TRIB
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/12/2024, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IB Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il IB, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2434/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. ZOLLER Parte_1 C.F._1
ROBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA SOLTERI 76 38121 TRENTO, presso il difensore avv. ZOLLER ROBERTO
ATTORE
contro
:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELI DAVID Parte_2 C.F._2
e elettivamente domiciliato in VIA PARADISI 15/5 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv.
MICHELI DAVID
CONVENUTO
avente per oggetto: promessa pagamento e trattenuta in decisione all'udienza del giorno 10.7.24
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE: voglia l'ecc.mo IB di Trento, respinta ogni contraria eccezione e domanda: in via istruttoria:accogliere le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella parte ad oggi non ammessa
(capitoli e testi);nel merito:- accertare e dichiarare che il signor ha prestato alla Parte_1 signora in data 13.11.2019 la somma di € 16.900,00, al fine di acquistare la vettura Parte_2
Mercedes classe A targata EV333YA, e ha diritto alla restituzione di tale somma, oltre al rimborso pagina 1 di 9 degli oneri finanziari connessi al mutuo acceso con per un totale di € 22.846,92, Parte_3 detratta la somma rimborsata di € 2.788,00, con conseguente residuo debito di € 20.058,92, o alla restituzione della minor somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data di notifica del presente atto al saldo;
- conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento all'attore della somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
- in subordine, accertare la sussistenza di un arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. in favore della convenuta, nella misura di €
16.900,00, oltre agli oneri finanziari connessi al mutuo acceso con per un totale di Parte_3
€ 22.846,92, detratta la somma rimborsata di € 2.788,00, o nella diversa misura che risulterà di giustizia, con maggiorazione di interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
- conseguentemente, condannare per detto diverso titolo la convenuta al pagamento all'attore della somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data di notifica del presente atto al saldo;
- con rifusione delle spese di causa, comprese spese generali, CNA
e IVA.
PARTE CONVENUTA:
nel merito: rigettare in quanto infondate le domande attoree;
in subordine, nella denegata inconcessa ipotesi dovesse ritenersi che la fattispecie in esame non configuri l'adempimento di un'obbligazione naturale o configuri un ingiustificato arricchimento, mettere in compensazione le somme versate dalla convenuta direttamente all'attore e sul conto corrente dell'attore nel corso della convivenza (novembre
2018-marzo 2021) quantificate in non meno di Euro 13.497,00 rispettivamente le somme dovute dall'attore alla convenuta per la riparazione dell'auto quantificate in Euro 2.205,70, oltre alle ulteriori spese a cui l'attore non ha fatto fronte nel corso della convivenza e che risultano ancora a carico della convenuta come specificate in comparsa di costituzione e risposta, con le somme pretesemente richieste in atto di citazione.
in via subordinata istruttoria: a modifica e/o revoca del provvedimento dd.12.06.2023 si chiede l'ammissione di tutti i capitoli di prova (ad esclusione del cap. 5 già ammesso) formulati nella II° e nella III° memoria ex art. 183 VI° comma cpc a mezzo di tutti i testi già indicati, ribadita l'opposizione alle istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti. Con rifusione delle spese di procedimento oltre accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
all'intestato IB , esponendo che: Parte_2
pagina 2 di 9 tra le parti in causa era intercorsa una relazione sentimentale e le stesse avevano convissuto dal novembre 2018 al marzo 2021 (così meglio determinata la durata della convivenza all'esito del deposito delle prima memoria ex art.183 co. 6 cpc); che l'attore lavorava stabilmente con un salario di circa € 1.350 per 14 mensilità, mentre la convenuta aveva svolto solo lavori precari, saltuari e per poche ore settimanali con la conseguenza che l'attore aveva sostenuto in prevalenza i costi per il sostentamento della convenuta e dei suoi figli;
che nel corso della convivenza, poiché la convenuta possedeva un veicolo molto vecchio ed inaffidabile, la stessa aveva deciso di acquistarne uno più
affidabile ma, non avendo disponibilità di denaro e non potendo accedere ad un finanziamento per fare fronte all'acquisto in quanto non aveva un reddito stabile, aveva chiesto all'attore se era disposto a chiedere egli stesso un finanziamento e prestarle il denaro necessario per l'acquisto dell'autovettura,
cosa che era avvenuta;
che l'attrice aveva pertanto acquistato l'autovettura usata Mercedes Classe A e l'attore aveva corrisposto il prezzo dell'autovettura di euro 16.900 alla concessionaria, somma che si era procurato mediante un finanziamento di complessivi euro 21.664,50 al quale conseguiva l'obbligo di restituire l'importo complessivo di euro 29.288,00, finanziamento imputabile quanto ad complessivi euro 22.846,92 alla messa a disposizione dell'importo di euro 16.900 utilizzato per il pagamento del prezzo dell'autovettura; che la convenuta più volte aveva confermato di aver ricevuto tale somma a titolo di prestito ed aveva anche in parte restituito tale importo, limitatamente ad euro 2.788,00 ; che non era configurabile un'obbligazione naturale supportata da solidarietà familiare nascente del rapporto di convivenza, posto che le parti avevano concordato un vero e proprio mutuo .
