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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6887 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 8/04/2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
1 N. R.G. 6887/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio ha pronunciato ex art. 429c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6887/2023 promossa da:
(c.f.: ), con l'avv. MANFREDI ROMANO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f.: ), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale, con l'avv. GATTO CATIA CARLA
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“ IN VIA PRINCIPALE: dato atto di quanto gradualmente esposto nei motivi in “diritto” del ricorso introduttivo, annullarsi l'impugnato decreto di ingiunzione di pagamento, nonché il presupposto processo verbale di contestazione, con ogni consequenziale statuizione di Legge;
IN STRETTO SUBORDINE: dato atto di quanto esposto al motivo di cui alla lettera D) di ricorso, determinarsi ed applicarsi la sanzione pecuniaria nel minimo edittale previsto dall'art. 130 decies, L.R. n. 31/2008 e pari ad
€ 500,00.
IN ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi di rigetto sia dell'istanza di sospensione in sede cautelare, sia del presente ricorso in sede di merito, si chiede sin da ora che sia concessa dilazione di pagamento della sanzione con rate mensili non superiori ad € 200,00.
IN OGNI CASO: spese di lite rifuse, da liquidarsi a favore del difensore avv. Romano Manfredi che si dichiara antistatario”
Per parte resistente:
2 “In via preliminare, respingere le richieste di sospensione dell'efficacia dell'atto sanzionatorio regionale perché priva di motivazione;
nel merito, rigettare tutte le domande attoree rivolte contro l'ordinanza ingiunzione, perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/05/2023, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto n. 4445 del 24/03/2023, identificativo atto n. 1830 emesso da Regione Lombardia – Direzione
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, rettificato dal decreto n. 5877 del 19/04/2023, identificativo atto n. 2279, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 130 decies comma 2 L.R. 31/2008; l'opponente deduceva l'illegittimità dell'atto sanzionatorio e chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si costituiva ritualmente chiedendo preliminarmente di respingere la domanda Controparte_1 di sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto, nel merito di rigettare l'opposizione.
Con decreto del 1/06/2023 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e la causa era rinviata al 8/04/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini per note scritte.
***
Con verbale del 11/02/2019 il Corpo di Polizia Locale, città di Montichiari, su segnalazione accertava lo spandimento di liquami zootecnici su terreni di proprietà di in data Parte_1
1/02/2019, in violazione del divieto di utilizzazione degli effluenti di allevamento durante il periodo invernale e durante i giorni di pioggia, previsto dalla direttiva nitrati 91/676/CEE e dalla normativa regionale.
Sulla scorta dell'accertamento di cui sopra, con l'ordinanza di ingiunzione Controparte_1 opposta, contestava l'illecito amministrativo a a titolo di proprietario dei terreni, Parte_1
obbligato in solido con il trasgressore non identificato.
Preliminarmente, l'opponente lamenta l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, per violazione del diritto ad essere ascoltato nel corso del procedimento amministrativo sancito dall'art. 18 co. 2 L.
689/1981.
L'eccezione va disattesa, sulla scorta di consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non inficia la legittimità del provvedimento, avendo egli la possibilità di far valere in un giudizio a cognizione piena
(ossia nel giudizio di opposizione) le ragioni che avrebbe potuto prospettare in sede di audizione
3 dinanzi all'autorità amministrativa (Cass. S.U. n. 1786 del 28/01/2010; Cass. Ord. 21146 del
7/08/2019).
Venendo al merito della violazione contestata, l'opponente ne deduce l'insussistenza, invocando l'assenza di una “responsabilità di posizione” a carico proprietario del sito inquinato, in virtù del principio del “chi inquina, paga” che obbliga al risarcimento in forma specifica o patrimoniale solo chi ha cagionato il danno, richiamando a supporto la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1630/2022; in subordine, eccepisce il difetto di istruttoria e motivazione in ordine all'individuazione dell'autore materiale dell'illecito.
I motivi di opposizione esposti possono essere esaminati congiuntamente.
Il fatto contestato costituisce un illecito amministrativo soggetto alla specifica disciplina dettata dalla
L. 689/1981, a norma della quale l'ascrizione di responsabilità può avvenire a carico del trasgressore, in ragione della commissione materiale del fatto, oppure in forza di uno dei rapporti giuridici previsti dall'art. 6, che sancisce a responsabilità solidale del proprietario, salvo che quest'ultimo dimostri che il bene sia stata utilizzato contro la sua volontà, senza che l'identificazione dell'autore materiale possa considerarsi requisito di legittimità per l'operatività della presunzione a carico del proprietario (Cass.
n. 6188 del 22/03/2005; Cass. n. 5891 del 24/03/2004).
