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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2234/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
21/02/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(TV), assistito e difeso dall'avv. CLEMENTE SONIA FRANCESCA, presso il cui studio sito in
VIALE RIMEMBRANZE, 5 20020 LAINATE è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_2 C.F._2 assistito e difeso dell'avv. CLEMENTE SONIA FRANCESCA, presso il cui studio sito in V.LE
RIMEMBRANZE N. 5 20020 LAINATE è elettivamente domiciliato;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) in data 29.07.1978
Separati con decreto di omologa emesso in data 23.11.2015 del Tribunale di Milano (N. 24817/2015
R.G.)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 20/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa emesso in data 23.11.2015 del Tribunale di Milano (N. 24817/2015 R.G.) in particolare, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1. revocare la statuizione relativa al pagamento in capo al IG. dell'assegno di Parte_2 mantenimento di euro 500.00 mensili a favore della IG.ra , riducendo l'importo dell'assegno Pt_1 stesso ad euro 250.00 mensili (duecentocinquanta/00euro) da corrispondersi per 12 mensilità annue entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data del provvedimento di modifica emesso da
Codesto Tribunale, importo che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat costo vita
2. revocare la statuizione relativa al pagamento in capo al IG. del 100% delle Parte_2 spese condominiali ordinarie, spese che rimarranno in capo alla IG.ra ; Pt_1
3. revocare la statuizione relativa al pagamento in capo ai coniugi delle spese condominiali straordinarie nella misura del 50% ciascuna, spese che rimarranno a carico del IG. Parte_2 in via esclusiva nella misura del 100%.
[...]
Confermare per il resto le condizioni della separazione.
Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa emesso in data 23.11.2015 del Tribunale di
Milano (N. 24817/2015 R.G.):
1) omologa le condizioni come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente
trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese. Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
21/02/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(TV), assistito e difeso dall'avv. CLEMENTE SONIA FRANCESCA, presso il cui studio sito in
VIALE RIMEMBRANZE, 5 20020 LAINATE è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_2 C.F._2 assistito e difeso dell'avv. CLEMENTE SONIA FRANCESCA, presso il cui studio sito in V.LE
RIMEMBRANZE N. 5 20020 LAINATE è elettivamente domiciliato;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) in data 29.07.1978
Separati con decreto di omologa emesso in data 23.11.2015 del Tribunale di Milano (N. 24817/2015
R.G.)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 20/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa emesso in data 23.11.2015 del Tribunale di Milano (N. 24817/2015 R.G.) in particolare, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1. revocare la statuizione relativa al pagamento in capo al IG. dell'assegno di Parte_2 mantenimento di euro 500.00 mensili a favore della IG.ra , riducendo l'importo dell'assegno Pt_1 stesso ad euro 250.00 mensili (duecentocinquanta/00euro) da corrispondersi per 12 mensilità annue entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data del provvedimento di modifica emesso da
Codesto Tribunale, importo che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat costo vita
2. revocare la statuizione relativa al pagamento in capo al IG. del 100% delle Parte_2 spese condominiali ordinarie, spese che rimarranno in capo alla IG.ra ; Pt_1
3. revocare la statuizione relativa al pagamento in capo ai coniugi delle spese condominiali straordinarie nella misura del 50% ciascuna, spese che rimarranno a carico del IG. Parte_2 in via esclusiva nella misura del 100%.
[...]
Confermare per il resto le condizioni della separazione.
Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa emesso in data 23.11.2015 del Tribunale di
Milano (N. 24817/2015 R.G.):
1) omologa le condizioni come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente
trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese. Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte dott.ssa Laura Maria Cosmai