Chiedeva pertanto che, accertata l'esistenza di un prestito tra le parti, la convenuta fosse condannata alla restituzione dell'importo di euro 20.058,92 oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 co. 4 cc dalla data della domanda al saldo, tenuto conto degli oneri finanziari connessi al mutuo acceso dell'attore per avere la disponibilità della somma da versare alla convenuta e detratta la somma già
rimborsata di euro 2.788,00; chiedeva in via subordinata che fosse accertato un arricchimento senza pagina 3 di 9 giusta causa in capo alla convenuta per l'importo di euro 16.900 oltre oneri finanziari connessi al mutuo stipulato dall'attore con l'istituto di credito, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 22.846,92 detratta la somma già rimborsata di euro 2788, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 cc.
si costituiva in giudizio, rilevando che le parti avevano convissuto dal novembre Parte_2
2018 fino a marzo 2021 e che la convivenza era stata interrotta a causa di problemi di tossicodipendenza dell'attore sicché il giudizio doveva ritenersi dallo stesso introdotto per ragioni di ritorsione;
che la messa a disposizione della somma per l'acquisto dell'autovettura a lei intestata e da lei utilizzata andava ricondotto ad adempimento di obbligazione naturale, posto che la prestazione doveva ritenersi proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali dell'attore, il quale spontaneamente aveva messo a disposizione la somma necessaria per l'acquisto dell'autovettura da parte della convenuta e spontaneamente aveva sottoscritto il finanziamento presso l'istituto di credito;
che essa aveva sempre contribuito proporzionalmente alle sue possibilità ai bisogni della famiglia;
che mai aveva versato somme per la restituzione delle somme messa a disposizione dall'attore, posto che le somme versate sul conto corrente intestato all'attore medesimo era avvenuto sempre per il sostentamento del nucleo familiare. Rilevava di avere sostenuto costi della riparazione dell'autovettura in questione per danni provocati dall'attore.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande proposte dell'attore e, in subordine, in caso di accoglimento delle stesse, che fosse disposta la compensazione tra la somma riconosciuta in favore dell'attore e le somme da lei versate sul conto corrente dell'attore ovvero direttamente allo stesso nel corso della convivenza quantificate in almeno euro 13.497 oltre al costo della riparazione dell'autovettura pari ad euro 2205,70.
Si procedeva all'istruzione probatoria mediante l'acquisizione dei documenti offerti e l'assunzione delle prove orali ammesse.
pagina 4 di 9 Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.24.
* * * *
Deve ritenersi provata l'avvenuta stipula di un contratto di mutuo tra le parti, in forza del quale l'attore ha messo a disposizione della convenuta l'importo di euro 16.900, per il pagamento dell'autovettura da lei acquistata, importo versato direttamente al concessionario venditore da parte dell'attore.
Che la convenuta abbia acquistato l'autovettura a sé intestata utilizzando per il pagamento del prezzo importo di euro 16.900 messo a disposizione l'attore non è stato mai contestato dalla convenuta e deve ritenersi provato alla luce la circostanza che la somma di euro 16.900 venne versata in favore concessionario immediatamente dopo che l'attore ottenne il versamento sul suo conto corrente della somma ottenuta dall'istituto di credito in forza di contratto di finanziamento.
