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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/07/2025, n. 5948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5948 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7876 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 28/02/2025 e vertente
TRA
, nata a MA DI DI (BG) in [...] Parte_1 C.F._1
09/12/1972; rappresentata e difesa dall'Avv. GRITTINI ROBERTO presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
( ), nato ad [...] in data [...]; CP_1 C.F._2 attualmente detenuto presso la casa di reclusione di Milano;
CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_3
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. il 10 luglio 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 4 I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in PIOLTELLO (MI) il 20/02/2024 (anno 2024, atto n. 3; parte I;
serie ). Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/02/2025 a chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 la separazione giudiziale senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 10 luglio 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” mio marito è stato arrestato e ristretto presso il carcere di opera per reati finalizzati allo spaccio di stupefacenti, attualmente è in misura cautelare. Da allora non lo vedo né sento regolarmente, ogni tanto vado a trovarlo. Non c'è più alcuna comunione di vita tra di noi nè materiale né tantomeno morale e per questo voglio a separazione. Lui sa di questa mia iniziativa ed è d'accordo nella separazione, il mio avvocato aveva contatto il suo per un eventuale accordo ma poi non se n'è fatto nulla. Io vivo in una casa di mia proprietà con figlie grandi avute da un precedente matrimonio. Io sono attualmente disoccupata, prima lavoravo come operaia. Percepisco la NASPI.
Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta.”
Il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande
La parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso, chiedendo la sola pronuncia di status dando atto di non aver articolato istanze istruttorie. Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, così provvedeva:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Non emette provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status con la sentenza di separazione.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte convenuta di cittadinanza marocchina, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice e lo stesso convenuto;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di separazione
pagina 2 di 4 Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in PIOLTELLO (MI) il
20/02/2024 (anno 2024, atto n. 3; parte I;
serie ). Dal matrimonio non sono nati figli.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte attrice, la circostanza che il marito è stato arrestato e da tempo è ristretto in carcere nonché anche il contegno anche processuale tenuto dal coniuge che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, 1° comma c.c., come da domanda della parte attrice.
Nessuna altra statuizione va pronunciata.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c, di e che Parte_1 CP_1 hanno celebrato matrimonio con rito civile in data 20.02.2024 nel Comune di Pioltello (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Pioltello, Anno 2024; atto n. 3; parte I, serie).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
pagina 3 di 4 3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello, affinché provveda/no alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 16 luglio 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 28/02/2025 e vertente
TRA
, nata a MA DI DI (BG) in [...] Parte_1 C.F._1
09/12/1972; rappresentata e difesa dall'Avv. GRITTINI ROBERTO presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
( ), nato ad [...] in data [...]; CP_1 C.F._2 attualmente detenuto presso la casa di reclusione di Milano;
CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_3
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. il 10 luglio 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 4 I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in PIOLTELLO (MI) il 20/02/2024 (anno 2024, atto n. 3; parte I;
serie ). Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/02/2025 a chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 la separazione giudiziale senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 10 luglio 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” mio marito è stato arrestato e ristretto presso il carcere di opera per reati finalizzati allo spaccio di stupefacenti, attualmente è in misura cautelare. Da allora non lo vedo né sento regolarmente, ogni tanto vado a trovarlo. Non c'è più alcuna comunione di vita tra di noi nè materiale né tantomeno morale e per questo voglio a separazione. Lui sa di questa mia iniziativa ed è d'accordo nella separazione, il mio avvocato aveva contatto il suo per un eventuale accordo ma poi non se n'è fatto nulla. Io vivo in una casa di mia proprietà con figlie grandi avute da un precedente matrimonio. Io sono attualmente disoccupata, prima lavoravo come operaia. Percepisco la NASPI.
Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta.”
Il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande
La parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso, chiedendo la sola pronuncia di status dando atto di non aver articolato istanze istruttorie. Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, così provvedeva:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Non emette provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status con la sentenza di separazione.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte convenuta di cittadinanza marocchina, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice e lo stesso convenuto;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di separazione
pagina 2 di 4 Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in PIOLTELLO (MI) il
20/02/2024 (anno 2024, atto n. 3; parte I;
serie ). Dal matrimonio non sono nati figli.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte attrice, la circostanza che il marito è stato arrestato e da tempo è ristretto in carcere nonché anche il contegno anche processuale tenuto dal coniuge che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, 1° comma c.c., come da domanda della parte attrice.
Nessuna altra statuizione va pronunciata.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c, di e che Parte_1 CP_1 hanno celebrato matrimonio con rito civile in data 20.02.2024 nel Comune di Pioltello (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Pioltello, Anno 2024; atto n. 3; parte I, serie).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
pagina 3 di 4 3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello, affinché provveda/no alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 16 luglio 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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