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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/05/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 962/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 962/2024
tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellata
Oggi 22 maggio 2025,ore 10 e 30 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per l'avv. Bertoli sostituita dall'avv. Monica Rossi del Foro di Parte_1
CP_1
Per Controparte_1
nessuno
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'appellante precisa le conclusioni come in atto di appello e discute come in atti e da note conclusive rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 962/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. BERTOLI ANGELA (CF ) elettivamente domiciliata in VIA CodiceFiscale_2
TOMMASEO 1/A PADOVA presso il difensore avv. BERTOLI ANGELA
appellante contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione del provvedimento impugnato, concorrendo i gravi motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge;
in principalità: annullarsi o comunque dichiararsi inefficace l'ordinanza gravata, gli atti presupposti e successivi, con annullamento delle relative sanzioni, anche accessorie, disposte per i motivi indicati in narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge. Si chiede altresì ammettersi i seguenti mezzi istruttori: In via istruttoria si chiede C.T.U. medico – legale al fine di verificare lo stato di necessità in cui versava il minore. Spese, competenze ed onorari di ambo i gradi rifusi.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra (di seguito anche “l'appellante”) interponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 834 del 2023 depositata il 26 ottobre 2023 e non CP_1 notificata, per sentire disposta la preliminare sospensione del provvedimento impugnato e nel merito, in totale riforma della sentenza appellata, dichiarata l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione gravata, con vittoria di spese.
Allegava l'appellante di avere ricevuto in data 7.7.2023 ordinanza di revoca della patente di guida, emessa dal Prefetto di conseguente alla violazione dell'art. 218 comma 6 del CP_1
Codice della Strada per essersi messa alla guida del veicolo ATVV – Skoda Octavia nonostante fosse sottoposta alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida disposta in separato procedimento.
L'appellante in primo grado opponeva l'ordinanza ingiunzione di revoca invocando lo stato di necessità, in quanto messasi alla guida unicamente per fronteggiare una situazione di pericolo imminente di grave danno al figlio gravemente invalido e portatore di Persona_1 handicap ed affetto da encefalopatia epilettica.
Nel frangente, il figlio si trovava in auto con il fratello dell'appellante, , e la nonna, Persona_2 diretti verso una località balneare. Tuttavia, durante il tragitto, si verificava un guasto dell'autovettura e il fratello di rivolgeva ad una autocarrozzeria per la necessaria assistenza. Nel frattempo, il nipote iniziava a dare segni di disagio e agitazione, per cui il sig. chiamava immediatamente la Pt_1
sorella, indicata come unica persona in grado di intervenire tempestivamente in soccorso del figlio;
pertanto, l'appellante si metteva alla guida per recarsi dal figlio;
pertanto, l'appellante chiedeva l'annullamento della ordinanza ingiunzione di revoca per applicazione della scriminante di cui all'art. 4 legge 689/81 anche putativa.
Il Giudice di Pace, con la sentenza appellata, rigettava il ricorso confermando il provvedimento opposto.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza sarebbe viziata per travisamento dei fatti, vizi e contraddittorietà della motivazione;
in primo luogo, il GdP avrebbe presupposto che l'appellante fosse partita da Bassano del Grappa, quando invece la stessa si trovava in zona per lavoro. Inoltre, il
GdP avrebbe erroneamente ritenuto non provato lo stato di necessità, quando invece la grave situazione clinica del minore e il grave episodio occorso il giorno precedente ai fatti sarebbero ampiamente documentati in atti. Allegava l'appellante, invero, che lo zio non avrebbe potuto chiamare i soccorsi in via preventiva in quanto per richiedere l'intervento del 118 avrebbe dovuto attendere l'insorgere dell'episodio epilettico. Pertanto, ad avviso dell'appellante, contrariamente a quanto opinato dal Giudice di Pace, sussisterebbe lo stato di necessità, integrato nella fattispecie in tutti i suoi presupposti.
In data 10 luglio 2024 veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente.
Gli accadimenti fattuali caratterizzanti la fattispecie in oggetto appaiono, nelle loro linee essenziali, chiari. Invero, la causa ha ad oggetto l'accertamento se, nella fattispecie, possa ritenersi invocabile l'esimente dello stato di necessità.
Ad avviso del Giudice di Pace della sentenza appellata, l'esimente non sussiste, per carenza della urgenza e del presupposto della inevitabilità.
Quanto al primo profilo, va evidenziato che la circostanza che l'appellante si trovasse, nell'occorso, nei pressi del luogo dei fatti, e non a Bassano del Grappa, costituisce circostanza nuova dedotta solo in grado di appello e non in sede di giudizio di primo grado.
Si evidenzia preliminarmente ancora che l'affermazione per cui il sig. non avrebbe Pt_1 potuto chiamare il 118 se non al franco manifestarsi della crisi epilettica nel nipote, in quanto solo allora i soccorsi si sarebbero attivati, costituisce circostanza indimostrata e non provata e priva di riscontro fattuale e concreto.
Tanto premesso, come precisato nella giurisprudenza di legittimità “L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod.pen., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive” (Cass. Civ.
Sez. 1, Sentenza n. 17479 del 30/08/2005).
L'appellante, nelle proprie difese, rimarca con decisione la grave condizione di salute del figlio, che emerge nella sua gravità clinica dalla documentazione in atti (doc. 6, 11 attorei). Va tuttavia evidenziato che, ai fini della applicabilità dell'esimente in questione, anche putativa, occorre la prova anche della inevitabilità altrimenti del pericolo, di tipo oggettivo. Occorre la prova che il pericolo del danno grave alla persona paventato dall'appellante potesse essere evitato soltanto mediante l'assunzione della condotta violativa che si intende scriminare. Nel caso di specie, occorrerebbe la prova che la situazione di pericolo non potesse essere evitata in altro modo, ad es. mediante una chiamata, da parte del fratello o dell'appellante stessa, al 118 (questione in merito alla quale si richiamano anche le considerazioni di cui sopra); invero, dando per assodato l'imprescindibile intervento della madre, occorrerebbe la prova che detto intervento non fosse possibile se non mettendosi essa stessa personalmente alla guida pur con la patente sospesa, e non facendosi accompagnare da terzi, anche prendendo un taxi o una vettura a nolo con conducente;
le tempistiche dei fatti, invero, risultano dedotte in modo vago, non sono chiare le distanze che separavano l'appellante dal fratello, i tempi di percorrenza, le tempistiche dell'intervento di soccorso stradale chiesto dal fratello, il tutto in rapporto anche al presumibile evolversi della crisi e della agitazione del minore. Quanto alla asserita incapacità/impossibilità dello zio di fronteggiare personalmente l'eventuale crisi o malessere del nipote, essa non appare dimostrata: appare al contrario presumibile che la madre, nell'affidare il figlio allo zio, avesse fornito istruzioni o comunque che quest'ultimo fosse a conoscenza di come affrontare l'eventuale agitazione o malessere del nipote, evenienze che, peraltro, nel corso di un viaggio in auto appaiono del tutto prevedibili, per vari motivi.
Per tutti i suesposti motivi, l'esimente dello stato di necessità non appare provata e l'appello non può essere accolto.
La sentenza del Giudice di Pace deve dunque essere confermata.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio attesa la contumacia della . CP_1
L'appellante soccombente deve essere dichiarata tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'appello interposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di n. 834 del 2023, pubblicata il 26.10.2023 RG 4573 del 2023, e pertanto CP_1
2) Conferma integralmente la sentenza appellata;
3) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
4) Dichiara l'appellante soccombente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ex art. 13 comma 1
quater d.p.r. 115 del 2002. Forlì, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina