Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2021, proposto da
Comune di Borgo San Dalmazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Barosio, Serena Dentico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Barosio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
Regione Piemonte, Arpa Piemonte, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-a) della d.G.R. Piemonte 26.2.2021, n. 9-2916, recante “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla d.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi” con cui la Regione Piemonte:
- ha approvato “le disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria di cui all'allegato A della presente deliberazione .., ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla d.G.R. n. 14-1196 del 25 settembre 2020, e dei protocolli operativi, attualmente vigenti, individuate sulla base delle valutazioni tecniche, dettagliatamente descritte nell'allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale”;
- e ha individuato “la data del 1° marzo 2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie di cui all'allegato A, punti da 1.1 a 1.6 …”;
-b) degli allegati A (“Disposizioni straordinarie”) e B (“Valutazioni tecniche” dell'Arpa Piemonte) alla suddetta deliberazione, nella parte in cui dettano, disciplinano e valutano dal punto di vista tecnico le misure restrittive finalizzate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico della Regione Piemonte senza tenere alcun conto delle specificità dei territori e delle comunità appartenenti ai singoli Comuni a cui le misure stesse si applicano.
Con il favore delle spese di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 12.6.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in vista della discussione del ricorso alla odierna Udienza Pubblica, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 12.6.2025, il venir meno dell’interesse alla decisione del proposto gravame avverso gli atti di cui in epigrafe;
Rilevato che, con il successivo verificarsi delle circostanze rappresentate dal procuratore della parte ricorrente, si è realizzata l’elisione dell’interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, cosicché al Collegio non resta che darne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, come integrato da motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO