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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 353/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 353/2024 promossa da:
FA DE OR (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Andrea Bordone e dall'avv. IO Lotti, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Varese, Via Robbioni, n. 39, giusta procura in atti, RICORRENTE contro
S.I.ECO. S.r.l. – Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l. (P. IVA 0223090028), in persona del legale rappresentante pro tempore RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
Il Sig. IO De IO è stato assunto dalla società Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l. in data 04.08.2015 con qualifica di operaio - mansioni di 'addetto alla raccolta dei rifiuti' e inquadramento al livello 2A ai sensi del CCNL Igiene Ambientale Aziende Municipalizzate - ed è stato impiegato, alla guida del camioncino aziendale, alla raccolta di rifiuti porta a porta nei Comuni di Cassano Magnago, Castellanza, Caronno Varesino e Lonate Ceppino oltre che alla pulizia stradale.
Con raccomandata datata 21.04.2023 la società convenuta ha intimato al ricorrente il licenziamento per superamento del periodo di comporto ai sensi del combinato disposto dell'art. 2110 cod. civ. e dell'art. 42 del CCNL di settore, elencando un complessivo numero di
373 assenze per malattia fatte registrare dal 20.04.2020 al 20.04.2023 (doc. 13 ricorrente).
pagina 1 di 10 Con lettera raccomandata datata 15 giugno 2023, inoltrata anche via pec in pari data, il signor
De IO ha tempestivamente impugnato il licenziamento intimatogli (docc. 14-15 ricorrente). In data 7 dicembre 2023 il signor De IO ha altresì esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. al quale S.I.Eco Srl non ha dato riscontro (doc. 16 ricorrente).
Sulla base di queste premesse, il ricorrente ha impugnato il licenziamento chiedendo al
Tribunale adito quanto segue: “I. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 21 aprile 2023 e di conseguenza: a) in via principale, previa all'occorrenza ogni più opportuna declaratoria di nullità del licenziamento intimato al ricorrente perché discriminatorio ovvero perché irrogato in violazione della disciplina contrattuale e dell'art. 2110 c.c., ritenuto applicabile il rimedio di cui all'art. 2 del D. Lgs 23/2015, ordinare alla società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'immediata reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro e condannare altresì la stessa società convenuta al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento nullo e/o inefficace, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari all'importo mensile di euro
2.248,79, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, o comunque nella diversa misura che risulterà dovuta ad esito del giudizio o che si riterrà equa e/o di giustizia;
b) in via subordinata e salvo gravame, ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 3, secondo comma, D. Lgs.
23/2015, annullare il licenziamento e condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in favore della stessa di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari all'importo mensile di euro 2.248,79, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, salvo il limite di legge di dodici mensilità e comunque nella diversa misura di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
c) in ulteriore subordine e salvo gravame, ove ritenuta applicabile la disciplina di cui all'art. 3, primo comma, D. Lgs. 23/2015, dichiarare tenuta e quindi condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari all'importo mensile di euro 2.248,79, e comunque nella diversa misura o per il diverso importo di giustizia, anche pagina 2 di 10 per la diversa disciplina di legge ritenuta applicabile. Con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo...”.
Nessuno si è costituito per la parte resistente che, ritualmente citata a mezzo pec in data
07.03.2024, è stata dichiarata contumace.
Non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, escussi i testimoni ammessi, con successiva ordinanza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto la discussione fissando l'udienza del 17 dicembre 2024 ed ulteriore termine a trattazione scritta sino al 7 gennaio 2025. All'esito del deposito delle note la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Deve preliminarmente mettersi in evidenza come la parte resistente S.I.ECO. S.r.l. – Servizi
Intercomunali Ecologici S.r.l., avuta notizia del presente giudizio attraverso regolare notifica dell'atto introduttivo, non abbia ritenuto di costituirsi avanti al Tribunale. Né il proprio legale rappresentante si è presentato a rendere l'interrogatorio formale disposto per l'udienza del
09.10.2024. L'incombente, in seguito alla notifica dell'ordinanza effettuata da parte ricorrente, può dunque intendersi come validamente esperito.
Precisato quanto sopra, il ricorso è fondato e va accolto.
Con ricorso depositato in data 23.02.2024 il ricorrente - eccependo che quasi tutte le malattie fatte valere dal datore sarebbero riconducibili alle sue patologie invalidanti o sarebbero state determinate (o, comunque, concausate) dall'adibizione a mansioni incompatibili con le sue condizioni di salute - ha impugnato il licenziamento intimatogli con lettera datata 21.04.2023 per superamento del periodo di comporto ai sensi del combinato disposto dell'art. 2110 cod. civ. e dell'art. 42 del CCNL di settore (elencando un complessivo numero di 373 assenze per malattia fatte registrare dal 20.04.2020 al 20.04.2023, doc. 13 ricorrente).
L'illegittimità del licenziamento in ragione della riconducibilità delle assenze allo svolgimento di mansioni incompatibili con lo stato di salute del lavoratore
Il ricorrente deduce in primo luogo che la quasi totalità delle assenze per malattia nel periodo dedotto dall'azienda – e in particolare quelle comprese tra il 17 settembre 2021 e il 19 dicembre 2021 e tra il 7 agosto 2022 e la cessazione del rapporto del 20 aprile 2023, per un totale di circa 330 giorni – sarebbero state causate dalle (o collegate alle) al mancato rispetto delle limitazioni alle mansioni indicate dal medico del lavoro, mancato rispetto che avrebbe aggravato le patologie invalidanti sofferte dal ricorrente.
