscere soltanto la revisione nella misura del 9%, “prima e unica variazione permessa”.
In via subordinata, rileva che le oscillazioni della inabilità avrebbero comportato, tutt'al più, “un eventuale provvedimento di riconoscimento attestante le conseguenti prestazioni corrispondenti all'invalidità del 12%
(ultimo dato tecnico rilevato in relazione del TU). In ogni caso, il dispositivo rende impossibile all alcun adempimento, non risultando di immediata Pt_1
e coerente interpretazione quanto indicato dal primo Giudicante, prevedendo una condanna a prestazioni di differente importo da liquidarsi in capitale per i periodi accertati e, da ultimo, con grado in decremento che ne priverebbe, pro-quota, il diritto e la riduzione della prestazione eventualmente già liquidata.”.
2. Con il secondo motivo, censura la sentenza per indeterminatezza del giudicato.
Rileva che la prestazione, quantificata di volta in volta, comporta la liquidazione di somme in capitale sempre differenti e non sommabili tra di loro, ma dovute semmai per differenza. Assume che “quest'ultimo aspetto risulta di impossibile determinazione da parte dell' , ove si consideri che l'ultimo Pt_1 4
grado (12%), in riduzione, comporta una somma negativa da recuperare ai precedenti importi indicati dell'8%, 9%, 15%”.
3. Con il terzo motivo di gravame l' si duole dell'assoluta carenza di Pt_1
motivazione in ordine ai presupposti per il riconosciuto nesso causale tra le lavorazioni espletate e la patologia sofferta dal . CP_1
Sostiene che il richiamo in dispositivo all'elaborato peritale, sul punto generico e unicamente fondato sulle dichiarazioni dell'odierno appellato, non consente di ritenere rispettati i principi di completezza, causalità logica e non contraddittorietà.
Deduce che, considerato che l'attività lavorativa prestata dall'appellato non rientrava tra le attività tabellate e non risultava rumorosa, l'accertamento del nesso eziologico tra mansioni e malattia avrebbe necessitato ulteriori prove in ordine al rischio idoneo e sufficiente a determinare l'inabilità. Contesta, pertanto, le conclusioni del TU, il quale: non ha correttamente valutato i dati relativi all'anamnesi lavorativa;
ha omesso di considerare la mancanza di dati in merito alle mansioni concretamente svolte, nonché in ordine ai periodi di effettiva sollecitazione dell'organo uditivo e alla “provata discontinuità dell'attività dichiarata a rischio”.
Aggiunge che l'istruttoria espletata non permette di ritenere provati né il rischio lavorativo idoneo e sufficiente a determinare l'insorgenza della patologia, né il nesso causale tra quest'ultima e attività espletata. Rileva che l'ipoacusia rappresenta una tipica infermità a genesi multifattoriale, rispetto alla quale, ai fini della determinazione del grado di invalidità, deve distinguersi tra causa lavorativa e cause extralavorative;
indagine che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo condotta.
