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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - sezione prima civile - composta dai signori:
1) Dott. Maurizio Petrelli - Presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista - Consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo - Giudice Ausiliario Estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 667 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020 avverso la sentenza n. 1245/2020 del tribunale di Lecce
TRA
(c.f. ) in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in alla via Rubichi presso il Palazzo Municipale, rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv. Anna De Giorgi e dall'avv. Eugenia Novembre come da procura in calce all'atto di appello e giusta determina dirigenziale n.1783 del 13.08.2020;
- APPELLANTE –
E
(c.f. ) in proprio e quale procuratore speciale di Controparte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) e (c.f. ) anche in Pt_2 CodiceFiscale_2 CP_2 C.F._3
qualità di eredi dei propri genitori e elettivamente domiciliati Persona_1 Persona_2
in alla via Boccaccio n. 15, presso lo studio dell'avv. Enrica Cavallo Cavallo che li rappresenta Pt_1
e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Vincenzo Brudaglio, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
- APPELLATI –
NONCHE' elettivamente domiciliato in alla via B. Marcello n.36, presso lo studio CP_3 Pt_1 dell'avv. Maria Daniela Arcella che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
- APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE-
E 2
Controparte_4
ra
[...] Controparte_5
- ALTRI APPELLATI -
All'udienza collegiale del 16.11.2022, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e quale procuratore speciale del figlio Persona_1 [...]
e convenivano in giudizio , Pt_2 Persona_2 Controparte_1 CP_2 CP_3
nonché la al fine di conseguire l'accertamento della Controparte_4 Controparte_6
responsabilità nella causazione del sinistro del 19.12.2002 in cui era rimasto gravemente ferito
– in quel frangente trasportato sulla Mercedes SLK tg. CC332SC condotta dal Parte_2
primo convenuto, di proprietà della seconda ed assicurata con la terza-, nonché la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non loro derivati dei convenuti in solido, dei quali la
Compagnia anche per “mala gestio”.
Con distinte comparse depositate in data 19.4.2006 si costituivano in giudizio e Controparte_4
, la prima eccependo il proprio difetto di legittimazione ed entrambi la prescrizione del CP_3
diritto vantato dagli attori in proprio;
in data 11.5.2016 si costituiva altresì la compagnia evocata rappresentando di aver versato a l'intero massimale di € 774,685,00 ed Parte_2
opponendosi alla domanda di condanna oltre massimale per mala gestio.
Con ordinanza del 10.5.2006 il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del terzo Parte_1
tardivamente richiesta dal e sollecitata anche dagli attori, il quale si costituiva
[...] CP_3 all'udienza del 25.10.2006 contestando la sussistenza dell'ipotizzata responsabilità.
Successivamente alla costituzione in giudizio il 13.11.2008 ed il 04.02.2009 degli odierni attori anche nella qualità di eredi dei genitori e nel frattempo deceduti, con Persona_1 Persona_2
sentenza n.890/2014 R.S. il Tribunale di Lecce decideva parzialmente la domanda proposta dagli attori nei confronti di e del e totalmente quella proposta nei confronti CP_3 Parte_1 della e di , respingendole;
con separata ordinanza Controparte_6 Controparte_4 disponeva l'espletamento di consulenza medico legale sulla persona di onde Parte_2 stimare l'entità dei postumi residuati nel sinistro.
Tuttavia il 24.6.2014, preso atto della proposizione dell'appello avverso la sentenza parziale, sospendeva ex art. 295 c.p.c. il giudizio, il quale veniva riassunto su ricorso degli attori del 3
05.06.2018 all'esito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Lecce
n.362/18 R.S.
Quindi all'udienza del 13.11.2018 ha conferito l'incarico di consulenza al dott. ed il Per_3
04.06.2019 all'esito del deposito dell'elaborato, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'art.190 c.p.c.”