L'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale ha confermato le deduzioni di parte ricorrente. Dalla documentazione prodotta emerge che In data 17 settembre 2021 il ricorrente pagina 3 di 10 si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Busto Arsizio per una colica renale;
sottoposto a accertamenti, tornava a casa con prescrizione di terapia antibiotica e antidolorifica. Il successivo 19 settembre 2021 avvertiva dispnea e parestesie al braccio sinistro, con senso di peso retrosternale, sicché si rivolgeva nuovamente al citato P.S., ove veniva ricoverato per le cure necessarie e dimesso il 23 settembre 2021 con diagnosi di
“Scompenso circolatorio in lieve disfunzione ventricolare sinistra, insufficienza aortica moderata. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia.” (doc. 4). Il ricorrente rimaneva a casa in malattia per tre mesi.
Successivamente il 25.05.2022 veniva sottoposto a visita annuale da parte del nuovo medico competente (dott. Raineri) il quale segnalava l'episodio di scompenso cardiocircolatorio del precedente mese di settembre 2021 e una “insufficienza valvolare aortica moderata”, oltre all'allergia ai pollini, accertando quindi l'idoneità del ricorrente alla mansione assegnata - di addetto alla raccolta e alla pulizia stradale alla guida di veicoli con Patente B - con le seguenti limitazioni/prescrizioni: “Evitare l'esposizione a condizioni climatiche estreme. Evitare sforzi fisici medio-intensi. Evitare turni lavorativi notturni” (doc. 7 ricorrente).
Nelle more, nonostante il giudizio del medico incaricato dall'azienda, dal rientro a dicembre
2021 sino all'estate dell'anno 2022, la società datrice di lavoro continuava ad assegnare al signor De IO le medesime mansioni di raccolta porta a porta dei rifiuti nei 6 turni ordinari dalle ore 6 alle ore 12 dal lunedì al sabato e alla pulizia delle strade nei rari turni “extra” domenicali.
I fatti sono confermati dalle testimonianze assunte. La teste AR ER, sentita all'udienza del 09.10.2024, coniuge del ricorrente in regime di separazione dei beni, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 9: “Mio marito usciva di casa la mattina verso le 5,30 dato che il suo turno di lavoro, fisso, era dalle 6.00 alle 12/12,30 da lunedì a sabato. Prendeva servizio a Cassano presso la sede della società. Gli venivano consegnati settimanalmente dei fogli con indicato il percorso e il tipo di rifiuto da raccogliere (carta, plastica, umido, vetro, indifferenziato).
Talvolta, anche la mattina stessa, gli venivano comunicate verbalmente delle modifiche.
Guidava da solo, per quanto ho visto, un camioncino cassonato ribaltabile e doveva raccogliere carta, plastica o indifferenziato a seconda delle giornate. Mio marito si lamentava del fatto che molti rifiuti non erano esposti nei bidoni consentiti ma in scatoloni o altro. Questi rifiuti sfusi dovevano essere buttati nel cassone a mano. Mio marito lamentava anche il fatto che qualche volta il cassonato a lui assegnato non funzionava e pertanto i bidoni (carta, plastica e vetro) dovevano essere svuotati a mano perché il camion non li agganciava. In pagina 4 di 10 queste occasioni finiva anche più tardi. È capitato che abbia svolto turni extra domenicali per fare i 'cestini'”.
Sul cap. 10: “è vero confermo quanto ho sopra dichiarato. In effetti nelle stradine dove il camion non arrivava era necessaria la raccolta a mano. Confermo che non erano previste sospensioni del servizio in caso di maltempo. Voglio aggiungere che sono informata delle fatiche sul lavoro di mio marito, perché ero io a ricevere su whatsapp le lamentele del responsabile circa il mancato completamento del turno di lavoro. Mancato completamento che era sempre motivato da sopraggiunti malori per le fatiche sopportate, cosa che facevo presente puntualmente al responsabile”.
Il sig. IO NA, sentito all'udienza del 30.10.2024, dipendente della resistente dal settembre 2013 al marzo 2022 con mansione di autista raccoglitore, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 9: “posso confermare i turni di raccolta del ricorrente descritti nel capitolo, tranne l'impegno domenicale, poiché erano esposti in una tabella settimanale e giornaliera”.
Sul cap. 10: “confermo che le mansioni volte erano grosso modo quelle descritte. Il nostro lavoro comprendeva la raccolta dei rifiuti porta a porta. I furgoni avevano tutti il “volta cassone” ma non tutti funzionavano ed ogni giorno ne avevamo in assegnazione uno diverso.
In alcune occasioni, tipo raccolta del vetro, era nostra scelta raccogliere comunque il rifiuto o chiamare un collega con un camioncino funzionante o avvisare l'ufficio”. A.d.r.: “eravamo assegnati uno per mezzo”. A.d.r.: “confermo che nella raccolta porta a porta ad ogni stazione dovevamo scendere dal mezzo e raccogliere i rifiuti. Preciso che, a parte i contenitori grandi, tutto il resto veniva raccolto e gettato nel furgone a mano”.
Il sig. UB LE, sentito anch'egli all'udienza del 30.10.2024, dipendente della società resistente da gennaio/febbraio 2013 a fine maggio 2022 con mansioni di autista raccoglitore, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 10: “confermo che le attività compiute erano quelle descritte nel capitolo, attività che svolgeva anche il ricorrente”. A.d.r.: “i furgoni per la raccolta di vetro e umido generalmente avevano il 'volta cassone'. Spesse volte però si raccoglievano
i bidoncini che si rovesciavano a mano nel cassone”. A.d.r.: “anche i sacchi si lanciano a mano nel cassone”. A.d.r.: “ognuno di noi si occupava di tutte le raccolte a seconda dei turni.
Ricordo che il signor De RG mi era stato assegnato per imparare il lavoro”.
Il ricorrente si assentava poi continuativamente per malattia dal 30 agosto 2022 al 28 febbraio
2023.