4. L'appello è fondato.
Tenuto conto dei motivi di appello e altresì rilevato che il TU nominato in primo grado aveva dato atto di non aver potuto “verificare, perché non disponibili, i reali valori di rischio lavorativo, dei tempi di esposizione alle 5
singole fasi di lavorazione e del livello di esposizione personale quotidiano, in definitiva non è stato possibile disporre … di una valutazione qualitativa e quantitativa della esposizione al rischio professionale otolesivo del periziato”, odierno appellato (cfr. ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 17 aprile
2025), il collegio ha ritenuto indispensabile per la decisione disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il TU nominato in questo grado, rispondendo compiutamente al mandato conferito, ha evidenziato che il è affetto da “Ipoacusia CP_1
neurosensoriale bilaterale di entità lieve, in discesa sulle frequenze acute del campo tonale, asimmetrica e lievemente peggiore a destra”. Indi, scrupolosamente ricostruita la documentazione in atti, l'ausiliario ha ritenuto che “solo nel decennio 2000-2010 si siano realizzati, per l'appellato, livelli espositivi potenzialmente dannosi per l'organo dell'udito. Altresì, detto deficit uditivo può configurarsi come 'malattia tabellata', contemplata alla voce 71) ipoacusia da rumore della tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e s.m.i. (allegato 4), come recentemente aggiornata con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute del 10/10/2023. Infatti alla lettera w) della citata voce tabellare, tra le lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico, vengono incluse “altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A)”. Non si dispone, purtroppo, di esami audiometrici precedenti a quello che ha dato origine alla denuncia di tecnopatia, eseguito in data 13/04/2016 in occasione della visita medica preventiva in fase preassuntiva dal medico competente dott. per la Per_1
ditta Maiorana Costruzioni s.r.l. Per quanto detto prima, il tracciato è fortemente suggestivo di deficit uditivo dovuto a esposizione a rumore in ambiente di lavoro (pur esprimendo mantenendo il massimo deep a 3.000 Hz e non a 4.000) e risulta pressoché sovrapponibile all'esame effettuato in data 6
23/02/2017, poco meno di un anno dopo, presso l'U.O.C. di Medicina del
Lavoro del Policlinico universitario di Messina. Deve pertanto ritenersi che l'ipoacusia bilaterale allora documentata, sostanzialmente stabile, fosse dovuta a un trauma acustico cronico dovuto a precedente esposizione a rumore di origine occupazionale presso la società innanzi citata. La Controparte_2
norma ISO 1999/903 indica, in effetti, che una esposizione giornaliera a un
Lep,d di 90 dB per 8 ore al giorno per la durata di 10 anni può causare in soggetti otolabili un danno uditivo corrispondente a un deficit di circa il 7%.
Gli altri esami audiometrici eseguiti in seguito si discostano dai tracciati del periodo sopra indicato, attestando una modifica del quadro audiologico presumibilmente legata ad altre cause sopravvenute, essendo cessata l'esposizione a rumore occupazionale con Lep,d superiore a 80 dB(A) e a fronte dell'avanzare dell'età anagrafica del soggetto (presbiacusia), fino al quadro attualmente acclarato. L'audiometria eseguita il 23/02/2017 presso l'U.O.C. di Medicina del Lavoro, in condizioni di riposo acustico e in cabina silente, rappresenta pertanto piena validità sul piano medico-legale esprimendo un deficit acustico percettivo bilaterale e simmetrico, con perdita in dB sulla via ossea”, determinante, tuttavia, “una percentuale di lesione all'integrità psico- fisica pari al 5%.”.
Ha indi rassegnato le seguenti conclusioni: “può affermarsi che il Sig.
, nato a [...] il [...], risulta affetto da: Controparte_1
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”. Per quanto sin qui affermato detta infermità, nei limiti di quanto individuato, può ritenersi di natura professionale e quale malattia tabellata inclusa nella nuova tabella delle malattie professionali dell'industria aggiornata con decreto interministeriale del 10 ottobre 2023. Detta tecnopatia determina una lesione dell'integrità psico-fisica
(danno biologico) pari al 5% con decorrenza dalla data del primo certificato medico del 18/07/2016, allegato alla denuncia, con allegato relativo tracciato audiometrico come acquisito in atti”. 7
Le conclusioni rassegnate dal TU sono integralmente condivise dal collegio in quanto fondate sullo scrupoloso esame della documentazione atti nonché su argomentazioni convincenti, congruamente motivate secondo i corretti criteri medico-legali.
Dette conclusioni sono state ribadite dall'ausiliario, con argomentazioni altrettanto congrue e pertinenti, anche a seguito dei rilievi critici della difesa dell'appellato (v. anche note telematiche depositate il 5 novembre 2025). In particolare, il TU ha ulteriormente osservato: “Venivano … recapitate a mezzo PEC alcune considerazioni svolte dall'avv. Angela Maieli per parte appellata, che vengono integralmente allegate alla presente relazione definitiva. In tali note, relativamente alla relazione inviata, si legge che la
“conclusione non è condivisibile in quanto sulla base del primo accertamento documentato e cioè dell'esame audiometrico del 13-4-2016 il danno biologico
è determinabile nella misura dell'8%” e, successivamente, che si “prenda in considerazione la variazione succedutasi nel tempo con il riconoscimento del grado di invalidità del 9% sulla base dell'audiometria in atti del 23-01-2018, come rilevato anche dall' nella memoria di costituzione del giudizio di Pt_1
appello a pag. 4”.