Con sentenza definitiva n.1245/2020 il Tribunale di Lecce così provvedeva: “1) Condanna CP_3
in solido con il al pagamento in favore di della
[...] Parte_1 Parte_2
complessiva somma di euro 1.341.934,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al dicembre 2002 e dalla pronuncia al saldo, da imputarsi a ciascuno degli indicati convenuti nella misura rispettiva del 60% e del 40%, decurtando dalla quota a carico di la somma già versata di euro 774.685,00. 2) CP_3
Condanna in solido con il al pagamento in favore di CP_3 Parte_1 [...]
a titolo di danno patrimoniale della somma di euro 664,58 oltre interessi legali dai singoli Pt_2 pagamenti al saldo, nonché l'ulteriore somma di euro 338.219,70 da decurtare di quella percepita
e percepienda a titolo di retribuzione/indennità civile, e maggiorare di interessi legali a decorrere dalle singole mensilità al saldo;
3) Condanna in solido con il al CP_3 Parte_1 pagamento in favore di di una rendita vitalizia dell'importo mensile di euro Parte_2
1.500,00 da versarsi in via anticipata, per tutta la durata della vita del beneficiario, da rivalutare annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i membri dell'unione europea
(IPCA); 4) Condanna in solido con il al pagamento in favore di CP_3 Parte_1
per le causali di cui in parte motiva della complessiva somma di euro 240.701,07 Parte_2
da decurtare da quella percepita fino alla data odierna a titolo di indennità di accompagnamento, e maggiorazione di interessi legali dalla pronuncia al saldo;
4) Condanna in solido con CP_3
il al pagamento in favore di e , Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_1
nella qualità di eredi di e , della complessiva somma di euro Persona_2 Persona_1
500.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino a dicembre 2002 e dalla pronuncia al saldo;
6) Condanna in CP_3 solido con il al pagamento in favore di della somma di € 144.000,00 Parte_1 CP_2
e di di quella di € € 90.000,00, oltre interessi legali sulle somme anno per anno Controparte_1
devalutate a ritroso sino a dicembre 2002 e dalla pronuncia al saldo;
7) Condanna in CP_3
solido con il al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2 CP_2 [...]
, in proprio e nella qualità di eredi di e ,delle spese di lite che CP_1 Persona_2 Persona_1
si liquidano ex D.M. 55/2014 in euro 19.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
8) Pone definitivamente a carico di e CP_3 4
del nella misura del 60% e del 40% le spese occorse per la consulenze tecniche Parte_1
d'ufficio espletate e separatamente liquidate”.
Avverso detta sentenza il ha proposto appello articolando diversi motivi di Parte_1
impugnazione.
Con la prima censura, che coinvolge il sig. l'appellante ha contestato la decisione del CP_3
giudice di primo grado nella parte in cui lo ha condannato in solido con al risarcimento CP_3
dei danni nei confronti dei sigg.ri e, pertanto, relativamente a tale doglianza, ha concluso Pt_2
chiedendo alla Corte: di :“stabilire la condanna del al risarcimento dei danni in Parte_1
favore degli attori esclusivamente nella percentuale corrispondente alla responsabilità attribuita con sentenza della Corte d'Appello n. 362/2018 e pari al 40% delle somme liquidate, escludendo il vincolo di solidarietà con ed in tal senso modificando tutti i capi del dispositivo della CP_3 sentenza di primo grado, ivi compreso quello relativo alle spese”.
Il sig. ha resistito al gravame proponendo altresì appello incidentale per le ragioni che CP_3
di seguito verranno compiutamente esaminate.
In sede di note di trattazione scritta il ha dichiarato di aver sottoscritto in data Parte_1
21.12.2021 con i sigg.ri atto di transazione che ha interamente regolato ogni rapporto pendente Pt_2
e ogni richiesta risarcitoria intercorrente tra le parti e, pertanto, ha precisato le conclusioni, chiedendo tra l'altro, alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Anche i sigg.ri hanno dato atto che nel mese di novembre 2021 tra loro ed il Pt_2 Parte_1
è intervenuto atto di transazione che ha integralmente regolato ogni rapporto e/o richiesta risarcitoria intercorrente tra le parti del presente giudizio. Pertanto i suddetti appellati hanno espressamente dichiarato di non avere più nulla a pretendere nei confronti tanto del che del Pt_1 Pt_1
sig. e che per quanto riguarda le ragioni dei germani sigg. nei loro confronti CP_3 Pt_2
può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Rigettata la richiesta di inibitoria, all'udienza del 16.11.2022 la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere tra il ed i Parte_1
sigg.ri , con compensazione delle spese di giudizio tra gli stessi, in virtù dell'accordo Pt_2
transattivo prodotto in atti.