La messa a disposizione la somma in questione da parte dell'attore in favore la convenuta a titolo di mutuo può ricavarsi dalle deposizioni testimoniali di e , Testimone_1 Testimone_2
genitori dell'attore, i quali hanno riferito di aver assistito personalmente alla richiesta del prestito della convenuta nei confronti dell'attore. I testi suddetti hanno riferito che la convenuta aveva chiesto il prestito della somma necessaria per acquisto autovettura al teste , che aveva Testimone_1
rifiutato la sua disponibilità, e allora aveva avanzato la medesima richiesta nei confronti di Parte_1
Entrambi i testi hanno riferito che tale episodio era avvenuto all'interno di un'autovettura,
[...]
dove le parti si trovavano tutte assieme. I medesimi testi hanno confermato che successivamente l'attrice in più occasioni aveva confermato ai genitori ed al fratello dell'attore che avrebbe restituito il prestito. Più specificatamente la teste ha riferito che la convenuta aveva detto alla Testimone_2
teste medesima di stare tranquilla che avrebbe restituito i soldi ad Anche il teste Pt_1 Tes_3
fratello dell'attore, ha dichiarato che in occasione di alcune telefonate intercorse con la
[...]
pagina 5 di 9 convenuta, questa aveva riferito che avrebbe restituito il prestito al fratello, che avrebbe pagato il suo debito con riferimento all'auto, precisando che l'argomento veniva trattato perché le parti litigavano per questa macchina, e quindi si tornava sull'argomento.
Tali testimonianze, seppure rese da soggetti legati da stretti vincoli di parentela con l'attore, devono ritenersi attendibili sia perché i testi hanno riferito episodi ai quali hanno assistito direttamente, sia perché le loro dichiarazioni non sono state contrastate dalle dichiarazioni dei testi indicati da parte convenuta, i quali hanno riferito circostanze apprese dalle dichiarazioni della convenuta. Trattasi
pertanto di deposizioni de relato ex parte actoris che di per sé non hanno valenza probatoria (cfe Cass.
n. 11844/06 “La deposizione "de relato ex parte actoris", se riguardata di per sè sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario;
può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità” cfe Cass. n. 18352/13).
Deve quindi concludersi che l'attore abbia messo a disposizione della convenuta l'importo di euro
16.900 a titolo di mutuo, con l'impegno per la convenuta di restituire tale importo.
Deve escludersi tuttavia che sia stata acquisita in giudizio prova che la convenuta si fosse accollata anche il costo del finanziamento che l' attore ha stipulato con istituto di credito per procurarsi la provvista necessaria per il pagamento del prezzo, posto che i testi hanno parlato solo del prestito per l'acquisto dell' autovettura, senza ulteriori specificazioni. Del resto significativo in tal senso è anche il contenuto delle comunicazioni doc. 5 (nella quale, a mezzo del proprio legale, premesso di aver acquistato diversi beni rimasti nella disponibilità della convenuta, l'attore dichiarava la propria disponibilità una soluzione amichevole, limitandosi alla richiesta della restituzione della somma prestata per l'acquisto dell'autovettura pari ad euro 16.900, rinunciando alla restituzione delle altre somme) e doc. 6 (nella quale sempre il legale dell'attore, premesso che questi aveva sempre fatto fronte con il proprio conto bancario di ogni spesa, specificava che aveva chiesto un prestito per euro pagina 6 di 9 16.900,00 per l'acquisto dell'autovettura intestata alla convenuta, e chiedeva la restituzione della somma prestata per l'acquisto dell'autovettura pari ad euro 16.900, rinunciando alla restituzione degli altri beni acquistati per l'utilizzo comune, rimasti nella disponibilità della convenuta).
Lo stesso attore ha ammesso di aver già ricevuto a titolo di restituzione della somma mutuata alla convenuta l'importo di euro 2788, sicché l'importo che la convenuta deve restituire in per favore dell'attore a tale titolo è pari ad euro 14.112.
Al riguardo, seppure la convenuta abbia negato di aver versato somme a titolo di restituzione del prestito in favore dell'attore, rileva comunque la circostanza che la stessa ha ammesso di aver versato delle somme direttamente in contanti all'attore (cfr. conclusioni in comparsa di risposta, cap. 10 prova testimoniale), sicchè non è significativa la circostanza che i versamenti effettuati su conto corrente dell'attore non indichino mai quale causale la restituzione di un prestito.
Rispetto al credito maturato dall'attore, la convenuta ha opposto in compensazione le somme che la stessa che avrebbe versato direttamente all'attore ovvero sul suo conto corrente nel corso della convivenza, quantificate in euro 13.497, e l'importo di euro 2205,70 quale costo delle riparazioni dell'autovettura rese necessarie dall'utilizzo della stessa da parte dell'attore.