Non è possibile, tuttavia, concordare con le suddette osservazioni per come esposto dalla Difesa di parte appellata, anche se appare comprensibile che altro professionista, pur esperto nel suo settore ma non in possesso di competenze di natura medica generale e specificatamente, di Medicina del
Lavoro o anche Otorinolaringoiatria, possa incorrere nell'errata supposizione della possibile “variabilità” del danno biologico derivante da ipoacusia da rumore, in particolare alla cessazione dell'esposizione al rischio di natura occupazionale.
Ebbene, come già estesamente riportato nella relazione preliminare (cfr. paragrafo 5.2), l'ipoacusia da rumore implica le caratteristiche di neurosensorialità, bilateralità e simmetria tra le due orecchie;
il danno 8
provocato dal rumore di natura professionale riguarda le cellule neurosensoriali dell'organo del Corti, indovato nell'orecchio interno (nella cd. coclea) e si appalesa con manifestazione tonotopica progressivamente ingravescente, come illustrato nel testo richiamato. Se ne può quindi concludere logicamente, ma anche e soprattutto sul piano sanitario e medico- legale, che trattasi di una lesione stabile e irreversibile, che può aggravarsi al persistere dell'esposizione a elevata rumorosità ambientale di natura processionale o, anche, per altre cause patologiche extra-lavorative sopravvenute e/o per i 'naturali' processi fisiologici legati all'età della presbiacusia. Ne consegue che non è ammissibile ipotizzare che un deficit uditivo di tale natura possa migliorare o regredire nel corso del tempo, non essendo possibile a tutt'oggi ripristinare con trattamento farmacologico, chirurgico o di altro tipo il danno cellulare neuro-epiteliale sopraggiunto a livello cocleare.
Ciò premesso, sempre nella relazione inviata in via preliminare vengono rappresentate le proprietà e i limiti dell'esame audiometrico (pagg. 9-10), che
è pur sempre un'indagine non oggettiva poiché interamente basata sulle risposte del soggetto. A tale proposito è noto, nella prassi professionale, che audiometrie eseguite nello stesso lavoratore, anche a breve distanza di tempo, non sono sempre esattamente sovrapponibili, potendosi registrare differenze a carico delle varie frequenze. Per i motivi innanzi indicati è stato assunto, per la valutazione medico-legale, l'esame audiometrico condotto nel febbraio dell'anno 2017 presso l'U.O.C. di Medicina del Lavoro di Messina, che è stato effettuato rispettando i rigorosi parametri di esecuzione previsti dalla
Disciplina (cfr. pag. 13 dell'elaborato inviato) e rispecchia con certezza il reale danno dell'integrità sensoriale dell'appellato, non potendosi ammettere per quanto prima esposto un “miglioramento” dall'esame precedente, svolto a suo tempo - peraltro - solo ai fini di esprimere l'idoneità alla mansione specifica dell'appellato e non per scopi medico-legali. 9
Infine, per quanto riguarda l'esame audiometrico del 23/01/2018, tale indagine venne eseguita a distanza di circa un anno dalla cessazione del lavoro, quindi anche dell'eventuale esposizione a rumore professionale.
Ad ogni modo, detto tracciato è sostanzialmente sovrapponibile al precedente del 23/02/2017 effettuato a Messina, con i seguenti valori per la via ossea (la via aerea, come detto più volte, non è interessata dall'ipoacusia da rumore)” (si rinvia, per i valori esaminati dal TU, alla pag. 21 della relazione).
“Va rimarcato - prosegue l'ausiliario - che, non essendo stato effettuato il test a scopi medico-legali, il deficit alla frequenza di 3.000 Hz non è stato puntualmente rilevato, per cui si intenderà analogicamente ricondotto – in relazione all'andamento della curva audiometrica – al valore di -40 dB, bilateralmente. Orbene, applicando la metodologia Marello per il calcolo del danno biologico (cfr. pag. 14 della relazione preliminare), si raggiunge in ogni caso un valore percentuale di menomazione dell'integrità personale pari al
5%. In definitiva, facendo seguito alle superiori considerazioni e per quanto sin qui argomentato, ritengo di dover ribadire e confermare le conclusioni rese nella relazione già inviata in via preliminare”.
5. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, va pertanto rigettato l'originario ricorso proposto dall'appellato.
Le spese processuali di entrambi i gradi vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att.cpc.
Le spese di TU, separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta ogni domanda originariamente proposta dall'appellato; 10
dichiara irripetibili le spese processuali di entrambi i gradi e pone definitivamente a carico dell' le spese di TU, separatamente liquidate. Pt_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa LV SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa LV SE Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 344/2023 R.G. promossa
Da
Parte_1
), in persona del
[...] P.IVA_1
rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sicuso
Appellante contro
), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Italo Basso e Angela Maieli
Appellato
OGGETTO: appello- malattia professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa CP_1
- premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di varie
[...]
società, con mansioni di operario edile a contatto con strumenti rumorosi e con esposizione continua a rumori elevati - chiedeva accertarsi la natura 2
professionale della malattia patita (“ipoacusia percettiva bilaterale di origine tecnopatica”) e, per l'effetto, condannarsi l' al pagamento in proprio Pt_1
favore della rendita e/o dell'indennizzo in capitale in misura corrispondente al danno biologico subìto.
Con sentenza n. 183 del 2 marzo 2023, il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, accertata la natura professionale della patologia denunciata, dichiarava che il aveva subìto una menomazione dell'integrità CP_1
psicofisica di diversa misura nei vari periodi;
condannava l' a erogare in Pt_1
favore del ricorrente l'indennizzo in capitale in misura corrispondente alle menomazioni e con riferimento ai periodi accertati, oltre spese di lite.
Richiamata la normativa di riferimento e, in particolare l'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, il primo giudice rilevava che le mansioni espletate dal , sì CP_1
come analiticamente descritte in ricorso, non erano state specificamente contestate dall'Istituto assicuratore.
Indi, condivideva le conclusioni cui era pervenuto il nominato TU evidenziando che il consulente aveva accertato: è in atto Controparte_1
affetto da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di lieve entità, in discesa sulle frequenze acute del campo tonale, asimmetrica e lievemente peggiore a destra”, compatibile con una tecnopatia professionale. Quanto al danno biologico permanente esitato, esso può essere valutato, ai sensi del D.M.
12.07.2000, tenuto conto che la domanda è del 22.7.2016 e delle audiometrie allegate in atti, 1) nella misura dell'8% a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa del 22.7.2016 e fino al 23.02.2017, allorché al Policlinico di
Messina viene rilevato dalla audiometria una percentuale del 5%. 2) Dal
23.01.2018 un danno biologico pari al 9%. 3) Dal 23.12.2020 un danno biologico pari al 15%. 4) Infine dal 28.12.2021 un danno biologico del 12%...”.
Appellava la sentenza l' con atto depositato il 9.05.2023. Resisteva al Pt_1
gravame . Controparte_1 3
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa veniva posta in decisione il 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l' appellante lamenta la violazione Pt_1
dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 38/2000 ai sensi del quale “La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta…”.
Deduce che il giudice di primo grado, “a voler aderire a quanto certificato dal TU (che si contesterà per altro verso …)”, tenuto conto delle variazioni succedutesi nel tempo, avrebbe dovuto riconoscere soltanto la revisione nella misura del 9%, “prima e unica variazione permessa”.
In via subordinata, rileva che le oscillazioni della inabilità avrebbero comportato, tutt'al più, “un eventuale provvedimento di riconoscimento attestante le conseguenti prestazioni corrispondenti all'invalidità del 12%
(ultimo dato tecnico rilevato in relazione del TU). In ogni caso, il dispositivo rende impossibile all alcun adempimento, non risultando di immediata Pt_1
e coerente interpretazione quanto indicato dal primo Giudicante, prevedendo una condanna a prestazioni di differente importo da liquidarsi in capitale per i periodi accertati e, da ultimo, con grado in decremento che ne priverebbe, pro-quota, il diritto e la riduzione della prestazione eventualmente già liquidata.”.