All'accordo transattivo non ha partecipato il sig. per cui il giudizio prosegue con CP_3
riguardo alle posizioni in cui è coinvolto quest'ultimo. 5
Occorre quindi esaminare la domanda di rigetto dell'appello del formulata da Parte_1 CP_3
relativamente alla questione del vincolo di solidarietà tra quest'ultimo ed il
[...] Parte_1
nonché in ordine all'appello incidentale proposto dal . CP_3
Il nel proprio appello ha sostenuto che “ la condanna pro-quota di cui alla sentenza Parte_1 della Corte d'Appello ha infatti determinato lo scioglimento della solidarietà passiva prevista dall'art. 2055 c.c. per il caso di concorso causale di più soggetti nella determinazione del fatto illecito, rendendo ciascun (con)debitore obbligato esclusivamente nei limiti della percentuale a lui addebitata, ex art. 1227, comma 1 c.c., atteso che, in forza dell'accertamento giudiziale ( nel caso di specie, divenuto peraltro definitivo) è venuta meno l'operatività della presunzione di un concorso di colpa paritario previsto, “nel dubbio”, dal comma 2 del citato art. 2055 c.c. ”. Pertanto ha concluso chiedendo alla Corte di :“stabilire la condanna del al risarcimento dei danni in Parte_1
favore degli attori esclusivamente nella percentuale corrispondente alla responsabilità attribuita con sentenza della Corte d'Appello n. 362/2018 e pari al 40% delle somme liquidate, escludendo il vincolo di solidarietà con ed in tal senso modificando tutti i capi del dispositivo della CP_3 sentenza di primo grado, ivi compreso quello relativo alle spese”.
Il afferma invece che la graduazione delle colpe ha mera funzione interna tra i coobbligati con CP_3
riguardo alle somme cui sono stati condannati dalla sentenza di primo grado in favore dei sigg.ri
. Deduce che non vi sia stata alcuna violazione di giudicato posto che la sentenza della Corte Pt_2
d'appello n.362/2018 non ha condannato pro quota ma è sentenza di condanna generica limitata all'accertamento dell'an dell'esistenza del diritto stabilendo la ripartizione della responsabilità nella misura del 60% a carico del e del 40% a carico del CP_3 Parte_1
Il motivo proposto dal va rigettato. Parte_1
L'art.2055 c.c. stabilisce che se il fatto è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa dunque che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche nei confronti di uno solo dei coobbligati mentre la gravità delle rispettive colpe e l'eventualmente diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili.
Per consolidata giurisprudenza del supremo giudice di legittimità: “La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili;
conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato 6
può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato
l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso più discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti” (Cass.96/1199 tra le tante conf. n. 18497/2006, n.14581/2007).
La ratio dell'art.2055 c.c. è quella di fornire maggiore tutela al danneggiato per cui ove egli abbia provato, come nella fattispecie, la condanna in solido dei responsabili del sinistro, la ripartizione delle colpe potrà avere i suoi effetti solo nei rapporti tra i coobbligati ma non nei confronti del danneggiato.
La sentenza di primo grado sul punto va quindi confermata.
L'appellante incidentale con il primo motivo relativamente al danno non patrimoniale ha dedotto che il giudice di primo grado, come si può rilevare dal punto sub 1) del dispositivo della sentenza impugnata, dopo aver stabilito in euro 1.341,934,00, l'entità del danno non patrimoniale in favore del Sig. ha condannato in solido e il al pagamento Parte_2 CP_3 Parte_1
della predetta somma oltre interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al dicembre 2002 e dalla pronuncia al saldo, da imputarsi a ciascuno degli indicati convenuti nella rispettiva misura del 60% e del 40% decurtando dalla quota a carico di la somma già CP_3
versata sin dal 2004 di euro 774.685,00 senza prevederne la rivalutazione.
Il motivo è fondato.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte che nel giudizio risarcitorio derivante da illecito aquiliano, qualora intervenga, da parte del debitore, un adempimento parziale nelle more del giudizio, il Giudice, ai fini del calcolo del debito residuo, deve procedere in modo tale da comparare i valori monetari in termini di valore reale. (Cass. 4734/2019)
In altri termini, non è possibile che il credito risarcitorio venga rivalutato senza provvedere ad analoga operazione in ordine alla somma pagata medio tempore a titolo di acconto, perché in tal modo le due grandezze non sarebbero omogenee.
Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va quindi sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento
- sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”. (Cass. n.6347/2014 conf. n.24536/2016, 9954/2017, n.1637/2020).
Il Giudice di primo grado non si è attenuto a tale principio, e pertanto, sottraendo genericamente dalla somma dovuta al l'acconto di euro 774.685,00, senza ulteriori specificazioni né con Pt_2 7
riferimento alla data in cui fu versata e tantomeno alla rivalutazione, ha violato gli artt. 1223 e 2056 cc in relazione agli interessi compensativi e alla sorte capitale, sovrastimando il risarcimento del danno, risultando evidente che la detrazione di una somma pagata in acconto, senza rivalutazione, comporta che al danneggiato si riconosca una somma maggiore di quella dovuta.
La sentenza sul punto va quindi riformata.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale con riferimento al danno patrimoniale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato a titolo arretrati per spese di assistenza la somma di euro 240.701,07 in assenza di prove in tal senso.
Il motivo è infondato.
Le spese di assistenza del soggetto macroleso possono essere calcolate anche in via presuntiva quando
è dimostrato, come nella fattispecie, l'oggettiva e assoluta necessità dell'assistenza a causa delle gravissime lesioni riportate. La giurisprudenza ha chiarito che il diritto al risarcimento sussiste anche se l'assistenza è prestata dai familiari non qualificati professionalmente riconoscendo il valore economico del sacrificio e dell'assistenza prestata dagli stessi.
In assenza di prove documentali il giudice può liquidare la somma in via equitativa.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante incidentale contesta l'eccessività del risarcimento riconosciuto ai familiari della vittima dalla sentenza di primo grado a titolo di danno riflesso.
Il motivo non può essere accolto per la ragioni che seguono.
In disparte la questione dell'indeterminatezza e genericità del motivo atteso che il non specifica CP_3
perché il risarcimento del danno cd. riflesso ai familiari del soggetto macroleso sarebbe “eccessivo”, va precisato che il quantum liquidato in sentenza a titolo di danni cd. riflessi dell'importo di € 144.000 per , all'epoca convivente con la vittima del sinistro, ed € 90.000,00 per CP_2 [...]
, all'epoca invece non convivente, rientrano nella forbice delle somme individuate dallo CP_1
stesso appellante incidentale a pag. 13 della propria comparsa conclusionale (una forbice tra €
24.350,00 e € 146.120,00) per il danno di cui trattasi e non superate dal tribunale nonché nel range previsto dalle stesse tabelle del tribunale di Milano anno 2019 per il danno da perdita del rapporto parentale (applicabile anche al danno riflesso), che prevedono a favore del fratello un importo tra €
24.020,00 ad € 144.130,00.
Con riguardo ai genitori il tribunale ha correttamente attribuito la somma di € 250.000 cadauno in linea con il range previsto dalle tabelle del tribunale di Milano dell'anno 2019 per il danno da perdita del rapporto parentale (applicabile anche al danno riflesso) ovvero da € 165.960 ad € 331.920.
Le spese del presente grado di giudizio vengono compensate tra le parti salvo che nel rapporto tra e e vengono addebitate a quest'ultimo per il principio della CP_3 Parte_1
soccombenza ed in ragione del decisum. 8
P.Q.M.
La Corte d'appello di Lecce, nella composizione di cui al verbale di udienza, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra il ed i sigg.ri Parte_1 [...]