Rientrato al lavoro in data 1.03.2023 veniva sottoposto il 6.03.2023 a nuova visita di idoneità nel corso della quale il medico competente, sul presupposto delle patologie precedentemente pagina 5 di 10 riscontrate ovvero scompenso cardiocircolatorio, insufficienza valvolare aortica e pollinosi, segnalava la necessità di una valutazione cardiologica, rilasciando giudizio di temporanea inidoneità alla mansione specifica e alla ripresa del lavoro sino alla nuova visita fissata per il
24 maggio 2023 con valutazione degli accertamenti specialistici richiesti (doc. 11).
In data 21 aprile 2023 il ricorrente veniva licenziato per superamento del periodo di comporto avendo cumulato 373 giorni di assenza superando il limite dei 365 nell'arco di trentasei mesi
(cfr. doc. 13 ricorrente)
Dalle evidenze documentali e testimoniali riportate si può ragionevolmente ritenere che, stante l'emersa assenza di diposizioni del datore di lavoro in ottemperanza alle prescrizioni del medico del lavoro del 25.5.22 (“Evitare l'esposizione a condizioni climatiche estreme.
Evitare sforzi fisici medio-intensi), le successive assenze per malattia siano motivate proprio dall'aggravamento delle patologie che avevano fondato le prescrizioni. Emerge infatti che il ricorrente aveva continuato, per lo più in periodo estivo, a svolgere le mansioni ordinarie, mansioni certamente faticose e non propriamente indicate nel caso di scompenso cardiaco e pollinosi, con ciò subendo un progressivo peggioramento della propria patologia cardiaca che lo aveva costretto ad assentarsi frequentemente dal lavoro in ragione (anche) dell'adibizione a mansioni e a compiti inadeguati rispetto alle patologie di cui era portatore. Tale giudizio probabilistico è rafforzato anche dal fatto che lo stesso medico del lavoro, visitato il ricorrente alla successiva visita del 6 marzo 2023 e riscontrate le stesse patologie, aveva sospeso temporaneamente l'idoneità lavorativa in attesa di ulteriori accertamenti. Sul punto la resistente, rimasta contumace, non ha dato prova dell'adempimento dei doveri di cui all'art. 2087 c.c..
La non computabilità della malattia successiva alle inadempite prescrizioni del medico del lavoro del 22.5.2022 comporta l'illegittimità del licenziamento in difetto di superamento del periodo di comporto.
Natura discriminatoria del licenziamento
Posta l'illegittimità del licenziamento, ne va delibata la natura discriminatoria come dedotta dal ricorrente sul presupposto della sua disabilità.
Il ricorrente rileva, infatti di aver subito una discriminazione indiretta avendo il datore di lavoro applicato il termine ordinario del comporto di cui all'art. 42 del CCNL Igiene ambientale federambiente senza tenere in conto la sua disabilità.
Sul punto si osserva che, come emerso dalla produzione documentale effettuata dal ricorrente in data 09.05.2024 (autorizzata trattandosi di documentazione sopravvenuta al pagina 6 di 10 deposito del ricorso ed utile ai fini del decidere), la competente commissione medica ha attestato in capo al ricorrente la condizione di invalidità pari all'80%, con decorrenza dalla data della domanda del 21.12.2023, nonché la sussistenza della condizione di disabilità ex art. 3, comma 1, L. 104/92 con diritto al collocamento mirato con decorrenza 15.02.2024 (cfr. verbali commissione in data 20/22 febbraio 2024 notificati al lavoratore in data 04-6.03.24).
L'accertamento della disabilità è pertanto successivo al licenziamento del 21 aprile 2023; a quella data il lavoratore non aveva ancora depositato la relativa domanda.
La tutela contro la discriminazione sulla base della disabilità si fonda, oltre che sulla direttiva
2000/78/CE attuata nell'ordinamento italiano, sulla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea, che include il motivo della disabilità nell'ambito degli artt. 21 e 26 che sancisce il divieto generale di discriminazioni e riconoscono il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
Sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che della Corte di Cassazione hanno precisato, nell'abito della tutela del lavoratore disabile, che la necessità di bilanciamento con le politiche occupazionali e gli interessi datoriali postula l'applicazione del principio dell'individuazione di soluzioni ragionevoli per assicurare il principio di parità di trattamento dei disabili, garantito dall'art. 5 della direttiva 2000/78/CE (ovvero degli accomodamenti ragionevoli di cui alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, alla cui luce vanno interpretate le direttive normative antidiscriminatorie UE).
Ciò posto il tema rilevante in questo giudizio è il concetto di disabilità che pacificamente non coincide o può non coincidere con quello di malattia. Si è già acclarato, infatti, che la patologia/malattia sofferta dal ricorrente sia stata aggravata dalle condizioni lavorative imposte dal datore di lavoro con conseguente illegittimità del licenziamento. Ciò che il ricorrente chiede è l'accertamento della natura anche discriminatoria del licenziamento, con conseguente accesso ad una tutela reintegratoria piena, sulla base della propria disabilità.
Tale condizione di disabilità è un elemento che fa parte del fattore di rischio che, secondo il considerando n. 31 della direttiva (non incombe al convenuto provare la presenza di un handicap) e l'attuale elaborazione giurisprudenziale, deve essere provato dal soggetto che si ritiene discriminato (cfr. Cass. 9095/23).
Sotto questo profilo è opportuno rammentare che, come di recente ribadito dalla Corte di
Cassazione (ord. Cass. n. 24052/24 e Cass. n. 10568/2024) “secondo la Corte di Giustizia “la nozione di «handicap» di cui alla direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che pagina 7 di 10 essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile
o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata” (CGUE sentenze 11 aprile 2013, HK Danmark, C-335/11 e C-337/11, punti 38-42; 18 marzo 2014, Z., C- 363/12, punto 76; 18 dicembre 2014, FOA, C-354/13, punto 53; 1° dicembre 2016, Mo. Da. C-395/15, punti 41-42). …. quindi, il fattore soggettivo dell'handicap non è ricavabile dal diritto interno, ma unicamente dal diritto dell'Unione Europea (Cass. n.
