Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato, con le seguenti modificazioni:
Il primo comma dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate.
L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 .
La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potra' eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.
L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma e' attribuita a titolo di assegno personale.
Il detto assegno personale verra' gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.
La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.
L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
Al personale che, in base alle disposizioni vigenti il 31 luglio 1954, e' ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente art. 1, e' corrisposto, a decorrere dal 1 agosto 1954 ed in sostituzione di detto riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-1954, fermo restando il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 .
Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 3.
L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
Sino all'entrata in vigore di norme generali sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, restano in vigore:
a) per i dipendenti dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, i diritti commerciali ad essi spettanti secondo le norme in vigore al 31 luglio 1954;
b) per i dipendenti della motorizzazione civile i diritti previsti dall' art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e successive modificazioni.
Le tabelle allegate al decreto sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.
E' convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato, con le seguenti modificazioni:
Il primo comma dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate.
L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 .
La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potra' eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.
L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma e' attribuita a titolo di assegno personale.
Il detto assegno personale verra' gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.
La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.
L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
Al personale che, in base alle disposizioni vigenti il 31 luglio 1954, e' ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente art. 1, e' corrisposto, a decorrere dal 1 agosto 1954 ed in sostituzione di detto riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-1954, fermo restando il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 .
Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 3.
L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
Sino all'entrata in vigore di norme generali sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, restano in vigore:
a) per i dipendenti dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, i diritti commerciali ad essi spettanti secondo le norme in vigore al 31 luglio 1954;
b) per i dipendenti della motorizzazione civile i diritti previsti dall' art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e successive modificazioni.
Le tabelle allegate al decreto sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.