in proprio e quale procuratore speciale di e anche in qualità CP_1 Parte_2 CP_2
di eredi di e , con compensazione delle spese di giudizio tra gli stessi;
Persona_2 Persona_1
- rigetta l'appello principale del nei confronti di limitatamente Parte_1 CP_3
al motivo di cui in narrativa;
- accoglie il primo motivo dell'appello incidentale proposto da , e per l'effetto, in CP_3 riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che anche la somma versata in acconto da CP_3
nel 2004 (€ 774.685,00) debba essere rivalutata;
- condanna il al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 CP_3 che si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre al 15% spese generali ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - sezione prima civile - composta dai signori:
1) Dott. Maurizio Petrelli - Presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista - Consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo - Giudice Ausiliario Estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 667 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020 avverso la sentenza n. 1245/2020 del tribunale di Lecce
TRA
(c.f. ) in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in alla via Rubichi presso il Palazzo Municipale, rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv. Anna De Giorgi e dall'avv. Eugenia Novembre come da procura in calce all'atto di appello e giusta determina dirigenziale n.1783 del 13.08.2020;
- APPELLANTE –
E
(c.f. ) in proprio e quale procuratore speciale di Controparte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) e (c.f. ) anche in Pt_2 CodiceFiscale_2 CP_2 C.F._3
qualità di eredi dei propri genitori e elettivamente domiciliati Persona_1 Persona_2
in alla via Boccaccio n. 15, presso lo studio dell'avv. Enrica Cavallo Cavallo che li rappresenta Pt_1
e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Vincenzo Brudaglio, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
- APPELLATI –
NONCHE' elettivamente domiciliato in alla via B. Marcello n.36, presso lo studio CP_3 Pt_1 dell'avv. Maria Daniela Arcella che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
- APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE-
E 2
Controparte_4
ra
[...] Controparte_5
- ALTRI APPELLATI -
All'udienza collegiale del 16.11.2022, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e quale procuratore speciale del figlio Persona_1 [...]
e convenivano in giudizio , Pt_2 Persona_2 Controparte_1 CP_2 CP_3
nonché la al fine di conseguire l'accertamento della Controparte_4 Controparte_6
responsabilità nella causazione del sinistro del 19.12.2002 in cui era rimasto gravemente ferito
– in quel frangente trasportato sulla Mercedes SLK tg. CC332SC condotta dal Parte_2
primo convenuto, di proprietà della seconda ed assicurata con la terza-, nonché la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non loro derivati dei convenuti in solido, dei quali la
Compagnia anche per “mala gestio”.
Con distinte comparse depositate in data 19.4.2006 si costituivano in giudizio e Controparte_4
, la prima eccependo il proprio difetto di legittimazione ed entrambi la prescrizione del CP_3
diritto vantato dagli attori in proprio;
in data 11.5.2016 si costituiva altresì la compagnia evocata rappresentando di aver versato a l'intero massimale di € 774,685,00 ed Parte_2
opponendosi alla domanda di condanna oltre massimale per mala gestio.
Con ordinanza del 10.5.2006 il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del terzo Parte_1
tardivamente richiesta dal e sollecitata anche dagli attori, il quale si costituiva
[...] CP_3 all'udienza del 25.10.2006 contestando la sussistenza dell'ipotizzata responsabilità.
Successivamente alla costituzione in giudizio il 13.11.2008 ed il 04.02.2009 degli odierni attori anche nella qualità di eredi dei genitori e nel frattempo deceduti, con Persona_1 Persona_2
sentenza n.890/2014 R.S. il Tribunale di Lecce decideva parzialmente la domanda proposta dagli attori nei confronti di e del e totalmente quella proposta nei confronti CP_3 Parte_1 della e di , respingendole;
con separata ordinanza Controparte_6 Controparte_4 disponeva l'espletamento di consulenza medico legale sulla persona di onde Parte_2 stimare l'entità dei postumi residuati nel sinistro.
Tuttavia il 24.6.2014, preso atto della proposizione dell'appello avverso la sentenza parziale, sospendeva ex art. 295 c.p.c. il giudizio, il quale veniva riassunto su ricorso degli attori del 3
05.06.2018 all'esito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Lecce
n.362/18 R.S.
Quindi all'udienza del 13.11.2018 ha conferito l'incarico di consulenza al dott. ed il Per_3
04.06.2019 all'esito del deposito dell'elaborato, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'art.190 c.p.c.”