Quanto al primo importo va rilevato che, secondo la stessa narrativa di parte attrice, le somme versate sul conto corrente dell'attore ovvero quelle a lui versate direttamente sono servite a far fronte alle spese quotidiane della convivenza e rientrano pertanto in obbligazioni naturali fondate sul sentimento di solidarietà nascente dalla convivenza. Quanto invece all'importo di euro 2205, va rilevato che la convenuta ha esposto in comparsa di costituzione risposta che l'autovettura Mercedes acquistata con il denaro dell'attore veniva dallo stesso pure utilizzata e che, a seguito di un incidente occorso allo stesso in data 29/1/21, le spese di riparazione erano state versate dalla convenuta per euro 2205,70. Ed in effetti risulta prodotta (doc. 3 parte convenuta) fattura di una carrozzeria, intestata alla convenuta,
dell'importo di euro 2205,70, che si riferisce effettivamente a riparazioni di una Mercedes Classe A.
pagina 7 di 9 Tali affermazioni della convenuta non sono state mai state specificatamente contestate dal convenuto sicché deve ritenersi sussistente un credito di pari misura della convenuta nei confronti dell'attore,
posto che i lavori di riparazione sono stati resi necessari da una condotta dello stesso.
Pertanto dall'importo di euro 14.112 deve essere detratto l'importo di euro 2205,70, e la convenuta pertanto deve essere condannata a pagamento in favore l'attore dell'importo di euro 11.906,30, pari al credito dello stesso che viene accertato con la presente decisione.
Su tali somme sono dovuti interessi di legge con decorrenza dalla domanda saldo della misura di cui all'art.1284 comma 4 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, posto che la trattazione della causa ha principalmente riguardato la sussistenza del credito dell'attore, fortemente contestato dalla convenuta.
P. Q. M.
Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_2 Parte_1
11.906,30, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
2) condanna a rimborso in favore di delle spese di giudizio, Parte_2 Parte_1
liquidate in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%,
all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre euro
283,50 per esborsi.
Cosi deciso in Trento, lì 6.12.24.
pagina 8 di 9
Il giudice
(dott. Renata Fermanelli)
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IB Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il IB, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2434/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. ZOLLER Parte_1 C.F._1
ROBERTO e , elettivamente domiciliato in VIA SOLTERI 76 38121 TRENTO, presso il difensore avv. ZOLLER ROBERTO
ATTORE
contro
:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELI DAVID Parte_2 C.F._2
e elettivamente domiciliato in VIA PARADISI 15/5 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv.
MICHELI DAVID
CONVENUTO
avente per oggetto: promessa pagamento e trattenuta in decisione all'udienza del giorno 10.7.24
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE: voglia l'ecc.mo IB di Trento, respinta ogni contraria eccezione e domanda: in via istruttoria:accogliere le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella parte ad oggi non ammessa
(capitoli e testi);nel merito:- accertare e dichiarare che il signor ha prestato alla Parte_1 signora in data 13.11.2019 la somma di € 16.900,00, al fine di acquistare la vettura Parte_2
Mercedes classe A targata EV333YA, e ha diritto alla restituzione di tale somma, oltre al rimborso pagina 1 di 9 degli oneri finanziari connessi al mutuo acceso con per un totale di € 22.846,92, Parte_3 detratta la somma rimborsata di € 2.788,00, con conseguente residuo debito di € 20.058,92, o alla restituzione della minor somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data di notifica del presente atto al saldo;
- conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento all'attore della somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
- in subordine, accertare la sussistenza di un arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. in favore della convenuta, nella misura di €
16.900,00, oltre agli oneri finanziari connessi al mutuo acceso con per un totale di Parte_3
€ 22.846,92, detratta la somma rimborsata di € 2.788,00, o nella diversa misura che risulterà di giustizia, con maggiorazione di interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
- conseguentemente, condannare per detto diverso titolo la convenuta al pagamento all'attore della somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data di notifica del presente atto al saldo;
- con rifusione delle spese di causa, comprese spese generali, CNA
e IVA.