2. Con il secondo motivo, censura la sentenza per indeterminatezza del giudicato.
Rileva che la prestazione, quantificata di volta in volta, comporta la liquidazione di somme in capitale sempre differenti e non sommabili tra di loro, ma dovute semmai per differenza. Assume che “quest'ultimo aspetto risulta di impossibile determinazione da parte dell' , ove si consideri che l'ultimo Pt_1 4
grado (12%), in riduzione, comporta una somma negativa da recuperare ai precedenti importi indicati dell'8%, 9%, 15%”.
3. Con il terzo motivo di gravame l' si duole dell'assoluta carenza di Pt_1
motivazione in ordine ai presupposti per il riconosciuto nesso causale tra le lavorazioni espletate e la patologia sofferta dal . CP_1
Sostiene che il richiamo in dispositivo all'elaborato peritale, sul punto generico e unicamente fondato sulle dichiarazioni dell'odierno appellato, non consente di ritenere rispettati i principi di completezza, causalità logica e non contraddittorietà.
Deduce che, considerato che l'attività lavorativa prestata dall'appellato non rientrava tra le attività tabellate e non risultava rumorosa, l'accertamento del nesso eziologico tra mansioni e malattia avrebbe necessitato ulteriori prove in ordine al rischio idoneo e sufficiente a determinare l'inabilità. Contesta, pertanto, le conclusioni del TU, il quale: non ha correttamente valutato i dati relativi all'anamnesi lavorativa;
ha omesso di considerare la mancanza di dati in merito alle mansioni concretamente svolte, nonché in ordine ai periodi di effettiva sollecitazione dell'organo uditivo e alla “provata discontinuità dell'attività dichiarata a rischio”.
Aggiunge che l'istruttoria espletata non permette di ritenere provati né il rischio lavorativo idoneo e sufficiente a determinare l'insorgenza della patologia, né il nesso causale tra quest'ultima e attività espletata. Rileva che l'ipoacusia rappresenta una tipica infermità a genesi multifattoriale, rispetto alla quale, ai fini della determinazione del grado di invalidità, deve distinguersi tra causa lavorativa e cause extralavorative;
indagine che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo condotta.
4. L'appello è fondato.
Tenuto conto dei motivi di appello e altresì rilevato che il TU nominato in primo grado aveva dato atto di non aver potuto “verificare, perché non disponibili, i reali valori di rischio lavorativo, dei tempi di esposizione alle 5
singole fasi di lavorazione e del livello di esposizione personale quotidiano, in definitiva non è stato possibile disporre … di una valutazione qualitativa e quantitativa della esposizione al rischio professionale otolesivo del periziato”, odierno appellato (cfr. ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 17 aprile
2025), il collegio ha ritenuto indispensabile per la decisione disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il TU nominato in questo grado, rispondendo compiutamente al mandato conferito, ha evidenziato che il è affetto da “Ipoacusia CP_1
neurosensoriale bilaterale di entità lieve, in discesa sulle frequenze acute del campo tonale, asimmetrica e lievemente peggiore a destra”. Indi, scrupolosamente ricostruita la documentazione in atti, l'ausiliario ha ritenuto che “solo nel decennio 2000-2010 si siano realizzati, per l'appellato, livelli espositivi potenzialmente dannosi per l'organo dell'udito. Altresì, detto deficit uditivo può configurarsi come 'malattia tabellata', contemplata alla voce 71) ipoacusia da rumore della tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e s.m.i. (allegato 4), come recentemente aggiornata con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute del 10/10/2023. Infatti alla lettera w) della citata voce tabellare, tra le lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico, vengono incluse “altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A)”. Non si dispone, purtroppo, di esami audiometrici precedenti a quello che ha dato origine alla denuncia di tecnopatia, eseguito in data 13/04/2016 in occasione della visita medica preventiva in fase preassuntiva dal medico competente dott. per la Per_1
ditta Maiorana Costruzioni s.r.l. Per quanto detto prima, il tracciato è fortemente suggestivo di deficit uditivo dovuto a esposizione a rumore in ambiente di lavoro (pur esprimendo mantenendo il massimo deep a 3.000 Hz e non a 4.000) e risulta pressoché sovrapponibile all'esame effettuato in data 6
23/02/2017, poco meno di un anno dopo, presso l'U.O.C. di Medicina del
Lavoro del Policlinico universitario di Messina. Deve pertanto ritenersi che l'ipoacusia bilaterale allora documentata, sostanzialmente stabile, fosse dovuta a un trauma acustico cronico dovuto a precedente esposizione a rumore di origine occupazionale presso la società innanzi citata. La Controparte_2
norma ISO 1999/903 indica, in effetti, che una esposizione giornaliera a un
Lep,d di 90 dB per 8 ore al giorno per la durata di 10 anni può causare in soggetti otolabili un danno uditivo corrispondente a un deficit di circa il 7%.
Gli altri esami audiometrici eseguiti in seguito si discostano dai tracciati del periodo sopra indicato, attestando una modifica del quadro audiologico presumibilmente legata ad altre cause sopravvenute, essendo cessata l'esposizione a rumore occupazionale con Lep,d superiore a 80 dB(A) e a fronte dell'avanzare dell'età anagrafica del soggetto (presbiacusia), fino al quadro attualmente acclarato. L'audiometria eseguita il 23/02/2017 presso l'U.O.C. di Medicina del Lavoro, in condizioni di riposo acustico e in cabina silente, rappresenta pertanto piena validità sul piano medico-legale esprimendo un deficit acustico percettivo bilaterale e simmetrico, con perdita in dB sulla via ossea”, determinante, tuttavia, “una percentuale di lesione all'integrità psico- fisica pari al 5%.”.
Ha indi rassegnato le seguenti conclusioni: “può affermarsi che il Sig.
, nato a [...] il [...], risulta affetto da: Controparte_1
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”. Per quanto sin qui affermato detta infermità, nei limiti di quanto individuato, può ritenersi di natura professionale e quale malattia tabellata inclusa nella nuova tabella delle malattie professionali dell'industria aggiornata con decreto interministeriale del 10 ottobre 2023. Detta tecnopatia determina una lesione dell'integrità psico-fisica
(danno biologico) pari al 5% con decorrenza dalla data del primo certificato medico del 18/07/2016, allegato alla denuncia, con allegato relativo tracciato audiometrico come acquisito in atti”. 7
Le conclusioni rassegnate dal TU sono integralmente condivise dal collegio in quanto fondate sullo scrupoloso esame della documentazione atti nonché su argomentazioni convincenti, congruamente motivate secondo i corretti criteri medico-legali.
Dette conclusioni sono state ribadite dall'ausiliario, con argomentazioni altrettanto congrue e pertinenti, anche a seguito dei rilievi critici della difesa dell'appellato (v. anche note telematiche depositate il 5 novembre 2025). In particolare, il TU ha ulteriormente osservato: “Venivano … recapitate a mezzo PEC alcune considerazioni svolte dall'avv. Angela Maieli per parte appellata, che vengono integralmente allegate alla presente relazione definitiva. In tali note, relativamente alla relazione inviata, si legge che la
“conclusione non è condivisibile in quanto sulla base del primo accertamento documentato e cioè dell'esame audiometrico del 13-4-2016 il danno biologico
è determinabile nella misura dell'8%” e, successivamente, che si “prenda in considerazione la variazione succedutasi nel tempo con il riconoscimento del grado di invalidità del 9% sulla base dell'audiometria in atti del 23-01-2018, come rilevato anche dall' nella memoria di costituzione del giudizio di Pt_1
appello a pag. 4”.
Non è possibile, tuttavia, concordare con le suddette osservazioni per come esposto dalla Difesa di parte appellata, anche se appare comprensibile che altro professionista, pur esperto nel suo settore ma non in possesso di competenze di natura medica generale e specificatamente, di Medicina del
Lavoro o anche Otorinolaringoiatria, possa incorrere nell'errata supposizione della possibile “variabilità” del danno biologico derivante da ipoacusia da rumore, in particolare alla cessazione dell'esposizione al rischio di natura occupazionale.