6798 del 2018; Cass. n. 13649 del 2019; Cass. n. 29289 del 2019), peraltro letto in conformità con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre
2006, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009 e approvata dall'Unione Europea con decisione del Consiglio del 26 novembre 2006 (ancora v. Cass. n. 9095 del 2023), si palesa
l'esigenza che la contrattazione collettiva, in modo esplicito, disciplini la questione del comporto per i lavoratori disabili avendo riguardo alla condizione soggettiva, non risultando di per sé sufficiente il rilievo dato alle ipotesi di assenze determinate da particolari patologie o connotate da una certa gravità”
Il contratto collettivo applicato al rapporto lavorativo di cui si discute, all'art. 42 co. 4 opera un allungamento del periodo di comporto in presenza di determinate condizioni patologiche ma purché siano particolarmente invalidanti “In presenza di gravi patologie quali, a titolo esemplificativo, malattie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, Sla, morbo di Cooley, trapianti di organi vitali, Aids conclamato, uremia cronica, che richiedano terapie salvavita o cure invasive e prolungate, come ad esempio l'emodialisi e la chemioterapia, i periodi di ricovero ospedaliero anche in day hospital o di ospedalizzazione domiciliare ed i giorni di assenza direttamente correlati alle citate terapie, debitamente certificati e comunicati, intervenuti nell'arco temporale dei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo evento morboso non si computano ai fini del raggiungimento del periodo di conservazione del posto fino ad un massimo complessivo di 300 giorni di calendario nel medesimo arco temporale. La natura delle patologie e la specifica terapia salvavita o cura invasiva e prolungata da effettuare devono risultare da idonea documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie”. Le parti sociali hanno dunque preso in considerazione malattie particolarmente invalidanti (indicate solo in via esemplificativa) che debitamente certificate possono motivare un allungamento del periodo di conservazione del posto di lavoro. In un'ottica di bilanciamento tra l'interesse protetto del pagina 8 di 10 lavoratore disabile con la legittima finalità di politica occupazionale, “la contrattazione collettiva, per sfuggire al rischio di trattamenti discriminatori, dovrebbe prendere in specifica considerazione la posizione di svantaggio del disabile e non è sufficiente una disciplina negoziale che valorizzi unicamente il profilo oggettivo della astratta gravità o particolarità delle patologie: deve, infatti, essere considerato anche e soprattutto l'aspetto soggettivo della disabilità in relazione alla quale adottare gli accomodamenti ragionevoli prescritti dalla Dir.
2000/78/CE e dall'art. 3 comma 3 bis D.lgs. n. 216/2003. 15. Ciò perché anche la patologia non grave, ma in nesso causale diretto ed immediato con la disabilità, implica per il lavoratore disabile la particolare protezione riconosciuta dalla normativa internazionale, euro-unitaria e statale” (cfr. sempre ord. Cass. n. 24052/24).
Posto dunque il carattere oggettivo della discriminazione, deve valutarsi anche il profilo della conoscenza o conoscibilità del fattore discriminatorio da parte del datore di lavoro nei limiti precisati dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 14316/'24). La Corte precisa “che non è decisivo
l'intento discriminatorio, operando la discriminazione obiettivamente in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore, quale effetto della sua appartenenza alla categoria dei disabili;
tuttavia, non può negarsi che possa assumere rilevanza la conoscenza o la conoscibilità di un fattore discriminatorio, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una esimente per il datore di lavoro al fine di rendere praticabili gli accomodamenti ragionevoli”. In altre parole l'ottica non è tanto quella di una possibile giustificazione del datore di lavoro sul piano soggettivo della buona fede ma quella di verificare, sul presupposto della “conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza” la possibilità che il datore di lavoro possa fornire la prova liberatoria circa la ragionevolezza degli accomodamenti da adottare;
tale prova avrà un contenuto differente nel caso di colpevole ignoranza della disabilità del dipendente piuttosto che nel caso in cui “il fattore di protezione, pur non risultando espressamente portato a conoscenza del datore di lavoro, avrebbe potuto essere ritenuto reale secondo un comportamento di questi improntato a diligenza”.
Nel caso di specie, ferma la contumacia del datore di lavoro che nulla ha dedotto, ricorre certamente la seconda ipotesi atteso che parte resistente, pur ignorando la disabilità del dipendente (attestata in un secondo momento) era in grado di avere comunque consapevolezza del fattore di rischio sulla base degli esiti delle visite del medico del lavoro. In sostanza il datore di lavoro, prima di adottare il provvedimento espulsivo (soprattutto dopo la dichiarata temporanea inidoneità alla ripresa dell'attività lavorativa in attesa di accertamenti pagina 9 di 10 medici specialistici), aveva un onere di acquisire le informazioni utili ad individuare eventuali accorgimenti ragionevoli onde evitare il recesso dal rapporto.
Sulla base delle considerazioni svolte può pertanto ritenersi la natura discriminatoria del licenziamento irrogato al ricorrente il 21 aprile 2023.
In relazione alle conseguenze, si osserva che la fattispecie è regolata dall'art.2 D.Lgs.