PARTE CONVENUTA:
nel merito: rigettare in quanto infondate le domande attoree;
in subordine, nella denegata inconcessa ipotesi dovesse ritenersi che la fattispecie in esame non configuri l'adempimento di un'obbligazione naturale o configuri un ingiustificato arricchimento, mettere in compensazione le somme versate dalla convenuta direttamente all'attore e sul conto corrente dell'attore nel corso della convivenza (novembre
2018-marzo 2021) quantificate in non meno di Euro 13.497,00 rispettivamente le somme dovute dall'attore alla convenuta per la riparazione dell'auto quantificate in Euro 2.205,70, oltre alle ulteriori spese a cui l'attore non ha fatto fronte nel corso della convivenza e che risultano ancora a carico della convenuta come specificate in comparsa di costituzione e risposta, con le somme pretesemente richieste in atto di citazione.
in via subordinata istruttoria: a modifica e/o revoca del provvedimento dd.12.06.2023 si chiede l'ammissione di tutti i capitoli di prova (ad esclusione del cap. 5 già ammesso) formulati nella II° e nella III° memoria ex art. 183 VI° comma cpc a mezzo di tutti i testi già indicati, ribadita l'opposizione alle istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti. Con rifusione delle spese di procedimento oltre accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
all'intestato IB , esponendo che: Parte_2
pagina 2 di 9 tra le parti in causa era intercorsa una relazione sentimentale e le stesse avevano convissuto dal novembre 2018 al marzo 2021 (così meglio determinata la durata della convivenza all'esito del deposito delle prima memoria ex art.183 co. 6 cpc); che l'attore lavorava stabilmente con un salario di circa € 1.350 per 14 mensilità, mentre la convenuta aveva svolto solo lavori precari, saltuari e per poche ore settimanali con la conseguenza che l'attore aveva sostenuto in prevalenza i costi per il sostentamento della convenuta e dei suoi figli;
che nel corso della convivenza, poiché la convenuta possedeva un veicolo molto vecchio ed inaffidabile, la stessa aveva deciso di acquistarne uno più
affidabile ma, non avendo disponibilità di denaro e non potendo accedere ad un finanziamento per fare fronte all'acquisto in quanto non aveva un reddito stabile, aveva chiesto all'attore se era disposto a chiedere egli stesso un finanziamento e prestarle il denaro necessario per l'acquisto dell'autovettura,
cosa che era avvenuta;
che l'attrice aveva pertanto acquistato l'autovettura usata Mercedes Classe A e l'attore aveva corrisposto il prezzo dell'autovettura di euro 16.900 alla concessionaria, somma che si era procurato mediante un finanziamento di complessivi euro 21.664,50 al quale conseguiva l'obbligo di restituire l'importo complessivo di euro 29.288,00, finanziamento imputabile quanto ad complessivi euro 22.846,92 alla messa a disposizione dell'importo di euro 16.900 utilizzato per il pagamento del prezzo dell'autovettura; che la convenuta più volte aveva confermato di aver ricevuto tale somma a titolo di prestito ed aveva anche in parte restituito tale importo, limitatamente ad euro 2.788,00 ; che non era configurabile un'obbligazione naturale supportata da solidarietà familiare nascente del rapporto di convivenza, posto che le parti avevano concordato un vero e proprio mutuo .
Chiedeva pertanto che, accertata l'esistenza di un prestito tra le parti, la convenuta fosse condannata alla restituzione dell'importo di euro 20.058,92 oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 co. 4 cc dalla data della domanda al saldo, tenuto conto degli oneri finanziari connessi al mutuo acceso dell'attore per avere la disponibilità della somma da versare alla convenuta e detratta la somma già
rimborsata di euro 2.788,00; chiedeva in via subordinata che fosse accertato un arricchimento senza pagina 3 di 9 giusta causa in capo alla convenuta per l'importo di euro 16.900 oltre oneri finanziari connessi al mutuo stipulato dall'attore con l'istituto di credito, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 22.846,92 detratta la somma già rimborsata di euro 2788, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 cc.
si costituiva in giudizio, rilevando che le parti avevano convissuto dal novembre Parte_2
2018 fino a marzo 2021 e che la convivenza era stata interrotta a causa di problemi di tossicodipendenza dell'attore sicché il giudizio doveva ritenersi dallo stesso introdotto per ragioni di ritorsione;
che la messa a disposizione della somma per l'acquisto dell'autovettura a lei intestata e da lei utilizzata andava ricondotto ad adempimento di obbligazione naturale, posto che la prestazione doveva ritenersi proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali dell'attore, il quale spontaneamente aveva messo a disposizione la somma necessaria per l'acquisto dell'autovettura da parte della convenuta e spontaneamente aveva sottoscritto il finanziamento presso l'istituto di credito;
che essa aveva sempre contribuito proporzionalmente alle sue possibilità ai bisogni della famiglia;
che mai aveva versato somme per la restituzione delle somme messa a disposizione dall'attore, posto che le somme versate sul conto corrente intestato all'attore medesimo era avvenuto sempre per il sostentamento del nucleo familiare. Rilevava di avere sostenuto costi della riparazione dell'autovettura in questione per danni provocati dall'attore.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande proposte dell'attore e, in subordine, in caso di accoglimento delle stesse, che fosse disposta la compensazione tra la somma riconosciuta in favore dell'attore e le somme da lei versate sul conto corrente dell'attore ovvero direttamente allo stesso nel corso della convivenza quantificate in almeno euro 13.497 oltre al costo della riparazione dell'autovettura pari ad euro 2205,70.
Si procedeva all'istruzione probatoria mediante l'acquisizione dei documenti offerti e l'assunzione delle prove orali ammesse.
pagina 4 di 9 Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.24.
* * * *
Deve ritenersi provata l'avvenuta stipula di un contratto di mutuo tra le parti, in forza del quale l'attore ha messo a disposizione della convenuta l'importo di euro 16.900, per il pagamento dell'autovettura da lei acquistata, importo versato direttamente al concessionario venditore da parte dell'attore.
Che la convenuta abbia acquistato l'autovettura a sé intestata utilizzando per il pagamento del prezzo importo di euro 16.900 messo a disposizione l'attore non è stato mai contestato dalla convenuta e deve ritenersi provato alla luce la circostanza che la somma di euro 16.900 venne versata in favore concessionario immediatamente dopo che l'attore ottenne il versamento sul suo conto corrente della somma ottenuta dall'istituto di credito in forza di contratto di finanziamento.
La messa a disposizione la somma in questione da parte dell'attore in favore la convenuta a titolo di mutuo può ricavarsi dalle deposizioni testimoniali di e , Testimone_1 Testimone_2
genitori dell'attore, i quali hanno riferito di aver assistito personalmente alla richiesta del prestito della convenuta nei confronti dell'attore. I testi suddetti hanno riferito che la convenuta aveva chiesto il prestito della somma necessaria per acquisto autovettura al teste , che aveva Testimone_1
rifiutato la sua disponibilità, e allora aveva avanzato la medesima richiesta nei confronti di Parte_1
Entrambi i testi hanno riferito che tale episodio era avvenuto all'interno di un'autovettura,
[...]
dove le parti si trovavano tutte assieme. I medesimi testi hanno confermato che successivamente l'attrice in più occasioni aveva confermato ai genitori ed al fratello dell'attore che avrebbe restituito il prestito. Più specificatamente la teste ha riferito che la convenuta aveva detto alla Testimone_2
teste medesima di stare tranquilla che avrebbe restituito i soldi ad Anche il teste Pt_1 Tes_3
fratello dell'attore, ha dichiarato che in occasione di alcune telefonate intercorse con la
[...]
pagina 5 di 9 convenuta, questa aveva riferito che avrebbe restituito il prestito al fratello, che avrebbe pagato il suo debito con riferimento all'auto, precisando che l'argomento veniva trattato perché le parti litigavano per questa macchina, e quindi si tornava sull'argomento.
Tali testimonianze, seppure rese da soggetti legati da stretti vincoli di parentela con l'attore, devono ritenersi attendibili sia perché i testi hanno riferito episodi ai quali hanno assistito direttamente, sia perché le loro dichiarazioni non sono state contrastate dalle dichiarazioni dei testi indicati da parte convenuta, i quali hanno riferito circostanze apprese dalle dichiarazioni della convenuta. Trattasi
pertanto di deposizioni de relato ex parte actoris che di per sé non hanno valenza probatoria (cfe Cass.
n. 11844/06 “La deposizione "de relato ex parte actoris", se riguardata di per sè sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario;
può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità” cfe Cass. n. 18352/13).
Deve quindi concludersi che l'attore abbia messo a disposizione della convenuta l'importo di euro
16.900 a titolo di mutuo, con l'impegno per la convenuta di restituire tale importo.