Ebbene, come già estesamente riportato nella relazione preliminare (cfr. paragrafo 5.2), l'ipoacusia da rumore implica le caratteristiche di neurosensorialità, bilateralità e simmetria tra le due orecchie;
il danno 8
provocato dal rumore di natura professionale riguarda le cellule neurosensoriali dell'organo del Corti, indovato nell'orecchio interno (nella cd. coclea) e si appalesa con manifestazione tonotopica progressivamente ingravescente, come illustrato nel testo richiamato. Se ne può quindi concludere logicamente, ma anche e soprattutto sul piano sanitario e medico- legale, che trattasi di una lesione stabile e irreversibile, che può aggravarsi al persistere dell'esposizione a elevata rumorosità ambientale di natura processionale o, anche, per altre cause patologiche extra-lavorative sopravvenute e/o per i 'naturali' processi fisiologici legati all'età della presbiacusia. Ne consegue che non è ammissibile ipotizzare che un deficit uditivo di tale natura possa migliorare o regredire nel corso del tempo, non essendo possibile a tutt'oggi ripristinare con trattamento farmacologico, chirurgico o di altro tipo il danno cellulare neuro-epiteliale sopraggiunto a livello cocleare.
Ciò premesso, sempre nella relazione inviata in via preliminare vengono rappresentate le proprietà e i limiti dell'esame audiometrico (pagg. 9-10), che
è pur sempre un'indagine non oggettiva poiché interamente basata sulle risposte del soggetto. A tale proposito è noto, nella prassi professionale, che audiometrie eseguite nello stesso lavoratore, anche a breve distanza di tempo, non sono sempre esattamente sovrapponibili, potendosi registrare differenze a carico delle varie frequenze. Per i motivi innanzi indicati è stato assunto, per la valutazione medico-legale, l'esame audiometrico condotto nel febbraio dell'anno 2017 presso l'U.O.C. di Medicina del Lavoro di Messina, che è stato effettuato rispettando i rigorosi parametri di esecuzione previsti dalla
Disciplina (cfr. pag. 13 dell'elaborato inviato) e rispecchia con certezza il reale danno dell'integrità sensoriale dell'appellato, non potendosi ammettere per quanto prima esposto un “miglioramento” dall'esame precedente, svolto a suo tempo - peraltro - solo ai fini di esprimere l'idoneità alla mansione specifica dell'appellato e non per scopi medico-legali. 9
Infine, per quanto riguarda l'esame audiometrico del 23/01/2018, tale indagine venne eseguita a distanza di circa un anno dalla cessazione del lavoro, quindi anche dell'eventuale esposizione a rumore professionale.
Ad ogni modo, detto tracciato è sostanzialmente sovrapponibile al precedente del 23/02/2017 effettuato a Messina, con i seguenti valori per la via ossea (la via aerea, come detto più volte, non è interessata dall'ipoacusia da rumore)” (si rinvia, per i valori esaminati dal TU, alla pag. 21 della relazione).
“Va rimarcato - prosegue l'ausiliario - che, non essendo stato effettuato il test a scopi medico-legali, il deficit alla frequenza di 3.000 Hz non è stato puntualmente rilevato, per cui si intenderà analogicamente ricondotto – in relazione all'andamento della curva audiometrica – al valore di -40 dB, bilateralmente. Orbene, applicando la metodologia Marello per il calcolo del danno biologico (cfr. pag. 14 della relazione preliminare), si raggiunge in ogni caso un valore percentuale di menomazione dell'integrità personale pari al
5%. In definitiva, facendo seguito alle superiori considerazioni e per quanto sin qui argomentato, ritengo di dover ribadire e confermare le conclusioni rese nella relazione già inviata in via preliminare”.
5. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, va pertanto rigettato l'originario ricorso proposto dall'appellato.
Le spese processuali di entrambi i gradi vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att.cpc.
Le spese di TU, separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta ogni domanda originariamente proposta dall'appellato; 10
dichiara irripetibili le spese processuali di entrambi i gradi e pone definitivamente a carico dell' le spese di TU, separatamente liquidate. Pt_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa LV SE