23/2015. Si applica pertanto la tutela di cui all'art. 2 comma 1 della legge 23/'15 disponendo la reintegrazione della ricorrente. Parte resistente andrà altresì condannata al pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 2060,07, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della natura e del valore delle questioni trattate, in complessivi euro 3.700,00 (applicati i minimi nello scaglione fino ad euro 52000,00, omessa la fase istruttoria), oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa: accertata la nullità, poiché discriminatorio, del licenziamento in data 21 aprile 2023 orale condanna parte resistente: 1) alla reintegrazione del ricorrente;
2) al pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 2060,07, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito dalla ricorrente nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative;
3) al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4) alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 3.700,00, oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 19/02/2025 il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 353/2024 promossa da:
FA DE OR (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Andrea Bordone e dall'avv. IO Lotti, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Varese, Via Robbioni, n. 39, giusta procura in atti, RICORRENTE contro
S.I.ECO. S.r.l. – Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l. (P. IVA 0223090028), in persona del legale rappresentante pro tempore RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
Il Sig. IO De IO è stato assunto dalla società Servizi Intercomunali Ecologici S.r.l. in data 04.08.2015 con qualifica di operaio - mansioni di 'addetto alla raccolta dei rifiuti' e inquadramento al livello 2A ai sensi del CCNL Igiene Ambientale Aziende Municipalizzate - ed è stato impiegato, alla guida del camioncino aziendale, alla raccolta di rifiuti porta a porta nei Comuni di Cassano Magnago, Castellanza, Caronno Varesino e Lonate Ceppino oltre che alla pulizia stradale.
Con raccomandata datata 21.04.2023 la società convenuta ha intimato al ricorrente il licenziamento per superamento del periodo di comporto ai sensi del combinato disposto dell'art. 2110 cod. civ. e dell'art. 42 del CCNL di settore, elencando un complessivo numero di
373 assenze per malattia fatte registrare dal 20.04.2020 al 20.04.2023 (doc. 13 ricorrente).
pagina 1 di 10 Con lettera raccomandata datata 15 giugno 2023, inoltrata anche via pec in pari data, il signor
De IO ha tempestivamente impugnato il licenziamento intimatogli (docc. 14-15 ricorrente). In data 7 dicembre 2023 il signor De IO ha altresì esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. al quale S.I.Eco Srl non ha dato riscontro (doc. 16 ricorrente).
Sulla base di queste premesse, il ricorrente ha impugnato il licenziamento chiedendo al
Tribunale adito quanto segue: “I. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 21 aprile 2023 e di conseguenza: a) in via principale, previa all'occorrenza ogni più opportuna declaratoria di nullità del licenziamento intimato al ricorrente perché discriminatorio ovvero perché irrogato in violazione della disciplina contrattuale e dell'art. 2110 c.c., ritenuto applicabile il rimedio di cui all'art. 2 del D. Lgs 23/2015, ordinare alla società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'immediata reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro e condannare altresì la stessa società convenuta al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento nullo e/o inefficace, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari all'importo mensile di euro
2.248,79, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, o comunque nella diversa misura che risulterà dovuta ad esito del giudizio o che si riterrà equa e/o di giustizia;
b) in via subordinata e salvo gravame, ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 3, secondo comma, D. Lgs.
23/2015, annullare il licenziamento e condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in favore della stessa di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari all'importo mensile di euro 2.248,79, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, salvo il limite di legge di dodici mensilità e comunque nella diversa misura di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
c) in ulteriore subordine e salvo gravame, ove ritenuta applicabile la disciplina di cui all'art. 3, primo comma, D. Lgs. 23/2015, dichiarare tenuta e quindi condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari all'importo mensile di euro 2.248,79, e comunque nella diversa misura o per il diverso importo di giustizia, anche pagina 2 di 10 per la diversa disciplina di legge ritenuta applicabile. Con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo...”.
Nessuno si è costituito per la parte resistente che, ritualmente citata a mezzo pec in data
07.03.2024, è stata dichiarata contumace.
Non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, escussi i testimoni ammessi, con successiva ordinanza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto la discussione fissando l'udienza del 17 dicembre 2024 ed ulteriore termine a trattazione scritta sino al 7 gennaio 2025. All'esito del deposito delle note la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Deve preliminarmente mettersi in evidenza come la parte resistente S.I.ECO. S.r.l. – Servizi
Intercomunali Ecologici S.r.l., avuta notizia del presente giudizio attraverso regolare notifica dell'atto introduttivo, non abbia ritenuto di costituirsi avanti al Tribunale. Né il proprio legale rappresentante si è presentato a rendere l'interrogatorio formale disposto per l'udienza del
09.10.2024. L'incombente, in seguito alla notifica dell'ordinanza effettuata da parte ricorrente, può dunque intendersi come validamente esperito.
Precisato quanto sopra, il ricorso è fondato e va accolto.
Con ricorso depositato in data 23.02.2024 il ricorrente - eccependo che quasi tutte le malattie fatte valere dal datore sarebbero riconducibili alle sue patologie invalidanti o sarebbero state determinate (o, comunque, concausate) dall'adibizione a mansioni incompatibili con le sue condizioni di salute - ha impugnato il licenziamento intimatogli con lettera datata 21.04.2023 per superamento del periodo di comporto ai sensi del combinato disposto dell'art. 2110 cod. civ. e dell'art. 42 del CCNL di settore (elencando un complessivo numero di 373 assenze per malattia fatte registrare dal 20.04.2020 al 20.04.2023, doc. 13 ricorrente).
L'illegittimità del licenziamento in ragione della riconducibilità delle assenze allo svolgimento di mansioni incompatibili con lo stato di salute del lavoratore
Il ricorrente deduce in primo luogo che la quasi totalità delle assenze per malattia nel periodo dedotto dall'azienda – e in particolare quelle comprese tra il 17 settembre 2021 e il 19 dicembre 2021 e tra il 7 agosto 2022 e la cessazione del rapporto del 20 aprile 2023, per un totale di circa 330 giorni – sarebbero state causate dalle (o collegate alle) al mancato rispetto delle limitazioni alle mansioni indicate dal medico del lavoro, mancato rispetto che avrebbe aggravato le patologie invalidanti sofferte dal ricorrente.