Deve escludersi tuttavia che sia stata acquisita in giudizio prova che la convenuta si fosse accollata anche il costo del finanziamento che l' attore ha stipulato con istituto di credito per procurarsi la provvista necessaria per il pagamento del prezzo, posto che i testi hanno parlato solo del prestito per l'acquisto dell' autovettura, senza ulteriori specificazioni. Del resto significativo in tal senso è anche il contenuto delle comunicazioni doc. 5 (nella quale, a mezzo del proprio legale, premesso di aver acquistato diversi beni rimasti nella disponibilità della convenuta, l'attore dichiarava la propria disponibilità una soluzione amichevole, limitandosi alla richiesta della restituzione della somma prestata per l'acquisto dell'autovettura pari ad euro 16.900, rinunciando alla restituzione delle altre somme) e doc. 6 (nella quale sempre il legale dell'attore, premesso che questi aveva sempre fatto fronte con il proprio conto bancario di ogni spesa, specificava che aveva chiesto un prestito per euro pagina 6 di 9 16.900,00 per l'acquisto dell'autovettura intestata alla convenuta, e chiedeva la restituzione della somma prestata per l'acquisto dell'autovettura pari ad euro 16.900, rinunciando alla restituzione degli altri beni acquistati per l'utilizzo comune, rimasti nella disponibilità della convenuta).
Lo stesso attore ha ammesso di aver già ricevuto a titolo di restituzione della somma mutuata alla convenuta l'importo di euro 2788, sicché l'importo che la convenuta deve restituire in per favore dell'attore a tale titolo è pari ad euro 14.112.
Al riguardo, seppure la convenuta abbia negato di aver versato somme a titolo di restituzione del prestito in favore dell'attore, rileva comunque la circostanza che la stessa ha ammesso di aver versato delle somme direttamente in contanti all'attore (cfr. conclusioni in comparsa di risposta, cap. 10 prova testimoniale), sicchè non è significativa la circostanza che i versamenti effettuati su conto corrente dell'attore non indichino mai quale causale la restituzione di un prestito.
Rispetto al credito maturato dall'attore, la convenuta ha opposto in compensazione le somme che la stessa che avrebbe versato direttamente all'attore ovvero sul suo conto corrente nel corso della convivenza, quantificate in euro 13.497, e l'importo di euro 2205,70 quale costo delle riparazioni dell'autovettura rese necessarie dall'utilizzo della stessa da parte dell'attore.
Quanto al primo importo va rilevato che, secondo la stessa narrativa di parte attrice, le somme versate sul conto corrente dell'attore ovvero quelle a lui versate direttamente sono servite a far fronte alle spese quotidiane della convivenza e rientrano pertanto in obbligazioni naturali fondate sul sentimento di solidarietà nascente dalla convivenza. Quanto invece all'importo di euro 2205, va rilevato che la convenuta ha esposto in comparsa di costituzione risposta che l'autovettura Mercedes acquistata con il denaro dell'attore veniva dallo stesso pure utilizzata e che, a seguito di un incidente occorso allo stesso in data 29/1/21, le spese di riparazione erano state versate dalla convenuta per euro 2205,70. Ed in effetti risulta prodotta (doc. 3 parte convenuta) fattura di una carrozzeria, intestata alla convenuta,
dell'importo di euro 2205,70, che si riferisce effettivamente a riparazioni di una Mercedes Classe A.
pagina 7 di 9 Tali affermazioni della convenuta non sono state mai state specificatamente contestate dal convenuto sicché deve ritenersi sussistente un credito di pari misura della convenuta nei confronti dell'attore,
posto che i lavori di riparazione sono stati resi necessari da una condotta dello stesso.
Pertanto dall'importo di euro 14.112 deve essere detratto l'importo di euro 2205,70, e la convenuta pertanto deve essere condannata a pagamento in favore l'attore dell'importo di euro 11.906,30, pari al credito dello stesso che viene accertato con la presente decisione.
Su tali somme sono dovuti interessi di legge con decorrenza dalla domanda saldo della misura di cui all'art.1284 comma 4 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, posto che la trattazione della causa ha principalmente riguardato la sussistenza del credito dell'attore, fortemente contestato dalla convenuta.
P. Q. M.
Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_2 Parte_1
11.906,30, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
2) condanna a rimborso in favore di delle spese di giudizio, Parte_2 Parte_1
liquidate in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%,
all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre euro
283,50 per esborsi.
Cosi deciso in Trento, lì 6.12.24.
pagina 8 di 9
Il giudice
(dott. Renata Fermanelli)
pagina 9 di 9