Con sentenza definitiva n.1245/2020 il Tribunale di Lecce così provvedeva: “1) Condanna CP_3
in solido con il al pagamento in favore di della
[...] Parte_1 Parte_2
complessiva somma di euro 1.341.934,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al dicembre 2002 e dalla pronuncia al saldo, da imputarsi a ciascuno degli indicati convenuti nella misura rispettiva del 60% e del 40%, decurtando dalla quota a carico di la somma già versata di euro 774.685,00. 2) CP_3
Condanna in solido con il al pagamento in favore di CP_3 Parte_1 [...]
a titolo di danno patrimoniale della somma di euro 664,58 oltre interessi legali dai singoli Pt_2 pagamenti al saldo, nonché l'ulteriore somma di euro 338.219,70 da decurtare di quella percepita
e percepienda a titolo di retribuzione/indennità civile, e maggiorare di interessi legali a decorrere dalle singole mensilità al saldo;
3) Condanna in solido con il al CP_3 Parte_1 pagamento in favore di di una rendita vitalizia dell'importo mensile di euro Parte_2
1.500,00 da versarsi in via anticipata, per tutta la durata della vita del beneficiario, da rivalutare annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i membri dell'unione europea
(IPCA); 4) Condanna in solido con il al pagamento in favore di CP_3 Parte_1
per le causali di cui in parte motiva della complessiva somma di euro 240.701,07 Parte_2
da decurtare da quella percepita fino alla data odierna a titolo di indennità di accompagnamento, e maggiorazione di interessi legali dalla pronuncia al saldo;
4) Condanna in solido con CP_3
il al pagamento in favore di e , Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_1
nella qualità di eredi di e , della complessiva somma di euro Persona_2 Persona_1
500.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino a dicembre 2002 e dalla pronuncia al saldo;
6) Condanna in CP_3 solido con il al pagamento in favore di della somma di € 144.000,00 Parte_1 CP_2
e di di quella di € € 90.000,00, oltre interessi legali sulle somme anno per anno Controparte_1
devalutate a ritroso sino a dicembre 2002 e dalla pronuncia al saldo;
7) Condanna in CP_3
solido con il al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2 CP_2 [...]
, in proprio e nella qualità di eredi di e ,delle spese di lite che CP_1 Persona_2 Persona_1
si liquidano ex D.M. 55/2014 in euro 19.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
8) Pone definitivamente a carico di e CP_3 4
del nella misura del 60% e del 40% le spese occorse per la consulenze tecniche Parte_1
d'ufficio espletate e separatamente liquidate”.
Avverso detta sentenza il ha proposto appello articolando diversi motivi di Parte_1
impugnazione.
Con la prima censura, che coinvolge il sig. l'appellante ha contestato la decisione del CP_3
giudice di primo grado nella parte in cui lo ha condannato in solido con al risarcimento CP_3
dei danni nei confronti dei sigg.ri e, pertanto, relativamente a tale doglianza, ha concluso Pt_2
chiedendo alla Corte: di :“stabilire la condanna del al risarcimento dei danni in Parte_1
favore degli attori esclusivamente nella percentuale corrispondente alla responsabilità attribuita con sentenza della Corte d'Appello n. 362/2018 e pari al 40% delle somme liquidate, escludendo il vincolo di solidarietà con ed in tal senso modificando tutti i capi del dispositivo della CP_3 sentenza di primo grado, ivi compreso quello relativo alle spese”.
Il sig. ha resistito al gravame proponendo altresì appello incidentale per le ragioni che CP_3
di seguito verranno compiutamente esaminate.
In sede di note di trattazione scritta il ha dichiarato di aver sottoscritto in data Parte_1
21.12.2021 con i sigg.ri atto di transazione che ha interamente regolato ogni rapporto pendente Pt_2
e ogni richiesta risarcitoria intercorrente tra le parti e, pertanto, ha precisato le conclusioni, chiedendo tra l'altro, alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Anche i sigg.ri hanno dato atto che nel mese di novembre 2021 tra loro ed il Pt_2 Parte_1
è intervenuto atto di transazione che ha integralmente regolato ogni rapporto e/o richiesta risarcitoria intercorrente tra le parti del presente giudizio. Pertanto i suddetti appellati hanno espressamente dichiarato di non avere più nulla a pretendere nei confronti tanto del che del Pt_1 Pt_1
sig. e che per quanto riguarda le ragioni dei germani sigg. nei loro confronti CP_3 Pt_2
può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Rigettata la richiesta di inibitoria, all'udienza del 16.11.2022 la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere tra il ed i Parte_1
sigg.ri , con compensazione delle spese di giudizio tra gli stessi, in virtù dell'accordo Pt_2
transattivo prodotto in atti.