L'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale ha confermato le deduzioni di parte ricorrente. Dalla documentazione prodotta emerge che In data 17 settembre 2021 il ricorrente pagina 3 di 10 si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Busto Arsizio per una colica renale;
sottoposto a accertamenti, tornava a casa con prescrizione di terapia antibiotica e antidolorifica. Il successivo 19 settembre 2021 avvertiva dispnea e parestesie al braccio sinistro, con senso di peso retrosternale, sicché si rivolgeva nuovamente al citato P.S., ove veniva ricoverato per le cure necessarie e dimesso il 23 settembre 2021 con diagnosi di
“Scompenso circolatorio in lieve disfunzione ventricolare sinistra, insufficienza aortica moderata. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia.” (doc. 4). Il ricorrente rimaneva a casa in malattia per tre mesi.
Successivamente il 25.05.2022 veniva sottoposto a visita annuale da parte del nuovo medico competente (dott. Raineri) il quale segnalava l'episodio di scompenso cardiocircolatorio del precedente mese di settembre 2021 e una “insufficienza valvolare aortica moderata”, oltre all'allergia ai pollini, accertando quindi l'idoneità del ricorrente alla mansione assegnata - di addetto alla raccolta e alla pulizia stradale alla guida di veicoli con Patente B - con le seguenti limitazioni/prescrizioni: “Evitare l'esposizione a condizioni climatiche estreme. Evitare sforzi fisici medio-intensi. Evitare turni lavorativi notturni” (doc. 7 ricorrente).
Nelle more, nonostante il giudizio del medico incaricato dall'azienda, dal rientro a dicembre
2021 sino all'estate dell'anno 2022, la società datrice di lavoro continuava ad assegnare al signor De IO le medesime mansioni di raccolta porta a porta dei rifiuti nei 6 turni ordinari dalle ore 6 alle ore 12 dal lunedì al sabato e alla pulizia delle strade nei rari turni “extra” domenicali.
I fatti sono confermati dalle testimonianze assunte. La teste AR ER, sentita all'udienza del 09.10.2024, coniuge del ricorrente in regime di separazione dei beni, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 9: “Mio marito usciva di casa la mattina verso le 5,30 dato che il suo turno di lavoro, fisso, era dalle 6.00 alle 12/12,30 da lunedì a sabato. Prendeva servizio a Cassano presso la sede della società. Gli venivano consegnati settimanalmente dei fogli con indicato il percorso e il tipo di rifiuto da raccogliere (carta, plastica, umido, vetro, indifferenziato).
Talvolta, anche la mattina stessa, gli venivano comunicate verbalmente delle modifiche.
Guidava da solo, per quanto ho visto, un camioncino cassonato ribaltabile e doveva raccogliere carta, plastica o indifferenziato a seconda delle giornate. Mio marito si lamentava del fatto che molti rifiuti non erano esposti nei bidoni consentiti ma in scatoloni o altro. Questi rifiuti sfusi dovevano essere buttati nel cassone a mano. Mio marito lamentava anche il fatto che qualche volta il cassonato a lui assegnato non funzionava e pertanto i bidoni (carta, plastica e vetro) dovevano essere svuotati a mano perché il camion non li agganciava. In pagina 4 di 10 queste occasioni finiva anche più tardi. È capitato che abbia svolto turni extra domenicali per fare i 'cestini'”.
Sul cap. 10: “è vero confermo quanto ho sopra dichiarato. In effetti nelle stradine dove il camion non arrivava era necessaria la raccolta a mano. Confermo che non erano previste sospensioni del servizio in caso di maltempo. Voglio aggiungere che sono informata delle fatiche sul lavoro di mio marito, perché ero io a ricevere su whatsapp le lamentele del responsabile circa il mancato completamento del turno di lavoro. Mancato completamento che era sempre motivato da sopraggiunti malori per le fatiche sopportate, cosa che facevo presente puntualmente al responsabile”.
Il sig. IO NA, sentito all'udienza del 30.10.2024, dipendente della resistente dal settembre 2013 al marzo 2022 con mansione di autista raccoglitore, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 9: “posso confermare i turni di raccolta del ricorrente descritti nel capitolo, tranne l'impegno domenicale, poiché erano esposti in una tabella settimanale e giornaliera”.
Sul cap. 10: “confermo che le mansioni volte erano grosso modo quelle descritte. Il nostro lavoro comprendeva la raccolta dei rifiuti porta a porta. I furgoni avevano tutti il “volta cassone” ma non tutti funzionavano ed ogni giorno ne avevamo in assegnazione uno diverso.
In alcune occasioni, tipo raccolta del vetro, era nostra scelta raccogliere comunque il rifiuto o chiamare un collega con un camioncino funzionante o avvisare l'ufficio”. A.d.r.: “eravamo assegnati uno per mezzo”. A.d.r.: “confermo che nella raccolta porta a porta ad ogni stazione dovevamo scendere dal mezzo e raccogliere i rifiuti. Preciso che, a parte i contenitori grandi, tutto il resto veniva raccolto e gettato nel furgone a mano”.
Il sig. UB LE, sentito anch'egli all'udienza del 30.10.2024, dipendente della società resistente da gennaio/febbraio 2013 a fine maggio 2022 con mansioni di autista raccoglitore, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 10: “confermo che le attività compiute erano quelle descritte nel capitolo, attività che svolgeva anche il ricorrente”. A.d.r.: “i furgoni per la raccolta di vetro e umido generalmente avevano il 'volta cassone'. Spesse volte però si raccoglievano
i bidoncini che si rovesciavano a mano nel cassone”. A.d.r.: “anche i sacchi si lanciano a mano nel cassone”. A.d.r.: “ognuno di noi si occupava di tutte le raccolte a seconda dei turni.
Ricordo che il signor De RG mi era stato assegnato per imparare il lavoro”.
Il ricorrente si assentava poi continuativamente per malattia dal 30 agosto 2022 al 28 febbraio
2023.