Nel caso di specie la presunzione di responsabilità solidale del proprietario, che discende dal generale dovere di vigilanza sul bene, non appare superata non avendo l'opponente provato la propria contrarietà al fatto illecito, rispetto al quale, in sede amministrativa, ha meramente dichiarato di non sapere chi abbia potuto spandere gli effluenti. Inoltre, non essendo l'identificazione del trasgressore presupposto condizionante la responsabilità solidale del proprietario, eventuali lacune nell'attività istruttoria di individuazione dell'autore dell'illecito non inficiano la legittimità del provvedimento.
Da ultimo non appaiono condivisibili le argomentazioni dell'opponente circa l'assenza di propria responsabilità, non solo perché contrarie al dato testuale dell'art. 6 L. 681/1981, ma anche perché il principio comunitario del “chi inquina paga” rafforza la responsabilità dell'autore nei confronti dello
Stato, ma non vale ad escludere la corresponsabilità dell'obbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria di un illecito amministrativo;
analogamente, la richiamata sentenza del Consiglio di Stato ha ad oggetto la riconduzione della responsabilità per danni all'ambiente all'autore considerato l'unico soggetto tenuto agli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, circostanza del tutto estranea alla fattispecie in esame.
La sanzione pecuniaria, può tuttavia essere ridotta ad euro 1.500,00, somma ritenuta proporzionata alla gravità della violazione avuto anche riguardo alle condizioni economiche dell'ingiunto (che ha
4 documentato di percepire pensione netta mensile di circa euro 1.000,00), ai sensi dell'art. 11 L.
689/1981.
Le spese di lite si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022 per causa di valore compreso tra euro 1.001,00 ed euro 5.200,00 secondo i parametri minimi, in euro 1.000,00
(segnatamente: euro 250,00 per fase di studio, euro 250,00 per fase introduttiva, euro 500,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. ridetermina la sanziona amministrativa pecuniaria nella misura di € 1.500,00;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente, liquidate in motivazione in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 8/04/2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
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TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 8/04/2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
1 N. R.G. 6887/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio ha pronunciato ex art. 429c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6887/2023 promossa da:
(c.f.: ), con l'avv. MANFREDI ROMANO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f.: ), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale, con l'avv. GATTO CATIA CARLA
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“ IN VIA PRINCIPALE: dato atto di quanto gradualmente esposto nei motivi in “diritto” del ricorso introduttivo, annullarsi l'impugnato decreto di ingiunzione di pagamento, nonché il presupposto processo verbale di contestazione, con ogni consequenziale statuizione di Legge;
IN STRETTO SUBORDINE: dato atto di quanto esposto al motivo di cui alla lettera D) di ricorso, determinarsi ed applicarsi la sanzione pecuniaria nel minimo edittale previsto dall'art. 130 decies, L.R. n. 31/2008 e pari ad
€ 500,00.
IN ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi di rigetto sia dell'istanza di sospensione in sede cautelare, sia del presente ricorso in sede di merito, si chiede sin da ora che sia concessa dilazione di pagamento della sanzione con rate mensili non superiori ad € 200,00.
IN OGNI CASO: spese di lite rifuse, da liquidarsi a favore del difensore avv. Romano Manfredi che si dichiara antistatario”
Per parte resistente:
2 “In via preliminare, respingere le richieste di sospensione dell'efficacia dell'atto sanzionatorio regionale perché priva di motivazione;
nel merito, rigettare tutte le domande attoree rivolte contro l'ordinanza ingiunzione, perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/05/2023, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto n. 4445 del 24/03/2023, identificativo atto n. 1830 emesso da Regione Lombardia – Direzione
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, rettificato dal decreto n. 5877 del 19/04/2023, identificativo atto n. 2279, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 130 decies comma 2 L.R. 31/2008; l'opponente deduceva l'illegittimità dell'atto sanzionatorio e chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si costituiva ritualmente chiedendo preliminarmente di respingere la domanda Controparte_1 di sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto, nel merito di rigettare l'opposizione.
Con decreto del 1/06/2023 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e la causa era rinviata al 8/04/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini per note scritte.