All'accordo transattivo non ha partecipato il sig. per cui il giudizio prosegue con CP_3
riguardo alle posizioni in cui è coinvolto quest'ultimo. 5
Occorre quindi esaminare la domanda di rigetto dell'appello del formulata da Parte_1 CP_3
relativamente alla questione del vincolo di solidarietà tra quest'ultimo ed il
[...] Parte_1
nonché in ordine all'appello incidentale proposto dal . CP_3
Il nel proprio appello ha sostenuto che “ la condanna pro-quota di cui alla sentenza Parte_1 della Corte d'Appello ha infatti determinato lo scioglimento della solidarietà passiva prevista dall'art. 2055 c.c. per il caso di concorso causale di più soggetti nella determinazione del fatto illecito, rendendo ciascun (con)debitore obbligato esclusivamente nei limiti della percentuale a lui addebitata, ex art. 1227, comma 1 c.c., atteso che, in forza dell'accertamento giudiziale ( nel caso di specie, divenuto peraltro definitivo) è venuta meno l'operatività della presunzione di un concorso di colpa paritario previsto, “nel dubbio”, dal comma 2 del citato art. 2055 c.c. ”. Pertanto ha concluso chiedendo alla Corte di :“stabilire la condanna del al risarcimento dei danni in Parte_1
favore degli attori esclusivamente nella percentuale corrispondente alla responsabilità attribuita con sentenza della Corte d'Appello n. 362/2018 e pari al 40% delle somme liquidate, escludendo il vincolo di solidarietà con ed in tal senso modificando tutti i capi del dispositivo della CP_3 sentenza di primo grado, ivi compreso quello relativo alle spese”.
Il afferma invece che la graduazione delle colpe ha mera funzione interna tra i coobbligati con CP_3
riguardo alle somme cui sono stati condannati dalla sentenza di primo grado in favore dei sigg.ri
. Deduce che non vi sia stata alcuna violazione di giudicato posto che la sentenza della Corte Pt_2
d'appello n.362/2018 non ha condannato pro quota ma è sentenza di condanna generica limitata all'accertamento dell'an dell'esistenza del diritto stabilendo la ripartizione della responsabilità nella misura del 60% a carico del e del 40% a carico del CP_3 Parte_1
Il motivo proposto dal va rigettato. Parte_1
L'art.2055 c.c. stabilisce che se il fatto è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa dunque che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche nei confronti di uno solo dei coobbligati mentre la gravità delle rispettive colpe e l'eventualmente diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili.
Per consolidata giurisprudenza del supremo giudice di legittimità: “La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili;
conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato 6
può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato
l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso più discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti” (Cass.96/1199 tra le tante conf. n. 18497/2006, n.14581/2007).
La ratio dell'art.2055 c.c. è quella di fornire maggiore tutela al danneggiato per cui ove egli abbia provato, come nella fattispecie, la condanna in solido dei responsabili del sinistro, la ripartizione delle colpe potrà avere i suoi effetti solo nei rapporti tra i coobbligati ma non nei confronti del danneggiato.
La sentenza di primo grado sul punto va quindi confermata.
L'appellante incidentale con il primo motivo relativamente al danno non patrimoniale ha dedotto che il giudice di primo grado, come si può rilevare dal punto sub 1) del dispositivo della sentenza impugnata, dopo aver stabilito in euro 1.341,934,00, l'entità del danno non patrimoniale in favore del Sig. ha condannato in solido e il al pagamento Parte_2 CP_3 Parte_1
della predetta somma oltre interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al dicembre 2002 e dalla pronuncia al saldo, da imputarsi a ciascuno degli indicati convenuti nella rispettiva misura del 60% e del 40% decurtando dalla quota a carico di la somma già CP_3
versata sin dal 2004 di euro 774.685,00 senza prevederne la rivalutazione.
Il motivo è fondato.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte che nel giudizio risarcitorio derivante da illecito aquiliano, qualora intervenga, da parte del debitore, un adempimento parziale nelle more del giudizio, il Giudice, ai fini del calcolo del debito residuo, deve procedere in modo tale da comparare i valori monetari in termini di valore reale. (Cass. 4734/2019)
In altri termini, non è possibile che il credito risarcitorio venga rivalutato senza provvedere ad analoga operazione in ordine alla somma pagata medio tempore a titolo di acconto, perché in tal modo le due grandezze non sarebbero omogenee.
Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va quindi sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento
- sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”. (Cass. n.6347/2014 conf. n.24536/2016, 9954/2017, n.1637/2020).
Il Giudice di primo grado non si è attenuto a tale principio, e pertanto, sottraendo genericamente dalla somma dovuta al l'acconto di euro 774.685,00, senza ulteriori specificazioni né con Pt_2 7
riferimento alla data in cui fu versata e tantomeno alla rivalutazione, ha violato gli artt. 1223 e 2056 cc in relazione agli interessi compensativi e alla sorte capitale, sovrastimando il risarcimento del danno, risultando evidente che la detrazione di una somma pagata in acconto, senza rivalutazione, comporta che al danneggiato si riconosca una somma maggiore di quella dovuta.
La sentenza sul punto va quindi riformata.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale con riferimento al danno patrimoniale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato a titolo arretrati per spese di assistenza la somma di euro 240.701,07 in assenza di prove in tal senso.
Il motivo è infondato.
Le spese di assistenza del soggetto macroleso possono essere calcolate anche in via presuntiva quando
è dimostrato, come nella fattispecie, l'oggettiva e assoluta necessità dell'assistenza a causa delle gravissime lesioni riportate. La giurisprudenza ha chiarito che il diritto al risarcimento sussiste anche se l'assistenza è prestata dai familiari non qualificati professionalmente riconoscendo il valore economico del sacrificio e dell'assistenza prestata dagli stessi.
In assenza di prove documentali il giudice può liquidare la somma in via equitativa.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante incidentale contesta l'eccessività del risarcimento riconosciuto ai familiari della vittima dalla sentenza di primo grado a titolo di danno riflesso.
Il motivo non può essere accolto per la ragioni che seguono.
In disparte la questione dell'indeterminatezza e genericità del motivo atteso che il non specifica CP_3
perché il risarcimento del danno cd. riflesso ai familiari del soggetto macroleso sarebbe “eccessivo”, va precisato che il quantum liquidato in sentenza a titolo di danni cd. riflessi dell'importo di € 144.000 per , all'epoca convivente con la vittima del sinistro, ed € 90.000,00 per CP_2 [...]
, all'epoca invece non convivente, rientrano nella forbice delle somme individuate dallo CP_1
stesso appellante incidentale a pag. 13 della propria comparsa conclusionale (una forbice tra €
24.350,00 e € 146.120,00) per il danno di cui trattasi e non superate dal tribunale nonché nel range previsto dalle stesse tabelle del tribunale di Milano anno 2019 per il danno da perdita del rapporto parentale (applicabile anche al danno riflesso), che prevedono a favore del fratello un importo tra €
24.020,00 ad € 144.130,00.
Con riguardo ai genitori il tribunale ha correttamente attribuito la somma di € 250.000 cadauno in linea con il range previsto dalle tabelle del tribunale di Milano dell'anno 2019 per il danno da perdita del rapporto parentale (applicabile anche al danno riflesso) ovvero da € 165.960 ad € 331.920.
Le spese del presente grado di giudizio vengono compensate tra le parti salvo che nel rapporto tra e e vengono addebitate a quest'ultimo per il principio della CP_3 Parte_1
soccombenza ed in ragione del decisum. 8
P.Q.M.
La Corte d'appello di Lecce, nella composizione di cui al verbale di udienza, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra il ed i sigg.ri Parte_1 [...]
in proprio e quale procuratore speciale di e anche in qualità CP_1 Parte_2 CP_2
di eredi di e , con compensazione delle spese di giudizio tra gli stessi;
Persona_2 Persona_1
- rigetta l'appello principale del nei confronti di limitatamente Parte_1 CP_3
al motivo di cui in narrativa;
- accoglie il primo motivo dell'appello incidentale proposto da , e per l'effetto, in CP_3 riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che anche la somma versata in acconto da CP_3
nel 2004 (€ 774.685,00) debba essere rivalutata;
- condanna il al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 CP_3 che si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre al 15% spese generali ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli 9