Rientrato al lavoro in data 1.03.2023 veniva sottoposto il 6.03.2023 a nuova visita di idoneità nel corso della quale il medico competente, sul presupposto delle patologie precedentemente pagina 5 di 10 riscontrate ovvero scompenso cardiocircolatorio, insufficienza valvolare aortica e pollinosi, segnalava la necessità di una valutazione cardiologica, rilasciando giudizio di temporanea inidoneità alla mansione specifica e alla ripresa del lavoro sino alla nuova visita fissata per il
24 maggio 2023 con valutazione degli accertamenti specialistici richiesti (doc. 11).
In data 21 aprile 2023 il ricorrente veniva licenziato per superamento del periodo di comporto avendo cumulato 373 giorni di assenza superando il limite dei 365 nell'arco di trentasei mesi
(cfr. doc. 13 ricorrente)
Dalle evidenze documentali e testimoniali riportate si può ragionevolmente ritenere che, stante l'emersa assenza di diposizioni del datore di lavoro in ottemperanza alle prescrizioni del medico del lavoro del 25.5.22 (“Evitare l'esposizione a condizioni climatiche estreme.
Evitare sforzi fisici medio-intensi), le successive assenze per malattia siano motivate proprio dall'aggravamento delle patologie che avevano fondato le prescrizioni. Emerge infatti che il ricorrente aveva continuato, per lo più in periodo estivo, a svolgere le mansioni ordinarie, mansioni certamente faticose e non propriamente indicate nel caso di scompenso cardiaco e pollinosi, con ciò subendo un progressivo peggioramento della propria patologia cardiaca che lo aveva costretto ad assentarsi frequentemente dal lavoro in ragione (anche) dell'adibizione a mansioni e a compiti inadeguati rispetto alle patologie di cui era portatore. Tale giudizio probabilistico è rafforzato anche dal fatto che lo stesso medico del lavoro, visitato il ricorrente alla successiva visita del 6 marzo 2023 e riscontrate le stesse patologie, aveva sospeso temporaneamente l'idoneità lavorativa in attesa di ulteriori accertamenti. Sul punto la resistente, rimasta contumace, non ha dato prova dell'adempimento dei doveri di cui all'art. 2087 c.c..
La non computabilità della malattia successiva alle inadempite prescrizioni del medico del lavoro del 22.5.2022 comporta l'illegittimità del licenziamento in difetto di superamento del periodo di comporto.
Natura discriminatoria del licenziamento
Posta l'illegittimità del licenziamento, ne va delibata la natura discriminatoria come dedotta dal ricorrente sul presupposto della sua disabilità.
Il ricorrente rileva, infatti di aver subito una discriminazione indiretta avendo il datore di lavoro applicato il termine ordinario del comporto di cui all'art. 42 del CCNL Igiene ambientale federambiente senza tenere in conto la sua disabilità.
Sul punto si osserva che, come emerso dalla produzione documentale effettuata dal ricorrente in data 09.05.2024 (autorizzata trattandosi di documentazione sopravvenuta al pagina 6 di 10 deposito del ricorso ed utile ai fini del decidere), la competente commissione medica ha attestato in capo al ricorrente la condizione di invalidità pari all'80%, con decorrenza dalla data della domanda del 21.12.2023, nonché la sussistenza della condizione di disabilità ex art. 3, comma 1, L. 104/92 con diritto al collocamento mirato con decorrenza 15.02.2024 (cfr. verbali commissione in data 20/22 febbraio 2024 notificati al lavoratore in data 04-6.03.24).
L'accertamento della disabilità è pertanto successivo al licenziamento del 21 aprile 2023; a quella data il lavoratore non aveva ancora depositato la relativa domanda.
La tutela contro la discriminazione sulla base della disabilità si fonda, oltre che sulla direttiva
2000/78/CE attuata nell'ordinamento italiano, sulla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea, che include il motivo della disabilità nell'ambito degli artt. 21 e 26 che sancisce il divieto generale di discriminazioni e riconoscono il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
Sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che della Corte di Cassazione hanno precisato, nell'abito della tutela del lavoratore disabile, che la necessità di bilanciamento con le politiche occupazionali e gli interessi datoriali postula l'applicazione del principio dell'individuazione di soluzioni ragionevoli per assicurare il principio di parità di trattamento dei disabili, garantito dall'art. 5 della direttiva 2000/78/CE (ovvero degli accomodamenti ragionevoli di cui alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, alla cui luce vanno interpretate le direttive normative antidiscriminatorie UE).
Ciò posto il tema rilevante in questo giudizio è il concetto di disabilità che pacificamente non coincide o può non coincidere con quello di malattia. Si è già acclarato, infatti, che la patologia/malattia sofferta dal ricorrente sia stata aggravata dalle condizioni lavorative imposte dal datore di lavoro con conseguente illegittimità del licenziamento. Ciò che il ricorrente chiede è l'accertamento della natura anche discriminatoria del licenziamento, con conseguente accesso ad una tutela reintegratoria piena, sulla base della propria disabilità.
Tale condizione di disabilità è un elemento che fa parte del fattore di rischio che, secondo il considerando n. 31 della direttiva (non incombe al convenuto provare la presenza di un handicap) e l'attuale elaborazione giurisprudenziale, deve essere provato dal soggetto che si ritiene discriminato (cfr. Cass. 9095/23).
Sotto questo profilo è opportuno rammentare che, come di recente ribadito dalla Corte di
Cassazione (ord. Cass. n. 24052/24 e Cass. n. 10568/2024) “secondo la Corte di Giustizia “la nozione di «handicap» di cui alla direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che pagina 7 di 10 essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile
o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata” (CGUE sentenze 11 aprile 2013, HK Danmark, C-335/11 e C-337/11, punti 38-42; 18 marzo 2014, Z., C- 363/12, punto 76; 18 dicembre 2014, FOA, C-354/13, punto 53; 1° dicembre 2016, Mo. Da. C-395/15, punti 41-42). …. quindi, il fattore soggettivo dell'handicap non è ricavabile dal diritto interno, ma unicamente dal diritto dell'Unione Europea (Cass. n.
6798 del 2018; Cass. n. 13649 del 2019; Cass. n. 29289 del 2019), peraltro letto in conformità con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre
2006, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009 e approvata dall'Unione Europea con decisione del Consiglio del 26 novembre 2006 (ancora v. Cass. n. 9095 del 2023), si palesa
l'esigenza che la contrattazione collettiva, in modo esplicito, disciplini la questione del comporto per i lavoratori disabili avendo riguardo alla condizione soggettiva, non risultando di per sé sufficiente il rilievo dato alle ipotesi di assenze determinate da particolari patologie o connotate da una certa gravità”
Il contratto collettivo applicato al rapporto lavorativo di cui si discute, all'art. 42 co. 4 opera un allungamento del periodo di comporto in presenza di determinate condizioni patologiche ma purché siano particolarmente invalidanti “In presenza di gravi patologie quali, a titolo esemplificativo, malattie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, Sla, morbo di Cooley, trapianti di organi vitali, Aids conclamato, uremia cronica, che richiedano terapie salvavita o cure invasive e prolungate, come ad esempio l'emodialisi e la chemioterapia, i periodi di ricovero ospedaliero anche in day hospital o di ospedalizzazione domiciliare ed i giorni di assenza direttamente correlati alle citate terapie, debitamente certificati e comunicati, intervenuti nell'arco temporale dei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo evento morboso non si computano ai fini del raggiungimento del periodo di conservazione del posto fino ad un massimo complessivo di 300 giorni di calendario nel medesimo arco temporale. La natura delle patologie e la specifica terapia salvavita o cura invasiva e prolungata da effettuare devono risultare da idonea documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie”. Le parti sociali hanno dunque preso in considerazione malattie particolarmente invalidanti (indicate solo in via esemplificativa) che debitamente certificate possono motivare un allungamento del periodo di conservazione del posto di lavoro. In un'ottica di bilanciamento tra l'interesse protetto del pagina 8 di 10 lavoratore disabile con la legittima finalità di politica occupazionale, “la contrattazione collettiva, per sfuggire al rischio di trattamenti discriminatori, dovrebbe prendere in specifica considerazione la posizione di svantaggio del disabile e non è sufficiente una disciplina negoziale che valorizzi unicamente il profilo oggettivo della astratta gravità o particolarità delle patologie: deve, infatti, essere considerato anche e soprattutto l'aspetto soggettivo della disabilità in relazione alla quale adottare gli accomodamenti ragionevoli prescritti dalla Dir.
2000/78/CE e dall'art. 3 comma 3 bis D.lgs. n. 216/2003. 15. Ciò perché anche la patologia non grave, ma in nesso causale diretto ed immediato con la disabilità, implica per il lavoratore disabile la particolare protezione riconosciuta dalla normativa internazionale, euro-unitaria e statale” (cfr. sempre ord. Cass. n. 24052/24).
Posto dunque il carattere oggettivo della discriminazione, deve valutarsi anche il profilo della conoscenza o conoscibilità del fattore discriminatorio da parte del datore di lavoro nei limiti precisati dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 14316/'24). La Corte precisa “che non è decisivo
l'intento discriminatorio, operando la discriminazione obiettivamente in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore, quale effetto della sua appartenenza alla categoria dei disabili;
tuttavia, non può negarsi che possa assumere rilevanza la conoscenza o la conoscibilità di un fattore discriminatorio, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una esimente per il datore di lavoro al fine di rendere praticabili gli accomodamenti ragionevoli”. In altre parole l'ottica non è tanto quella di una possibile giustificazione del datore di lavoro sul piano soggettivo della buona fede ma quella di verificare, sul presupposto della “conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza” la possibilità che il datore di lavoro possa fornire la prova liberatoria circa la ragionevolezza degli accomodamenti da adottare;
tale prova avrà un contenuto differente nel caso di colpevole ignoranza della disabilità del dipendente piuttosto che nel caso in cui “il fattore di protezione, pur non risultando espressamente portato a conoscenza del datore di lavoro, avrebbe potuto essere ritenuto reale secondo un comportamento di questi improntato a diligenza”.
Nel caso di specie, ferma la contumacia del datore di lavoro che nulla ha dedotto, ricorre certamente la seconda ipotesi atteso che parte resistente, pur ignorando la disabilità del dipendente (attestata in un secondo momento) era in grado di avere comunque consapevolezza del fattore di rischio sulla base degli esiti delle visite del medico del lavoro. In sostanza il datore di lavoro, prima di adottare il provvedimento espulsivo (soprattutto dopo la dichiarata temporanea inidoneità alla ripresa dell'attività lavorativa in attesa di accertamenti pagina 9 di 10 medici specialistici), aveva un onere di acquisire le informazioni utili ad individuare eventuali accorgimenti ragionevoli onde evitare il recesso dal rapporto.
Sulla base delle considerazioni svolte può pertanto ritenersi la natura discriminatoria del licenziamento irrogato al ricorrente il 21 aprile 2023.
In relazione alle conseguenze, si osserva che la fattispecie è regolata dall'art.2 D.Lgs.
23/2015. Si applica pertanto la tutela di cui all'art. 2 comma 1 della legge 23/'15 disponendo la reintegrazione della ricorrente. Parte resistente andrà altresì condannata al pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 2060,07, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della natura e del valore delle questioni trattate, in complessivi euro 3.700,00 (applicati i minimi nello scaglione fino ad euro 52000,00, omessa la fase istruttoria), oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa: accertata la nullità, poiché discriminatorio, del licenziamento in data 21 aprile 2023 orale condanna parte resistente: 1) alla reintegrazione del ricorrente;
2) al pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 2060,07, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito dalla ricorrente nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative;
3) al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4) alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 3.700,00, oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 19/02/2025 il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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