***
Con verbale del 11/02/2019 il Corpo di Polizia Locale, città di Montichiari, su segnalazione accertava lo spandimento di liquami zootecnici su terreni di proprietà di in data Parte_1
1/02/2019, in violazione del divieto di utilizzazione degli effluenti di allevamento durante il periodo invernale e durante i giorni di pioggia, previsto dalla direttiva nitrati 91/676/CEE e dalla normativa regionale.
Sulla scorta dell'accertamento di cui sopra, con l'ordinanza di ingiunzione Controparte_1 opposta, contestava l'illecito amministrativo a a titolo di proprietario dei terreni, Parte_1
obbligato in solido con il trasgressore non identificato.
Preliminarmente, l'opponente lamenta l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, per violazione del diritto ad essere ascoltato nel corso del procedimento amministrativo sancito dall'art. 18 co. 2 L.
689/1981.
L'eccezione va disattesa, sulla scorta di consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non inficia la legittimità del provvedimento, avendo egli la possibilità di far valere in un giudizio a cognizione piena
(ossia nel giudizio di opposizione) le ragioni che avrebbe potuto prospettare in sede di audizione
3 dinanzi all'autorità amministrativa (Cass. S.U. n. 1786 del 28/01/2010; Cass. Ord. 21146 del
7/08/2019).
Venendo al merito della violazione contestata, l'opponente ne deduce l'insussistenza, invocando l'assenza di una “responsabilità di posizione” a carico proprietario del sito inquinato, in virtù del principio del “chi inquina, paga” che obbliga al risarcimento in forma specifica o patrimoniale solo chi ha cagionato il danno, richiamando a supporto la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1630/2022; in subordine, eccepisce il difetto di istruttoria e motivazione in ordine all'individuazione dell'autore materiale dell'illecito.
I motivi di opposizione esposti possono essere esaminati congiuntamente.
Il fatto contestato costituisce un illecito amministrativo soggetto alla specifica disciplina dettata dalla
L. 689/1981, a norma della quale l'ascrizione di responsabilità può avvenire a carico del trasgressore, in ragione della commissione materiale del fatto, oppure in forza di uno dei rapporti giuridici previsti dall'art. 6, che sancisce a responsabilità solidale del proprietario, salvo che quest'ultimo dimostri che il bene sia stata utilizzato contro la sua volontà, senza che l'identificazione dell'autore materiale possa considerarsi requisito di legittimità per l'operatività della presunzione a carico del proprietario (Cass.
n. 6188 del 22/03/2005; Cass. n. 5891 del 24/03/2004).
Nel caso di specie la presunzione di responsabilità solidale del proprietario, che discende dal generale dovere di vigilanza sul bene, non appare superata non avendo l'opponente provato la propria contrarietà al fatto illecito, rispetto al quale, in sede amministrativa, ha meramente dichiarato di non sapere chi abbia potuto spandere gli effluenti. Inoltre, non essendo l'identificazione del trasgressore presupposto condizionante la responsabilità solidale del proprietario, eventuali lacune nell'attività istruttoria di individuazione dell'autore dell'illecito non inficiano la legittimità del provvedimento.
Da ultimo non appaiono condivisibili le argomentazioni dell'opponente circa l'assenza di propria responsabilità, non solo perché contrarie al dato testuale dell'art. 6 L. 681/1981, ma anche perché il principio comunitario del “chi inquina paga” rafforza la responsabilità dell'autore nei confronti dello
Stato, ma non vale ad escludere la corresponsabilità dell'obbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria di un illecito amministrativo;
analogamente, la richiamata sentenza del Consiglio di Stato ha ad oggetto la riconduzione della responsabilità per danni all'ambiente all'autore considerato l'unico soggetto tenuto agli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, circostanza del tutto estranea alla fattispecie in esame.
La sanzione pecuniaria, può tuttavia essere ridotta ad euro 1.500,00, somma ritenuta proporzionata alla gravità della violazione avuto anche riguardo alle condizioni economiche dell'ingiunto (che ha
4 documentato di percepire pensione netta mensile di circa euro 1.000,00), ai sensi dell'art. 11 L.
689/1981.
Le spese di lite si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022 per causa di valore compreso tra euro 1.001,00 ed euro 5.200,00 secondo i parametri minimi, in euro 1.000,00
(segnatamente: euro 250,00 per fase di studio, euro 250,00 per fase introduttiva, euro 500,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. ridetermina la sanziona amministrativa pecuniaria nella misura di € 1.500,00;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente, liquidate in motivazione in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 8/04/2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
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